CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX UE AR, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1241/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di CA - Viale Regina Margherita 43 93100 CA CL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249004367614000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di CA
- preliminarmente, disporre la sospensione dell'atto impugnato;
- in ogni caso, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'atto impugnato per i motivi sopra rappresentati e, comunque, per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento suindicate
Resistente ADE di CA: Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado:
in via preliminare
- l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
in via principale
- il rigetto dell'istanza di sospensione con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del relativo giudizio cautelare, ai sensi dell'art. 15, comma 2-quater, del D. Lgs. n. 546/1992 in diritto e nel merito;
- il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente ADER: Piaccia a codesta on.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado
In via preliminare :
- dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni avverso AVI oggetto del ricorso.
In via principale:
- dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione;
- confermare la validità ed efficacia dell'atto opposto;
- dichiarare che l'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso.
- condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - ON, maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento di Reclamo/Mediazione
Tributaria ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di CA Il signor Ricorrente_1, elettivamente domiciliato a CA in Indirizzo_1 presso lo studio dell'avv. Difensore_1
che lo rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 292 2024 9004367614000 notificata dall'ADER in data 08.08.2024 per il mancato pagamento della cartella sottesa n.292 2013
0006258450000.
La difesa con il ricorso, notificato in data 21.10.2024 all'Agenzia delle Entrate- ON e all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di CA, eccepiva: - l'intervenuta prescrizione decennale per il credito erariale, nella considerazione che la prodromica cartella di pagamento viene dichiarata notificata in data 01.02.2014;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi
Concludeva nei termini sopra riportati e insisteva per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
L'ADE con la costituzione in giudizio del 16.12.2024, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22, commi 1 e 4, del D. Lgs. 546/1992: Omesso deposito dell'atto impugnato.
In diritto e nel merito evidenziava che la cartella di pagamento richiede il pagamento delle somme iscritte a ruolo dall'Ufficio a seguito della Sentenza n. 203/01/2013, pronunciata in data 25/03/2013 dalla
Commissione Tributaria Provinciale di CA e depositata in data 17/04/2013, nella controversia instaurata dal ricorrente avverso l'avviso di accertamento n. 891M00469/2008, resasi definitiva in data
03/06/2014 per omessa impugnazione;
con la conseguenza che il credito soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art.2953 c.c. come parimenti le sanzioni.
In ogni caso rilevava ancora che il primo comma dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) (come modificato da successivi D.L.), ha disposto la sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 dicembre
2021, oltre che la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per 24 mesi di tutti i carichi tributari, come,
a sua volta, disposto dal – richiamato dal medesimo articolo - art. 12 del D. Lgs. 159/2015 .
L'ADER anch'essa costituita in giudizio in data 07.02.2025, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento, sottesa all'intimazione, regolarmente e ritualmente notificata e non impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione.
In via principale confermava la legittimità della procedura di riscossione evidenziando che la cartella di pagamento nr 29220130006258450000 ruolo 174/2013, è stata notificata il 17/01/2014 (art. 140 cpc), inserita in una procedura immobiliare fasc 19804/2016 notificata il 15/03/2017, rinotificata con l'AVI
29220239000132386 e con l'AVI nr 29220249004367614 oggetto del ricorso. Conseguentemente osservava che i termini prescrizionali sono stati interrotti dalla notifica della cartella di pagamento e dalla successiva intimazione di pagamento in questione, oltre che sospesi e prorogati dalla normativa emergenziale Covid-19.
In data 02.10.2025 la difesa, tenuto conto che l'ADER si è costituita in giudizio tardivamente in data
26.09.2025, depositava motivi aggiunti per eccepire l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto presupposto, cartella di pagamento n. 29220130006258450000. Preso atto delle produzioni dell'Agente della riscossione, rilevava infatti la mancata prova del perfezionamento della procedura di notificazione ex art 140 cpc, in tutte le sue fasi strutturali e ne deduceva pertanto la nullità . Comunicava tra l'altro, che la predetta cartella n. 29220130006258450000 , già oggetto di precedente intimazione n. 292 2023
9000132386000, impugnata dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CA è stata annullata con sentenza n. 466/2025 depositata il 16.09.2025.
All'udienza del 20.10.2025 questo Giudice con l'Ordinanza n. 443/20205 accoglieva l'istanza di sospensione e compensava le spese della fase cautelare.
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto, la Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione , senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc
(giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata di nullità dell'intimazione opposta eccepita nei motivi aggiunti del 2 ottobre 2025 per “ 'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto presupposto, cartella di pagamento n. 29220130006258450000, annullata con sentenza n. 466/2025 depositata il 16.09.2025”.
Ed invero, vista ed esaminata la documentazione agli atti, si prende atto che all'udienza del 12.09.2025 con la sentenza n. 466/2025 depositata il 16.09.2025 questa CGT di Primo Grado di CA ha annullato la cartella di pagamento n. 292 2013 000625845000 , unico atto sotteso all'intimazione oggi in discussione,
e già oggetto di precedente avviso d'intimazione n. 292 2023 9000132386000.
Orbene, questo Giudice fa proprio il principio, pienamente condiviso, sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33318 depositata il 17 dicembre 2019, in tema di legittimità della cartella di pagamento statuendo che “In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo ad esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria”
Gli Ermellini accolgono il ricorso dei ricorrenti dando continuità al proprio orientamento in base al quale “la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio”.
La Cassazione, quindi, ha affermato che una sentenza, anche se non passata in giudicato, ha sempre l'effetto di annullare l'atto e la pretesa tributaria. Precisamente: “Se il ricorso viene accolto, (…), le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio hanno perso definitivamente il presupposto legittimante e sono quindi divenute illegittime, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione “elastica”, tale da farle reviviscere a seguito della riforma della sentenza di annullamento dell'atto impositivo, come dovrebbe affermarsi in caso contrario.” (Cass. n. 33318/2019).
D'altra parte, nel processo tributario, le sentenze di primo grado (incluse quelle che annullano un atto) sono immediatamente esecutive per legge, ai sensi dell'art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992. Di conseguenza,
l'annullamento, sebbene non definitivo, priva temporaneamente la cartella di pagamento della sua efficacia di titolo esecutivo.
Né, tra l'altro nella fattispecie, in presenza di una sentenza ancora non passata in giudicato, gli Uffici hanno fornito prova, né d'altronde contestano, che l'intimazione si riferisca ad un'iscrizione a titolo provvisorio.
In ragione di quanto argomentato la Corte in composizione monocratica, ritenuti assorbiti gli altri motivi di contestazione, giudica l'intimazione opposta illegittima per assenza del titolo esecutivo ( cartella di pagamento n. 292 2013 000625845000 ), annullato dalla sentenza di primo grado n. 466/2025 depositata il 16.09.2025, e in accoglimento del ricorso annulla l'avviso d'intimazione impugnato.
Tenuto conto che la sentenza n. 466/2025 di annullamento della cartella pagamento n. 292 2013
000625845000 è intervenuta il 16.09.2025, nelle more del presente procedimento, ritiene sussistano validi motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice in accoglimento del ricorso annulla l'avviso d'intimazione impugnato. Spese compensate.
CA, 12.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Emanuela Maria Petix
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX UE AR, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1241/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di CA - Viale Regina Margherita 43 93100 CA CL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249004367614000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di CA
- preliminarmente, disporre la sospensione dell'atto impugnato;
- in ogni caso, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'atto impugnato per i motivi sopra rappresentati e, comunque, per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento suindicate
Resistente ADE di CA: Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado:
in via preliminare
- l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
in via principale
- il rigetto dell'istanza di sospensione con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del relativo giudizio cautelare, ai sensi dell'art. 15, comma 2-quater, del D. Lgs. n. 546/1992 in diritto e nel merito;
- il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente ADER: Piaccia a codesta on.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado
In via preliminare :
- dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni avverso AVI oggetto del ricorso.
In via principale:
- dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione;
- confermare la validità ed efficacia dell'atto opposto;
- dichiarare che l'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso.
- condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - ON, maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento di Reclamo/Mediazione
Tributaria ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di CA Il signor Ricorrente_1, elettivamente domiciliato a CA in Indirizzo_1 presso lo studio dell'avv. Difensore_1
che lo rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 292 2024 9004367614000 notificata dall'ADER in data 08.08.2024 per il mancato pagamento della cartella sottesa n.292 2013
0006258450000.
La difesa con il ricorso, notificato in data 21.10.2024 all'Agenzia delle Entrate- ON e all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di CA, eccepiva: - l'intervenuta prescrizione decennale per il credito erariale, nella considerazione che la prodromica cartella di pagamento viene dichiarata notificata in data 01.02.2014;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi
Concludeva nei termini sopra riportati e insisteva per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
L'ADE con la costituzione in giudizio del 16.12.2024, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22, commi 1 e 4, del D. Lgs. 546/1992: Omesso deposito dell'atto impugnato.
In diritto e nel merito evidenziava che la cartella di pagamento richiede il pagamento delle somme iscritte a ruolo dall'Ufficio a seguito della Sentenza n. 203/01/2013, pronunciata in data 25/03/2013 dalla
Commissione Tributaria Provinciale di CA e depositata in data 17/04/2013, nella controversia instaurata dal ricorrente avverso l'avviso di accertamento n. 891M00469/2008, resasi definitiva in data
03/06/2014 per omessa impugnazione;
con la conseguenza che il credito soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art.2953 c.c. come parimenti le sanzioni.
In ogni caso rilevava ancora che il primo comma dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) (come modificato da successivi D.L.), ha disposto la sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 dicembre
2021, oltre che la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per 24 mesi di tutti i carichi tributari, come,
a sua volta, disposto dal – richiamato dal medesimo articolo - art. 12 del D. Lgs. 159/2015 .
L'ADER anch'essa costituita in giudizio in data 07.02.2025, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento, sottesa all'intimazione, regolarmente e ritualmente notificata e non impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione.
In via principale confermava la legittimità della procedura di riscossione evidenziando che la cartella di pagamento nr 29220130006258450000 ruolo 174/2013, è stata notificata il 17/01/2014 (art. 140 cpc), inserita in una procedura immobiliare fasc 19804/2016 notificata il 15/03/2017, rinotificata con l'AVI
29220239000132386 e con l'AVI nr 29220249004367614 oggetto del ricorso. Conseguentemente osservava che i termini prescrizionali sono stati interrotti dalla notifica della cartella di pagamento e dalla successiva intimazione di pagamento in questione, oltre che sospesi e prorogati dalla normativa emergenziale Covid-19.
In data 02.10.2025 la difesa, tenuto conto che l'ADER si è costituita in giudizio tardivamente in data
26.09.2025, depositava motivi aggiunti per eccepire l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto presupposto, cartella di pagamento n. 29220130006258450000. Preso atto delle produzioni dell'Agente della riscossione, rilevava infatti la mancata prova del perfezionamento della procedura di notificazione ex art 140 cpc, in tutte le sue fasi strutturali e ne deduceva pertanto la nullità . Comunicava tra l'altro, che la predetta cartella n. 29220130006258450000 , già oggetto di precedente intimazione n. 292 2023
9000132386000, impugnata dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CA è stata annullata con sentenza n. 466/2025 depositata il 16.09.2025.
All'udienza del 20.10.2025 questo Giudice con l'Ordinanza n. 443/20205 accoglieva l'istanza di sospensione e compensava le spese della fase cautelare.
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto, la Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione , senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc
(giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata di nullità dell'intimazione opposta eccepita nei motivi aggiunti del 2 ottobre 2025 per “ 'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto presupposto, cartella di pagamento n. 29220130006258450000, annullata con sentenza n. 466/2025 depositata il 16.09.2025”.
Ed invero, vista ed esaminata la documentazione agli atti, si prende atto che all'udienza del 12.09.2025 con la sentenza n. 466/2025 depositata il 16.09.2025 questa CGT di Primo Grado di CA ha annullato la cartella di pagamento n. 292 2013 000625845000 , unico atto sotteso all'intimazione oggi in discussione,
e già oggetto di precedente avviso d'intimazione n. 292 2023 9000132386000.
Orbene, questo Giudice fa proprio il principio, pienamente condiviso, sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33318 depositata il 17 dicembre 2019, in tema di legittimità della cartella di pagamento statuendo che “In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo ad esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria”
Gli Ermellini accolgono il ricorso dei ricorrenti dando continuità al proprio orientamento in base al quale “la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio”.
La Cassazione, quindi, ha affermato che una sentenza, anche se non passata in giudicato, ha sempre l'effetto di annullare l'atto e la pretesa tributaria. Precisamente: “Se il ricorso viene accolto, (…), le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio hanno perso definitivamente il presupposto legittimante e sono quindi divenute illegittime, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione “elastica”, tale da farle reviviscere a seguito della riforma della sentenza di annullamento dell'atto impositivo, come dovrebbe affermarsi in caso contrario.” (Cass. n. 33318/2019).
D'altra parte, nel processo tributario, le sentenze di primo grado (incluse quelle che annullano un atto) sono immediatamente esecutive per legge, ai sensi dell'art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992. Di conseguenza,
l'annullamento, sebbene non definitivo, priva temporaneamente la cartella di pagamento della sua efficacia di titolo esecutivo.
Né, tra l'altro nella fattispecie, in presenza di una sentenza ancora non passata in giudicato, gli Uffici hanno fornito prova, né d'altronde contestano, che l'intimazione si riferisca ad un'iscrizione a titolo provvisorio.
In ragione di quanto argomentato la Corte in composizione monocratica, ritenuti assorbiti gli altri motivi di contestazione, giudica l'intimazione opposta illegittima per assenza del titolo esecutivo ( cartella di pagamento n. 292 2013 000625845000 ), annullato dalla sentenza di primo grado n. 466/2025 depositata il 16.09.2025, e in accoglimento del ricorso annulla l'avviso d'intimazione impugnato.
Tenuto conto che la sentenza n. 466/2025 di annullamento della cartella pagamento n. 292 2013
000625845000 è intervenuta il 16.09.2025, nelle more del presente procedimento, ritiene sussistano validi motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice in accoglimento del ricorso annulla l'avviso d'intimazione impugnato. Spese compensate.
CA, 12.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Emanuela Maria Petix