Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 16/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 7/2026/GC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE NA
composta dai seguenti magistrati:
SI RI Presidente IC TU Consigliere – relatore Francesco LIGUORI Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 46423 del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n.
134644 del Comune di Bologna, agente contabile SI Manieri, c.f.
[...];
visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2025, tenuta con l’assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore IC Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Guida Iorio. Non sono comparsi né l’agente contabile, né l’Amministrazione.
FATTO
1. In data 4 febbraio 2024, il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, dott.ssa Pompilia Pepe, ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il conto giudiziale n. 134644 relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva struttura ricettiva “Mansarda”, avente sede a Bologna, per l’esercizio 2017, periodo dal 1/1/2017 al 31/12/2017.
SENT. N. 7/2026/GC Il conto sopra menzionato è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, successivamente depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile. La compilazione d’ufficio si è resa necessaria in conseguenza dell’inottemperanza da parte dell’agente contabile.
In un primo momento il conto era stato parificato dallo stesso Capo Area risorse finanziarie poi, a seguito di un’ulteriore nota istruttoria del Magistrato relatore con la quale era stata evidenziata l’esigenza che venisse rispettato il principio di alterità, è stato parificato con determina del Direttore generale.
2. Con relazione del 21 ottobre 2024, il Magistrato relatore, esaminato il conto, ne aveva chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza in base al disposto di cui all’art.
147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile per il quale “È sempre fissata l’udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l’esame della gestione, per:
a) i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; […]”.
Il Magistrato relatore nell’analizzare il conto aveva tra l’altro sottolineato che
“il conto giudiziale evidenzia nessuna somma riscossa e nessuna somma versata (conto a zero)”.
3. In data 19 maggio 2025 la Procura regionale aveva depositato le proprie conclusioni, affermando: “Preso atto che con determinazione […] del Direttore Generale del Comune di Bologna il conto è stato parificato e che, quindi, non risultano perdite o ammanchi”. Per quanto sopra, aveva chiesto che fosse dichiarato il discarico dell’agente contabile.
SENT. N. 7/2026/GC 4. A seguito dell’udienza del 25 giugno 2025 questa Sezione Giurisdizionale, considerato che dalla documentazione in atti non era possibile accertare la correttezza del carico che risulta “a zero” in conseguenza del fatto che, come evidenziato dal Comune nella “relazione di sintesi”, l’agente contabile in analisi non ha presentato le dichiarazioni trimestrali relative all’anno sub iudice, riteneva di non poter accedere alla richiesta della Procura regionale di discaricare l’agente contabile, in quanto considerava necessario un approfondimento sull’effettivo carico del conto giudiziale. Pertanto, con ordinanza n. 57, del 18 luglio 2025, disponeva la rimessione degli atti al Magistrato istruttore affinché provvedesse a completare l’istruttoria rinviando il giudizio all’udienza del 10 dicembre 2025.
5. In data 9 settembre 2025 il Magistrato istruttore ha trasmesso la relazione integrativa con la quale ha rappresentato che il Comune di Bologna, in riscontro a una richiesta istruttoria, ha evidenziato che non dispone dell'accesso diretto ai dati relativi alle presenze antecedenti al 2020. Ha altresì ricordato che la Questura di Bologna, in risposta ad analoga richiesta di trasmissione di dati formulata in passato in riferimento ad analoghi giudizi, aveva già informato il Comune di poter risalire esclusivamente ai dati relativi ai pernottamenti degli ultimi cinque anni. Ne consegue che non è stato possibile eseguire il controllo richiesto da questo Collegio.
6. Nel corso dell’udienza del 10 dicembre 2025 la Procura ha confermato le conclusioni di cui alla memoria depositata.
DIRITTO
1. A seguito del supplemento di istruttoria disposto da questo Collegio è stata acclarata l’impossibilità di accertare il carico del conto giudiziale in epigrafe.
SENT. N. 7/2026/GC Per quanto sopra, in adesione alle conclusioni depositate dalla Procura regionale, questo Collegio ritiene di poter approvare il conto de quo, disponendo il discarico dell’agente contabile.
2. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, approva il conto giudiziale in epigrafe e dispone il discarico dell’agente contabile.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC TU SI RI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2026 p. Il Direttore di Segreteria Dott.ssa Lucia Caldarelli
(f.to digitalmente)