TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/08/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3530/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
DELL'INDIPENDENZA n. 38, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GAETANO LI NOCE (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende per procura in atti ricorrente-opponente
contro
Controparte_1
c.f. , con sede
[...] P.IVA_1 in Roma al Lungotevere Arnaldo Da Brescia n. 4, in persona del Presidente
e legale rappresentante pro tempore; rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. PATRIZIA MONTALBANO (c.f. ), presso C.F._3 il cui domicilio digitale è elettivamente Email_1 domiciliata
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 27 novembre 2023,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
605/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 18.10.2023, con cui è stato ingiunto al ricorrente/opponente il pagamento nei confronti della
Controparte_2 dell'importo di € 100.001,42 comprensivo di interessi e
[...] sanzioni sino alla data del 20.04.2023 nonché i compensi professionali del procedimento monitorio liquidati in € 2.578,30, notificato a mezzo del servizio postale in data 27.10.2023.
ha affermato: la prescrizione dei contributi Parte_1 soggettivi obbligatori, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive e dichiarative relativi all'anno 2005; che la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto da parte della resistente è CP_1 illegittima essendo comprensiva di somme, afferenti contributi previdenziali relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, già richieste dall'Ente impositore a mezzo del Concessionario;
che in data 25.06.2008 il Collegio dei Geometri della provincia di Siracusa irrogava all'opponente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione di geometra ed in data 11.11.2020 il Collegio di Disciplina Territoriale del Collegio
Provinciale Geometri e Geometri laureati di Siracusa gli irrogava la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo professionale dei geometri e geometri laureati della Provincia di Siracusa.
Il ricorrente ha chiesto: che sia dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'ente resistente per i contributi previdenziali relativi all'anno 2005; che sia annullato il decreto ingiuntivo opposto e accertato che nulla è dovuto dall' opponente;
in subordine, che sia rideterminato il credito di e, per l'effetto, che sia condannato il CP_3 ricorrente al pagamento della somma ritenuta equa e giusta.
2 Si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando l'opposizione, della quale ha
[...] chiesto il rigetto.
In particolare, la resistente ha eccepito: che il debitore non ha CP_1 ottemperato al pagamento del saldo delle somme ingiunte a favore della resistente;
la legittimità della pretesa della l'infondatezza dell' CP_1 eccezione di prescrizione;
l'omessa comunicazione ex art. 17 L.773/82 alla resistente dei dati reddituali, positivi o negativi da parte del CP_1 ricorrente;
il mancato decorso del termine di prescrizione ex art. 3 L.
335/95; che gli art. 26 e 46 del regolamento della CP_1 attribuiscono all'Ente una mera facoltà e non un obbligo di procedere al recupero delle somme non versate spontaneamente dagli iscritti mediante riscossione tramite ruolo esattoriale;
che il soggetto sospeso per il mancato pagamento dei contributi previdenziali non può essere esente dal pagamento degli stessi;
che la in sede di quantificazione CP_1 del credito contestato ha tenuto conto di eventuali somme versate dal ricorrente.
La Controparte_1 ha chiesto: il rigetto del ricorso;
che sia revocato il decreto
[...] ingiuntivo opposto e che siano dichiarate legittime e non prescritte anche le annualità 2002-2004 con condanna del Geom. al Parte_1 versamento in favore della resistente della somma di € 110.197,45 per il mancato pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, a decorrere dall'anno 2002 al 2021 oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni dal 20 aprile 2023 sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si osserva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, sebbene ricopra il ruolo formale di convenuto, sia attore in senso sostanziale e, come tale, sia tenuto a provare a norma dell'art. 2697 c.c. l'esistenza del credito ingiunto mentre compete alla parte opponente dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa (Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005;
Cass. 21245/2006); nel caso in esame, la resistente ha fornito la CP_1 prova del credito azionato in via monitoria mediante la produzione dell'estratto conto relativo ad ex art. 635 c.p.c. emesso Parte_1 dal Direttore Generale con le causali: contributo soggettivo, contributo
3 integrativo, indennità maternità, interessi ex lege 59/2008, magg.ni 0,40%, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative.
Si rileva che, come correttamente osservato dall'Ente convenuto, il regolamento della prevede la possibilità e non l'obbligo di CP_1 procedere al recupero delle somme non versate spontaneamente dagli iscritti tramite ruolo esattoriale e non esiste alcuna norma che imponga alla di procedere al recupero delle somme dovute CP_1 esclusivamente tramite detto sistema;
da ciò consegue che il ricorso al procedimento monitorio in sede giudiziale è pienamente legittimo.
Nel caso in esame, al Geom. è stata irrogata in data Pt_1
25.06.2008 dal Collegio dei Geometri della provincia di Siracusa la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione di geometra e dal Collegio di Disciplina Territoriale del Collegio Provinciale
Geometri e Geometri laureati di Siracusa la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo professionale dei geometri e geometri laureati con decorrenza dal 16 Novembre 2020.
L'obbligo contributivo nei confronti della trae la CP_1 propria origine dall'iscrizione e cessa con la cancellazione;
il soggetto sospeso a cause del mancato pagamento dei contributi previdenziali non può pertanto essere ritenuto esente dal pagamento degli stessi in quanto la ratio della sospensione è quella di sospendere dall'esercizio della professione il professionista non in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed ha come obiettivo quello di indurre il professionista inadempiente a mettersi in regola al fine di riprendere il regolare esercizio della professione;
se così non fosse si andrebbe a snaturare il provvedimento di sospensione in quanto si “premierebbe” il geometra inadempiente che non potrebbe svolgere la propria attività e non sarebbe nemmeno tenuto al pagamento dei contributi previdenziali nonostante risulti regolarmente iscritto alla CP_1
In ordine alla prescrizione affermata dal ricorrente, si osserva che la resistente ha dimostrato di aver dato comunicazione all'opponente CP_1 delle irregolarità contributive riscontrate negli anni, rivolgendo allo stesso numerosi solleciti di pagamento, e ciò tramite la notifica degli atti:
Raccomandata A/R del 04/02/2011 - Oggetto: ruolo 2004 - sollecito di pagamento - 800990E; - Raccomandata A/R del 20/12/2011 - ruolo 2005 e
2006 - sollecito di pagamento Matricola 800990E; - Raccomandata A/R del
27 /11/2012 - ruolo 2007 - sollecito di pagamento matricola 800990E; -
Raccomandata A/R del 18/10/2013 - ruolo 2008 - sollecito di pagamento
4 matricola 800990E; Raccomandata A/R del 20/06/2014; Ricevuta di avvenuta consegna documento informatico del 29/09/2014 - Preavviso di ruolo 2014 per irregolarità contributive - Matricola 800990E;
Raccomandata A/R del 29/10/2014 - 2° sollecito pagamento ruolo 2004
Sanzione per violazione obblighi dichiarativi: sanzione dovuta ai sensi dell'art. 43 del Regolamento contribuzione matricola 800990E; Raccomandata A/R del 29/10/2014 - sollecito pagamento ruolo 2010 matricola 800990E; Raccomandata A/R del 24/11/2014 – Comunicazione esclusione polizza sanitaria integrativa;
- Raccomandata A/R del
17/06/2015 - 2° Sollecito pagamento ruolo 2005 - Matricola 800990E; -
Ricevuta di avvenuta consegna documento informatico del 24/09/2015 -
Preavviso di recupero tramite ruolo per irregolarità contributive anno 2013
e precedenti matricola 800990E; Raccomandata A/R del 17/12/2015 -
Sollecito pagamento ruolo 2011 - Matricola 800990E; Ricevuta di avvenuta consegna documento informatico del 27/05/2016 - Comunicazione gravi morosità - Matricola 800990E; Raccomandata A/R dell'08/11/2016 -
Preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2014 e precedenti matricola 800990E; Raccomandata A/R del 22/11/2016 -
Richiesta apertura procedimento disciplinare - OM
[...]
; Ricevuta di avvenuta consegna documento informatico Parte_1 dell'08/11/2016 - Secondo sollecito pagamento ruolo 2006 - Matricola 800990E; Raccomandata A/R del 21/07/2017 - Preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2015 e precedenti matricola
800990E; - Raccomandata A/R del 25/06/2018 - Secondo sollecito pagamento ruolo 2007 - Matricola 800990E; Ricevuta di avvenuta consegna documento informatico dell'11/06/2018 - Secondo sollecito pagamento ruolo 2008 - Matricola 800990E; Raccomandata A/R del
06/11/2018 - Richiesta apertura procedimento disciplinare - OM
; - Raccomandata A/R del 14/02/2019 - Sollecito Parte_1 pagamento ruolo 2014 - Matricola 800990E; Ricevuta di avvenuta consegna documento informatico del 12/09/2019 - Preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2017 e precedenti matricola
800990E; Raccomandata A/R del 23/12/2019 - Sollecito pagamento contribuzione ruoli 2004 e 2015 - Matricola 800990E; Raccomandata A/R del 07/07/2020 - Sollecito pagamento contribuzione di cui ai ruoli 2005,
2006, 2010, 2011, 2016, 2017; Ricevuta di avvenuta consegna documento informatico del 09/11/2021 - Preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive matricola 800990E; Raccomandata A/R del
5 15/03/2022 - Interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2007, 2008, 2018, 2019 - Matricola 800990E; Raccomandata
A/R del 07/0 7/202 2 - Diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive Matricola 800990E.
Le suddette comunicazioni, in quanto regolarmente ricevute, hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione con la conseguenza che la prescrizione non può ritenersi maturata nella specie.
Va in ogni caso condiviso l'assunto della resistente secondo cui il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. 335/1995 non è nella specie decorso per l' omessa presentazione da parte del ricorrente delle dovute dichiarazioni annuali;
per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la prescrizione dei crediti contributivi facenti capo alla segue un distinto regime a seconda che la Controparte_1 comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 19 della Legge n. 773/1982, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento in cui è comunicato l' ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, in quanto da quel momento la
è posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare; soltanto CP_1 quando la denuncia dei redditi è stata presentata decorre da tale momento la prescrizione;
una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta;
nel primo caso la prescrizione non decorre, nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili;
la prescrizione dei contributi alla CP_1 decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di omessa dichiarazione (Cass. 18.12.2008, n. 29664; Cass. 14.3.2008 n.
7000).
Nel caso in oggetto non è stata dal ricorrente provata la trasmissione alla della dichiarazione di cui ai citati artt. 17 e 23, con la CP_1 conseguenza che non può dirsi neanche avviato il decorso della prescrizione;
non può, comunque, sul punto statuirsi difformemente a quanto deciso in sede monitoria, riconoscendosi anche le annualità ivi ritenute prescritte, atteso che << Nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, che riveste
6 la posizione sostanziale di attore, non può avanzare, salvo che non venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, riproponendo in via ordinaria la domanda o quella parte di essa che sia stata rigettata in via monitoria, con l'effetto che la relativa domanda, se proposta, va dichiara inammissibile e che, derivando tale sanzione da una preclusione all'esercizio dell'azione in via giurisdizionale, l'inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, sempre che sulla relativa questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno >>: così Cass. 14/12/2005, n. 27573.
Nella fattispecie in esame, inoltre, l'opponente non ha mosso contestazioni specifiche e puntuali rispetto ai conteggi elaborati dall'Ente previdenziale di categoria in merito all'ammontare dell'obbligazione contributiva ed ha chiesto sul punto una CTU contabile meramente esplorativa per cui può essere confermata l'esattezza del credito così come calcolato dalla Cassa creditrice.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata con la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto e con la condanna della società opponente alle spese e compensi del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e tenuto anche conto che non stata espletata attività istruttoria;
tendendo anche conto di una parziale compensazione per effetto dell'inammissibilità della parte di domanda già rigettata in via monitoria, riproposta in questa sede.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3530/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rilevando, peraltro, per come precisato in parte motiva, l'inammissibilità della parte di domanda già rigettata in via monitoria;
condanna il ricorrente/opponente al rimborso in Parte_1 favore della resistente/opposta delle spese di lite, che liquida nella CP_1
7 somma di € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15
%.
Siracusa, 5/08/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
8