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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1189 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Del Priore Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: esenzione ticket
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.2.2025, - premesso di aver presentato, in Parte_1 data 15.4.2024, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'invalidità civile e di essere stata riconosciuta, all'esito della visita eseguita dalla competente Commissione Medica, quale persona invalida in misura pari al 40% - adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, onde sentir nominare un C.T.U., per la verifica preventiva del requisito sanitario sotteso al beneficio dell'esenzione dal ticket sanitario. CP_
L' si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, con particolare riferimento al difetto di un apprezzabile interesse ad agire in capo alla parte ricorrente (ex art. 100 c.p.c.), nonché l'omessa presentazione della domanda amministrativa all'Azienda
Sanitaria Locale competente alla concessione del beneficio.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da parte del solo Istituto resistente.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. In via di premessa, si osserva che il diritto alla esenzione dalla quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci è previsto dall'art. 11 del D.L. 12 settembre 1983, n.
463 (convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638).
La fattispecie in esame rientra nel secondo comma del citato art. 11, a tenore del quale “Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1 alla 5 della tabella A allegata alla L. 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dalla L. 2 aprile
1968, n. 482, artt. 6 e 7”.
Presupposto per il riconoscimento della prestazione è dunque, nel caso in esame, una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi.
L'art. 11, comma 3, del D.L. n. 463/1983 cit. prevede inoltre: “Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni della L. 26 aprile 1982, n. 181, art. 12, non modificate dal presente articolo”.
L'art. 12 della legge innanzi citata, al comma 8, stabilisce che la unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale, attestante il diritto alla esenzione.
A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unita sanitaria locale di residenza: a) una autocertificazione in carta libera, ai sensi dell'art. 2 della L. 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 della L. 13 aprile 1971, n. 114; b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al settimo comma (grandi invalidi di guerra e di servizio, grandi invalidi del lavoro e invalidi civili di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12).
Come puntualizzato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 18.6.2014, n. 13854), “Pur non sottacendosi l'improprietà nella formulazione letterale della norma - che sembra ricollegare la domanda al mero rilascio del tesserino attestante il diritto all'esenzione - non sembra revocarsi in dubbio che la L. n. 181 del 1982, richieda una apposita domanda rivolta alle
Part unità sanitarie locali, oggi , corredata da documenti, il cui scopo evidente è non solo quello del rilascio del tesserino, ma anche quello, non meno importante del primo, di mettere
Part la nella condizione di verificare la esistenza dei presupposti per il riconoscimento del
2 beneficio in questione, come si desume dall'onere imposto alla parte di depositare la suddetta
Part documentazione.
5.2. A tali fini, quindi, la domanda si presenta necessaria perchè la - che è rimasta estranea alla procedura di accertamento del requisito sanitario e che è, invece,
l'unico soggetto obbligato all'erogazione della prestazione - effettui le sue determinazioni circa il riconoscimento del beneficio, giacchè nulla esclude che essa possa non concordare con l'accertamento contenuto nel verbale della commissione medica in ordine allo stato di invalidità, attesi i limiti e la funzione su evidenziati del verbale” (stante, a quest'ultimo proposito, la natura non vincolante dell'accertamento compiuto dalla competente
Commissione Medica, arg. ex art. 147 disp. att. c.p.c.: v. Cass., 30 marzo 2006, n. 7548;
Cass., 22 maggio 2006, n. 11908).
2.2. Nel caso in esame, la parte ricorrente ha omesso di inoltrare l'apposita istanza per il riconoscimento del diritto all'esenzione, impedendo dunque all' di prendere cognizione Pt_2 della domanda e di provvedere in via amministrativa all'eventuale accoglimento della stessa.
Quanto precede riverbera i suoi effetti sull'interesse ad agire, la cui sussistenza il giudice adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha il potere-dovere di accertare, onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (così,
Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n. 2587 del 2020; Cass. nn. 14629 e 36382 del 2021).
Invero, detto interesse deve essere, com'è noto, concreto e attuale e va valutato in stretta correlazione con l'utilità che l'accertamento medico richiesto ha rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare;
esso potrà difettare ove siano “manifestamente carenti”, con valutazione prima facie, gli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico.
Se è vero, quindi, che l'ambito della cognizione del giudice adito ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie, “strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale” (Cass. Sez. Un. n. 12903 del
2021, che richiama, al riguardo, Cass. n. 9755 del 2019); ciò legittima, ai fini della verifica dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e nei limitati termini di cui si è detto, anche l'accertamento degli altri presupposti della prestazione cui il requisito sanitario risulta funzionale (Cass. Sez. Lav. n. 29275 del 2022).
Ne consegue che, non essendo stata presentata, nella specie, alcuna domanda amministrativa idonea a consentire all'Ente preposto di pronunciarsi validamente sulla spettanza del
3 beneficio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (sulla necessità della previa presentazione della domanda amministrativa alla cfr., nella giurisprudenza di merito, Pt_2
Trib. Napoli-Sez. Lav., ordinanza del 7.2.2024, pronunciata nel proc. n. 17387/2023 R.G.L.).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1189/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese processuali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/07/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1189 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Del Priore Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: esenzione ticket
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.2.2025, - premesso di aver presentato, in Parte_1 data 15.4.2024, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'invalidità civile e di essere stata riconosciuta, all'esito della visita eseguita dalla competente Commissione Medica, quale persona invalida in misura pari al 40% - adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, onde sentir nominare un C.T.U., per la verifica preventiva del requisito sanitario sotteso al beneficio dell'esenzione dal ticket sanitario. CP_
L' si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, con particolare riferimento al difetto di un apprezzabile interesse ad agire in capo alla parte ricorrente (ex art. 100 c.p.c.), nonché l'omessa presentazione della domanda amministrativa all'Azienda
Sanitaria Locale competente alla concessione del beneficio.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da parte del solo Istituto resistente.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. In via di premessa, si osserva che il diritto alla esenzione dalla quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci è previsto dall'art. 11 del D.L. 12 settembre 1983, n.
463 (convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638).
La fattispecie in esame rientra nel secondo comma del citato art. 11, a tenore del quale “Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1 alla 5 della tabella A allegata alla L. 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dalla L. 2 aprile
1968, n. 482, artt. 6 e 7”.
Presupposto per il riconoscimento della prestazione è dunque, nel caso in esame, una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi.
L'art. 11, comma 3, del D.L. n. 463/1983 cit. prevede inoltre: “Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni della L. 26 aprile 1982, n. 181, art. 12, non modificate dal presente articolo”.
L'art. 12 della legge innanzi citata, al comma 8, stabilisce che la unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale, attestante il diritto alla esenzione.
A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unita sanitaria locale di residenza: a) una autocertificazione in carta libera, ai sensi dell'art. 2 della L. 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 della L. 13 aprile 1971, n. 114; b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al settimo comma (grandi invalidi di guerra e di servizio, grandi invalidi del lavoro e invalidi civili di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12).
Come puntualizzato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 18.6.2014, n. 13854), “Pur non sottacendosi l'improprietà nella formulazione letterale della norma - che sembra ricollegare la domanda al mero rilascio del tesserino attestante il diritto all'esenzione - non sembra revocarsi in dubbio che la L. n. 181 del 1982, richieda una apposita domanda rivolta alle
Part unità sanitarie locali, oggi , corredata da documenti, il cui scopo evidente è non solo quello del rilascio del tesserino, ma anche quello, non meno importante del primo, di mettere
Part la nella condizione di verificare la esistenza dei presupposti per il riconoscimento del
2 beneficio in questione, come si desume dall'onere imposto alla parte di depositare la suddetta
Part documentazione.
5.2. A tali fini, quindi, la domanda si presenta necessaria perchè la - che è rimasta estranea alla procedura di accertamento del requisito sanitario e che è, invece,
l'unico soggetto obbligato all'erogazione della prestazione - effettui le sue determinazioni circa il riconoscimento del beneficio, giacchè nulla esclude che essa possa non concordare con l'accertamento contenuto nel verbale della commissione medica in ordine allo stato di invalidità, attesi i limiti e la funzione su evidenziati del verbale” (stante, a quest'ultimo proposito, la natura non vincolante dell'accertamento compiuto dalla competente
Commissione Medica, arg. ex art. 147 disp. att. c.p.c.: v. Cass., 30 marzo 2006, n. 7548;
Cass., 22 maggio 2006, n. 11908).
2.2. Nel caso in esame, la parte ricorrente ha omesso di inoltrare l'apposita istanza per il riconoscimento del diritto all'esenzione, impedendo dunque all' di prendere cognizione Pt_2 della domanda e di provvedere in via amministrativa all'eventuale accoglimento della stessa.
Quanto precede riverbera i suoi effetti sull'interesse ad agire, la cui sussistenza il giudice adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha il potere-dovere di accertare, onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (così,
Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n. 2587 del 2020; Cass. nn. 14629 e 36382 del 2021).
Invero, detto interesse deve essere, com'è noto, concreto e attuale e va valutato in stretta correlazione con l'utilità che l'accertamento medico richiesto ha rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare;
esso potrà difettare ove siano “manifestamente carenti”, con valutazione prima facie, gli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico.
Se è vero, quindi, che l'ambito della cognizione del giudice adito ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie, “strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale” (Cass. Sez. Un. n. 12903 del
2021, che richiama, al riguardo, Cass. n. 9755 del 2019); ciò legittima, ai fini della verifica dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e nei limitati termini di cui si è detto, anche l'accertamento degli altri presupposti della prestazione cui il requisito sanitario risulta funzionale (Cass. Sez. Lav. n. 29275 del 2022).
Ne consegue che, non essendo stata presentata, nella specie, alcuna domanda amministrativa idonea a consentire all'Ente preposto di pronunciarsi validamente sulla spettanza del
3 beneficio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (sulla necessità della previa presentazione della domanda amministrativa alla cfr., nella giurisprudenza di merito, Pt_2
Trib. Napoli-Sez. Lav., ordinanza del 7.2.2024, pronunciata nel proc. n. 17387/2023 R.G.L.).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1189/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese processuali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/07/2025
Il Giudice
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