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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/08/2025, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21561/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 21561/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Adabella Gratani, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via della Guastalla n. 15, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. _1 P.IVA_2
Mario Franchina e dell'avv. Maria Antonia Poggi, elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare
Beccaria n. 5, presso lo studio dell'avv. Poggi
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare improcedibile/inammissibile e revocare / annullare /dichiarare nullo / illegittimo / infondato il ricorso e il d.i.p.e qui opposto n. 4761/22 Tribunale di Milano per l'importo di Euro 42.035,32= in sorte capitale e ulteriori interessi e ulteriori voci o altra somma che venisse pretesa ex adverso in corso di causa, per tutti i profili fatti valere in fatto e in diritto dichiarare le decadenze e/o prescrizione delle pretese delle somme avanzate a titolo di ripetizione capitale, interessi e altre voci di cui all'azione monitoria opposta. e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto pagina 1 di 12 indicato citato n. 4761/2022 pronunciato dal Tribunale di Milano, nel procedimento ingiuntivo di cui al numero di R.G. 4282/2022 e depositato in cancelleria in data 16.03.2022, munito di formula esecutiva in data 13.4.2022 e notificato unitamente ad atto di precetto all'opponente in data
19.04.2022 – perché infondato in fatto ed in diritto;
Condannare la debitrice alla CP_1
ripetizione di qualsiasi somma eventualmente esborsa medio tempore. Con condanna alla lite temeraria Dichiarare inammissibile qualsiasi deposito avverso su titoli in contestazione non definitivi e che comunque non documentano alcun versamento dopo le condanne dei supremi giudici della Cassazione e de meriti per i titoli depositati che confermano che la ingiungente è debitrice e non creditrice Con riserva di ampia istruttoria nei termini di legge In ogni caso con vittoria di competenze e spese generali, oneri previdenziali e tributari come per legge e contributo unificato e ulteriore spesa.
Parte convenuta opposta:
Respinta ogni contraria istanza e/o eccezione, voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE: (A) dichiarare l'inammissibilità delle domande volte alla declaratoria dell'improcedibilità e dell'inammissibilità del ricorso e del decreto ingiuntivo sollevate dall'attrice opponente, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, Cod. Proc. Civ.; (B) dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate da con la Parte_1
memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, Cod. Proc. Civ., siccome prive di qualsiasi attinenza con il presente giudizio;
NEL MERITO: (A) confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le eccezioni e le domande avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, o,
comunque, (B) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la _1 somma di € 42.035,32, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta dovuta, oltre rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo secondo il disposto dell'art. 1284 Cod. Civ.;
(C) condannare ex art. 96, comma I, Cod. Proc. Civ. a risarcire a Parte_1 _1
i danni a questa procurati con la temeraria proposizione dell'opposizione, danni da
[...]
liquidarsi in via equitativa, nonché a pagare alla stessa convenuta opposta una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III, Cod. Proc. Civ;
(D) condannare Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a in _1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutti i costi di difesa.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012
n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del
CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass.
19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione in data 4.02.2022 la chiedeva e otteneva _1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4761/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 11.03.2022 e pubblicato in data 16.03.2022, con cui veniva ingiunto ad il Parte_1
pagamento della somma di euro 42.035,32, oltre a interessi legali e spese di procedura, a titolo di somme pagate indebitamente dalla ricorrente nell'ambito della procedura esecutiva avviata in forza di una pronuncia giudiziale passata in giudicato.
In particolare, nel ricorso monitorio la affermava che: _1
- nel 2003 (poi fusasi per incorporazione nell'odierna opponente) otteneva dal Parte_2
Tribunale di Monza il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 3509/2003 nei confronti della per la somma di euro 166.278,90 sulla base di un calcolo _1 errato, essendo stati calcolati gli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle fatture fino al 7.09.2003 e soltanto dopo venendo sottratto l'importo della nota di accredito n.
84/2003;
- il Tribunale di Monza respingeva l'opposizione proposta dalla _1
la quale proponeva dunque appello avverso tale sentenza;
- la Corte d'Appello di Milano (con sentenza 4292/2013) accoglieva il gravame, dando atto che l'importo riconosciuto in favore della debitrice, di cui alla nota di credito n. 84/03, era pagina 3 di 12 stato detratto dalla somma capitale già maggiorata degli interessi, laddove avrebbe dovuto correttamente essere detratto dalla somma capitale, per l'ammontare di euro 150.727,88: conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo, condannava la _1 al pagamento, in favore di della minor somma di euro “150.727,88 oltre
[...] Pt_2
interessi di mora ex art. 4 D.lgs 9/10/2002 n. 231 da calcolarsi sull'importo di ciascuna fattura fino al saldo” e compensava interamente le spese dei due gradi del giudizio, senza però espressamente condannare alla restituzione delle maggiori somme già Pt_2
incassate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado (infatti, nelle more del processo, aveva portato i due titoli a Pt_2
esecuzione);
- la decisione della Corte d'Appello veniva poi confermata dalla Corte di Cassazione;
- nelle more dei processi di primo e secondo grado, in esito al giudizio espropriativo iscritto al n. 5669/2004 R.G.Es. del Tribunale di Milano, la estingueva _1
integralmente i propri debiti, per come portati dai suddetti titoli, percependo nel Pt_2
corso della predetta procedura esecutiva, complessivi euro 220.636,54;
- sulla scorta della suddetta pronuncia della Corte d'Appello di Milano emergeva che l'ordinanza di assegnazione dell'8.03.2005, in virtù della quale incassava la Pt_2
somma di euro 180.000,00, non solo aveva integralmente estinto il debito di _1
(per come accertato in sede di gravame), ma aveva altresì attribuito ad
[...]
più di quanto effettivamente le spettava: infatti, definitivamente venuti meno i Pt_2
titoli per cui furono eseguiti gli originari pagamenti (specificamente, il decreto ingiuntivo n.
3509/2003 e la sentenza n. 2219/06 del Tribunale di Monza), risultava che la
[...]
avesse ingiustamente pagato ad il complessivo importo di euro _1 Pt_2
42.035,32, somma portata dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qui opposto.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo conveniva in Parte_1
giudizio avanti questo Tribunale la chiedendo, in via cautelare, di _1 sospendere immediatamente l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva di revocare o annullare o dichiarare nullo-illegittimo-infondato il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, di disattenderlo in toto, perché infondato in fatto e in diritto;
di dichiarare le decadenze e/o la prescrizione delle somme avanzate a titolo di ripetizione capitale, interessi e altre voci di cui all'azione monitoria opposta;
di condannare la debitrice alla ripetizione di qualsiasi pagina 4 di 12 somma eventualmente esborsa medio tempore; con condanna alla lite temeraria e, in ogni caso, con vittoria di competenze e spese generali, oneri previdenziali e tributari.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- il contenzioso, nato nel 2003 con l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3509/2003, che vedeva la debitrice, terminava, _1 dopo dieci anni, nel 2013 con sentenza di merito n. 4292/13 della Corte d'Appello di
Milano sul rapporto di debito/credito tra le medesime parti, poi confermata anche in
Cassazione nel 2020, che condannava la a pagare ad _1 Parte_1 la “somma di euro 150.727,88 oltre interessi di mora ex art. 4 D.lgs 9/10/2002 n. 231
[...] da calcolarsi sull'importo di ciascuna fattura (del 2003) fino al saldo”;
- le contestazioni avanzate nel merito dall'odierna opposta mediante il proprio ricorso monitorio circa l'accertamento di debito/credito tra le parti e la pretesa che il Giudice
d'Appello avrebbe omesso di condannare alla restituzione a favore di Parte_1
di alcune somme non potevano essere fatte valere in questa _1 sede, traducendosi in un'impugnazione tardiva e inammissibile della sentenza n. 4292/2013 della Corte di Appello di Milano, già confermata dalla Corte di Cassazione con una sentenza ormai passata in giudicato, non potendosi rimettere in discussione il medesimo contenzioso, integrando così una violazione del principio del ne bis in idem e dell'art. 2909
c.c.;
- il definitivo accertamento del rapporto di debito/credito tra le parti era quello cristallizzato nella suddetta sentenza della Corte d'Appello del 2013, secondo cui la debitrice
[...]
doveva versare alla la somma ivi specificata, già _1 Parte_1
previamente scomputate le somme che dovevano essere sottratte, giacché versate e fatte valere dall'odierna opposta in quel giudizio di merito;
- la sentenza n. 22647/2020 della Corte di Cassazione rappresentava il titolo esecutivo, passato in giudicato, attualmente vigente tra le parti: ogni ulteriore ricostruzione operata da tesa a ottenere un riesame di quanto stabilito da tre gradi di _1
giudizio era illegittima e inammissibile, rappresentando una condotta temeraria, in quanto volta a disattendere un titolo esecutivo inoppugnabile, tentando, sulla base di sommatorie e sottrazioni di titoli, di formarne uno nuovo e illegittimo, attestando tardivamente eccezioni inammissibili in questa sede;
pagina 5 di 12 - il ricorso monitorio proposto era dunque improcedibile e inammissibile e il Tribunale di
Milano in questa sede non poteva comunque sostituirsi né alla Corte di Appello del 2013 né alla Corte di Cassazione del 2020 per un revirement di quanto precedentemente statuito e ormai passato in giudicato;
- l'azione monitoria qui opposta si presentava come un duplicato del giudizio pendente tra le parti avanti alla Corte di Appello di Milano (RG n. 1204/2021) sul residuo credito in favore di delle somme che doveva versare alla prima a Parte_1 _1
fronte del decreto ingiuntivo n. 3509/2003, come rivisitato dalla sentenza della Corte di
Appello n. 4292/2013, per la somma di oltre 7.705,76 euro: in quella sede non vi era alcun contendere per oltre 42.000,00 euro, come, invece, argomentato nell'azione monitoria qui opposta, che si appalesava quindi ulteriormente temeraria;
- la compensazione richiesta dall'opposta rispetto a versamenti precedenti alla formazione del titolo con sentenza della Cassazione del 2020 era inammissibile, in quanto la stessa debitrice non aveva mai contestato la detta condanna passata in giudicato: per tali ragioni,
non potendo prendere a riferimento alcuna compensazione volontaria o legale, non risultava sanata o assolta la condanna di cui alla detta pronuncia, né era ammissibile in questa sede un nuovo accertamento sul rapporto sottostante, circostanza ostativa ad una compensazione giudiziale;
- non sussistevano i presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo qui opposto, in quanto il ricorso monitorio si fondava su una critica a un titolo passato in giudicato, non esistendo quindi alcun diritto certo, liquido ed esigibile da far valere: tutti i titoli esecutivi menzionati (sia il decreto ingiuntivo n. 3509/2033, sia la sentenza della Corte di Appello n. 4292/2013) stabilivano la condanna della debitrice _1
[...]
- tutti i versamenti effettuati da parte opposta risultavano precedenti all'ultimo titolo del
2013, passato in giudicato, che accertava definitivamente l'esatto rapporto di debito/credito tra le parti, non sussistendo, pertanto, alcuna prova scritta attestante un presunto credito successivo dell'odierna opposta.
La ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, _1 chiedendo, in via preliminare, di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, chiedeva di pagina 6 di 12 confermare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere tutte le eccezioni e le domande avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, o, comunque, di condannare Parte_1
a pagare a la somma di euro 42.035,32, ovvero la maggiore o minor _1
somma che dovesse essere ritenuta dovuta, oltre rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo secondo il disposto dell'art. 1284 c.c.; con condanna di alla rifusione a Parte_1
di tutti i costi di difesa. _1
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- non intendeva porre in discussione alcun accertamento avente _1
forza di giudicato, essendosi limitata a chiedere la restituzione di quelle somme che, già
versate in forza del decreto ingiuntivo n. 3509/2003 e della sentenza n. 2219/06 del
Tribunale di Monza, risultavano oggi non essere più dovute per effetto del parziale accoglimento dell'opposizione, deciso dalla Corte d'Appello di Milano con propria sentenza n. 4292/13;
- a far data dalla pubblicazione della sentenza con cui il Giudice dell'Appello accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo erano venuti immediatamente meno sia l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio e della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione coattiva degli stessi, di fatto rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione ex ante; l'obbligo restitutorio era dunque effetto naturale e immediato dell'accoglimento dell'impugnazione, essendo irrilevante, al riguardo, che il Giudice del gravame avesse espressamente disposto per i dovuti rimborsi oppure no: il diritto di alla ripetizione parziale delle somme a suo tempo pagate _1
discendeva quindi dalla legge ed era stato legittimamente esercitato in sede monitoria, le sue domande non integrando alcuna censura alla sentenza d'appello;
- qualora il Giudice dell'Appello, riformando la sentenza di primo grado, avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite dall'appellato in esecuzione della pronuncia riformata, l'appellante aveva la possibilità alternativa o di richiedere la correzione della sentenza d'appello mediante impugnazione per
Cassazione o di instaurare un nuovo giudizio di cognizione per la condanna dell'avversario al rimborso, eventualmente anche mediante l'instaurazione di procedura monitoria;
- quello che l'odierna opposta domandava al Tribunale era di decidere se, alla luce e nel rispetto della sopravvenuta decisione di appello, le somme percepite da prima Pt_2 pagina 7 di 12 della sua pubblicazione risultassero ancora tutte effettivamente dovute e, in caso negativo, di condannare alla restituzione dell'eccedenza sin qui trattenuta. Nessun'altra Parte_1 causale, nessuna contraddizione (avendo scelto, com'era suo _1
diritto, di agire in via monitoria), nessuna richiesta di riesame della pronuncia di secondo grado, di rideterminazione di un credito consacrato dal giudicato o di formazione di un titolo “oppositivo a quello già oggetto di pendenza” poteva essere allora fondatamente contestata alla essendo in realtà proprio parte opponente la _1 sola a disattendere la nota pronuncia giudiziale, insistendo nel negare all'odierna opposta quanto invece legittimamente le competeva.
Con ordinanza in data 21.12.2022 il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 3.07.2023 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
È stato documentato in giudizio che il credito inizialmente azionato da (all'epoca Parte_1
a seguito della concessione del D.I. n. 3509/2003 del Tribunale di Monza è stato Parte_2
definito dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4292/2013 (cfr. doc.
2.3 di parte opposta), avendo la successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 22647/2020 del 19.10.2020 rigettato il ricorso esperito dall'allora avverso la citata sentenza di appello (cfr. doc. Parte_2
2.4 di parte opposta).
I giudici di Appello, con la citata sentenza, in parziale accoglimento dell'appello proposto da accoglievano l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3509/03 del CP_1 _1
21.10.2003, emesso dal Tribunale di Monza a favore di revocando per l'effetto il Parte_2
decreto opposto e condannando al pagamento a favore di _1 Pt_2
della somma di euro 150.727,88, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 da
[...] calcolarsi sull'importo di ciascuna fattura fino al saldo.
È altresì documentato in giudizio che, a seguito dell'azione esecutiva promossa da Parte_2
parte opposta ha versato a più riprese la complessiva somma di euro 220.636,54, in particolare, come documentato da in data 24.03.2005 è stata versata la somma di _1 pagina 8 di 12 euro 180.000,00 a seguito dell'ordinanza del 15.03.2005 (cfr. doc.
2.5 di parte opposta), in data
11.01.2006 è stata versata la somma di ulteriori euro 14.764,21 (cfr. docc. 2.9, 2.10 e 2.11 di parte opposta) e in data 15.04.2009, a seguito di ordinanza di assegnazione del 29.05.2008, la somma di euro 25.872,33 (cfr. docc. 2.12, 2.13 e 2.14 di parte opposta), per complessivi euro 220.636,54.
Si osserva che le fatture a suo tempo azionate da sono: Parte_1
- Fatt. n. 54/03 del 31.03.2003 di euro 34.258,89;
- Fatt. n. 85/03 del 30.04.2003 di euro 72.885,04;
- Fatt. n. 88/03 e 163/03 del 30.04.2003 di euro 774,00 ed euro 1.800,00;
- Fatt. n. 95/03 del 13.05.2003 di euro 38.552,14;
- Fatt. n. 101/03 del 30.05.2003 di euro 10.548,55.
Si rileva inoltre che risulta in giudizio che parte opposta ebbe a pagare ad la somma Parte_1
di complessivi euro 180.000,00 in data 24.03.2005 (cfr. doc.
2.8 di parte opposta).
Va precisato che, in effetti, appare corretto e confermato dalla Suprema Corte il principio di cui alla massima che si trascrive: La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia
sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo,
occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. -
un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si
determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di
cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale” (cfr Cassazione nr
18062/12018). Con la conseguenza che l'omessa decisione sul punto restituzione degli importi, non comporta il giudicato per mancata impugnazione della sentenza.
Pertanto, in adempimento a quanto deciso dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n.
4292/2013 (cfr. doc.
2.3 di parte opposta), che ha accertato, come già visto, il debito di
[...]
in complessivi euro 150.727,88, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002, si _1
calcolano i suddetti interessi su ciascuna fattura dalla data della stessa al 24.03.2005, data del versamento di euro 180.000,00, e per l'importo eccedente (pari a euro 5.077,11) all'11.01.2006, data di un nuovo versamento eseguito dall'opposta di euro 14.764,21 (cfr. docc. 2.9 - 2.11 di parte opposta).
pagina 9 di 12 In particolare, sulla fattura n. 54/03 gli interessi moratori per il periodo sopra indicato ammontano a euro 6.907,56, sulla fattura n. 85/03 gli interessi moratori per il periodo sopra indicato ammontano a euro 13.673,36, per le fatture nn. 88/03 e 163/03 gli interessi moratori per il periodo sopra indicato ammontano complessivamente a euro 446,34, per la fattura n. 95/03 gli interessi moratori per il periodo sopra indicato ammontano a euro 6.439,80.
Si rileva che gli interessi di mora maturati sulla fattura n. 101/03 del 30.05.2003 dovranno essere calcolati tenendo conto della nota di accredito n. 84/03 del 30.04.2003 di euro 8.090,74 e quindi dovranno essere calcolati sulla differenza di euro 2.457,81, ammontando così gli interessi moratori per il periodo sopra indicato a euro 406,28.
Ne deriverà che l'importo dovuto dalla società opposta per interessi moratori di cui al D.lgs. n.
231/2002 ammontava, alla data del pagamento di euro 180.000,00 effettuato in data 24.03.2005, a complessivi euro 27.873,34, che, sommati con il capitale accertato dalla sentenza della Corte di
Appello di Milano in euro 150.727,88, portano a un complessivo importo di euro 178.601,22.
Tenuto conto di tutte le somme versate da negli anni, come _1 documentate in giudizio e pari a euro 220.636,54, l'opponente società risulta debitrice per la somma di euro 42.035,32.
Priva di fondamento appare l'eccezione sollevata da parte opponente circa la presunta violazione del principio del “ne bis in idem” ad opera della società opposta, che assumerebbe nel merito contestazioni sull'accertamento del debito così come definitivamente stabilito dalla più volte citata sentenza della Corte d'Appello di Milano resa tra le parti.
Appare per contro evidente che la non contesta l'accertamento del _1
debito come formulato dalla Corte di Appello, ma, proprio facendo riferimento a quell'accertamento, chiede la condanna dell'opponente alla restituzione delle somme che la stessa ha, negli anni, versato in misura superiore al proprio debito.
Priva non solo di una prova, ma anche di un benché minimo fondamento, appare poi l'asserzione di parte opponente (cfr. comparsa conclusionale, pag. 6) secondo cui l'opposta “ancora ad oggi non ha versato le somme della condanna passata in giudicato e ivi ascritte oltre gli ulteriori interessi commerciali ivi ascritti”: sul punto, si osserva che, a fronte della copiosa documentazione prodotta da parte opposta a giustificazione delle maggiori somme versate rispetto a quanto dovuto ai sensi della sentenza della Corte di Appello, parte opponente non ha offerto alcuna prova che quei pagamenti fossero da imputare ad altri rapporti contrattuali estranei al giudizio.
pagina 10 di 12 Per i motivi esposti non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., essendo tale eccezione fondata sulla medesima tesi, secondo cui la domanda in via monitoria di dovrebbe ritenersi “contestazione di altro titolo _1 esecutivo passato in giudicato” e quindi, a parere dell'opponente, l'azione di _1
sarebbe da ritenersi inammissibile o improcedibile.
[...]
La circostanza che i versamenti eseguiti dalla società opposta siano stati antecedenti all'accertamento definitivo della Corte di Appello non conferma la tesi di essendo Parte_1
documentato in giudizio che i pagamenti furono effettuati a seguito di azioni esecutive esperite dalla creditrice a seguito del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Monza e della conseguente sentenza nel giudizio di opposizione a quel decreto.
Infine, si osserva che l'eccezione sollevata da parte opponente circa la prescrizione del credito azionato da con il D.I. n. 4761/2022 del 16.03.2022 è infondata: il _1
credito in restituzione azionato da con il decreto ingiuntivo per cui è _1
causa è stato accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4292/2013 del 22.11.2013
e da quel momento parte opposta poteva esercitare il diritto alla richiesta delle somme versate in esubero a seguito di precedenti provvedimenti poi riformati.
Ne deriva che il termine di prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. non era decorso al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
DM 55/2014., con riferimento allo scaglione di valore da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 4761/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data
11.03.2022 e pubblicato in data 16.03.2022;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione a Parte_1 favore dell'opposta in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 oltre le spese generali al 15%,
Iva e cpa. pagina 11 di 12 Milano, il giorno 8 agosto 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 21561/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Adabella Gratani, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via della Guastalla n. 15, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. _1 P.IVA_2
Mario Franchina e dell'avv. Maria Antonia Poggi, elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare
Beccaria n. 5, presso lo studio dell'avv. Poggi
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare improcedibile/inammissibile e revocare / annullare /dichiarare nullo / illegittimo / infondato il ricorso e il d.i.p.e qui opposto n. 4761/22 Tribunale di Milano per l'importo di Euro 42.035,32= in sorte capitale e ulteriori interessi e ulteriori voci o altra somma che venisse pretesa ex adverso in corso di causa, per tutti i profili fatti valere in fatto e in diritto dichiarare le decadenze e/o prescrizione delle pretese delle somme avanzate a titolo di ripetizione capitale, interessi e altre voci di cui all'azione monitoria opposta. e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto pagina 1 di 12 indicato citato n. 4761/2022 pronunciato dal Tribunale di Milano, nel procedimento ingiuntivo di cui al numero di R.G. 4282/2022 e depositato in cancelleria in data 16.03.2022, munito di formula esecutiva in data 13.4.2022 e notificato unitamente ad atto di precetto all'opponente in data
19.04.2022 – perché infondato in fatto ed in diritto;
Condannare la debitrice alla CP_1
ripetizione di qualsiasi somma eventualmente esborsa medio tempore. Con condanna alla lite temeraria Dichiarare inammissibile qualsiasi deposito avverso su titoli in contestazione non definitivi e che comunque non documentano alcun versamento dopo le condanne dei supremi giudici della Cassazione e de meriti per i titoli depositati che confermano che la ingiungente è debitrice e non creditrice Con riserva di ampia istruttoria nei termini di legge In ogni caso con vittoria di competenze e spese generali, oneri previdenziali e tributari come per legge e contributo unificato e ulteriore spesa.
Parte convenuta opposta:
Respinta ogni contraria istanza e/o eccezione, voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE: (A) dichiarare l'inammissibilità delle domande volte alla declaratoria dell'improcedibilità e dell'inammissibilità del ricorso e del decreto ingiuntivo sollevate dall'attrice opponente, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, Cod. Proc. Civ.; (B) dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate da con la Parte_1
memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, Cod. Proc. Civ., siccome prive di qualsiasi attinenza con il presente giudizio;
NEL MERITO: (A) confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le eccezioni e le domande avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, o,
comunque, (B) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la _1 somma di € 42.035,32, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta dovuta, oltre rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo secondo il disposto dell'art. 1284 Cod. Civ.;
(C) condannare ex art. 96, comma I, Cod. Proc. Civ. a risarcire a Parte_1 _1
i danni a questa procurati con la temeraria proposizione dell'opposizione, danni da
[...]
liquidarsi in via equitativa, nonché a pagare alla stessa convenuta opposta una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III, Cod. Proc. Civ;
(D) condannare Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a in _1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutti i costi di difesa.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012
n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del
CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass.
19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione in data 4.02.2022 la chiedeva e otteneva _1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4761/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 11.03.2022 e pubblicato in data 16.03.2022, con cui veniva ingiunto ad il Parte_1
pagamento della somma di euro 42.035,32, oltre a interessi legali e spese di procedura, a titolo di somme pagate indebitamente dalla ricorrente nell'ambito della procedura esecutiva avviata in forza di una pronuncia giudiziale passata in giudicato.
In particolare, nel ricorso monitorio la affermava che: _1
- nel 2003 (poi fusasi per incorporazione nell'odierna opponente) otteneva dal Parte_2
Tribunale di Monza il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 3509/2003 nei confronti della per la somma di euro 166.278,90 sulla base di un calcolo _1 errato, essendo stati calcolati gli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle fatture fino al 7.09.2003 e soltanto dopo venendo sottratto l'importo della nota di accredito n.
84/2003;
- il Tribunale di Monza respingeva l'opposizione proposta dalla _1
la quale proponeva dunque appello avverso tale sentenza;
- la Corte d'Appello di Milano (con sentenza 4292/2013) accoglieva il gravame, dando atto che l'importo riconosciuto in favore della debitrice, di cui alla nota di credito n. 84/03, era pagina 3 di 12 stato detratto dalla somma capitale già maggiorata degli interessi, laddove avrebbe dovuto correttamente essere detratto dalla somma capitale, per l'ammontare di euro 150.727,88: conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo, condannava la _1 al pagamento, in favore di della minor somma di euro “150.727,88 oltre
[...] Pt_2
interessi di mora ex art. 4 D.lgs 9/10/2002 n. 231 da calcolarsi sull'importo di ciascuna fattura fino al saldo” e compensava interamente le spese dei due gradi del giudizio, senza però espressamente condannare alla restituzione delle maggiori somme già Pt_2
incassate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado (infatti, nelle more del processo, aveva portato i due titoli a Pt_2
esecuzione);
- la decisione della Corte d'Appello veniva poi confermata dalla Corte di Cassazione;
- nelle more dei processi di primo e secondo grado, in esito al giudizio espropriativo iscritto al n. 5669/2004 R.G.Es. del Tribunale di Milano, la estingueva _1
integralmente i propri debiti, per come portati dai suddetti titoli, percependo nel Pt_2
corso della predetta procedura esecutiva, complessivi euro 220.636,54;
- sulla scorta della suddetta pronuncia della Corte d'Appello di Milano emergeva che l'ordinanza di assegnazione dell'8.03.2005, in virtù della quale incassava la Pt_2
somma di euro 180.000,00, non solo aveva integralmente estinto il debito di _1
(per come accertato in sede di gravame), ma aveva altresì attribuito ad
[...]
più di quanto effettivamente le spettava: infatti, definitivamente venuti meno i Pt_2
titoli per cui furono eseguiti gli originari pagamenti (specificamente, il decreto ingiuntivo n.
3509/2003 e la sentenza n. 2219/06 del Tribunale di Monza), risultava che la
[...]
avesse ingiustamente pagato ad il complessivo importo di euro _1 Pt_2
42.035,32, somma portata dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qui opposto.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo conveniva in Parte_1
giudizio avanti questo Tribunale la chiedendo, in via cautelare, di _1 sospendere immediatamente l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva di revocare o annullare o dichiarare nullo-illegittimo-infondato il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, di disattenderlo in toto, perché infondato in fatto e in diritto;
di dichiarare le decadenze e/o la prescrizione delle somme avanzate a titolo di ripetizione capitale, interessi e altre voci di cui all'azione monitoria opposta;
di condannare la debitrice alla ripetizione di qualsiasi pagina 4 di 12 somma eventualmente esborsa medio tempore; con condanna alla lite temeraria e, in ogni caso, con vittoria di competenze e spese generali, oneri previdenziali e tributari.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- il contenzioso, nato nel 2003 con l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3509/2003, che vedeva la debitrice, terminava, _1 dopo dieci anni, nel 2013 con sentenza di merito n. 4292/13 della Corte d'Appello di
Milano sul rapporto di debito/credito tra le medesime parti, poi confermata anche in
Cassazione nel 2020, che condannava la a pagare ad _1 Parte_1 la “somma di euro 150.727,88 oltre interessi di mora ex art. 4 D.lgs 9/10/2002 n. 231
[...] da calcolarsi sull'importo di ciascuna fattura (del 2003) fino al saldo”;
- le contestazioni avanzate nel merito dall'odierna opposta mediante il proprio ricorso monitorio circa l'accertamento di debito/credito tra le parti e la pretesa che il Giudice
d'Appello avrebbe omesso di condannare alla restituzione a favore di Parte_1
di alcune somme non potevano essere fatte valere in questa _1 sede, traducendosi in un'impugnazione tardiva e inammissibile della sentenza n. 4292/2013 della Corte di Appello di Milano, già confermata dalla Corte di Cassazione con una sentenza ormai passata in giudicato, non potendosi rimettere in discussione il medesimo contenzioso, integrando così una violazione del principio del ne bis in idem e dell'art. 2909
c.c.;
- il definitivo accertamento del rapporto di debito/credito tra le parti era quello cristallizzato nella suddetta sentenza della Corte d'Appello del 2013, secondo cui la debitrice
[...]
doveva versare alla la somma ivi specificata, già _1 Parte_1
previamente scomputate le somme che dovevano essere sottratte, giacché versate e fatte valere dall'odierna opposta in quel giudizio di merito;
- la sentenza n. 22647/2020 della Corte di Cassazione rappresentava il titolo esecutivo, passato in giudicato, attualmente vigente tra le parti: ogni ulteriore ricostruzione operata da tesa a ottenere un riesame di quanto stabilito da tre gradi di _1
giudizio era illegittima e inammissibile, rappresentando una condotta temeraria, in quanto volta a disattendere un titolo esecutivo inoppugnabile, tentando, sulla base di sommatorie e sottrazioni di titoli, di formarne uno nuovo e illegittimo, attestando tardivamente eccezioni inammissibili in questa sede;
pagina 5 di 12 - il ricorso monitorio proposto era dunque improcedibile e inammissibile e il Tribunale di
Milano in questa sede non poteva comunque sostituirsi né alla Corte di Appello del 2013 né alla Corte di Cassazione del 2020 per un revirement di quanto precedentemente statuito e ormai passato in giudicato;
- l'azione monitoria qui opposta si presentava come un duplicato del giudizio pendente tra le parti avanti alla Corte di Appello di Milano (RG n. 1204/2021) sul residuo credito in favore di delle somme che doveva versare alla prima a Parte_1 _1
fronte del decreto ingiuntivo n. 3509/2003, come rivisitato dalla sentenza della Corte di
Appello n. 4292/2013, per la somma di oltre 7.705,76 euro: in quella sede non vi era alcun contendere per oltre 42.000,00 euro, come, invece, argomentato nell'azione monitoria qui opposta, che si appalesava quindi ulteriormente temeraria;
- la compensazione richiesta dall'opposta rispetto a versamenti precedenti alla formazione del titolo con sentenza della Cassazione del 2020 era inammissibile, in quanto la stessa debitrice non aveva mai contestato la detta condanna passata in giudicato: per tali ragioni,
non potendo prendere a riferimento alcuna compensazione volontaria o legale, non risultava sanata o assolta la condanna di cui alla detta pronuncia, né era ammissibile in questa sede un nuovo accertamento sul rapporto sottostante, circostanza ostativa ad una compensazione giudiziale;
- non sussistevano i presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo qui opposto, in quanto il ricorso monitorio si fondava su una critica a un titolo passato in giudicato, non esistendo quindi alcun diritto certo, liquido ed esigibile da far valere: tutti i titoli esecutivi menzionati (sia il decreto ingiuntivo n. 3509/2033, sia la sentenza della Corte di Appello n. 4292/2013) stabilivano la condanna della debitrice _1
[...]
- tutti i versamenti effettuati da parte opposta risultavano precedenti all'ultimo titolo del
2013, passato in giudicato, che accertava definitivamente l'esatto rapporto di debito/credito tra le parti, non sussistendo, pertanto, alcuna prova scritta attestante un presunto credito successivo dell'odierna opposta.
La ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, _1 chiedendo, in via preliminare, di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, chiedeva di pagina 6 di 12 confermare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere tutte le eccezioni e le domande avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, o, comunque, di condannare Parte_1
a pagare a la somma di euro 42.035,32, ovvero la maggiore o minor _1
somma che dovesse essere ritenuta dovuta, oltre rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo secondo il disposto dell'art. 1284 c.c.; con condanna di alla rifusione a Parte_1
di tutti i costi di difesa. _1
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- non intendeva porre in discussione alcun accertamento avente _1
forza di giudicato, essendosi limitata a chiedere la restituzione di quelle somme che, già
versate in forza del decreto ingiuntivo n. 3509/2003 e della sentenza n. 2219/06 del
Tribunale di Monza, risultavano oggi non essere più dovute per effetto del parziale accoglimento dell'opposizione, deciso dalla Corte d'Appello di Milano con propria sentenza n. 4292/13;
- a far data dalla pubblicazione della sentenza con cui il Giudice dell'Appello accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo erano venuti immediatamente meno sia l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio e della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione coattiva degli stessi, di fatto rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione ex ante; l'obbligo restitutorio era dunque effetto naturale e immediato dell'accoglimento dell'impugnazione, essendo irrilevante, al riguardo, che il Giudice del gravame avesse espressamente disposto per i dovuti rimborsi oppure no: il diritto di alla ripetizione parziale delle somme a suo tempo pagate _1
discendeva quindi dalla legge ed era stato legittimamente esercitato in sede monitoria, le sue domande non integrando alcuna censura alla sentenza d'appello;
- qualora il Giudice dell'Appello, riformando la sentenza di primo grado, avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite dall'appellato in esecuzione della pronuncia riformata, l'appellante aveva la possibilità alternativa o di richiedere la correzione della sentenza d'appello mediante impugnazione per
Cassazione o di instaurare un nuovo giudizio di cognizione per la condanna dell'avversario al rimborso, eventualmente anche mediante l'instaurazione di procedura monitoria;
- quello che l'odierna opposta domandava al Tribunale era di decidere se, alla luce e nel rispetto della sopravvenuta decisione di appello, le somme percepite da prima Pt_2 pagina 7 di 12 della sua pubblicazione risultassero ancora tutte effettivamente dovute e, in caso negativo, di condannare alla restituzione dell'eccedenza sin qui trattenuta. Nessun'altra Parte_1 causale, nessuna contraddizione (avendo scelto, com'era suo _1
diritto, di agire in via monitoria), nessuna richiesta di riesame della pronuncia di secondo grado, di rideterminazione di un credito consacrato dal giudicato o di formazione di un titolo “oppositivo a quello già oggetto di pendenza” poteva essere allora fondatamente contestata alla essendo in realtà proprio parte opponente la _1 sola a disattendere la nota pronuncia giudiziale, insistendo nel negare all'odierna opposta quanto invece legittimamente le competeva.
Con ordinanza in data 21.12.2022 il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 3.07.2023 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
È stato documentato in giudizio che il credito inizialmente azionato da (all'epoca Parte_1
a seguito della concessione del D.I. n. 3509/2003 del Tribunale di Monza è stato Parte_2
definito dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4292/2013 (cfr. doc.
2.3 di parte opposta), avendo la successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 22647/2020 del 19.10.2020 rigettato il ricorso esperito dall'allora avverso la citata sentenza di appello (cfr. doc. Parte_2
2.4 di parte opposta).
I giudici di Appello, con la citata sentenza, in parziale accoglimento dell'appello proposto da accoglievano l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3509/03 del CP_1 _1
21.10.2003, emesso dal Tribunale di Monza a favore di revocando per l'effetto il Parte_2
decreto opposto e condannando al pagamento a favore di _1 Pt_2
della somma di euro 150.727,88, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 da
[...] calcolarsi sull'importo di ciascuna fattura fino al saldo.
È altresì documentato in giudizio che, a seguito dell'azione esecutiva promossa da Parte_2
parte opposta ha versato a più riprese la complessiva somma di euro 220.636,54, in particolare, come documentato da in data 24.03.2005 è stata versata la somma di _1 pagina 8 di 12 euro 180.000,00 a seguito dell'ordinanza del 15.03.2005 (cfr. doc.
2.5 di parte opposta), in data
11.01.2006 è stata versata la somma di ulteriori euro 14.764,21 (cfr. docc. 2.9, 2.10 e 2.11 di parte opposta) e in data 15.04.2009, a seguito di ordinanza di assegnazione del 29.05.2008, la somma di euro 25.872,33 (cfr. docc. 2.12, 2.13 e 2.14 di parte opposta), per complessivi euro 220.636,54.
Si osserva che le fatture a suo tempo azionate da sono: Parte_1
- Fatt. n. 54/03 del 31.03.2003 di euro 34.258,89;
- Fatt. n. 85/03 del 30.04.2003 di euro 72.885,04;
- Fatt. n. 88/03 e 163/03 del 30.04.2003 di euro 774,00 ed euro 1.800,00;
- Fatt. n. 95/03 del 13.05.2003 di euro 38.552,14;
- Fatt. n. 101/03 del 30.05.2003 di euro 10.548,55.
Si rileva inoltre che risulta in giudizio che parte opposta ebbe a pagare ad la somma Parte_1
di complessivi euro 180.000,00 in data 24.03.2005 (cfr. doc.
2.8 di parte opposta).
Va precisato che, in effetti, appare corretto e confermato dalla Suprema Corte il principio di cui alla massima che si trascrive: La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia
sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo,
occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. -
un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si
determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di
cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale” (cfr Cassazione nr
18062/12018). Con la conseguenza che l'omessa decisione sul punto restituzione degli importi, non comporta il giudicato per mancata impugnazione della sentenza.
Pertanto, in adempimento a quanto deciso dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n.
4292/2013 (cfr. doc.
2.3 di parte opposta), che ha accertato, come già visto, il debito di
[...]
in complessivi euro 150.727,88, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002, si _1
calcolano i suddetti interessi su ciascuna fattura dalla data della stessa al 24.03.2005, data del versamento di euro 180.000,00, e per l'importo eccedente (pari a euro 5.077,11) all'11.01.2006, data di un nuovo versamento eseguito dall'opposta di euro 14.764,21 (cfr. docc. 2.9 - 2.11 di parte opposta).
pagina 9 di 12 In particolare, sulla fattura n. 54/03 gli interessi moratori per il periodo sopra indicato ammontano a euro 6.907,56, sulla fattura n. 85/03 gli interessi moratori per il periodo sopra indicato ammontano a euro 13.673,36, per le fatture nn. 88/03 e 163/03 gli interessi moratori per il periodo sopra indicato ammontano complessivamente a euro 446,34, per la fattura n. 95/03 gli interessi moratori per il periodo sopra indicato ammontano a euro 6.439,80.
Si rileva che gli interessi di mora maturati sulla fattura n. 101/03 del 30.05.2003 dovranno essere calcolati tenendo conto della nota di accredito n. 84/03 del 30.04.2003 di euro 8.090,74 e quindi dovranno essere calcolati sulla differenza di euro 2.457,81, ammontando così gli interessi moratori per il periodo sopra indicato a euro 406,28.
Ne deriverà che l'importo dovuto dalla società opposta per interessi moratori di cui al D.lgs. n.
231/2002 ammontava, alla data del pagamento di euro 180.000,00 effettuato in data 24.03.2005, a complessivi euro 27.873,34, che, sommati con il capitale accertato dalla sentenza della Corte di
Appello di Milano in euro 150.727,88, portano a un complessivo importo di euro 178.601,22.
Tenuto conto di tutte le somme versate da negli anni, come _1 documentate in giudizio e pari a euro 220.636,54, l'opponente società risulta debitrice per la somma di euro 42.035,32.
Priva di fondamento appare l'eccezione sollevata da parte opponente circa la presunta violazione del principio del “ne bis in idem” ad opera della società opposta, che assumerebbe nel merito contestazioni sull'accertamento del debito così come definitivamente stabilito dalla più volte citata sentenza della Corte d'Appello di Milano resa tra le parti.
Appare per contro evidente che la non contesta l'accertamento del _1
debito come formulato dalla Corte di Appello, ma, proprio facendo riferimento a quell'accertamento, chiede la condanna dell'opponente alla restituzione delle somme che la stessa ha, negli anni, versato in misura superiore al proprio debito.
Priva non solo di una prova, ma anche di un benché minimo fondamento, appare poi l'asserzione di parte opponente (cfr. comparsa conclusionale, pag. 6) secondo cui l'opposta “ancora ad oggi non ha versato le somme della condanna passata in giudicato e ivi ascritte oltre gli ulteriori interessi commerciali ivi ascritti”: sul punto, si osserva che, a fronte della copiosa documentazione prodotta da parte opposta a giustificazione delle maggiori somme versate rispetto a quanto dovuto ai sensi della sentenza della Corte di Appello, parte opponente non ha offerto alcuna prova che quei pagamenti fossero da imputare ad altri rapporti contrattuali estranei al giudizio.
pagina 10 di 12 Per i motivi esposti non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., essendo tale eccezione fondata sulla medesima tesi, secondo cui la domanda in via monitoria di dovrebbe ritenersi “contestazione di altro titolo _1 esecutivo passato in giudicato” e quindi, a parere dell'opponente, l'azione di _1
sarebbe da ritenersi inammissibile o improcedibile.
[...]
La circostanza che i versamenti eseguiti dalla società opposta siano stati antecedenti all'accertamento definitivo della Corte di Appello non conferma la tesi di essendo Parte_1
documentato in giudizio che i pagamenti furono effettuati a seguito di azioni esecutive esperite dalla creditrice a seguito del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Monza e della conseguente sentenza nel giudizio di opposizione a quel decreto.
Infine, si osserva che l'eccezione sollevata da parte opponente circa la prescrizione del credito azionato da con il D.I. n. 4761/2022 del 16.03.2022 è infondata: il _1
credito in restituzione azionato da con il decreto ingiuntivo per cui è _1
causa è stato accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4292/2013 del 22.11.2013
e da quel momento parte opposta poteva esercitare il diritto alla richiesta delle somme versate in esubero a seguito di precedenti provvedimenti poi riformati.
Ne deriva che il termine di prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. non era decorso al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
DM 55/2014., con riferimento allo scaglione di valore da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 4761/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data
11.03.2022 e pubblicato in data 16.03.2022;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione a Parte_1 favore dell'opposta in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 oltre le spese generali al 15%,
Iva e cpa. pagina 11 di 12 Milano, il giorno 8 agosto 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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