Ordinanza collegiale 15 novembre 2024
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Decreto collegiale 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/12/2025, n. 8179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8179 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08179/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4796 del 2024, proposto da
-OMISSIS-in qualità di genitore del Minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione -OMISSIS- di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del dirigente scolastico prot. n. -OMISSIS-del 19/09/2024, con il quale è stato assegnato il supporto dell’insegnamento di sostegno di 18 ore settimanali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione -OMISSIS- di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa MA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Rilevato che:
- il minore in controversia è affetto da “ Disturbo dello spettro autistico ”, e per tale patologia è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L.104/92 ”, quindi portatore di disabilità con connotazione di gravità;
-ha frequentato, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe prima della Scuola secondaria di secondo grado presso l’istituto indicato in epigrafe;
- con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento del dirigente scolastico prot. n. -OMISSIS-del 19/09/2024, con il quale gli era stato assegnato il supporto dell’insegnamento di sostegno di 18 ore settimanali (a fronte di un orario di frequenza pari a 25 ore settimanali) ed è stata formulata domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
-tale provvedimento si poneva pertanto in contrasto, e senza alcuna motivazione al riguardo, con la diversa valutazione formulata dal GLO e contenuta nel PEI 2023/2024 (in sede di verifica finale all’esito della chiusura del ciclo scolastico della scuola primaria), nel quale si indicava espressamente la necessità della “ copertura totale ” sulla base “ delle effettive esigenze dell’alunno ”;
2. Osservato peraltro che:
- la situazione giuridica dell’alunno è già stata portata a conoscenza della Sezione per analoga controversia, con ricorso RG -OMISSIS-, relativa al diverso anno scolastico 2021/2022, che si è concluso con sentenza n. -OMISSIS-dell’8 agosto 2022, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere, ed è stato accertato che l’Amministrazione scolastica solo “ dopo la notifica del ricorso di ottemperanza per l’esecuzione della misura cautelare ” aveva disposto l’integrazione delle ore di insegnamento scolastico, secondo quanto necessario a favore dell’alunno (con la predetta sentenza, è stata altresì riconosciuta la soccombenza virtuale per la regolazione delle spese);
Considerato pertanto che:
- nonostante il precedente specifico e la consolidata giurisprudenza in materia, l’Amministrazione ha perseverato nel non attribuire al minore la misura del sostegno adeguata, secondo la valutazione emergente dalle valutazioni tecnico-discrezionale dalla stessa Amministrazione effettuate in sede istruttoria, a garantire la sua piena inclusione scolastica e il diritto fondamentale allo studio;
-anche in tale fattispecie, e con tale comportamento, si conferma l’illecita prassi che trasferisce, di fatto, la sede ordinaria di definizione dell’interesse legittimo e dei diritti fondamentali degli alunni portatori di disabilità dal procedimento amministrativo al giudizio amministrativo, come già rilevato nei copiosi precedenti della Sezione (cfr. tra le ultime, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369 che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza);
-tale prassi comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; anche tale “ulteriore criticità” del sistema è stata sottolineata dalla citata sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449 che ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti);
3. Osservato, quanto alla evoluzione della vicenda processuale, che:
-con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 18 dicembre 2024, l’Amministrazione è stata sollecitata a depositare il PEI 2024/2025 ed è stata disposta interinalmente l’assegnazione della misura del sostegno per le ore necessarie alla piena integrazione scolastica, rinviando alla successiva camera di consiglio per la verifica dell’ottemperanza;
-con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 12 giugno 2025, rilevata la mancata collaborazione processuale dell’Amministrazione che non aveva né dato conto dell’ottemperanza al precedente provvedimento giudiziale, né depositato il PEI per l’anno 2024/2025, è stata confermata la precedente la predetta decisione cautelare, rinnovandosi l’ordine di deposito del PEI 2024/2025;
-all’udienza pubblica del 19 novembre 2025, oramai conclusosi l’anno scolastico, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, con riguardo alla domanda di annullamento del decreto dirigenziale impugnato e ha insistito per la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, per la mancata erogazione del sostegno scolastico necessario all’effettiva inclusione del minore, già contenuta nel ricorso introduttivo;
4. Ritenuto che, alla luce della dichiarazione resa in udienza dal difensore e in ossequio al principio della domanda, debba dichiararsi improcedibile il ricorso nella parte in cui ha ad oggetto la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. dell’atto del dirigente scolastico prot. n. -OMISSIS-del 19/09/2024, salva la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, come di seguito precisato;
5. Ritenuto che debba invece accogliersi la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, e che per i principi concernenti la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, possa rinviarsi ex art. 88 comma 2 lett. d) c. p. a., ai precedenti della Sezione, 7 settembre 2023, n. 5000 e 8 aprile 2024, n. 2313 (cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 novembre 2024, n. 6188 per il riparto degli oneri probatori; secondo cui la mancata assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno, secondo il fabbisogno concreto, è già “ elemento idoneo a fondare il presupposto dell’azione risarcitoria, costituito dal “damnum iniuria datum” (attese le inevitabili conseguenze dannose, in termini di frequenza e piena integrazione scolastica, derivanti, da tale privazione, al minore)” (…) La stessa circostanza, testé posta in risalto (…) determina, poi, la ricorrenza nella specie dell’elemento soggettivo, prescritto per la configurabilità, a carico della P. A., della responsabilità aquiliana, giacché è evidente come la prefata decisione lesiva sia stata assunta, dalla Scuola, nella consapevolezza della sua illegittimità, e tanto per le ragioni testé enunciate, quindi senza potersi invocare, da parte dell’Amministrazione, alcuna causa d’esclusione della colpa, per caso fortuito o, recte nel caso specifico, per forza maggiore (tale, in particolare, non potendo certamente essere considerata la mancata dotazione organica di insegnanti di sostegno all’Istituto Scolastico, da parte degli Uffici Scolastici sovraordinati, sufficiente all’intera copertura dell’orario delle lezioni: circostanza questa che, ad avviso del Tribunale, lungi dall’assurgere a “vis maior cui resisti non potest”, non può, viceversa, incidere sulle modalità d’attuazione, in concreto, di diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, come il diritto alla salute, il diritto alla studio e quello alla piena integrazione scolastica degli alunni, in situazione di handicap) ”;
Ritenuto che, quanto alla determinazione della valutazione equitativa, il danno possa essere equitativamente liquidato in euro 1.000,00, per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario di programmazione scolastico; l’ammontare dovrà essere calcolato considerando quale dies a quo l’avvio dell’anno scolastico (ovvero il mese di settembre 2024), che ha concretizzato ed attualizzato la lesione alla sfera giuridica e, quale dies ad quem , il momento della effettiva assegnazione delle ore di sostegno al minore in controversia, in esecuzione della presente sentenza;
Osservato, quanto al dies a quem , che dai documenti versati in giudizio da parte ricorrente (l’Amministrazione ha depositato il PEI 2024/2025 in questo giudizio, nonostante la risalente richiesta reiterata del Collegio, solo in data 2 ottobre 2025, ossia ad anno scolastico concluso) emerge che il minore ha usufruito della misura del sostegno per 25 ore settimanali, pari alla “copertura integrale” solo a partire dal mese di gennaio 2025 (cfr. nota prot. -OMISSIS-del 10 giugno 2025, depositata in pari data);
6. Ritenuto che, in conclusione, il ricorso debba dichiararsi improcedibile nella parte in cui ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’atto impugnato e debba accogliersi, nella parte in cui ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
7. Ritenuto, quanto alle spese di lite, che debbano regolarsi secondo il principio di soccombenza, anche virtuale con riferimento alla domanda ex art. 29 c.p.a., poiché è emerso dall’istruttoria non solo il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale impugnato con il ricorso introduttivo, ma anche la piena consapevolezza da parte del dirigente scolastico della necessità di ore di sostegno a copertura integrale dell’orario scolastico (ossia della insufficienza di 18 ore settimanali; cfr. prot. 20676 del 29 novembre 2024) e pertanto la palese violazione dei canoni interpretativi, ripetutamente affermati in materia dalla consolidata giurisprudenza (in parte sopra richiamata);
8. Ritenuto, quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto della natura dell’impegno professionale e della tipologia del contenzioso qui in rilievo, che i compensi spettanti (per la cui determinazione cfr. anche art. 130 del d. P. R. 115/2002) possano essere contenuti nella misura complessiva di euro 1.000,00 in favore dello Stato, stante l’ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio, disposta in via provvisoria con decreto del 31 ottobre 2024 -OMISSIS-della competente Commissione, istituita presso questo Tribunale, da confermare in questa sede, non essendo emersi elementi di segno diverso. (ed anche sentenza TAR Campania, Napoli, IV sezione, 22 marzo 2019, n. 1625).
9. Ritenuto che la prassi amministrativa sinteticamente riportata sopra (cfr. punto 2) si traduce altresì, sul piano processuale, in una resistenza temeraria nel giudizio, integrando la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., in relazione all’art. 96 c.p.c. con conseguente condanna d’ufficio, oltre che alle spese di lite, anche al pagamento della sanzione pecuniaria, la cui quantificazione è precisata in dispositivo e il cui gettito è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi dell’art. 15. disp. att. c.p.a.;
10. Ritenuto in conclusione che, sia per la condanna alla sanzione per lite temeraria che per la condanna al risarcimento del danno, debbano trasmettersi gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1.dichiara improcedibile il ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’atto prot. n.-OMISSIS-del 19/09/2024 dell’Istituto indicato in epigrafe;
2. accoglie la domanda di risarcimento del danno e per l’effetto condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della somma liquidate secondo quanto indicato in parte motiva, a favore di parte ricorrente (cfr. punto 5 parte motiva);
3. liquida complessivamente, in favore dello Stato, la somma di euro 1.000,00 per onorari, diritti e spese relativi alla fase di merito del presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti come per legge;
4. condanna il Ministero soccombente al pagamento della sanzione per resistenza temeraria, liquidate in complessivi euro 2.000,00 disponendo che il relativo gettito sia versato al bilancio dello Stato ex art. 15 disp. att. c.p.a.
5. manda la Segreteria della Sezione per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza (campania.procura@corteconticert.it) e per la comunicazione della decisione al Dirigente Generale del Tribunale.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO EV, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
MA Lo IO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Lo IO | AO EV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.