CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N 692 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Viviana Di Gesu Consigliere rel.est.
dott. Ivana Distefano Componente privato dott. Corrado Cavarra Componente privato con l'intervento del P.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 692/24 V.G.
tra nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Francofonte, C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1
procura speciale in atti, dall'avv. Coletta Dinaro
Appellante
e
1 C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
21.02.1976 ed ivi residente nella Via Crema n. 23, genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori (nata a [...] il Persona_1
22.11.2020) e (nata a [...] il [...]), rappresentato e Parte_2
difeso dall'Avv. Antonella Schepis del Foro di Siracusa giusta procura in atti
Appellato
E nei confronti di
Avv. Mariapaola Malandrino, già tutore provvisorio (in virtù del decreto del
Tribunale per i Minorenni di Catania del 13.09.2023, emesso nell'ambito del procedimento n. 235/2023 R.G. Min.) delle minori nata a [...] Persona_1
(SR) il 22.11.2020, codice fiscale e nata C.F._3 Parte_2
a Lentini (SR) il 09.02.2022, codice fiscale rappresentata C.F._4
e difesa da sé medesima
Oggetto : reclamo avverso sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di
Catania di decadenza dalla responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 153/24 del 04.07.2024, il Tribunale per i minorenni di
Catania ha dichiarato decaduta dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sulle figlie minori e nate Persona_1 Parte_2
rispettivamente il 22.11.2020 e il 09.02.2022, e ha dichiarato che, per l'effetto della pronuncia di ablazione, la responsabilità genitoriale sulle minori spetta interamente al padre divenuto l'unico titolare della CP_1
medesima responsabilità, da esercitarsi con il supporto della sorella, ovvero la zia paterna delle minori, Persona_2
2 Il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni trae origine da un ricorso della Procura per i minorenni di Catania, con cui si segnalava che in data 19.08.2023 aveva lanciato dal primo piano della sua Parte_1
abitazione le due figlie e , che all'epoca dei fatti avevano Per_1 Per_3
rispettivamente circa due e un anno, e poco dopo si era ella stessa lanciata dalla terrazza procurandosi delle lesioni.
Con ricorso depositato in data 07.08.2024 ha impugnato Parte_1
la suddetta sentenza, lamentando l'assenza di un interprete idoneo nel corso del procedimento di primo grado, l'inadeguata valutazione della consulenza tecnica del dott. e, infine, la mancata valorizzazione dell'elemento della Per_4
reversibilità della patologia sofferta e la mancata attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
In data 03.04.2025 si è costituita l'avv. Malandrino, che era stata nominata tutrice provvisoria delle minori, che ha chiesto il rigetto del reclamo,
sostenendo che non sarebbe in grado di svolgere la Parte_1
funzione di genitore, in quanto affetta da gravi patologie mentali, come dimostrato dal tentativo di omicidio/suicidio dalla stessa perpetrato ai danni delle due figliolette (oltre che di se stessa). La fragilità mentale della donna sarebbe confermata dalle valutazioni del Prof. , nominato perito dal Persona_5
GIP presso il Tribunale di Siracusa nel parallelo procedimento penale per tentato omicidio delle figlie.
Con comparsa depositata in data 08.04.2025 si è costituito , CP_1
padre delle minori, che ha chiesto il rigetto del reclamo. Sosteneva che i fatti così come verificatisi dimostrerebbero la volontà della di Parte_1
togliere la vita alle figliolette. Evidenziava che la donna durante l'audizione del
3 15.03.2024 avanti il Tribunale per i Minorenni era stata assistita da un connazionale, che ha fatto da interprete. Inoltre davanti al giudizio di primo grado era emersa la conoscenza della lingua italiana e dello stesso dialetto siciliano da parte della reclamante. Sottolineava inoltre che la reclamante non avrebbe mai fatto seria autocritica sul proprio comportamento e non avrebbe mai dimostrato consapevolezza del proprio stato di salute mentale, e pertanto al momento non vi sarebbe un serio miglioramento.
Con ordinanza del 9.4.2025 la Corte fissava per la decisione l'udienza del
10.12.2025, con termine per note fino a dieci giorni prima.
All'udienza del 10.12.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G., la causa è stata posta in decisione.
L'appello proposto da ad avviso della Corte, e' Parte_1
infondato.
Infondato e', innanzitutto, il primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'errata ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado e il mancato ausilio di un interprete;
in particolare sostiene che
Minorenni nelle osservazioni a sostegno della decisione assunta, scrive che la sig.ra
“faceva DELIBERATAMENTE cadere le bambine ... dal Pt_1 CP_2
dell'abitazione in cui ella dimorava con la prole, convivendo nel periodo con le
[...]
zie del >> . Tale convinzione sarebbe errata in quanto l'obiettivo della CP_1
donna era quello di scappare con le figlie. A rafforzamento delle proprie argomentazioni, la difesa ha dedotto che nel procedimento penale la sarebbe stata dichiarata incapace di intendere e di volere, Parte_1
quindi l'uso dell'avverbio “deliberamente”, sempre a parere della difesa, non sarebbe appropriato per descrivere la condotta della donna.
4 Evidenzia la Corte in primo luogo che il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha dato atto che l'odierna appellante, sentita all'udienza del
15.3.2025, sosteneva che il gesto fosse stato dettato dal proposito di fuggire dalla casa familiare portando con sé la prole, e riferiva di aver subito maltrattamenti da parte della famiglia del marito che l'avrebbero indotta alla fuga. Il Tribunale ha altresì sottolineato che l'audizione di Parte_1
è avvenuta con l'ausilio di un connazionale che si è prestato come interprete,
che l'ha affiancata nel ripetere le domande del giudice nella lingua d'origine dell'odierna appellante, la quale comunque ha dato le risposte in italiano con un linguaggio appropriato e con manifestazione di piena comprensione.
Il primo giudice ha poi correttamente rilevato che i riferiti maltrattamenti non trovano alcun riscontro, in quanto i video prodotti dall'odierna appellante a sostegno di tali allegazioni hanno un contenuto del tutto neutro.
La Corte, poi, ritiene pienamente condivisibili le considerazioni del
Tribunale in ordine al fatto che, in ogni caso, se anche fossero stati comprovati i maltrattamenti subiti, la condotta posta in essere da è Parte_1
incompatibile con una sia pur minima capacità di assistenza morale nei confronti delle figlie. Il Tribunale ha altresì sottolineato che Pt_1
nel rispondere in maniera articolata alle domande, ha manifestato una
[...]
assoluta mancanza di empatia nei confronti delle figlie di tenera età, che erano rimaste terrorizzate dal fatto di essere state lanciate dal balcone.
Quanto alla ricostruzione degli eventi del 19 Agosto 2023, sono in atti le sommarie informazioni rese nel procedimento penale a carico di Pt_1
per il tentato omicidio delle figlie;
in particolare ha
[...] Testimone_1
dichiarato che l'odierna appellante “ad un tratto dopo aver preso la piccola in
5 braccio la lanciava dal terrazzo sito al primo piano dopo aver fatto ciò prende anche la
più grande e lancia anche lei tutto questo in pochi attimi”; analoghe dichiarazioni ha reso un'altra persona presente al momento del fatto, Testimone_2
che ha riferito che l'odierna appellante nell'arco di pochi istanti “prende in
braccio la piccola e la butta dal terrazzo del primo piano e nello stesso istante prende la
più grande e butta anche lei dal terrazzo per poi precipitarsi sul tetto” da dove poi si
è lanciata giù.
È dunque acclarato che l'odierna appellante ha lanciato dal balcone del primo piano prima una e subito dopo l'altra figlia, entrambe in tenera età. Né
può sostenersi quanto allegato in appello e cioè che “le ha quasi adagiate a terra”, attesa la notevole altezza, circa tre metri (v. fotografie in atti), e la repentinità del gesto che nessuna delle persone che erano presenti in casa
(proprio per il timore condotte pericolose della donna) è riuscita a bloccare.
Va poi evidenziato che , dalle s.i. in atti, emerge che già in passato, a causa del suo stato mentale, aveva manifestato comportamenti Parte_1
pericolosi nei confronti delle minori (da ultimo era stata sorpresa a mettere dell'insetticida in un bicchiere d'acqua) e che qualche ora prima del fatto sopra riferito (v. annotazione dei Carabinieri della Stazione di Francofonte) erano intervenuti i Carabinieri -allertati dai congiunti e Parte_3 [...]
che erano preoccupati per l'incolumità delle minori- ai quali Per_2
aveva riferito di non andare d'accordo con il marito e di Parte_1
essere preoccupata che questi le togliesse le figlie;
la donna poi era stata riaccompagnata dalle forze dell'ordine nella casa familiare, con l'intesa che nell'abitazione non sarebbe stato presente il marito (che in effetti non era presente al momento in cui ha lanciato le figlie dal balcone) ma comunque vi
6 sarebbe stata una congiunta (stante appunto i timori legati alla salute mentale della donna).
Orbene, come è noto, la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330
c.c. è un provvedimento che si adotta non a scopo sanzionatorio ma per proteggere il minore quando dalla condotta dei genitori gliene derivi pregiudizio. Senza dubbio, nella specie, l'odierna appellante ha posto in essere condotte del tutto inadeguate e fonte di gravissimo pericolo per l'incolumità
delle figlie minori.
L'appellante lamenta, poi, la mancata valorizzazione dell'elemento della reversibilità della patologia sofferta e la mancata attivazione di un percorso di sostegno del recupero del ruolo genitoriale a garanzia del diritto dei minori alla bigenitorialità.
Il motivo è infondato.
Va rilevato che, dalla perizia espletata dal dr su incarico del Gip, è Per_4
emerso che è affetta da “sviluppo abnorme di personalità” Parte_1
nella sua forma di Delirio di rapporto sensitivo secondo Al Parte_4
momento dei fatti era piombata in un'atmosfera delirante caratterizzata da deliroidi di tipo olotimico con “continuo ripensamento, … dolorosa ossessione…” da cui non vedeva altra soluzione che quella di scappare portando con sé le figlie. Il perito ha chiarito che <
dinamica del fatto—reato evidenzia come la signora venga Parte_1
divorata dal delirio, vi aderisca in modo intenso , sia sul piano ideologico sia sul piano affettivo>> e ha ritenuto la pericolosità sociale della predetta <
il ripristino delle abituali dinamiche esistenziali e soprattutto ambientali proprie della vita quotidiana rederebbero probabili ulteriori scompensi
7 comportamentali penalmente rilevanti>>. Ha altresì precisato che la terapia dei deliri è uno dei compiti più difficili per lo psichiatra, e che la risposta alla terapia è lenta e subordinata ad un trattamento a lungo termine alle dosi massime consentite.
Ora, va evidenziato che, anche nell'ultimo accertamento peritale effettuato in data 25.5.2025, il perito ha ritenuto, in capo all'odierna appellante, la persistenza di pericolosità sociale , sia pure attenuta per effetto del trattamento terapeutico imposto in sede penale per effetto dell'inserimento della predetta in c.t.a. in virtù della sottoposizione alla misura di sicurezza disposta dal GIP.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, in questa sede va considerato in via prioritaria l'interesse delle figlie minori a salvaguardare la propria integrità
fisica e psichica, minori che sono rimaste fortemente traumatizzate dagli eventi del 19 agosto 2023, e che gradualmente stanno riacquistando una certa serenità
(v. relazioni del SNPI del 6.3.2024 e del S.S. di Francofonte del 11.3.2024,
riportate nel provvedimento impugnato).
Le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, pertanto, vanno integralmente condivise e depongono per una grave incapacità della madre di prendersi normalmente cura delle figlie e per l'esistenza di un grave pregiudizio arrecato dalla predetta nei loro confronti.
In tale situazione - fermo restando che i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale sono soggetti alla regola rebus sic stantibus, sicche'
sono suscettibili di eventuali rivisitazioni in presenza di mutamenti significativi delle circostanze - il provvedimento impugnato deve esser pienamente confermato.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in favore di e dell'avv. Mariapaola CP_1
Malandrino, già tutore provvisorio delle minori e Persona_1 Pt_2
.
[...]
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
La Corte, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 692/24 V.G.:
Rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente Parte_1
il provvedimento impugnato.
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
che si liquidano in euro 2604,75, oltre spese forfettarie in CP_1
ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dall'avv. Mariapaola Malandrino, già tutore provvisorio delle minori Per_1
e , che si liquidano in euro 2604,75 oltre spese forfettarie
[...] Parte_2
in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, e dispone che il pagamento venga effettuato a favore dell'erario ex art. 133 DPR 115/2002.
9 Attesta la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr Viviana Di Gesu Dr Massimo Escher
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Viviana Di Gesu Consigliere rel.est.
dott. Ivana Distefano Componente privato dott. Corrado Cavarra Componente privato con l'intervento del P.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 692/24 V.G.
tra nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Francofonte, C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1
procura speciale in atti, dall'avv. Coletta Dinaro
Appellante
e
1 C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
21.02.1976 ed ivi residente nella Via Crema n. 23, genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori (nata a [...] il Persona_1
22.11.2020) e (nata a [...] il [...]), rappresentato e Parte_2
difeso dall'Avv. Antonella Schepis del Foro di Siracusa giusta procura in atti
Appellato
E nei confronti di
Avv. Mariapaola Malandrino, già tutore provvisorio (in virtù del decreto del
Tribunale per i Minorenni di Catania del 13.09.2023, emesso nell'ambito del procedimento n. 235/2023 R.G. Min.) delle minori nata a [...] Persona_1
(SR) il 22.11.2020, codice fiscale e nata C.F._3 Parte_2
a Lentini (SR) il 09.02.2022, codice fiscale rappresentata C.F._4
e difesa da sé medesima
Oggetto : reclamo avverso sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di
Catania di decadenza dalla responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 153/24 del 04.07.2024, il Tribunale per i minorenni di
Catania ha dichiarato decaduta dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sulle figlie minori e nate Persona_1 Parte_2
rispettivamente il 22.11.2020 e il 09.02.2022, e ha dichiarato che, per l'effetto della pronuncia di ablazione, la responsabilità genitoriale sulle minori spetta interamente al padre divenuto l'unico titolare della CP_1
medesima responsabilità, da esercitarsi con il supporto della sorella, ovvero la zia paterna delle minori, Persona_2
2 Il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni trae origine da un ricorso della Procura per i minorenni di Catania, con cui si segnalava che in data 19.08.2023 aveva lanciato dal primo piano della sua Parte_1
abitazione le due figlie e , che all'epoca dei fatti avevano Per_1 Per_3
rispettivamente circa due e un anno, e poco dopo si era ella stessa lanciata dalla terrazza procurandosi delle lesioni.
Con ricorso depositato in data 07.08.2024 ha impugnato Parte_1
la suddetta sentenza, lamentando l'assenza di un interprete idoneo nel corso del procedimento di primo grado, l'inadeguata valutazione della consulenza tecnica del dott. e, infine, la mancata valorizzazione dell'elemento della Per_4
reversibilità della patologia sofferta e la mancata attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
In data 03.04.2025 si è costituita l'avv. Malandrino, che era stata nominata tutrice provvisoria delle minori, che ha chiesto il rigetto del reclamo,
sostenendo che non sarebbe in grado di svolgere la Parte_1
funzione di genitore, in quanto affetta da gravi patologie mentali, come dimostrato dal tentativo di omicidio/suicidio dalla stessa perpetrato ai danni delle due figliolette (oltre che di se stessa). La fragilità mentale della donna sarebbe confermata dalle valutazioni del Prof. , nominato perito dal Persona_5
GIP presso il Tribunale di Siracusa nel parallelo procedimento penale per tentato omicidio delle figlie.
Con comparsa depositata in data 08.04.2025 si è costituito , CP_1
padre delle minori, che ha chiesto il rigetto del reclamo. Sosteneva che i fatti così come verificatisi dimostrerebbero la volontà della di Parte_1
togliere la vita alle figliolette. Evidenziava che la donna durante l'audizione del
3 15.03.2024 avanti il Tribunale per i Minorenni era stata assistita da un connazionale, che ha fatto da interprete. Inoltre davanti al giudizio di primo grado era emersa la conoscenza della lingua italiana e dello stesso dialetto siciliano da parte della reclamante. Sottolineava inoltre che la reclamante non avrebbe mai fatto seria autocritica sul proprio comportamento e non avrebbe mai dimostrato consapevolezza del proprio stato di salute mentale, e pertanto al momento non vi sarebbe un serio miglioramento.
Con ordinanza del 9.4.2025 la Corte fissava per la decisione l'udienza del
10.12.2025, con termine per note fino a dieci giorni prima.
All'udienza del 10.12.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G., la causa è stata posta in decisione.
L'appello proposto da ad avviso della Corte, e' Parte_1
infondato.
Infondato e', innanzitutto, il primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'errata ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado e il mancato ausilio di un interprete;
in particolare sostiene che
Minorenni nelle osservazioni a sostegno della decisione assunta, scrive che la sig.ra
“faceva DELIBERATAMENTE cadere le bambine ... dal Pt_1 CP_2
dell'abitazione in cui ella dimorava con la prole, convivendo nel periodo con le
[...]
zie del >> . Tale convinzione sarebbe errata in quanto l'obiettivo della CP_1
donna era quello di scappare con le figlie. A rafforzamento delle proprie argomentazioni, la difesa ha dedotto che nel procedimento penale la sarebbe stata dichiarata incapace di intendere e di volere, Parte_1
quindi l'uso dell'avverbio “deliberamente”, sempre a parere della difesa, non sarebbe appropriato per descrivere la condotta della donna.
4 Evidenzia la Corte in primo luogo che il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha dato atto che l'odierna appellante, sentita all'udienza del
15.3.2025, sosteneva che il gesto fosse stato dettato dal proposito di fuggire dalla casa familiare portando con sé la prole, e riferiva di aver subito maltrattamenti da parte della famiglia del marito che l'avrebbero indotta alla fuga. Il Tribunale ha altresì sottolineato che l'audizione di Parte_1
è avvenuta con l'ausilio di un connazionale che si è prestato come interprete,
che l'ha affiancata nel ripetere le domande del giudice nella lingua d'origine dell'odierna appellante, la quale comunque ha dato le risposte in italiano con un linguaggio appropriato e con manifestazione di piena comprensione.
Il primo giudice ha poi correttamente rilevato che i riferiti maltrattamenti non trovano alcun riscontro, in quanto i video prodotti dall'odierna appellante a sostegno di tali allegazioni hanno un contenuto del tutto neutro.
La Corte, poi, ritiene pienamente condivisibili le considerazioni del
Tribunale in ordine al fatto che, in ogni caso, se anche fossero stati comprovati i maltrattamenti subiti, la condotta posta in essere da è Parte_1
incompatibile con una sia pur minima capacità di assistenza morale nei confronti delle figlie. Il Tribunale ha altresì sottolineato che Pt_1
nel rispondere in maniera articolata alle domande, ha manifestato una
[...]
assoluta mancanza di empatia nei confronti delle figlie di tenera età, che erano rimaste terrorizzate dal fatto di essere state lanciate dal balcone.
Quanto alla ricostruzione degli eventi del 19 Agosto 2023, sono in atti le sommarie informazioni rese nel procedimento penale a carico di Pt_1
per il tentato omicidio delle figlie;
in particolare ha
[...] Testimone_1
dichiarato che l'odierna appellante “ad un tratto dopo aver preso la piccola in
5 braccio la lanciava dal terrazzo sito al primo piano dopo aver fatto ciò prende anche la
più grande e lancia anche lei tutto questo in pochi attimi”; analoghe dichiarazioni ha reso un'altra persona presente al momento del fatto, Testimone_2
che ha riferito che l'odierna appellante nell'arco di pochi istanti “prende in
braccio la piccola e la butta dal terrazzo del primo piano e nello stesso istante prende la
più grande e butta anche lei dal terrazzo per poi precipitarsi sul tetto” da dove poi si
è lanciata giù.
È dunque acclarato che l'odierna appellante ha lanciato dal balcone del primo piano prima una e subito dopo l'altra figlia, entrambe in tenera età. Né
può sostenersi quanto allegato in appello e cioè che “le ha quasi adagiate a terra”, attesa la notevole altezza, circa tre metri (v. fotografie in atti), e la repentinità del gesto che nessuna delle persone che erano presenti in casa
(proprio per il timore condotte pericolose della donna) è riuscita a bloccare.
Va poi evidenziato che , dalle s.i. in atti, emerge che già in passato, a causa del suo stato mentale, aveva manifestato comportamenti Parte_1
pericolosi nei confronti delle minori (da ultimo era stata sorpresa a mettere dell'insetticida in un bicchiere d'acqua) e che qualche ora prima del fatto sopra riferito (v. annotazione dei Carabinieri della Stazione di Francofonte) erano intervenuti i Carabinieri -allertati dai congiunti e Parte_3 [...]
che erano preoccupati per l'incolumità delle minori- ai quali Per_2
aveva riferito di non andare d'accordo con il marito e di Parte_1
essere preoccupata che questi le togliesse le figlie;
la donna poi era stata riaccompagnata dalle forze dell'ordine nella casa familiare, con l'intesa che nell'abitazione non sarebbe stato presente il marito (che in effetti non era presente al momento in cui ha lanciato le figlie dal balcone) ma comunque vi
6 sarebbe stata una congiunta (stante appunto i timori legati alla salute mentale della donna).
Orbene, come è noto, la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330
c.c. è un provvedimento che si adotta non a scopo sanzionatorio ma per proteggere il minore quando dalla condotta dei genitori gliene derivi pregiudizio. Senza dubbio, nella specie, l'odierna appellante ha posto in essere condotte del tutto inadeguate e fonte di gravissimo pericolo per l'incolumità
delle figlie minori.
L'appellante lamenta, poi, la mancata valorizzazione dell'elemento della reversibilità della patologia sofferta e la mancata attivazione di un percorso di sostegno del recupero del ruolo genitoriale a garanzia del diritto dei minori alla bigenitorialità.
Il motivo è infondato.
Va rilevato che, dalla perizia espletata dal dr su incarico del Gip, è Per_4
emerso che è affetta da “sviluppo abnorme di personalità” Parte_1
nella sua forma di Delirio di rapporto sensitivo secondo Al Parte_4
momento dei fatti era piombata in un'atmosfera delirante caratterizzata da deliroidi di tipo olotimico con “continuo ripensamento, … dolorosa ossessione…” da cui non vedeva altra soluzione che quella di scappare portando con sé le figlie. Il perito ha chiarito che <
dinamica del fatto—reato evidenzia come la signora venga Parte_1
divorata dal delirio, vi aderisca in modo intenso , sia sul piano ideologico sia sul piano affettivo>> e ha ritenuto la pericolosità sociale della predetta <
il ripristino delle abituali dinamiche esistenziali e soprattutto ambientali proprie della vita quotidiana rederebbero probabili ulteriori scompensi
7 comportamentali penalmente rilevanti>>. Ha altresì precisato che la terapia dei deliri è uno dei compiti più difficili per lo psichiatra, e che la risposta alla terapia è lenta e subordinata ad un trattamento a lungo termine alle dosi massime consentite.
Ora, va evidenziato che, anche nell'ultimo accertamento peritale effettuato in data 25.5.2025, il perito ha ritenuto, in capo all'odierna appellante, la persistenza di pericolosità sociale , sia pure attenuta per effetto del trattamento terapeutico imposto in sede penale per effetto dell'inserimento della predetta in c.t.a. in virtù della sottoposizione alla misura di sicurezza disposta dal GIP.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, in questa sede va considerato in via prioritaria l'interesse delle figlie minori a salvaguardare la propria integrità
fisica e psichica, minori che sono rimaste fortemente traumatizzate dagli eventi del 19 agosto 2023, e che gradualmente stanno riacquistando una certa serenità
(v. relazioni del SNPI del 6.3.2024 e del S.S. di Francofonte del 11.3.2024,
riportate nel provvedimento impugnato).
Le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, pertanto, vanno integralmente condivise e depongono per una grave incapacità della madre di prendersi normalmente cura delle figlie e per l'esistenza di un grave pregiudizio arrecato dalla predetta nei loro confronti.
In tale situazione - fermo restando che i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale sono soggetti alla regola rebus sic stantibus, sicche'
sono suscettibili di eventuali rivisitazioni in presenza di mutamenti significativi delle circostanze - il provvedimento impugnato deve esser pienamente confermato.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in favore di e dell'avv. Mariapaola CP_1
Malandrino, già tutore provvisorio delle minori e Persona_1 Pt_2
.
[...]
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
La Corte, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 692/24 V.G.:
Rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente Parte_1
il provvedimento impugnato.
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
che si liquidano in euro 2604,75, oltre spese forfettarie in CP_1
ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dall'avv. Mariapaola Malandrino, già tutore provvisorio delle minori Per_1
e , che si liquidano in euro 2604,75 oltre spese forfettarie
[...] Parte_2
in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, e dispone che il pagamento venga effettuato a favore dell'erario ex art. 133 DPR 115/2002.
9 Attesta la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr Viviana Di Gesu Dr Massimo Escher
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