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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2099/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2099/2025, promossa con ricorso depositato il 23/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] Via XXIV Maggio
con l'Avv.Barbara Lamberto
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Via XXIV Maggio
con l'Avv. Barbara Lamberto
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cuveglio (VA) in data 30 aprile 2011,
(anno 2011 atto n. 1 Parte II serie A);
con i seguenti figli:
nata in data [...] a [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.05.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2) La casa adibita a domicilio coniugale in comproprietà tra i predetti coniugi nella misura del
50% ciascuno, sita a Cuveglio (VA) - Via XXIV Maggio snc, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi;
il sig. d'accordo con la sig.ra Parte_1 Parte_2
, si è momentaneamente trasferito presso la casa dei propri genitori a Cuveglio, a Pt_1
pochi metri dall'abitazione coniugale, asportando alcuni beni ed effetti personali. Non appena avrà reperito un'altra sistemazione, procederà al cambio di residenza;
3) La figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione abitativa prevalente presso la residenza materna a Cuveglio (VA) in via XXIV Per_ Maggio;
Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia minore secondo il seguente calendario:
- due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedi e il giovedì) dalle ore 18,30 alle ore
21,00; - fine settimana alternati con la madre dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
Il
Per_ padre potrà inoltre vedere ogni qualvolta lo vorra' previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore. Per_ Fatta salva la possibilità di diversi accordi tra i genitori, per le vacanze natalizie la figlia rimarra', alternativamente di anno in anno, con un genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre e Per_ con l'altro genitore dal 1 gennaio al 6 gennaio. Per le vacanze pasquali rimarra', alternativamente di anno in anno, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo, osservando per il resto il calendario di frequentazioni ordinario sopra esposto. Nel caso in cui un genitore intendesse recarsi in villeggiatura con la figlia in Per_1
uno dei periodi festivi suddetti, lo comunicherà all'altro con anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data di inizio della festività, affinché possano essere ridefiniti, garantendone il rispetto, i tempi di permanenza con il genitore che non viaggerà con la minore. Per le vacanze
Per_ estive, sia il padre che la madre potranno vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare, in periodo da comunicarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività infrasettimanali e i “ponti” verranno trascorsi dalla figlia minore di anno in anno alternativamente con ciascun genitore. Le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente le rispettive destinazioni (ivi incluso un recapito telefonico fisso, laddove possibile, il nominativo dell'alloggio prescelto nonché eventuali cambiamenti dello Per_ stesso), avendo altresì cura nei reciproci periodi di spettanza che la minore mantenga pagina 2 di 5 quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore.
Tale impegno è da intendersi esteso a tutte le ipotesi di permanenza prolungata della figlia con uno dei genitori.
4) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore la somma di €.400,00 ( quattrocento) mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dalla IG.ra . Il suddetto importo verrà annualmente rivalutato in base alle Pt_1 variazioni degli indici Istat. La IG.ra farà richiesta dell'assegno unico e universale Pt_1
Per_ per la figlia e i coniugi sono d'accordo che la stessa trattenga integralmente l'importo che verrà erogato mensilmente dall'Inps; Per_ 5) Le spese straordinarie per la figlia verranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno, purché preventivamente concordate e comunicate e previa, laddove necessaria, esibizione di eventuali preventivi di spesa, fatta salva, ovviamente l'urgenza. Il rimborso pro quota delle predette spese è subordinato all'esibizione di documenti giustificativi fiscalmente validi. In caso di mancata preventiva comunicazione e/o mancato accordo, dette spese rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha sopportate. In ipotesi di disaccordo tra i genitori in relazione alla qualificazione della spesa sostenuta, le parti faranno riferimento alle linee guida elaborate dal Tribunale di Varese. Per_ 6) Piano Genitoriale : frequenta la classe prima presso la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Marconi di Cuveglio (VA), l'orario delle lezioni è dalle 8.00 alle 14.00 Per_ dal lunedi al venerdi.; non frequenta attività extrascolastiche – ludico sportive;
il suo medico pediatra è la d.ssa e non presenta particolari patologie;
la Persona_2
minore, oltre ai genitori, frequenta i nonni materni sigg.ri e Persona_3 Persona_4
, i nonni paterni sigg.ri e , la zia materna sig.ra
[...] Persona_5 Persona_6
. e lo zio paterno sig. ; Persona_7 Persona_8
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento.
8) Per l'acquisto della casa coniugale sita Cuveglio (VA) via XXIV Maggio i sigg. ri Pt_1
e hanno contratto un mutuo cointestato con Intesa San Paolo, sede di Cuveglio, Parte_2 con rata mensile pari a circa € 589,00, che verrà divisa e corrisposta al 50% da ciascun coniuge mensilmente;
9) L'autovettura Fiat Doblo' tg. FK947ML intestata al sig. resterà in proprietà e Parte_2 uso allo stesso , il quale verserà alla sig.ra la somma di € 4.000,00 ( quattromila) a Pt_1
titolo di rimborso per la stessa alla firma del presente ricorso;
pagina 3 di 5 10) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica tra loro intercorso in pendenza del matrimonio e, pertanto, danno atto di nulla avere più reciprocamente a che pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo, avendo gli stessi definito ogni questione patrimoniale ed economica.
11) I ricorrenti prestano sin da ora il loro assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio ed al rilascio a favore dei figli minori di propri documenti di identità validi anche ai fini dell'espatrio. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a richiedere i suddetti documenti presso le competenti Autorità Amministrative senza necessità di ulteriore ed espresso consenso dell'altro genitore. A tal fine dichiarano di liberare i competenti Uffici Anagrafici da ogni responsabilità al riguardo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30.04.2011 in Cuveglio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuveglio (VA) (anno 2011, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2099/2025, promossa con ricorso depositato il 23/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] Via XXIV Maggio
con l'Avv.Barbara Lamberto
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Via XXIV Maggio
con l'Avv. Barbara Lamberto
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cuveglio (VA) in data 30 aprile 2011,
(anno 2011 atto n. 1 Parte II serie A);
con i seguenti figli:
nata in data [...] a [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.05.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2) La casa adibita a domicilio coniugale in comproprietà tra i predetti coniugi nella misura del
50% ciascuno, sita a Cuveglio (VA) - Via XXIV Maggio snc, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi;
il sig. d'accordo con la sig.ra Parte_1 Parte_2
, si è momentaneamente trasferito presso la casa dei propri genitori a Cuveglio, a Pt_1
pochi metri dall'abitazione coniugale, asportando alcuni beni ed effetti personali. Non appena avrà reperito un'altra sistemazione, procederà al cambio di residenza;
3) La figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione abitativa prevalente presso la residenza materna a Cuveglio (VA) in via XXIV Per_ Maggio;
Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia minore secondo il seguente calendario:
- due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedi e il giovedì) dalle ore 18,30 alle ore
21,00; - fine settimana alternati con la madre dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
Il
Per_ padre potrà inoltre vedere ogni qualvolta lo vorra' previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore. Per_ Fatta salva la possibilità di diversi accordi tra i genitori, per le vacanze natalizie la figlia rimarra', alternativamente di anno in anno, con un genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre e Per_ con l'altro genitore dal 1 gennaio al 6 gennaio. Per le vacanze pasquali rimarra', alternativamente di anno in anno, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo, osservando per il resto il calendario di frequentazioni ordinario sopra esposto. Nel caso in cui un genitore intendesse recarsi in villeggiatura con la figlia in Per_1
uno dei periodi festivi suddetti, lo comunicherà all'altro con anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data di inizio della festività, affinché possano essere ridefiniti, garantendone il rispetto, i tempi di permanenza con il genitore che non viaggerà con la minore. Per le vacanze
Per_ estive, sia il padre che la madre potranno vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare, in periodo da comunicarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività infrasettimanali e i “ponti” verranno trascorsi dalla figlia minore di anno in anno alternativamente con ciascun genitore. Le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente le rispettive destinazioni (ivi incluso un recapito telefonico fisso, laddove possibile, il nominativo dell'alloggio prescelto nonché eventuali cambiamenti dello Per_ stesso), avendo altresì cura nei reciproci periodi di spettanza che la minore mantenga pagina 2 di 5 quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore.
Tale impegno è da intendersi esteso a tutte le ipotesi di permanenza prolungata della figlia con uno dei genitori.
4) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore la somma di €.400,00 ( quattrocento) mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dalla IG.ra . Il suddetto importo verrà annualmente rivalutato in base alle Pt_1 variazioni degli indici Istat. La IG.ra farà richiesta dell'assegno unico e universale Pt_1
Per_ per la figlia e i coniugi sono d'accordo che la stessa trattenga integralmente l'importo che verrà erogato mensilmente dall'Inps; Per_ 5) Le spese straordinarie per la figlia verranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno, purché preventivamente concordate e comunicate e previa, laddove necessaria, esibizione di eventuali preventivi di spesa, fatta salva, ovviamente l'urgenza. Il rimborso pro quota delle predette spese è subordinato all'esibizione di documenti giustificativi fiscalmente validi. In caso di mancata preventiva comunicazione e/o mancato accordo, dette spese rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha sopportate. In ipotesi di disaccordo tra i genitori in relazione alla qualificazione della spesa sostenuta, le parti faranno riferimento alle linee guida elaborate dal Tribunale di Varese. Per_ 6) Piano Genitoriale : frequenta la classe prima presso la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Marconi di Cuveglio (VA), l'orario delle lezioni è dalle 8.00 alle 14.00 Per_ dal lunedi al venerdi.; non frequenta attività extrascolastiche – ludico sportive;
il suo medico pediatra è la d.ssa e non presenta particolari patologie;
la Persona_2
minore, oltre ai genitori, frequenta i nonni materni sigg.ri e Persona_3 Persona_4
, i nonni paterni sigg.ri e , la zia materna sig.ra
[...] Persona_5 Persona_6
. e lo zio paterno sig. ; Persona_7 Persona_8
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento.
8) Per l'acquisto della casa coniugale sita Cuveglio (VA) via XXIV Maggio i sigg. ri Pt_1
e hanno contratto un mutuo cointestato con Intesa San Paolo, sede di Cuveglio, Parte_2 con rata mensile pari a circa € 589,00, che verrà divisa e corrisposta al 50% da ciascun coniuge mensilmente;
9) L'autovettura Fiat Doblo' tg. FK947ML intestata al sig. resterà in proprietà e Parte_2 uso allo stesso , il quale verserà alla sig.ra la somma di € 4.000,00 ( quattromila) a Pt_1
titolo di rimborso per la stessa alla firma del presente ricorso;
pagina 3 di 5 10) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica tra loro intercorso in pendenza del matrimonio e, pertanto, danno atto di nulla avere più reciprocamente a che pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo, avendo gli stessi definito ogni questione patrimoniale ed economica.
11) I ricorrenti prestano sin da ora il loro assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio ed al rilascio a favore dei figli minori di propri documenti di identità validi anche ai fini dell'espatrio. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a richiedere i suddetti documenti presso le competenti Autorità Amministrative senza necessità di ulteriore ed espresso consenso dell'altro genitore. A tal fine dichiarano di liberare i competenti Uffici Anagrafici da ogni responsabilità al riguardo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30.04.2011 in Cuveglio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuveglio (VA) (anno 2011, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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