TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12215 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg11685 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11685 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atto, dall'avv. FIORE ANGELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. A. Campano n. 3 Sc. G,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. LUBRANO LOBIANCO GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia in Monte di Procida (NA) alla via
Panoramica n. 134
RESISTENTE
1 2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/05/2024 Parte_1
premesso: di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig.
,resistente Controparte_1
che dalla loro unione nasceva la minore il 17.02.2019, Per_1
chiedeva disciplinarsi i rapporti padre-figlia, in particolare prevedendosi:
“1. Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento stabile della stessa presso l'abitazione della madre e modalità di visita da parte del padre come di seguito meglio precisate;
2. Il Sig. potrà esercitare le visite infrasettimanalmente due Controparte_1
pomeriggi a settimana e per l'esattezza il martedì ed il giovedì; potrà prelevare e tenere con sé la figlia a week end alterni secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate e tenuto conto anche della volontà della figlia circa la possibilità di pernottamento presso la residenza del padre.
3. Per festività, vacanze ed altre occasioni speciali, si chiede di confermare quanto segue: nel periodo delle feste natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 al 26 dicembre, e altr'anno il 31 dicembre, 01 e 6 gennaio;
ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua, e altr'anno il lunedì in Albis;
ogni anno per quindici giorni continuativi nel mese di agosto. In questo caso di equa divisione dei periodi per il mese di agosto, fermo restando l'assegno di
2 3
mantenimento, ciascuno dei genitori si farà esclusivo carico della spesa straordinaria per la sua parte di vacanze.
Disporre circa la possibilità della presenza di entrambi i genitori alle feste di compleanno, gare ludiche, saggi ginnici o recite della piccola.
4. Porre a carico del Sig. il pagamento del complessivo Controparte_1
importo di € 400,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, come contributo al mantenimento della figlia somma annualmente Per_1
rivalutabile in base agli indici Istat;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa.
5. Riconoscere che, oltre al contributo siccome richiesto, la Sig.ra Parte_1
potrà beneficiare nella misura del 100% dell'assegno Unico che lo
[...]
Stato le fornisce quale contributo per i figli minori, e che in caso di sua eliminazione potrà essere corrisposta in parte dal padre quale integrazione per il mantenimento della minore Per_1
6. Disporre che le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione,
l'educazione e lo svago della loro figlia cadranno nella misura del 50% su ciascun genitore e solo se previamente concordate. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
7. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
All'udienza di prima comparizione, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge,
3 4
seppur ritualmente costituito, il GI ascoltata la ricorrente, adottava i provvedimenti urgenti e provvisori e disponeva un monitoraggio da parte dei SS territorialmente competenti sui rapporti tra i genitori con la minore, rinviando il procedimento per la verifica del monitoraggio ed eventuale discussione orale della causa.
All'udienza dell'11.12.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che integralmente richiamavano e chiedevano di rimettere la causa in decisione senza termini.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto nelle more del presente giudizio e tra le parti costituite, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento stabile della stessa Per_1
presso l'abitazione della madre;
2) Quanto al regime di visita padre-figlia, il Sig. proprio Controparte_1
perché attualmente è residente a [...], potrà vedere la minore 1 weekend al mese e tenerla con sé dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 19 con riaccompagnamento presso il domicilio materno e con adeguato preavviso alla madre collocataria anche in giorni infrasettimanali qualora fosse a Napoli;
la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno del 24, 25 dicembre, il 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e
Lunedì in Albis e ad anni alterni ogni altro giorno rosso di calendario e per 10 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro
4 5
il 30 maggio di ogni anno;
inoltre la minore starà con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà, così come starà con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
inoltre la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo ad anni alterni con l'uno e con l'altro. In ogni caso la madre collocataria dovrà garantire un contatto videotelefonico/telefonico giornaliero tra il padre e la minore. In ogni caso il calendario di visite e la ripartizione dei giorni festivi e di quelli estivi dovrà tenere conto della distanza tra Napoli e Malnate, luogo in cui il Sig. attualmente risiede, e che ogni CP_1
variazione potrà essere possibile purché previamente comunicata alla Sig.ra
[...]
. Parte_1
3) Quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della minore, le parti si accordano per la somma di e 300,00 Euro (trecento euro) da versarsi direttamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
mediante bonifico bancario, oltre aggiornamento annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale siglato con il COA di Napoli del 2018; per quel che invece concerne l'assegno unico, tale sussidio erogato dall'Inps in favore della minore verrà percepito al 100% dalla sig.ra . La Sig.ra rinuncia al Parte_1 Parte_1
proprio mantenimento.
4. Quanto alle spese processuali, il Sig. si obbliga al Controparte_1
pagamento della restante quota dovuta dalla Sig.ra in favore Parte_1
del proprio Avvocato di fiducia Angela Fiore per l'attività legale prestata e pari all'importo di € 750,00, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre la successiva udienza del 11.12.2025.”
5 6
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno nelle more raggiunto un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
6
n. rg11685 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11685 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atto, dall'avv. FIORE ANGELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. A. Campano n. 3 Sc. G,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. LUBRANO LOBIANCO GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia in Monte di Procida (NA) alla via
Panoramica n. 134
RESISTENTE
1 2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/05/2024 Parte_1
premesso: di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig.
,resistente Controparte_1
che dalla loro unione nasceva la minore il 17.02.2019, Per_1
chiedeva disciplinarsi i rapporti padre-figlia, in particolare prevedendosi:
“1. Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento stabile della stessa presso l'abitazione della madre e modalità di visita da parte del padre come di seguito meglio precisate;
2. Il Sig. potrà esercitare le visite infrasettimanalmente due Controparte_1
pomeriggi a settimana e per l'esattezza il martedì ed il giovedì; potrà prelevare e tenere con sé la figlia a week end alterni secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate e tenuto conto anche della volontà della figlia circa la possibilità di pernottamento presso la residenza del padre.
3. Per festività, vacanze ed altre occasioni speciali, si chiede di confermare quanto segue: nel periodo delle feste natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 al 26 dicembre, e altr'anno il 31 dicembre, 01 e 6 gennaio;
ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua, e altr'anno il lunedì in Albis;
ogni anno per quindici giorni continuativi nel mese di agosto. In questo caso di equa divisione dei periodi per il mese di agosto, fermo restando l'assegno di
2 3
mantenimento, ciascuno dei genitori si farà esclusivo carico della spesa straordinaria per la sua parte di vacanze.
Disporre circa la possibilità della presenza di entrambi i genitori alle feste di compleanno, gare ludiche, saggi ginnici o recite della piccola.
4. Porre a carico del Sig. il pagamento del complessivo Controparte_1
importo di € 400,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, come contributo al mantenimento della figlia somma annualmente Per_1
rivalutabile in base agli indici Istat;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa.
5. Riconoscere che, oltre al contributo siccome richiesto, la Sig.ra Parte_1
potrà beneficiare nella misura del 100% dell'assegno Unico che lo
[...]
Stato le fornisce quale contributo per i figli minori, e che in caso di sua eliminazione potrà essere corrisposta in parte dal padre quale integrazione per il mantenimento della minore Per_1
6. Disporre che le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione,
l'educazione e lo svago della loro figlia cadranno nella misura del 50% su ciascun genitore e solo se previamente concordate. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
7. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
All'udienza di prima comparizione, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge,
3 4
seppur ritualmente costituito, il GI ascoltata la ricorrente, adottava i provvedimenti urgenti e provvisori e disponeva un monitoraggio da parte dei SS territorialmente competenti sui rapporti tra i genitori con la minore, rinviando il procedimento per la verifica del monitoraggio ed eventuale discussione orale della causa.
All'udienza dell'11.12.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che integralmente richiamavano e chiedevano di rimettere la causa in decisione senza termini.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto nelle more del presente giudizio e tra le parti costituite, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento stabile della stessa Per_1
presso l'abitazione della madre;
2) Quanto al regime di visita padre-figlia, il Sig. proprio Controparte_1
perché attualmente è residente a [...], potrà vedere la minore 1 weekend al mese e tenerla con sé dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 19 con riaccompagnamento presso il domicilio materno e con adeguato preavviso alla madre collocataria anche in giorni infrasettimanali qualora fosse a Napoli;
la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno del 24, 25 dicembre, il 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e
Lunedì in Albis e ad anni alterni ogni altro giorno rosso di calendario e per 10 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro
4 5
il 30 maggio di ogni anno;
inoltre la minore starà con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà, così come starà con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
inoltre la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo ad anni alterni con l'uno e con l'altro. In ogni caso la madre collocataria dovrà garantire un contatto videotelefonico/telefonico giornaliero tra il padre e la minore. In ogni caso il calendario di visite e la ripartizione dei giorni festivi e di quelli estivi dovrà tenere conto della distanza tra Napoli e Malnate, luogo in cui il Sig. attualmente risiede, e che ogni CP_1
variazione potrà essere possibile purché previamente comunicata alla Sig.ra
[...]
. Parte_1
3) Quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della minore, le parti si accordano per la somma di e 300,00 Euro (trecento euro) da versarsi direttamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
mediante bonifico bancario, oltre aggiornamento annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale siglato con il COA di Napoli del 2018; per quel che invece concerne l'assegno unico, tale sussidio erogato dall'Inps in favore della minore verrà percepito al 100% dalla sig.ra . La Sig.ra rinuncia al Parte_1 Parte_1
proprio mantenimento.
4. Quanto alle spese processuali, il Sig. si obbliga al Controparte_1
pagamento della restante quota dovuta dalla Sig.ra in favore Parte_1
del proprio Avvocato di fiducia Angela Fiore per l'attività legale prestata e pari all'importo di € 750,00, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre la successiva udienza del 11.12.2025.”
5 6
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno nelle more raggiunto un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
6