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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11178/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara Comune Presidente rel. dott. Stefano Demontis Giudice
dott. Alberto La Manna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11178/2023 promossa da:
C.F. e P.IVA: , con sede in Genova, via Operai n. 8, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Andrea Ricuperati per procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio del predetto avvocato, in Torino, via Don Giovanni Minzoni n. 14,
ATTRICE
contro
C.F. e P.IVA: con sede in Arquata Scrivia (AL), Strada Controparte_1 P.IVA_2
del Bovo n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv.Carlo Gonella
presso il cui studio è elettivamente domiciliata pagina 1 di 9 CONVENUTA
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare.
Conclusioni di parte attrice: “
in via principale, accertare e dichiarare che (i) la delibera di aumento di capitale dall'assemblea dei soci della società del 3 Controparte_1 marzo 2023 non prevede limitazioni di sorta del diritto di sottoscrizione anche parziale da parte dei soci assenti nel termine agli stessi assegnato, (ii) ha validamente esercitato il diritto di Parte_1 sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale deliberato da detta assemblea dei soci della società
e pertanto (iii) è socia di Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
[...] per una quota di capitale di € 5.000,00, già interamente liberata, pari all'1% del capitale sociale;
il tutto ordinando al rappresentante legale pro tempore di di dar corso agli adempimenti Controparte_1 posti a suo carico dalla stessa delibera in merito alle dovute comunicazioni al Registro Imprese delle modifiche intervenute nella compagine societaria;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società del 3.3.2023, con la quale è stata decisa la riduzione del capitale per Controparte_1 perdite oltre il minimo legale ed il contestuale aumento del capitale stesso sino ad Euro 500.000,00, per i motivi tutti enunciati in atti, e conseguentemente dichiarare nulla o annullare e/o dichiarare inefficace detta delibera;
sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società del 3.3.2023, con la quale sono stati approvati il bilancio al 31 Controparte_1 dicembre 2022 e la relazione sulla situazione patrimoniale della società ex art. 2482 bis c.c., per i motivi tutti enunciati in atti, e conseguentemente dichiarare nulla o annullare e/o dichiarare inefficace detta delibera con ogni provvedimento consequenziale;
in ogni caso, con vittoria di compensi legali da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., maggiorati di spese generali, CPA ed IVA come per legge;
richiama le istanze istruttorie;
Conclusioni di parte convenuta “
dichiarare la carenza di legittimazione attiva;
rigettare integralmente tutte le domande,; Con vittoria di spese di causa, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore chiedeva riconoscersi, a seguito Parte_1
di esercizio parziale del diritto di opzione, la sua partecipazione per una quota pari all'1% del capitale sociale della società e chiedeva comunque dichiararsi la nullità Controparte_1
della delibera dell'assemblea sociale della società assunta in data 3.3.2023 Controparte_1
ed il riconoscimento del suo diritto a sottoscrivere parzialmente l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci del 3 marzo 2023 in persona dell'unico socio presente e infine, in CP_2
subordine, chiedeva l'annullamento della contestuale delibera di approvazione del bilancio.
pagina 2 di 9 Parte convenuta, costituitasi, sosteneva la validità della delibera di approvazione del bilancio e della delibera di aumento del capitale e chiedeva il rigetto della domanda di accertamento della partecipazione dell'1 % in capo a sostenendo l'inscindibilità dell'aumento in forza della _1
previsione statutaria a cui la delibera aveva dato seguito.
Il processo veniva istruito a mezzo documenti e rimesso al Collegio per la decisione.
Si prescinde dal considerare la comparsa conclusionale della convenuta in quanto depositata fuori termine.
2. Dai documenti risulta:
- la lettera di convocazione dell'assemblea dei soci di OdA (doc. 2 att.) indicava un ordine del giorno composto di tre punti: 1) l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 con relativa relazione accompagnatoria redatta ai sensi dell'articolo 2482 bis c.c., occorrendo la fattispecie di cui all'articolo 2482 ter c.c.; 2) la proposta di immediato azzeramento del capitale sociale intaccato per perdite dell'esercizio al di sotto del minimo legale e di immediato contestuale aumento del medesimo capitale sociale agli originari euro 500.000 con sottoscrizione da parte dei soci in proporzione alle quote possedute;
3) l'abrogazione dell'articolo 28 dei patti sociali statutari “Libro soci” con relative modifiche dello statuto;
- parte attrice chiedeva un rinvio dell'assemblea che non veniva disposto;
- l'assemblea con delibera del 3.3.2023 approvava il bilancio dell'esercizio 2022 che evidenziava una perdita complessiva di 547.313 euro, azzerava il capitale e lo ricostituiva nella misura originaria, il tutto con sottoscrizione integrale e contestuale versamento pure integrale da parte del socio di maggioranza sottoposta alla condizione risolutiva della sottoscrizione da parte CP_2
degli altri due soci assenti nel termine assegnato quanto alle quote di capitale a questi riservate
(pari al 10,20% per l'esponente ; _1
- in data 12 aprile 2023 dichiarava di sottoscrivere l'aumento di capitale per una quota _1 pari all'1% e versava il bonifico relativo alla quota dell'aumento di capitale sottoscritto (€
5.000,00);
- l'amministratore rifiutava di iscrivere tale sottoscrizione e da ciò nasceva il presente contezioso.
pagina 3 di 9 3. Non appare fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente ad impugnare la delibera di aumento del capitale in quanto non più socia a seguito della mancata sottoscrizione delle quote.
Si ritiene sul punto che il socio che si trova escluso dalla compagine sociale per non aver partecipato ad un aumento del capitale sociale che ritiene illegittimo deve avere la possibilità di impugnare tale delibera, il cui annullamento condurrebbe al ripristino della qualità di socio, e altresì di chiederne la sospensione in sede cautelare (cfr. Cass.26842/08 – Trib.Torino 15.11.2013).
4. Dall'analisi della normativa generale, delle regole sociali, nonché della volontà espressa in assemblea risulta quanto segue.
L'art.2481 bis c.c. dispone che “In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da
essi possedute”.
La regola generale in questione prevede che, attraverso l'aumento di capitale, vengano mantenute le stesse proporzioni tra partecipazioni che sussistevano prima dell'aumento, in quanto lo scopo dell'aumento non è modificare i rapporti tra i soci, ma ricapitalizzare la società. La sottoscrizione proporzionale consente inoltre ai soci di conoscere anticipatamente la misura dell'impegno che viene richiesto in caso di aumento del capitale.
Fermo dunque il diritto del socio a non sottoscrivere l'aumento, l'istituto in parola non prevede il diritto del socio a sottoscrivere l'aumento in misura meno che proporzionale.
Nello stesso senso l'art.2481 bis c.p.c comma 2 che dispone che la delibera di aumento può consentire che la parte dell'aumento del capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri, ciò che pare presupporre che un socio possa non sottoscrivere la sua quota di aumento,
ma non che possa sottoscriverla soltanto in parte, e l'art.2482 quater c.p.c. che recita “in tutti i casi
di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci” norma che appare attagliarsi anche al caso in cui il capitale venga azzerato e ricostituito, che pare condividere la stessa ratio.
Dal complesso delle norme si desume dunque che la regola generale è proprio quella dell'aumento necessariamente proporzionale alle partecipazioni già detenute.
5. Tale regola nel caso in esame è stata esplicitamente fatta propria dallo Statuto della società.
pagina 4 di 9 Infatti lo Statuto della società OdA prevede che “ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento del Capitale Sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata”, con ciò mantenendo invariate le partecipazioni (doc.3 conv).
Con la convocazione dell'assemblea per cui è processo l'amministratore ha indicato con chiarezza che, in ossequio alla previsione statutaria, l'aumento di capitale sarebbe stato effettuato in misura proporzionale alle quote possedute da ciascuno dei soci.
Infatti la convocazione indica l'importo dell'aumento che ciascuno socio avrebbe dovuto sottoscrivere per l'appunto in applicazione alla regola indicata “Di seguito si riportano i versamenti che i soci sono tenuti ad effettuare per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a copertura perdite, per un totale complessivo di euro 547.313 ed in proporzione alle quote di
partecipazione detenute nella società:
- quota di partecipazione pari al 84,80% del capitale sociale EURO 464.121,42; CP_2
- quota di partecipazione pari al 10,20% del capitale sociale EURO 55.825,93; Parte_1
- quota di partecipazione pari al 5,00% del capitale sociale EURO CP_3
27.365,65. “
All'assemblea non compariva che dunque non partecipava all'aumento e per tale motivo _1
l'aumento veniva sottoscritto integralmente dal socio di maggioranza
“per complessivi euro 500.000,00, e pertanto sia per la quota di Euro 424.000,00 (di sua originaria spettanza) che anche per le residuali quote di euro 25.000,00 e di euro 51.000,00 di
rispettiva spettanza degli altri Soci oggi non presenti e Società " CP_3 _1
, a sensi di quanto alla Massima riportata nella relazione presidenziale, (naturalmente, per
[...]
questi ultimi, risolutivamente condizionandosi le relative sottoscrizioni all'eventuale loro manifestato esercizio dei diritti di opzione nei termini di offerta come infra loro assegnati)” come risulta dalla delibera (doc.10 conv.).
Va quindi osservato che la delibera indica l'inscindibilità dell'aumento di capitale precisando l'importo, appunto proporzionale alla quota di capitale già posseduta, che ciascun socio avrebbe dovuto versare per partecipare all'aumento di capitale e prevedendo il relativo diritto di opzione per i soci non presenti in assemblea.
pagina 5 di 9 Dunque la delibera appare del tutto chiara nel disciplinare le modalità di aumento del capitale e la proposta interpretativa avanzata dalla parte attrice non pare trovare appiglio in alcuna parte della delibera.
Per altro verso l'iter che ha condotto alla deliberazione risulta pienamente conforme alle norme di legge ed allo statuto della società in tema di aumento del capitale.
Si ritiene in conclusione che le censure proposte dalla parte attrice siano infondate.
Ne consegue il rigetto della domanda principale di accertamento proposta da parte attrice della sua partecipazione per una quota di capitale sociale di 5.000 euro, pari all'1% del capitale sociale, e altresì consegue il rigetto della domanda di annullamento della delibera con cui la società ha deciso l'aumento del capitale, la sottoscrizione del capitale e le modalità dell'esercizio del diritto di opzione da parte di _1
6. Anche la domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio appare infondata.
Come è noto la redazione del bilancio nella società di capitali è attività imposta e disciplinata – fra gli altri - dagli articoli 2423 e 2423 bis del codice civile.
L'articolo 2423 del c.c. (rubricato “Redazione del bilancio”), fra l'altro, stabilisce espressamente quanto segue:
“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (…)”.
L'articolo 2423 bis del c.c. (rubricato “Principi di redazione del bilancio”), a sua volta, dispone quanto segue:
“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
pagina 6 di 9 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito come il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 comma 2 del codice civile, è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla, non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cass. n. 4120/2016)
Pertanto, qualora, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte violazioni del principio di veridicità, correttezza, chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della deliberazione ben può concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico - patrimoniale essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto dei singoli soci, bensì di tutti i terzi, e dei creditori in particolare (cfr. Cass. n. 928/2003).
In coerenza con lo scopo di fornire un'informazione attendibile all'art.2423 comma 4 c.c. precisa che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informazione quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.”
pagina 7 di 9 Ciò significa che nel valutare la legittimità del bilancio la violazione delle disposizioni non è rilevante dal punto di vista formale, ma in quanto violi gli obblighi di trasparenza dando una rappresentazione non perspicua della situazione della società.
7. Applicando tali principi al caso in esame le doglianze allegate dalla parte attrice attengono ad omissioni che non risultano nuocere alla trasparenza del bilancio.
Parte attrice infatti censura la circostanza che il bilancio non riporti l'informazione, ancorchè negativa, in ordine all'esistenza di debiti o crediti di durata superiore a 5 anni, non indichi l'eventuale imputazione di oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo e non indichi le azioni o quote proprie o della controllante possedute.
Dall'allegazione dell'attrice – che non afferma l'esistenza di tali oneri e partecipazioni - e dai chiarimenti della convenuta si evince che si tratta di casi in cui in effetti le informazioni sono negative: cioè non sussiste alcun credito o debito di durata superiore a 5 anni (mentre vengono indicati quelli di durata inferiore), non sono possedute quote proprie né quote della controllante ecc.
Si tratta di ipotesi in cui in effetti i principi di redazione del bilancio consigliano una esplicitazione anche nell'ipotesi negativa, ma non si tratta dell'omissione di dati o eventi esistenti.
Dunque il bilancio risulta innanzitutto veritiero, ma risulta altresì chiaro, in quanto la circostanza che siano riportati in positivo determinati dati o eventi delle stesse categorie, fa percepire che quelli non indicati, per l'appunto, non ricorrono.
8. Anche la doglianza in ordine alla mancata indicazione di operazioni con parti correlate non coglie nel segno in quanto appare fondata la difesa della parte convenuta in ordine alla circostanza che le operazioni con parti correlate devono essere segnalate quando non sono state concluse a normali condizioni di mercato (sul punto OIC 135).
Va infine osservato che la nota integrativa appare riportare sia pure in modo sintetico i criteri applicati nelle singole valutazioni delle voci e dunque anche tale doglianza appare infondata.
Ne consegue che l'impugnazione della delibera di bilancio deve essere respinta.
9. In punto spese va tenuto conto della soccombenza dell'attrice rispetto alle domande proposte.
Le spese vengono liquidate nei valori medi, salvo per la fase istruttoria, soltanto documentale, che viene liquidata nei minimi nello scaglione di valore indeterminabile.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
8.991 per compensi oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e cpa e successive occorrende.
Così deciso nella Camera di Consiglio nella composizione del 28 marzo 2025.
Presidente estensore
Dott. Chiara Comune
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara Comune Presidente rel. dott. Stefano Demontis Giudice
dott. Alberto La Manna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11178/2023 promossa da:
C.F. e P.IVA: , con sede in Genova, via Operai n. 8, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Andrea Ricuperati per procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio del predetto avvocato, in Torino, via Don Giovanni Minzoni n. 14,
ATTRICE
contro
C.F. e P.IVA: con sede in Arquata Scrivia (AL), Strada Controparte_1 P.IVA_2
del Bovo n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv.Carlo Gonella
presso il cui studio è elettivamente domiciliata pagina 1 di 9 CONVENUTA
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare.
Conclusioni di parte attrice: “
in via principale, accertare e dichiarare che (i) la delibera di aumento di capitale dall'assemblea dei soci della società del 3 Controparte_1 marzo 2023 non prevede limitazioni di sorta del diritto di sottoscrizione anche parziale da parte dei soci assenti nel termine agli stessi assegnato, (ii) ha validamente esercitato il diritto di Parte_1 sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale deliberato da detta assemblea dei soci della società
e pertanto (iii) è socia di Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
[...] per una quota di capitale di € 5.000,00, già interamente liberata, pari all'1% del capitale sociale;
il tutto ordinando al rappresentante legale pro tempore di di dar corso agli adempimenti Controparte_1 posti a suo carico dalla stessa delibera in merito alle dovute comunicazioni al Registro Imprese delle modifiche intervenute nella compagine societaria;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società del 3.3.2023, con la quale è stata decisa la riduzione del capitale per Controparte_1 perdite oltre il minimo legale ed il contestuale aumento del capitale stesso sino ad Euro 500.000,00, per i motivi tutti enunciati in atti, e conseguentemente dichiarare nulla o annullare e/o dichiarare inefficace detta delibera;
sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società del 3.3.2023, con la quale sono stati approvati il bilancio al 31 Controparte_1 dicembre 2022 e la relazione sulla situazione patrimoniale della società ex art. 2482 bis c.c., per i motivi tutti enunciati in atti, e conseguentemente dichiarare nulla o annullare e/o dichiarare inefficace detta delibera con ogni provvedimento consequenziale;
in ogni caso, con vittoria di compensi legali da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., maggiorati di spese generali, CPA ed IVA come per legge;
richiama le istanze istruttorie;
Conclusioni di parte convenuta “
dichiarare la carenza di legittimazione attiva;
rigettare integralmente tutte le domande,; Con vittoria di spese di causa, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore chiedeva riconoscersi, a seguito Parte_1
di esercizio parziale del diritto di opzione, la sua partecipazione per una quota pari all'1% del capitale sociale della società e chiedeva comunque dichiararsi la nullità Controparte_1
della delibera dell'assemblea sociale della società assunta in data 3.3.2023 Controparte_1
ed il riconoscimento del suo diritto a sottoscrivere parzialmente l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci del 3 marzo 2023 in persona dell'unico socio presente e infine, in CP_2
subordine, chiedeva l'annullamento della contestuale delibera di approvazione del bilancio.
pagina 2 di 9 Parte convenuta, costituitasi, sosteneva la validità della delibera di approvazione del bilancio e della delibera di aumento del capitale e chiedeva il rigetto della domanda di accertamento della partecipazione dell'1 % in capo a sostenendo l'inscindibilità dell'aumento in forza della _1
previsione statutaria a cui la delibera aveva dato seguito.
Il processo veniva istruito a mezzo documenti e rimesso al Collegio per la decisione.
Si prescinde dal considerare la comparsa conclusionale della convenuta in quanto depositata fuori termine.
2. Dai documenti risulta:
- la lettera di convocazione dell'assemblea dei soci di OdA (doc. 2 att.) indicava un ordine del giorno composto di tre punti: 1) l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 con relativa relazione accompagnatoria redatta ai sensi dell'articolo 2482 bis c.c., occorrendo la fattispecie di cui all'articolo 2482 ter c.c.; 2) la proposta di immediato azzeramento del capitale sociale intaccato per perdite dell'esercizio al di sotto del minimo legale e di immediato contestuale aumento del medesimo capitale sociale agli originari euro 500.000 con sottoscrizione da parte dei soci in proporzione alle quote possedute;
3) l'abrogazione dell'articolo 28 dei patti sociali statutari “Libro soci” con relative modifiche dello statuto;
- parte attrice chiedeva un rinvio dell'assemblea che non veniva disposto;
- l'assemblea con delibera del 3.3.2023 approvava il bilancio dell'esercizio 2022 che evidenziava una perdita complessiva di 547.313 euro, azzerava il capitale e lo ricostituiva nella misura originaria, il tutto con sottoscrizione integrale e contestuale versamento pure integrale da parte del socio di maggioranza sottoposta alla condizione risolutiva della sottoscrizione da parte CP_2
degli altri due soci assenti nel termine assegnato quanto alle quote di capitale a questi riservate
(pari al 10,20% per l'esponente ; _1
- in data 12 aprile 2023 dichiarava di sottoscrivere l'aumento di capitale per una quota _1 pari all'1% e versava il bonifico relativo alla quota dell'aumento di capitale sottoscritto (€
5.000,00);
- l'amministratore rifiutava di iscrivere tale sottoscrizione e da ciò nasceva il presente contezioso.
pagina 3 di 9 3. Non appare fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente ad impugnare la delibera di aumento del capitale in quanto non più socia a seguito della mancata sottoscrizione delle quote.
Si ritiene sul punto che il socio che si trova escluso dalla compagine sociale per non aver partecipato ad un aumento del capitale sociale che ritiene illegittimo deve avere la possibilità di impugnare tale delibera, il cui annullamento condurrebbe al ripristino della qualità di socio, e altresì di chiederne la sospensione in sede cautelare (cfr. Cass.26842/08 – Trib.Torino 15.11.2013).
4. Dall'analisi della normativa generale, delle regole sociali, nonché della volontà espressa in assemblea risulta quanto segue.
L'art.2481 bis c.c. dispone che “In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da
essi possedute”.
La regola generale in questione prevede che, attraverso l'aumento di capitale, vengano mantenute le stesse proporzioni tra partecipazioni che sussistevano prima dell'aumento, in quanto lo scopo dell'aumento non è modificare i rapporti tra i soci, ma ricapitalizzare la società. La sottoscrizione proporzionale consente inoltre ai soci di conoscere anticipatamente la misura dell'impegno che viene richiesto in caso di aumento del capitale.
Fermo dunque il diritto del socio a non sottoscrivere l'aumento, l'istituto in parola non prevede il diritto del socio a sottoscrivere l'aumento in misura meno che proporzionale.
Nello stesso senso l'art.2481 bis c.p.c comma 2 che dispone che la delibera di aumento può consentire che la parte dell'aumento del capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri, ciò che pare presupporre che un socio possa non sottoscrivere la sua quota di aumento,
ma non che possa sottoscriverla soltanto in parte, e l'art.2482 quater c.p.c. che recita “in tutti i casi
di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci” norma che appare attagliarsi anche al caso in cui il capitale venga azzerato e ricostituito, che pare condividere la stessa ratio.
Dal complesso delle norme si desume dunque che la regola generale è proprio quella dell'aumento necessariamente proporzionale alle partecipazioni già detenute.
5. Tale regola nel caso in esame è stata esplicitamente fatta propria dallo Statuto della società.
pagina 4 di 9 Infatti lo Statuto della società OdA prevede che “ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento del Capitale Sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata”, con ciò mantenendo invariate le partecipazioni (doc.3 conv).
Con la convocazione dell'assemblea per cui è processo l'amministratore ha indicato con chiarezza che, in ossequio alla previsione statutaria, l'aumento di capitale sarebbe stato effettuato in misura proporzionale alle quote possedute da ciascuno dei soci.
Infatti la convocazione indica l'importo dell'aumento che ciascuno socio avrebbe dovuto sottoscrivere per l'appunto in applicazione alla regola indicata “Di seguito si riportano i versamenti che i soci sono tenuti ad effettuare per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a copertura perdite, per un totale complessivo di euro 547.313 ed in proporzione alle quote di
partecipazione detenute nella società:
- quota di partecipazione pari al 84,80% del capitale sociale EURO 464.121,42; CP_2
- quota di partecipazione pari al 10,20% del capitale sociale EURO 55.825,93; Parte_1
- quota di partecipazione pari al 5,00% del capitale sociale EURO CP_3
27.365,65. “
All'assemblea non compariva che dunque non partecipava all'aumento e per tale motivo _1
l'aumento veniva sottoscritto integralmente dal socio di maggioranza
“per complessivi euro 500.000,00, e pertanto sia per la quota di Euro 424.000,00 (di sua originaria spettanza) che anche per le residuali quote di euro 25.000,00 e di euro 51.000,00 di
rispettiva spettanza degli altri Soci oggi non presenti e Società " CP_3 _1
, a sensi di quanto alla Massima riportata nella relazione presidenziale, (naturalmente, per
[...]
questi ultimi, risolutivamente condizionandosi le relative sottoscrizioni all'eventuale loro manifestato esercizio dei diritti di opzione nei termini di offerta come infra loro assegnati)” come risulta dalla delibera (doc.10 conv.).
Va quindi osservato che la delibera indica l'inscindibilità dell'aumento di capitale precisando l'importo, appunto proporzionale alla quota di capitale già posseduta, che ciascun socio avrebbe dovuto versare per partecipare all'aumento di capitale e prevedendo il relativo diritto di opzione per i soci non presenti in assemblea.
pagina 5 di 9 Dunque la delibera appare del tutto chiara nel disciplinare le modalità di aumento del capitale e la proposta interpretativa avanzata dalla parte attrice non pare trovare appiglio in alcuna parte della delibera.
Per altro verso l'iter che ha condotto alla deliberazione risulta pienamente conforme alle norme di legge ed allo statuto della società in tema di aumento del capitale.
Si ritiene in conclusione che le censure proposte dalla parte attrice siano infondate.
Ne consegue il rigetto della domanda principale di accertamento proposta da parte attrice della sua partecipazione per una quota di capitale sociale di 5.000 euro, pari all'1% del capitale sociale, e altresì consegue il rigetto della domanda di annullamento della delibera con cui la società ha deciso l'aumento del capitale, la sottoscrizione del capitale e le modalità dell'esercizio del diritto di opzione da parte di _1
6. Anche la domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio appare infondata.
Come è noto la redazione del bilancio nella società di capitali è attività imposta e disciplinata – fra gli altri - dagli articoli 2423 e 2423 bis del codice civile.
L'articolo 2423 del c.c. (rubricato “Redazione del bilancio”), fra l'altro, stabilisce espressamente quanto segue:
“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (…)”.
L'articolo 2423 bis del c.c. (rubricato “Principi di redazione del bilancio”), a sua volta, dispone quanto segue:
“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
pagina 6 di 9 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito come il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 comma 2 del codice civile, è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla, non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cass. n. 4120/2016)
Pertanto, qualora, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte violazioni del principio di veridicità, correttezza, chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della deliberazione ben può concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico - patrimoniale essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto dei singoli soci, bensì di tutti i terzi, e dei creditori in particolare (cfr. Cass. n. 928/2003).
In coerenza con lo scopo di fornire un'informazione attendibile all'art.2423 comma 4 c.c. precisa che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informazione quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.”
pagina 7 di 9 Ciò significa che nel valutare la legittimità del bilancio la violazione delle disposizioni non è rilevante dal punto di vista formale, ma in quanto violi gli obblighi di trasparenza dando una rappresentazione non perspicua della situazione della società.
7. Applicando tali principi al caso in esame le doglianze allegate dalla parte attrice attengono ad omissioni che non risultano nuocere alla trasparenza del bilancio.
Parte attrice infatti censura la circostanza che il bilancio non riporti l'informazione, ancorchè negativa, in ordine all'esistenza di debiti o crediti di durata superiore a 5 anni, non indichi l'eventuale imputazione di oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo e non indichi le azioni o quote proprie o della controllante possedute.
Dall'allegazione dell'attrice – che non afferma l'esistenza di tali oneri e partecipazioni - e dai chiarimenti della convenuta si evince che si tratta di casi in cui in effetti le informazioni sono negative: cioè non sussiste alcun credito o debito di durata superiore a 5 anni (mentre vengono indicati quelli di durata inferiore), non sono possedute quote proprie né quote della controllante ecc.
Si tratta di ipotesi in cui in effetti i principi di redazione del bilancio consigliano una esplicitazione anche nell'ipotesi negativa, ma non si tratta dell'omissione di dati o eventi esistenti.
Dunque il bilancio risulta innanzitutto veritiero, ma risulta altresì chiaro, in quanto la circostanza che siano riportati in positivo determinati dati o eventi delle stesse categorie, fa percepire che quelli non indicati, per l'appunto, non ricorrono.
8. Anche la doglianza in ordine alla mancata indicazione di operazioni con parti correlate non coglie nel segno in quanto appare fondata la difesa della parte convenuta in ordine alla circostanza che le operazioni con parti correlate devono essere segnalate quando non sono state concluse a normali condizioni di mercato (sul punto OIC 135).
Va infine osservato che la nota integrativa appare riportare sia pure in modo sintetico i criteri applicati nelle singole valutazioni delle voci e dunque anche tale doglianza appare infondata.
Ne consegue che l'impugnazione della delibera di bilancio deve essere respinta.
9. In punto spese va tenuto conto della soccombenza dell'attrice rispetto alle domande proposte.
Le spese vengono liquidate nei valori medi, salvo per la fase istruttoria, soltanto documentale, che viene liquidata nei minimi nello scaglione di valore indeterminabile.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
8.991 per compensi oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e cpa e successive occorrende.
Così deciso nella Camera di Consiglio nella composizione del 28 marzo 2025.
Presidente estensore
Dott. Chiara Comune
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