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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 795/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 10:45 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
SI AN IT, Relatore
PALAZZI MARIO, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8320/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002780 IMPOSTA DI SOGG 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante impugna l'avviso di accertamento n. 53230002780 anno 2022 notificato in data 1/11/2023 avente ad oggetto la maggiore imposta dovuta all'asserita infedele dichiarazione relativa alla struttura Società_1
sita in Roma, Indirizzo_1 - INT 9 deducendone la illegittimità;
Premette che:
- tale società gestisce due strutture, quella di Indirizzo_2 (Società_2) e quella di via del Indirizzo_1 int. 9, Società_1;
- tale avviso contiene una differenza di pernottamenti tra quelli dichiarati n.2776 e quelli accertati n. 4551 per un ammontare di n. 1755 sui quali è stata calcolato l'ammontare del contributo di soggiorno;
-l'Amministrazione non ha considerato che le comunicazioni alla Questura sono state effettuate indicando, oltre alla generalità degli ospiti, il solo codice fiscale della società che gestisce le due strutture;
- che la somma dei pernotti imponibili rilevabili dalle quattro dichiarazioni trimestrali del 2022 della struttura Società_1 si attestano a n. 2773 mentre quella della struttura Società_2 ammontano a n. 2362;
- che la somma complessiva dei pernottamenti è n. 5135, superiore all'accertato e coerente con il numero dichiarato in Questura.
Roma Capitale si è costituita in giudizio evidenziando che:
-i dati riportati nell'avviso di accertamento esecutivo sono quelli comunicati dallo stesso contribuente alla
Questura, resi disponibili all'Amministrazione dal Ministero dell'Interno tramite l'Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento dell'attività di accertamento, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M.
11/11/2020;
-i predetti dati sono stati comparati con quelli comunicati trimestralmente dal contribuente e con la
Dichiarazione annuale.
Rappresenta altresì che, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento su Contributo di Soggiorno
(deliberazione A.C. n.82/2022), il gestore della struttura ha l'obbligo di presentare a Roma Capitale, anche in caso di assenza di ospiti nel periodo o nell'anno di riferimento, apposita Comunicazione
Trimestrale nella quale devono essere riportati il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento ai soggetti esenti e gli importi da versare a Roma
Capitale;
-dal mese di dicembre 2023, il sistema Gecos ha reso operativa una funzionalità che permette la visualizzazione delle informazioni rese disponibile dal Ministero dell'Interno tramite l'Agenzia delle Entrate relativamente agli ospiti alloggiati così come dichiarati al Servizio Alloggiati Web della Questura competente;
il gestore della struttura può quindi visualizzare le informazioni accedendo con le proprie credenziali all'applicativo Gecos dove trova una sezione dedicata “Dati Questura” in cui sono riportate tutte le informazioni acquisite tramite il predetto canale, suddivise per denominazione della struttura, anno e trimestre di riferimento;
a seguito di un'analisi condotta dalla Amministrazione, è emerso che quanto contabilizzato nell' avviso di accertamento ricevuto dalla società Ricorrente_1 srl si riferisce a due strutture gestite dalla stessa e non esclusivamente alla struttura accertata;
-la società trasmette i dati in Questura, tramite l'applicativo “Alloggiati Web”, in maniera cumulativa, utilizzando un unico identificativo per entrambe le strutture, senza distinguere a quale di esse si riferiscano i singoli invii delle schedine;
-diversamente, nel sistema Gecos/Dichiarazione annuale, la società trasmette le Comunicazioni in maniera distinta per ciascuna struttura, inviando una Comunicazione separata per ciascun codice CIU
(Codice Identificativo Univoco, che identifica univocamente la struttura ricettiva di riferimento);
-tale disallineamento tra le due banche dati ha impedito il corretto incrocio dei dati relativi alle due strutture ed ha determinato l'emissione dell'avviso oggetto del presente ricorso;
l'Amministrazione si è resa disponibile alla revisione dell'atto, portando in deduzione dal dato della
Questura le notti intermediate cumulativamente dalle due strutture gestite dal ricorrente.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi, in virtù del principio della ragione più liquida, rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate alle parti.
Si premette che poiché il processo tributario ha la struttura di un processo di impugnazione, è all'Amministrazione che ha la veste di attore sostanziale, che, quindi, spetta l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere con il proprio operato, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità sugli atti emessi dagli uffici (cfr., ex multis, Cass. nn. 4632 e 7439 del 2003).
Ne consegue che, grava interamente sull'onere dell'Amministrazione, la dimostrazione, relativamente alla struttura ricettiva Società_1 sita in Roma, Indirizzo_1 - INT 9 (l'unica oggetto dell'atto impugnato), del maggior numero di pernotti contestati alla parte ricorrente, rispetto a quelli dichiarati ai fini impositivi.
Tanto premesso si osserva che non risulta specificamente contestato dall'ente impositore quanto specificamente allegato dal ricorrente in ordine all'essere tale maggior numero di pernotti ricavato dalle informazioni assunte presso la banca dati della Questura, né in ordine all'esistenza di un doppio sistema di comunicazione di cui uno specificamente finalizzato alla comunicazione dei dati rilevanti al contributo di soggiorno ed indirizzato all'ente impositore, denominato GECOS, e l'altro, denominato ALLOGGIATI VIA
WEB, avente finalità esclusive di sicurezza ed indirizzato alla Questura.
Parimenti non risulta contestato, oltre che riscontrato documentalmente, sia la titolarità da parte del ricorrente di due strutture ricettive, la prima Società_1 sita in Roma, Indirizzo_1 - INT 9 oggetto di imposizione e la seconda Società_2 sita in Indirizzo_2, estranea al presente giudizio, entrambe gestite, per quanto riguarda le comunicazioni alla Questura con l'indicazione, oltre alla generalità degli ospiti, del solo codice fiscale della società che gestisce entrambe due strutture;
Ne consegue che, in tale contesto, l'onere della prova gravante sull'ente impositore in ordine all'effettiva debenza di maggiori somme a titolo di contributo di soggiorno con riferimento Società_1 sita in Roma, Indirizzo_1 - INT 9 non può ritenersi sufficientemente assolto, proprio in ragione della inattendibilità, agli specifici fini dell'imposta oggetto di controversia e per le ragioni indicate nel ricorso, dei dati utilizzati a fondamento dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Condanna il comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.800 oltre accessori di legge.
Roma 3 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AN RI Tornesi IO RO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 10:45 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
SI AN IT, Relatore
PALAZZI MARIO, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8320/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002780 IMPOSTA DI SOGG 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante impugna l'avviso di accertamento n. 53230002780 anno 2022 notificato in data 1/11/2023 avente ad oggetto la maggiore imposta dovuta all'asserita infedele dichiarazione relativa alla struttura Società_1
sita in Roma, Indirizzo_1 - INT 9 deducendone la illegittimità;
Premette che:
- tale società gestisce due strutture, quella di Indirizzo_2 (Società_2) e quella di via del Indirizzo_1 int. 9, Società_1;
- tale avviso contiene una differenza di pernottamenti tra quelli dichiarati n.2776 e quelli accertati n. 4551 per un ammontare di n. 1755 sui quali è stata calcolato l'ammontare del contributo di soggiorno;
-l'Amministrazione non ha considerato che le comunicazioni alla Questura sono state effettuate indicando, oltre alla generalità degli ospiti, il solo codice fiscale della società che gestisce le due strutture;
- che la somma dei pernotti imponibili rilevabili dalle quattro dichiarazioni trimestrali del 2022 della struttura Società_1 si attestano a n. 2773 mentre quella della struttura Società_2 ammontano a n. 2362;
- che la somma complessiva dei pernottamenti è n. 5135, superiore all'accertato e coerente con il numero dichiarato in Questura.
Roma Capitale si è costituita in giudizio evidenziando che:
-i dati riportati nell'avviso di accertamento esecutivo sono quelli comunicati dallo stesso contribuente alla
Questura, resi disponibili all'Amministrazione dal Ministero dell'Interno tramite l'Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento dell'attività di accertamento, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M.
11/11/2020;
-i predetti dati sono stati comparati con quelli comunicati trimestralmente dal contribuente e con la
Dichiarazione annuale.
Rappresenta altresì che, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento su Contributo di Soggiorno
(deliberazione A.C. n.82/2022), il gestore della struttura ha l'obbligo di presentare a Roma Capitale, anche in caso di assenza di ospiti nel periodo o nell'anno di riferimento, apposita Comunicazione
Trimestrale nella quale devono essere riportati il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento ai soggetti esenti e gli importi da versare a Roma
Capitale;
-dal mese di dicembre 2023, il sistema Gecos ha reso operativa una funzionalità che permette la visualizzazione delle informazioni rese disponibile dal Ministero dell'Interno tramite l'Agenzia delle Entrate relativamente agli ospiti alloggiati così come dichiarati al Servizio Alloggiati Web della Questura competente;
il gestore della struttura può quindi visualizzare le informazioni accedendo con le proprie credenziali all'applicativo Gecos dove trova una sezione dedicata “Dati Questura” in cui sono riportate tutte le informazioni acquisite tramite il predetto canale, suddivise per denominazione della struttura, anno e trimestre di riferimento;
a seguito di un'analisi condotta dalla Amministrazione, è emerso che quanto contabilizzato nell' avviso di accertamento ricevuto dalla società Ricorrente_1 srl si riferisce a due strutture gestite dalla stessa e non esclusivamente alla struttura accertata;
-la società trasmette i dati in Questura, tramite l'applicativo “Alloggiati Web”, in maniera cumulativa, utilizzando un unico identificativo per entrambe le strutture, senza distinguere a quale di esse si riferiscano i singoli invii delle schedine;
-diversamente, nel sistema Gecos/Dichiarazione annuale, la società trasmette le Comunicazioni in maniera distinta per ciascuna struttura, inviando una Comunicazione separata per ciascun codice CIU
(Codice Identificativo Univoco, che identifica univocamente la struttura ricettiva di riferimento);
-tale disallineamento tra le due banche dati ha impedito il corretto incrocio dei dati relativi alle due strutture ed ha determinato l'emissione dell'avviso oggetto del presente ricorso;
l'Amministrazione si è resa disponibile alla revisione dell'atto, portando in deduzione dal dato della
Questura le notti intermediate cumulativamente dalle due strutture gestite dal ricorrente.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi, in virtù del principio della ragione più liquida, rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate alle parti.
Si premette che poiché il processo tributario ha la struttura di un processo di impugnazione, è all'Amministrazione che ha la veste di attore sostanziale, che, quindi, spetta l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere con il proprio operato, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità sugli atti emessi dagli uffici (cfr., ex multis, Cass. nn. 4632 e 7439 del 2003).
Ne consegue che, grava interamente sull'onere dell'Amministrazione, la dimostrazione, relativamente alla struttura ricettiva Società_1 sita in Roma, Indirizzo_1 - INT 9 (l'unica oggetto dell'atto impugnato), del maggior numero di pernotti contestati alla parte ricorrente, rispetto a quelli dichiarati ai fini impositivi.
Tanto premesso si osserva che non risulta specificamente contestato dall'ente impositore quanto specificamente allegato dal ricorrente in ordine all'essere tale maggior numero di pernotti ricavato dalle informazioni assunte presso la banca dati della Questura, né in ordine all'esistenza di un doppio sistema di comunicazione di cui uno specificamente finalizzato alla comunicazione dei dati rilevanti al contributo di soggiorno ed indirizzato all'ente impositore, denominato GECOS, e l'altro, denominato ALLOGGIATI VIA
WEB, avente finalità esclusive di sicurezza ed indirizzato alla Questura.
Parimenti non risulta contestato, oltre che riscontrato documentalmente, sia la titolarità da parte del ricorrente di due strutture ricettive, la prima Società_1 sita in Roma, Indirizzo_1 - INT 9 oggetto di imposizione e la seconda Società_2 sita in Indirizzo_2, estranea al presente giudizio, entrambe gestite, per quanto riguarda le comunicazioni alla Questura con l'indicazione, oltre alla generalità degli ospiti, del solo codice fiscale della società che gestisce entrambe due strutture;
Ne consegue che, in tale contesto, l'onere della prova gravante sull'ente impositore in ordine all'effettiva debenza di maggiori somme a titolo di contributo di soggiorno con riferimento Società_1 sita in Roma, Indirizzo_1 - INT 9 non può ritenersi sufficientemente assolto, proprio in ragione della inattendibilità, agli specifici fini dell'imposta oggetto di controversia e per le ragioni indicate nel ricorso, dei dati utilizzati a fondamento dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Condanna il comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.800 oltre accessori di legge.
Roma 3 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AN RI Tornesi IO RO