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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3744/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3744/2021 promossa da:
, (C.F: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F: entrambi domiciliati in Catania viale XX Parte_1 C.F._2
Settembre n. 76 presso lo studio dell'Avv. Jacopo Carlo Salvatore Torrisi che li rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F: ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F: ) entrambi domiciliati in Enna, Piazza Controparte_2 C.F._4
Kennedy n.4, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Bonasera che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
pagina 1 di 11 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025 (svoltasi mediante trattazione scritta), le parti hanno precisato le conclusioni come da precedenti atti e verbali di causa, il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il presente giudizio è stato inizialmente introdotto da (dante causa Controparte_3
degli odierni attori), il quale, premesso di essere proprietario dell'immobile sito nel comune di Catania,
via Etnea n.29, P.T., censito in C.U. al foglio. 69, particella n. 3989 sub. 28, ha citato in giudizio ed , quali proprietari dell'appartamento Controparte_1 Controparte_2
sovrastante il proprio immobile, al fine di sentire condannare questi ultimi al risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua, derivanti dall'immobile dei convenuti.
L'attore ha denunziato la presenza di infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile sopra descritto, adibito all'epoca dei fatti dal proprio figlio a locale commerciale. In particolare, l'esponente ha dichiarato che tali infiltrazioni di acqua presumibilmente provengono dal piano di sopra, come documentato nella perizia redatta in data 09.04.2020 dal proprio consulente di fiducia, Ing. Persona_1
[...]
All'esito della predetta perizia che ha accertato la sussistenza di diffuse manifestazioni di ammaloramento dell'intonaco del soffitto con scrostamenti e macchie di umidità, è stata altresì rilevata pagina 2 di 11 la inutilizzabilità dell'immobile in questione per gli scopi commerciali cui era stato in precedenza destinato.
Il tecnico di fiducia di parte attrice, basandosi sulla descrizione esterna dei luoghi, ha ipotizzato che la presenza di umidità sul soffitto del locale bottega dell'attore potesse derivare o da immissioni di acqua all'interno della finestra di luce presente sulla proprietà dei convenuti, oppure da eventuali perdite da impianti idrici.
Per tali ragioni, l'attore, in assenza di qualsivoglia riscontro da parte dei convenuti, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare che le infiltrazioni d'acqua provengono dal piano sovrastante di proprietà dei convenuti;
conseguentemente e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento della somma di euro 2.400,00 per il ripristino dei locali danneggiati ed euro 4.125,00 a titolo di risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile ovvero della maggiore o minore somma che da accertare all'esisto del giudizio, tenuto conto del valore commerciale del locale, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
I convenuti si sono costituiti successivamente alla prima udienza di comparizione in data 24
giugno 2021, contestando la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice. In particolare,
hanno escluso che le denunziate infiltrazioni di acqua possano derivare dal proprio immobile, atteso che esso risulta sfornito di utenza idrica e disabitato da diversi anni. Inoltre, con riferimento alla finestra ad arco presente sulla parete dell'edificio di loro proprietà, hanno osservato che la stessa risulta coperta dal ballatoio del piano soprastante ed affaccia all'interno di un cortile. Tale circostanza impedirebbe l'ingresso di acqua piovana dalla finestra, ciò determinando l'infondatezza della richiesta risarcitoria.
pagina 3 di 11 Radicatosi il contraddittorio, le parti sono state invitate ad esperire il tentativo di bonario componimento in sede di negoziazione assistita, che tuttavia si è concluso con esisto negativo. Con
ordinanza del 21 luglio 2022, il Giudice ritenuta la necessità di svolgere una consulenza tecnica diretta ad accertare la situazione dei luoghi e delle cose in relazione a quanto denunciato dalla parte attrice ed eccepito dalle controparti, ha disposto la consulenza tecnica, nominando l'Ing. Persona_2
con il mandato di accertare: “se sussistono le denunciate infiltrazioni di umidità ai danni
[...]
dell'immobile di proprietà dell'attore ”; individuare “le cause che le hanno Controparte_3
eventualmente determinate, specificando se l'origine delle infiltrazioni è da ricercare, in tutto o in
parte, nell'immobile al piano superiore di proprietà dei convenuti ovvero in altri beni, come CP_1
eccepito dai convenuti;
le opere necessarie al fine di ripristinare l'unità immobiliare danneggiata dalle
lamentate infiltrazioni ed il loro ammontare economico”; accertare “se tali inconvenienti rendano
inutilizzabile, in tutto o in parte, l'immobile di parte attrice;
infine indicare “il valore locativo
dell'immobile di proprietà attrice, da giugno 2020 ad oggi e senza tenere conto dei danni per cui è
causa”.
Espletata la consulenza tecnica la causa è stata rinviata alla udienza del 06 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, il Giudice preso atto del decesso dell'attore ha disposto l'interruzione del procedimento. Controparte_3
Con successivo ricorso in riassunzione si sono costituiti gli odierni attori, eredi aventi causa di
, riportandosi integralmente agli atti e alle richieste del procedimento Controparte_3
interrotto. Ugualmente, si sono costituiti in riassunzione i convenuti anch'essi riportandosi ad ogni difesa ed eccezione del giudizio interrotto.
pagina 4 di 11 Così brevemente ricostruiti i fatti, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, alla luce della prova di pregiudizi causalmente riconducibili in parte a beni in custodia dei convenuti e per il resto nella custodia degli stessi attori,
Giova innanzitutto precisare che la fattispecie in esame, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni di acqua, è riconducibile alla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono due presupposti e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".
Ai fini della fondatezza della detta richiesta di risarcimento danni contro il custode, è infatti sufficiente, secondo il più recente orientamento della Cassazione (cfr. 10188/22), la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre alla parte convenuta spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta esclusiva o concorrente del danneggiato.
Orbene, nella materia tecnica in esame, ossia dei danni da infiltrazioni, la disposta C.T.U. è
sovente lo strumento principale di accertamento dei fatti oggetto di giudizio.
Con la consulenza depositata il 10.11.2022, il nominato C.T.U. Ing. ha Persona_2
preliminarmente descritto lo stato dei luoghi, evidenziando che l'immobile dei convenuti sovrasta in particolare la zona interessata dalle infiltrazioni di acqua, che corrisponde al retro del locale bottega della parte attrice, mentre la parte iniziale del locale bottega risulta coperta da un lastrico solare.
pagina 5 di 11 Il consulente ha quindi accertato che i denunciati danni da infiltrazioni sono ascrivibili in parte alla finestra che si affaccia sul lastrico solare, realizzata con una cornice in legno ed una grata chiusa nella parte interna da una vetrata protettiva con telaio in alluminio anodizzato.
Più precisamente, come documentato dalle foto allegate alla perizia, è emerso che il muro perimetrale posto tra la grata e l'infisso, avente spessore di circa cm 50, risulta esposto alle intemperie nel caso di pioggia battente. Inoltre, all'esisto dei rilievi è emerso che il muro perimetrale posto al di sotto della finestra mostra segni di ammaloramento ascrivibili alle medesime cause che hanno determinato le infiltrazioni di acqua nel locale di parte attrice.
Tra le possibili concause il consulente ha individuato la guaina che ricopre il lastrico solare, la quale pur essendo in discreto stato di manutenzione, tuttavia, proprio in prossimità della finestra sopra descritta risulta sfaldata (foto n. 8 all. D della consulenza tecnica). Non risulta siano stati eseguiti dei saggi tecnici al fine di constatare lo stato del lastrico solare, sebbene richiesti dal consulente alla parte attrice.
Accertata l'esistenza delle denunziate infiltrazioni di acqua nel locale di parte attrice il consulente ha, altresì, rilevato che il fenomeno di esfoliazione della tinteggiatura, osservato nella zona del retrobottega del locale, coincide con la descrizione fornita dall'attore e confermata nella perizia tecnica di parte;
non ha invece riscontrato fenomeni di distacco dell'intonaco.
Quanto ai singoli quesiti, indicati nel mandato ricevuto, il consulente ha individuato i lavori da eseguire per ripristinare l'unità immobiliare danneggiata che consistono nella tinteggiatura della parte ammalorata, previa pulizia del supporto, che vengono quantificati in complessivi euro 850,00 (IVA
compresa). Ha, inoltre chiarito che il quadro fenomenologico descritto non rende utilizzabile il retrobottega. Conseguentemente l'impossibilità di utilizzare la suddetta porzione della bottega,
pagina 6 di 11 verosimilmente adibita a locale di sgombero, non consente lo stoccaggio di merci e come tale comporta l'inutilizzabilità completa dell'immobile.
Infine, il canone locativo mensile dell'immobile, senza tener conto dei danni per cui è causa, dal giugno 2020 alla data della perizia 10.11.2022, viene quantificato in complessivi euro 14.000,00
(500,00 per 28 mensilità).
Le conclusioni della relazione tecnica d'ufficio sono state oggetto di rilievi da entrambe le parti.
Segnatamente parte attrice ha contestato la quantificazione della somma necessaria per ripristinare l'immobile danneggiato;
tuttavia, essa non ha allegato idonea documentazione (es.
preventivo dei lavori- fattura per spese già sostenute) che consenta di ritenere insufficiente la somma quantificata dal consulente.
Inoltre, è stata contestata anche la quantificazione del valore locativo dell'immobile. Al
riguardo il Decidente, considerata la diminuzione dei prezzi del mercato immobiliare a causa della recente pandemia, ritiene di condividere la quantificazione elaborata dal consulente.
Quanto alle osservazioni poste dai convenuti relativamente alla estensione del ballatoio che copre la finestra ed alla sua distanza dalla finestra, il consulente ha chiarito che l'immobile in questione risulta nella titolarità di terzi estranei al presente giudizio;
pertanto, le misure sono state calcolate in maniera approssimativa, tramite la nota applicazione “Google earth” e tenuto conto della documentazione in possesso.
In ogni caso si ritiene che tali elementi di valutazione siano irrilevanti ai fini della individuazione del nesso causale tra i danni da infiltrazione d'acqua e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento al locale di parte convenuta.
pagina 7 di 11 Riguardo al nesso causale, deve ritenersi che l'Ing. non abbia Persona_2
specificato il grado di apporto eziologico le due concause individuate perché non sono stati acquisiti sufficienti elementi di valutazione in proposito. Deve dunque presumersi, visto l'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. e considerato il dubbio obiettivo in proposito, che esse abbiano inciso ciascuna nella misura del 50 % nella causazione dei danni da infiltrazione d'acqua. Segnatamente, dall'esame della relazione tecnica d'ufficio e dalla documentazione fotografica è possibile dedurre che la presenza di un'apertura con vetrata interna non adeguatamente coibentata abbia certamente inciso nel determinare i danni da infiltrazione. Ed infatti, il muro sottostante la finestra presenta anch'esso segni di ammaloramento riconducibili ad infiltrazioni di acqua che verosimilmente dalla finestra si sono propagate dapprima sul muro perimetrale per poi diffondersi nel tempo anche sul soffitto del locale bottega degli attori.
Nondimeno, la presenza sul lastrico solare di una copertura di guaina in alcuni punti non perfettamente aderente, a fronte della mancata esecuzione di ulteriori indagini da eseguirsi a cura di parte attrice, lascia presumere che l'acqua piovana possa essersi introdotta anche dal lastrico solare.
La domanda degli odierni attori è dunque parzialmente fondata, atteso che, pur alla luce del concorso di colpa della parte attrice, i convenuti in quanto custodi del proprio immobile rispondono ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni da esso cagionati a terzi e nel caso di specie al locale bottega degli attori.
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa,
essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
pagina 8 di 11 Nella fattispecie in esame, a fronte della rappresentazione dei fatti fornita da parte attrice,
documentata e confermata dalla consulenza d'ufficio, i convenuti non hanno provato che le denunziate infiltrazioni di acqua non derivano dall'appartamento di loro proprietà. Né tantomeno sono emerse circostanze riconducibili al caso fortuito che avrebbe liberato parte convenuta dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., incombente sul custode del bene. In tema di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale in caso di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile per infiltrazioni di acqua, il proprietario può provare il danno anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cassazione civile, sez. II, 2.12.2024, n. 30791). Con la sentenza in parola, la Cassazione ha esteso il concetto di danno presunto, già applicato nei casi di occupazione senza titolo (pronuncia Sezioni Unite n. 33645/2022) a situazioni in cui l'immobile diventa inutilizzabile per cause esterne, come infiltrazioni o altri eventi che ne limitano l'uso.
Nel caso in questione lo stato di inabitabilità ed inagibilità dell'immobile risulta accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio che a sua volta conferma quanto accertato nella consulenza di parte.
A ciò si aggiunga che sempre in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può
essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Sez.
3- Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023).
In merito alla quantificazione del danno, si ritiene congrua la stima del valore locativo dell'immobile di parte attrice di cui alla c.t.u., somma che dovrà però essere liquidato nella misura del pagina 9 di 11 50 %, tenuto conto che tra le cause delle infiltrazioni d'acqua va considerata anche la guaina di copertura del lastrico solare, che in alcuni punti risulta sfaldata e non perfettamente aderente al suolo.
Parimenti, si ritiene congrua la quantificazione delle spese necessarie per il ripristino del locale danneggiato pari ad euro 850, 00 (IVA compresa), che vanno anch'esse liquidate in favore di parte attrice nella misura del 50% per le medesime ragioni sopra esposte.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la parziale soccombenza degli attori Controparte_4
e , i convenuti ed
[...] Controparte_4 Controparte_1 [...]
vanno condannati in favore degli attori al pagamento della metà delle spese Controparte_2
processuali, nella misura indicata in dispositivo (valore effettivo della controversia, scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, parametro medio in relazione a tutte le fasi).
Le restanti spese processuali vanno compensate, attesa in parte la soccombenza reciproca.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido, in quanto funzionali all'accertamento di quanto esposto da entrambe.
La soccombenza parziale esclude la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, anche alla luce del corretto comportamento processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3744/2021 R.G.,
1) accertato che l'immobile di proprietà degli attori è stato interessato da infiltrazioni di umidità
dal mese di Giugno 2020 per cause riconducibili nella misura del 50 % alla responsabilità dei convenuti, in parziale accoglimento delle domande degli attori e Controparte_4
condanna i convenuti ed Controparte_4 Controparte_1 CP_2
pagina 10 di 11 , in solido tra loro e al netto del concorso di colpa, al pagamento della somma di euro Controparte_2
425,00, pari alla metà della somma di euro 850,00, quantificata dal C.T.U per eseguire i lavori di ripristino per come descritti nella relazione tecnica;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro e al netto del concorso di colpa, a pagare in favore degli attori la complessiva somma di euro 16.000,00, pari alla metà del valore locativo dell'immobile,
quantificato in complessivi euro 32.000,00, per come stimato dal C.T.U. a far data dal Giugno 2020
fino alla data di deposito della consulenza (euro 500,00 per 28 mensilità);
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della metà delle spese processuali, che in tal misura ridotta liquida in complessivi euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) Compensa per il resto le spese processuali;
5) Pone le spese di C.T.U, già liquidate agli atti, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3744/2021 promossa da:
, (C.F: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F: entrambi domiciliati in Catania viale XX Parte_1 C.F._2
Settembre n. 76 presso lo studio dell'Avv. Jacopo Carlo Salvatore Torrisi che li rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F: ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F: ) entrambi domiciliati in Enna, Piazza Controparte_2 C.F._4
Kennedy n.4, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Bonasera che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
pagina 1 di 11 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025 (svoltasi mediante trattazione scritta), le parti hanno precisato le conclusioni come da precedenti atti e verbali di causa, il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il presente giudizio è stato inizialmente introdotto da (dante causa Controparte_3
degli odierni attori), il quale, premesso di essere proprietario dell'immobile sito nel comune di Catania,
via Etnea n.29, P.T., censito in C.U. al foglio. 69, particella n. 3989 sub. 28, ha citato in giudizio ed , quali proprietari dell'appartamento Controparte_1 Controparte_2
sovrastante il proprio immobile, al fine di sentire condannare questi ultimi al risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua, derivanti dall'immobile dei convenuti.
L'attore ha denunziato la presenza di infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile sopra descritto, adibito all'epoca dei fatti dal proprio figlio a locale commerciale. In particolare, l'esponente ha dichiarato che tali infiltrazioni di acqua presumibilmente provengono dal piano di sopra, come documentato nella perizia redatta in data 09.04.2020 dal proprio consulente di fiducia, Ing. Persona_1
[...]
All'esito della predetta perizia che ha accertato la sussistenza di diffuse manifestazioni di ammaloramento dell'intonaco del soffitto con scrostamenti e macchie di umidità, è stata altresì rilevata pagina 2 di 11 la inutilizzabilità dell'immobile in questione per gli scopi commerciali cui era stato in precedenza destinato.
Il tecnico di fiducia di parte attrice, basandosi sulla descrizione esterna dei luoghi, ha ipotizzato che la presenza di umidità sul soffitto del locale bottega dell'attore potesse derivare o da immissioni di acqua all'interno della finestra di luce presente sulla proprietà dei convenuti, oppure da eventuali perdite da impianti idrici.
Per tali ragioni, l'attore, in assenza di qualsivoglia riscontro da parte dei convenuti, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare che le infiltrazioni d'acqua provengono dal piano sovrastante di proprietà dei convenuti;
conseguentemente e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento della somma di euro 2.400,00 per il ripristino dei locali danneggiati ed euro 4.125,00 a titolo di risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile ovvero della maggiore o minore somma che da accertare all'esisto del giudizio, tenuto conto del valore commerciale del locale, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
I convenuti si sono costituiti successivamente alla prima udienza di comparizione in data 24
giugno 2021, contestando la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice. In particolare,
hanno escluso che le denunziate infiltrazioni di acqua possano derivare dal proprio immobile, atteso che esso risulta sfornito di utenza idrica e disabitato da diversi anni. Inoltre, con riferimento alla finestra ad arco presente sulla parete dell'edificio di loro proprietà, hanno osservato che la stessa risulta coperta dal ballatoio del piano soprastante ed affaccia all'interno di un cortile. Tale circostanza impedirebbe l'ingresso di acqua piovana dalla finestra, ciò determinando l'infondatezza della richiesta risarcitoria.
pagina 3 di 11 Radicatosi il contraddittorio, le parti sono state invitate ad esperire il tentativo di bonario componimento in sede di negoziazione assistita, che tuttavia si è concluso con esisto negativo. Con
ordinanza del 21 luglio 2022, il Giudice ritenuta la necessità di svolgere una consulenza tecnica diretta ad accertare la situazione dei luoghi e delle cose in relazione a quanto denunciato dalla parte attrice ed eccepito dalle controparti, ha disposto la consulenza tecnica, nominando l'Ing. Persona_2
con il mandato di accertare: “se sussistono le denunciate infiltrazioni di umidità ai danni
[...]
dell'immobile di proprietà dell'attore ”; individuare “le cause che le hanno Controparte_3
eventualmente determinate, specificando se l'origine delle infiltrazioni è da ricercare, in tutto o in
parte, nell'immobile al piano superiore di proprietà dei convenuti ovvero in altri beni, come CP_1
eccepito dai convenuti;
le opere necessarie al fine di ripristinare l'unità immobiliare danneggiata dalle
lamentate infiltrazioni ed il loro ammontare economico”; accertare “se tali inconvenienti rendano
inutilizzabile, in tutto o in parte, l'immobile di parte attrice;
infine indicare “il valore locativo
dell'immobile di proprietà attrice, da giugno 2020 ad oggi e senza tenere conto dei danni per cui è
causa”.
Espletata la consulenza tecnica la causa è stata rinviata alla udienza del 06 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, il Giudice preso atto del decesso dell'attore ha disposto l'interruzione del procedimento. Controparte_3
Con successivo ricorso in riassunzione si sono costituiti gli odierni attori, eredi aventi causa di
, riportandosi integralmente agli atti e alle richieste del procedimento Controparte_3
interrotto. Ugualmente, si sono costituiti in riassunzione i convenuti anch'essi riportandosi ad ogni difesa ed eccezione del giudizio interrotto.
pagina 4 di 11 Così brevemente ricostruiti i fatti, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, alla luce della prova di pregiudizi causalmente riconducibili in parte a beni in custodia dei convenuti e per il resto nella custodia degli stessi attori,
Giova innanzitutto precisare che la fattispecie in esame, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni di acqua, è riconducibile alla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono due presupposti e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".
Ai fini della fondatezza della detta richiesta di risarcimento danni contro il custode, è infatti sufficiente, secondo il più recente orientamento della Cassazione (cfr. 10188/22), la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre alla parte convenuta spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta esclusiva o concorrente del danneggiato.
Orbene, nella materia tecnica in esame, ossia dei danni da infiltrazioni, la disposta C.T.U. è
sovente lo strumento principale di accertamento dei fatti oggetto di giudizio.
Con la consulenza depositata il 10.11.2022, il nominato C.T.U. Ing. ha Persona_2
preliminarmente descritto lo stato dei luoghi, evidenziando che l'immobile dei convenuti sovrasta in particolare la zona interessata dalle infiltrazioni di acqua, che corrisponde al retro del locale bottega della parte attrice, mentre la parte iniziale del locale bottega risulta coperta da un lastrico solare.
pagina 5 di 11 Il consulente ha quindi accertato che i denunciati danni da infiltrazioni sono ascrivibili in parte alla finestra che si affaccia sul lastrico solare, realizzata con una cornice in legno ed una grata chiusa nella parte interna da una vetrata protettiva con telaio in alluminio anodizzato.
Più precisamente, come documentato dalle foto allegate alla perizia, è emerso che il muro perimetrale posto tra la grata e l'infisso, avente spessore di circa cm 50, risulta esposto alle intemperie nel caso di pioggia battente. Inoltre, all'esisto dei rilievi è emerso che il muro perimetrale posto al di sotto della finestra mostra segni di ammaloramento ascrivibili alle medesime cause che hanno determinato le infiltrazioni di acqua nel locale di parte attrice.
Tra le possibili concause il consulente ha individuato la guaina che ricopre il lastrico solare, la quale pur essendo in discreto stato di manutenzione, tuttavia, proprio in prossimità della finestra sopra descritta risulta sfaldata (foto n. 8 all. D della consulenza tecnica). Non risulta siano stati eseguiti dei saggi tecnici al fine di constatare lo stato del lastrico solare, sebbene richiesti dal consulente alla parte attrice.
Accertata l'esistenza delle denunziate infiltrazioni di acqua nel locale di parte attrice il consulente ha, altresì, rilevato che il fenomeno di esfoliazione della tinteggiatura, osservato nella zona del retrobottega del locale, coincide con la descrizione fornita dall'attore e confermata nella perizia tecnica di parte;
non ha invece riscontrato fenomeni di distacco dell'intonaco.
Quanto ai singoli quesiti, indicati nel mandato ricevuto, il consulente ha individuato i lavori da eseguire per ripristinare l'unità immobiliare danneggiata che consistono nella tinteggiatura della parte ammalorata, previa pulizia del supporto, che vengono quantificati in complessivi euro 850,00 (IVA
compresa). Ha, inoltre chiarito che il quadro fenomenologico descritto non rende utilizzabile il retrobottega. Conseguentemente l'impossibilità di utilizzare la suddetta porzione della bottega,
pagina 6 di 11 verosimilmente adibita a locale di sgombero, non consente lo stoccaggio di merci e come tale comporta l'inutilizzabilità completa dell'immobile.
Infine, il canone locativo mensile dell'immobile, senza tener conto dei danni per cui è causa, dal giugno 2020 alla data della perizia 10.11.2022, viene quantificato in complessivi euro 14.000,00
(500,00 per 28 mensilità).
Le conclusioni della relazione tecnica d'ufficio sono state oggetto di rilievi da entrambe le parti.
Segnatamente parte attrice ha contestato la quantificazione della somma necessaria per ripristinare l'immobile danneggiato;
tuttavia, essa non ha allegato idonea documentazione (es.
preventivo dei lavori- fattura per spese già sostenute) che consenta di ritenere insufficiente la somma quantificata dal consulente.
Inoltre, è stata contestata anche la quantificazione del valore locativo dell'immobile. Al
riguardo il Decidente, considerata la diminuzione dei prezzi del mercato immobiliare a causa della recente pandemia, ritiene di condividere la quantificazione elaborata dal consulente.
Quanto alle osservazioni poste dai convenuti relativamente alla estensione del ballatoio che copre la finestra ed alla sua distanza dalla finestra, il consulente ha chiarito che l'immobile in questione risulta nella titolarità di terzi estranei al presente giudizio;
pertanto, le misure sono state calcolate in maniera approssimativa, tramite la nota applicazione “Google earth” e tenuto conto della documentazione in possesso.
In ogni caso si ritiene che tali elementi di valutazione siano irrilevanti ai fini della individuazione del nesso causale tra i danni da infiltrazione d'acqua e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento al locale di parte convenuta.
pagina 7 di 11 Riguardo al nesso causale, deve ritenersi che l'Ing. non abbia Persona_2
specificato il grado di apporto eziologico le due concause individuate perché non sono stati acquisiti sufficienti elementi di valutazione in proposito. Deve dunque presumersi, visto l'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. e considerato il dubbio obiettivo in proposito, che esse abbiano inciso ciascuna nella misura del 50 % nella causazione dei danni da infiltrazione d'acqua. Segnatamente, dall'esame della relazione tecnica d'ufficio e dalla documentazione fotografica è possibile dedurre che la presenza di un'apertura con vetrata interna non adeguatamente coibentata abbia certamente inciso nel determinare i danni da infiltrazione. Ed infatti, il muro sottostante la finestra presenta anch'esso segni di ammaloramento riconducibili ad infiltrazioni di acqua che verosimilmente dalla finestra si sono propagate dapprima sul muro perimetrale per poi diffondersi nel tempo anche sul soffitto del locale bottega degli attori.
Nondimeno, la presenza sul lastrico solare di una copertura di guaina in alcuni punti non perfettamente aderente, a fronte della mancata esecuzione di ulteriori indagini da eseguirsi a cura di parte attrice, lascia presumere che l'acqua piovana possa essersi introdotta anche dal lastrico solare.
La domanda degli odierni attori è dunque parzialmente fondata, atteso che, pur alla luce del concorso di colpa della parte attrice, i convenuti in quanto custodi del proprio immobile rispondono ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni da esso cagionati a terzi e nel caso di specie al locale bottega degli attori.
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa,
essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
pagina 8 di 11 Nella fattispecie in esame, a fronte della rappresentazione dei fatti fornita da parte attrice,
documentata e confermata dalla consulenza d'ufficio, i convenuti non hanno provato che le denunziate infiltrazioni di acqua non derivano dall'appartamento di loro proprietà. Né tantomeno sono emerse circostanze riconducibili al caso fortuito che avrebbe liberato parte convenuta dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., incombente sul custode del bene. In tema di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale in caso di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile per infiltrazioni di acqua, il proprietario può provare il danno anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cassazione civile, sez. II, 2.12.2024, n. 30791). Con la sentenza in parola, la Cassazione ha esteso il concetto di danno presunto, già applicato nei casi di occupazione senza titolo (pronuncia Sezioni Unite n. 33645/2022) a situazioni in cui l'immobile diventa inutilizzabile per cause esterne, come infiltrazioni o altri eventi che ne limitano l'uso.
Nel caso in questione lo stato di inabitabilità ed inagibilità dell'immobile risulta accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio che a sua volta conferma quanto accertato nella consulenza di parte.
A ciò si aggiunga che sempre in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può
essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Sez.
3- Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023).
In merito alla quantificazione del danno, si ritiene congrua la stima del valore locativo dell'immobile di parte attrice di cui alla c.t.u., somma che dovrà però essere liquidato nella misura del pagina 9 di 11 50 %, tenuto conto che tra le cause delle infiltrazioni d'acqua va considerata anche la guaina di copertura del lastrico solare, che in alcuni punti risulta sfaldata e non perfettamente aderente al suolo.
Parimenti, si ritiene congrua la quantificazione delle spese necessarie per il ripristino del locale danneggiato pari ad euro 850, 00 (IVA compresa), che vanno anch'esse liquidate in favore di parte attrice nella misura del 50% per le medesime ragioni sopra esposte.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la parziale soccombenza degli attori Controparte_4
e , i convenuti ed
[...] Controparte_4 Controparte_1 [...]
vanno condannati in favore degli attori al pagamento della metà delle spese Controparte_2
processuali, nella misura indicata in dispositivo (valore effettivo della controversia, scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, parametro medio in relazione a tutte le fasi).
Le restanti spese processuali vanno compensate, attesa in parte la soccombenza reciproca.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido, in quanto funzionali all'accertamento di quanto esposto da entrambe.
La soccombenza parziale esclude la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, anche alla luce del corretto comportamento processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3744/2021 R.G.,
1) accertato che l'immobile di proprietà degli attori è stato interessato da infiltrazioni di umidità
dal mese di Giugno 2020 per cause riconducibili nella misura del 50 % alla responsabilità dei convenuti, in parziale accoglimento delle domande degli attori e Controparte_4
condanna i convenuti ed Controparte_4 Controparte_1 CP_2
pagina 10 di 11 , in solido tra loro e al netto del concorso di colpa, al pagamento della somma di euro Controparte_2
425,00, pari alla metà della somma di euro 850,00, quantificata dal C.T.U per eseguire i lavori di ripristino per come descritti nella relazione tecnica;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro e al netto del concorso di colpa, a pagare in favore degli attori la complessiva somma di euro 16.000,00, pari alla metà del valore locativo dell'immobile,
quantificato in complessivi euro 32.000,00, per come stimato dal C.T.U. a far data dal Giugno 2020
fino alla data di deposito della consulenza (euro 500,00 per 28 mensilità);
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della metà delle spese processuali, che in tal misura ridotta liquida in complessivi euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) Compensa per il resto le spese processuali;
5) Pone le spese di C.T.U, già liquidate agli atti, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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