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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/11/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 7 2 2 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_4
e , rappresentati e difesi
[...] Parte_5
dall'avvocato VITO BERTUGLIA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di RA,
depositato in data 13/12/2024, i coniugi Pt_4
e esposero che in data
[...] Parte_5
09/06/2017 avevano contratto matrimonio civile in
RI dal quale erano nati i figli Persona_1
(RI, 08/12/2006), maggiorenne ma economicamente non autonomo, e Persona_2
(04/10/2008), minorenne e chiesero contestualmente la separazione e lo scioglimen to del matrimonio alle condizioni ivi precisate.
Con sentenza n. 64/2025 del 19/2/2025 il Tribunale
di RA omologava la loro separazione consensuale.
In data antecedente a quella fissata per l a rimessione della causa sul ruolo istr uttorio, le parti chiedevano un rinvio finalizzato alla modifica delle or iginarie condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Indi in data 12 novembre 2025 depositavano note scritte conclusive in sostituzione d ell'udienza del 13
novembre 2025 con cui modificavano le condizioni fissate nell'originario ricorso, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici, le questioni relative al mantenimento del figlio maggiorenne e le questioni relative all'affido e al mantenimento del figlio minorenne e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza. La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati da circa un anno.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso,
come modificato in data 12/11/2025, come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative al mantenimento del figlio maggiorenne e le questioni relative all'affido e al mantenimento del figlio minorenne, in conformità ai principi generali dell'ordinamento.
L'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
perde il cognome del marito che Parte_4
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso depositato
[...] Parte_5 in data 13/12/2024 e modificato in data 12/11/2025 ,
così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_4 Parte_5
RI (TP) il 09/06/2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RI (TP) al n. 6,
parte 1, ufficio 05, anno 2017 , alle condizioni specificate in ricorso, come modificato in data
12/11/2025;
dichiara che perde il cognome Parte_4
del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente Ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di RA in data 24/11/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_4
e , rappresentati e difesi
[...] Parte_5
dall'avvocato VITO BERTUGLIA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di RA,
depositato in data 13/12/2024, i coniugi Pt_4
e esposero che in data
[...] Parte_5
09/06/2017 avevano contratto matrimonio civile in
RI dal quale erano nati i figli Persona_1
(RI, 08/12/2006), maggiorenne ma economicamente non autonomo, e Persona_2
(04/10/2008), minorenne e chiesero contestualmente la separazione e lo scioglimen to del matrimonio alle condizioni ivi precisate.
Con sentenza n. 64/2025 del 19/2/2025 il Tribunale
di RA omologava la loro separazione consensuale.
In data antecedente a quella fissata per l a rimessione della causa sul ruolo istr uttorio, le parti chiedevano un rinvio finalizzato alla modifica delle or iginarie condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Indi in data 12 novembre 2025 depositavano note scritte conclusive in sostituzione d ell'udienza del 13
novembre 2025 con cui modificavano le condizioni fissate nell'originario ricorso, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici, le questioni relative al mantenimento del figlio maggiorenne e le questioni relative all'affido e al mantenimento del figlio minorenne e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza. La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati da circa un anno.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso,
come modificato in data 12/11/2025, come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative al mantenimento del figlio maggiorenne e le questioni relative all'affido e al mantenimento del figlio minorenne, in conformità ai principi generali dell'ordinamento.
L'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
perde il cognome del marito che Parte_4
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso depositato
[...] Parte_5 in data 13/12/2024 e modificato in data 12/11/2025 ,
così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_4 Parte_5
RI (TP) il 09/06/2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RI (TP) al n. 6,
parte 1, ufficio 05, anno 2017 , alle condizioni specificate in ricorso, come modificato in data
12/11/2025;
dichiara che perde il cognome Parte_4
del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente Ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di RA in data 24/11/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa