CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa RI RT Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1052 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. FASANO STEFANIA Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti FERRATO UMBERTO, AVENA GILDA, MUSCARI TOMAIOLI CP_1
NC,
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 912/2023, pubblicata in data 29/05/2023; revoca reddito di cittadinanza.
FATTO.
1. ha convenuto l' dinanzi al Giudice del Lavoro di Cosenza e, premesso Parte_1 CP_1 di essere stato titolare di reddito di cittadinanza, ha dedotto che:
-detta prestazione è stata revocata con provvedimento del 24.05.2022, notificatogli il 16.06.2022, con la seguente motivazione: “omessa dichiarazione all'atto della domanda che il richiedente era sottoposto a misura cautelare o a condanne definitive (art 2 comma 1 lett. c bis)”;
1 -al momento della domanda egli aveva già interamente scontato tutte le condanne definitive per le quali aveva sofferto la detenzione inframuraria in relazione a reati diversi da quelli indicati nell'art. 7, comma 3 D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019.
Dopo avere tanto dedotto, ha chiesto la condanna dell' al ripristino del reddito di cittadinanza CP_1 con decorrenza dalla revoca.
2.Nella resistenza dell' , il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando il difetto di allegazione CP_1
e prova in ordine ai requisiti reddituali e patrimoniali richiesti ai fini dell'erogazione del beneficio, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori officiosi (che, nel caso di specie, avrebbero svolto una funzione non integrativa ma sostitutiva).
4. ha appellato tale decisione lamentando: Parte_1
-che il Giudice di prime cure ha reso una pronuncia su un oggetto differente rispetto a quello in contestazione tra le parti. Avrebbe, infatti, dovuto esaminare la sola questione inerente la prova che esso ricorrente all'epoca della domanda aveva interamente scontato tutte le condanne definitive e non era sottoposto ad alcuna misura cautelare, (ma aveva , anzi, sofferto tempo eccedente, rispetto a quello previsto per legge, in carcere c/o la C/C di Cosenza);
-che diversamente da quanto statuito nella gravata sentenza, è in possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti ai fini della erogazione del reddito di cittadinanza, come si evince dall'informativa della Guardia di finanza che alla voce: “ omesse comunicazioni in materia di reddito di cittadinanza” ha sbarrato la voce “no”;
- di aver allegato la documentazione reddituale a supporto della domanda amministrativa , per come recepita dal sistema informatizzato (che se fossero mancati i requisiti richiesti ai fini della elargizione del beneficio, non avrebbe accettato la domanda, né sarebbe stata corrisposta la somma di euro 1500,00 a titolo di reddito di cittadinanza).
- che non ha mai commesso alcuna delle fattispecie di reato ostative alla concessione del beneficio, tanto da averne ottenuto la previa elargizione.
5. Costituitosi in giudizio, l' ha insistito nel rigetto dell'appello assumendone l'integrale CP_1 infondatezza.
6. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
2 DIRITTO.
7.L'appello va respinto.
8.E' principio pacifico in giurisprudenza che gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato.
Ne consegue che , revocata la prestazione assistenziale, nella controversia promossa al fine di ottenere il ripristino della prestazione, l'assicurato è onerato della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del trattamento assistenziale richiesto (v.
Cass.5784/2003).
8.1-E nella specie, come già correttamente rilevato dal Tribunale , il ha omesso di provare Pt_1
e prima ancora di allegare i requisiti reddituali e patrimoniali per potere avere accesso alla prestazione della quale invoca il ripristino.
tale prova può ricavarsi, come l'appellante sostiene, dalle dichiarazioni ISEE che risultano CP_2 allegate agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza.
La Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass. 11596/2017, Cass. 14494/2014) che la dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla l. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (cfr. Cass.
9010/2016, Cass., Sez. U., 5167/2003).
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 e success. Modif. fissati per lo scaglione di valore fino a euro 5.200 in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
3 10. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 07/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 912/2023 , pubblicata in data 29/05/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1.460,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.9.2025
La Presidente est.
RI RT
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa RI RT Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1052 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. FASANO STEFANIA Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti FERRATO UMBERTO, AVENA GILDA, MUSCARI TOMAIOLI CP_1
NC,
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 912/2023, pubblicata in data 29/05/2023; revoca reddito di cittadinanza.
FATTO.
1. ha convenuto l' dinanzi al Giudice del Lavoro di Cosenza e, premesso Parte_1 CP_1 di essere stato titolare di reddito di cittadinanza, ha dedotto che:
-detta prestazione è stata revocata con provvedimento del 24.05.2022, notificatogli il 16.06.2022, con la seguente motivazione: “omessa dichiarazione all'atto della domanda che il richiedente era sottoposto a misura cautelare o a condanne definitive (art 2 comma 1 lett. c bis)”;
1 -al momento della domanda egli aveva già interamente scontato tutte le condanne definitive per le quali aveva sofferto la detenzione inframuraria in relazione a reati diversi da quelli indicati nell'art. 7, comma 3 D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019.
Dopo avere tanto dedotto, ha chiesto la condanna dell' al ripristino del reddito di cittadinanza CP_1 con decorrenza dalla revoca.
2.Nella resistenza dell' , il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando il difetto di allegazione CP_1
e prova in ordine ai requisiti reddituali e patrimoniali richiesti ai fini dell'erogazione del beneficio, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori officiosi (che, nel caso di specie, avrebbero svolto una funzione non integrativa ma sostitutiva).
4. ha appellato tale decisione lamentando: Parte_1
-che il Giudice di prime cure ha reso una pronuncia su un oggetto differente rispetto a quello in contestazione tra le parti. Avrebbe, infatti, dovuto esaminare la sola questione inerente la prova che esso ricorrente all'epoca della domanda aveva interamente scontato tutte le condanne definitive e non era sottoposto ad alcuna misura cautelare, (ma aveva , anzi, sofferto tempo eccedente, rispetto a quello previsto per legge, in carcere c/o la C/C di Cosenza);
-che diversamente da quanto statuito nella gravata sentenza, è in possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti ai fini della erogazione del reddito di cittadinanza, come si evince dall'informativa della Guardia di finanza che alla voce: “ omesse comunicazioni in materia di reddito di cittadinanza” ha sbarrato la voce “no”;
- di aver allegato la documentazione reddituale a supporto della domanda amministrativa , per come recepita dal sistema informatizzato (che se fossero mancati i requisiti richiesti ai fini della elargizione del beneficio, non avrebbe accettato la domanda, né sarebbe stata corrisposta la somma di euro 1500,00 a titolo di reddito di cittadinanza).
- che non ha mai commesso alcuna delle fattispecie di reato ostative alla concessione del beneficio, tanto da averne ottenuto la previa elargizione.
5. Costituitosi in giudizio, l' ha insistito nel rigetto dell'appello assumendone l'integrale CP_1 infondatezza.
6. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
2 DIRITTO.
7.L'appello va respinto.
8.E' principio pacifico in giurisprudenza che gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato.
Ne consegue che , revocata la prestazione assistenziale, nella controversia promossa al fine di ottenere il ripristino della prestazione, l'assicurato è onerato della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del trattamento assistenziale richiesto (v.
Cass.5784/2003).
8.1-E nella specie, come già correttamente rilevato dal Tribunale , il ha omesso di provare Pt_1
e prima ancora di allegare i requisiti reddituali e patrimoniali per potere avere accesso alla prestazione della quale invoca il ripristino.
tale prova può ricavarsi, come l'appellante sostiene, dalle dichiarazioni ISEE che risultano CP_2 allegate agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza.
La Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass. 11596/2017, Cass. 14494/2014) che la dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla l. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (cfr. Cass.
9010/2016, Cass., Sez. U., 5167/2003).
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 e success. Modif. fissati per lo scaglione di valore fino a euro 5.200 in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
3 10. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 07/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 912/2023 , pubblicata in data 29/05/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1.460,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.9.2025
La Presidente est.
RI RT
4