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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6634 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 921 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare dell'11 novembre 2025 e vertente tra
TRA
CF , CF Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
CF , CF , rappresentati e Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi, per procura in atti, dall'Avv.to Pietro Signorelli,
APPELLANTI
E
1) C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
2) , C.F. , rappresentata dalla sua Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice con la difesa, per procura in atti, dell'Avv. Francesco Piselli;
Parte_5
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Cont La società - quale contraente - ed i sig. ri , e , nonché Parte_6 Pt_1 Pt_3 CP_4
- quali garanti - convennero dinanzi al Tribunale di Roma per sentir Parte_2 Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità di alcune clausole contenute nei contratti ANri intrattenuti dalla società attrice con rispettivamente nel conto corrente n. 400568618 e nel conto Controparte_1
“anticipi fatture” n. 400544323, per interessi usurari, ultra legali non pattuiti, capitalizzazione trimestrale;
commissioni non pattuite;
ius variandi esercitato al di fuori delle previsioni di legge;
di sentir determinare giudizialmente l'esatto saldo dei rapporti ANri e sentir condannare la parte convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, anche alla luce EL nullità dei contratti per mancanza di forma scritta.
costituitasi in giudizio, contestò la domanda e chiese in via riconvenzionale la Controparte_1 condanna degli attori al pagamento in proprio favore EL somma di euro 213.274,28, quale saldo negativo dei rapporti ANri intercorsi tra le parti, quanto ai fideiussori nei limiti EL garanzia prestata. Interrotto il giudizio a seguito EL dichiarazione di fallimento EL società attrice ed intervenuta in giudizio la società quale cessionaria dei credito litigioso, la causa è stata Controparte_2 istruita con produzioni documentali e c.t.u. contabile
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto la domanda attrice, condannando in solido gli attori al pagamento EL somma di euro 211.521,27 oltre interessi come in motivazione, in favore EL società cessionaria del credito, nonché al rimborso delle spese processuali.
§ 1.2 — A fondamento EL decisione, il primo giudice ha osservato che: gli attori non avevano prodotto i contratti a base EL domanda, ma solo gli estratti conto;
i contratti erano stati prodotti dalla AN, in particolare: il conto corrente n.400568618, stipulato il 20.7.2006; il conto anticipo e fatture n. 400544325 stipulato il 29.7.2006, estinto il 16.5.2023, il cui saldo era confluito sul conto corrente;
le fideiussioni.
Dai contratti – ha proseguito il primo Giudice – emergeva, pertanto, che era infondata l'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta;
inoltre, essendo pattuito il tasso di interesse, era infondata anche l'eccezione relativa alla sua indeterminatezza. Analogamente infondata era la pretesa illegittimità dell'anatocismo in quanto i contratti erano successivi alla delibera CICR del 9.2.2000 e contenevano la previsione EL pari periodicità degli interessi attivi e passivi. L'ulteriore questione sollevata dagli attori, relativa alla nullità del contratto c.d. monofirma, sottoscritto cioè dal solo correntista, era infondata in quanto risolta dalla giurisprudenza di legittimità in senso favorevole alla validità del contratto. Lo ius variandi era stato espressamente convenuto tra le parti, ha proseguito il primo Giudice.
La c.t.u. aveva consentito di accertare l'esatto credito EL AN, non senza osservare, quanto alla lamentata usura, che il conto corrente aveva presentato usura sopravvenuta in alcuni trimestri, tuttavia non illegittima in base al più recente orientamento EL giurisprudenza di legittimità; e che il conto anticipi non aveva presentato alcuna applicazione di tassi usurari. § 2 — Hanno proposto appello gli originari attori contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ 1) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità
e/o la inefficacia totale o parziale del contratto di conto corrente n. 4005686618 e n. 400544323 conto anticipi e fatture, come dedotti in narrativa, anche per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B., e delle clausole ivi contenute, oggetto del rapporto tra la parte attrice e la convenuta, CP_5 particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle clausole contrattuali di pattuizione, ovvero se non concordate, dei giorni valuta, delle CMS, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, ultralegale e comunque per i motivi dedotti in esito alla produzione documentale anche di controparte;
2) rilevare e dichiarare che la AN ha proceduto ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) spese e commissioni non contrattualizzate, e per l'effetto dichiarare: a) la invalidità e gratuità ex art. 1815 comma 2° c.c. del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
b) la illegittimità EL capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) la illegittimità EL applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) la illegittimità EL applicazione EL commissione di massimo scoperto, altresì non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) la illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la AN ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutti i rapporti dedotti;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale;
senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data EL domanda. Interessi dalla domanda. Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio dei quali il procuratore si dichiara antistatario”. In via istruttoria, gli appellanti hanno chiesto “CTU tecnico-contabile sul c/c n. n. 4005686618 e n.
400544323 (ordinario e anticipi) al fine di effettuare il ricalcolo del reale rapporto di dare/avere tra le parti, onerendo il nominando CTU di provvedere alla analisi del rapporto secondo le indicazioni EL
L. 108/1996 e prendendo come base di calcolo il “saldo zero”, ed escludendo tutte le spese, commissioni e previsioni non pattuite in contratto e afflitte dai profili di nullità. Considerando il contratto “monofirma” insanabilmente nullo, come prescritto dall'art. 117, n. 3, T.U.B.), in quanto sul documento è presente la sola sottoscrizione del cliente con mancanza EL firma EL AN ed assente la prova di invio/ricezione EL proposta contrattuale al cliente;
conseguentemente senza considerare né la capitalizzazione degli interessi né il tasso applicato per gli stessi unitamente a tutte le altre condizioni economiche di addebito non pattuite, con restituzione di tutte le somme addebitate dalla a qualsiasi titolo (interessi., commissioni, spese ecc..). Provvedendo ad espungere dal CP_5 conteggio le CMS in quanto indeterminate ed indeterminabili, al fine di verificare almeno tre ulteriori ipotesi di ricalcolo dei conti correnti oggetto di esame rispetto a quanto fatto dal CTU incaricato dal del primo grado e precisamente: CP_6
1. Una prima ipotesi di ricalcolo del saldo dare/avere dei conti corrente ed anticipo con espunzione di qualsivoglia addebito a titolo di interessi commissioni e spese per mancata pattuizione e/o pattuizione usuraria degli stessi.
2. In subordine, qualora sia riconosciuta l'indeterminatezza delle pattuizioni, ricalcolando il saldo dare/avere dei conti corrente ed anticipo con espunzione delle CMS e applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB comma 7.
3. In ogni caso senza applicare la capitalizzazione trimestrale delle competenze, eventualmente calcolate, per quanto rilevato in sede di pattuizione contrattuale dei tassi creditori , come rilevato nel paragrafo 3 delle osservazioni del CT degli attori/appellanti (allegato 6 alla CTU in atti)”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Premesso che il contratto di conto corrente era stato “ volturato a sofferenza” e che il conto anticipo era stato estinto il 16.5.2013, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, ha aderito alle argomentazioni del primo Giudice, aggiungendo che la commissione di massimo scoperto sarebbe entrata nel calcolo dell'usura in base alle precisazioni offerte dalla più recente giurisprudenza di legittimità e che l'anatocismo continuava ad essere legittimo anche dopo il
1.1.2014. Fino 1 ha eccepito la propria estraneità rispetto alle contestazioni dei rapporti Controparte_2 negoziali litigiosi anteriori al 2017, anno in cui essa era divenuta cessionaria del credito, peraltro solo dal lato attivo.
Ha nel merito diffusamente contestato l'appello. Con la memoria depositata il 18.3.2021 gli appellanti hanno, tra l'altro, eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione delle norme “ antitrust”, con particolare riguardo agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema A.B.I. Con l'ordinanza depositata il 25.3.2021 è stata respinta l'istanza di inibitoria EL sentenza appellata.
Con sentenza parziale n. 8014/2024 pubblicata in data 18.12.2024 la Corte ha così deciso: “ non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, proposto dai sig.ri , e , nonché nei confronti EL Pt_1 Pt_3 CP_4 Parte_2 Controparte_1
e di respinge tutti i motivi di appello indicati in motivazione, ad eccezione Controparte_2 dei motivi sub 4.2.1. e 4.2.2., per i quali provvede come da separata ordinanza;
rimette alla sentenza definitiva la statuizione in ordine alle spese processuali”.
A fondamento di tale decisione, il Collegio ha formulato le seguenti considerazioni:
“ 1.Pregiudizialmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da Controparte_1
Sulla base dei motivi di appello risultano chiare le parti EL sentenza censurate, le specifiche ragioni poste a fondamento delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione.
La Corte di Cassazione ha osservato che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico, anche in assenza di una formalistica enunciazione (Cass. civ., sez. I, sent. n. 1164/2017).
2. Il primo motivo d'appello è infondato.
L'onere EL prova, anche nelle azioni di accertamento dell'ammontare del credito e del debito nei rapporti ANri regolati in conto corrente, spetta al correntista, allorquando esso sia attore in giudizio
(cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20693; Cass. 23.10.2017, n. 24948; Cass. 28.11.2018, n. 30822; Cass. 9.3.2021, n. 6480). Tuttavia, il primo Giudice non ha adottato una pronuncia in rito, fondata sul mancato assolvimento dell'onere EL prova da parte attrice;
bensì ha esaminato nel merito i contratti litigiosi, in quanto erano stati prodotti dalla AN.
Quest'ultima, invero, all'atto EL propria costituzione in giudizio in primo grado, aveva depositato la copia dei contratti relativi al conto corrente ed al conto anticipo su fatture (cfr. i documenti ad essa allegati, riprodotti in appello): essi potevano dunque essere oggetto di sindacato da parte del giudicante e utilizzati da quest'ultimo a fondamento EL propria decisione. E' stato in tal modo applicato il principio di acquisizione delle prove, il quale prevede che una volta che un mezzo di prova è entrato regolarmente nel processo, esso può essere utilizzato dal giudice indipendentemente dalla parte che se ne era originariamente avvalsa.
3.Il secondo motivo è infondato. Conviene riportare la pacifica giurisprudenza di legittimità concernente i c.d. contratti “ monofirma”, muniti cioè EL sola sottoscrizione del correntista: in materia di contratti ANri, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto EL forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia EL più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla AN, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto: Cass. del 2018
n. 16070 e successive conformi.
E' conseguentemente priva di fondamento la domanda, per allegato difetto di forma scritta, di accertamento EL nullità delle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione, nei conti correnti, di addebiti per interessi ultra legali. Conviene aggiungere quanto segue.
Il comma III dell'art. 1284 c.c. è chiaro nello stabilire che “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. La portata precettiva di tale disposizione va intesa nel senso di ammettere, in quanto lecite, le previsioni contrattuali contenenti interessi ad un tasso superiore a quello legale, purchè inserite per iscritto ed accettate dal correntista.
I contratti sottoposti all'esame di questo Collegio contengono, entrambi, specifiche pattuizioni scritte in tal senso.
4. In ordine al terzo motivo, si osserva quanto segue.
4.1. Per quanto attiene alla pretesa mancata valutazione del divieto di anatocismo introdotto dalla l. finanziaria 2014, essa si rivela irrilevante e per tal motivo il Tribunale non l'ha presa in esame: quanto al conto corrente, gli stessi attori hanno allegato in citazione che gli allegati addebiti illegittimi sarebbero avvenuti tra il 2007 ed il 2013; nella loro perizia di parte depositata in primo grado hanno aggiunto che l'esame del rapporto litigioso era stato svolto sino al terzo trimestre del 2013; quanto al conto anticipi, emerge dalla sentenza, nonché dalla perizia di parte degli attori che esso era durato sino al II trimestre del 2013. La c.t.u. ( pag. 16) ha osservato che la AN il 20.11.2013 aveva comunicato la revoca degli affidamenti concessi. Non è quindi neppure allegata, né altrimenti risultante, la prosecuzione di alcuno dei due rapporti negoziali litigiosi dopo il 1^.1.2014. 4.2.1.Questo premesso, con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dev'essere rilevato che alla data di stipulazione dei due contratti litigiosi, indicata in narrativa, la normativa applicabile ratione temporis era rappresentata dall'art. 120 T.U.B. nella versione del 1999 la quale, nello stabilire che “[…] Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività ANria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti EL clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, sostanzialmente rimetteva al C.I.C.R. l'individuazione delle condizioni di ammissibilità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione degli interessi. Ed invero la delibera CICR del 9 febbraio 2000 consentiva, nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari, la possibilità che gli interessi producano a loro volta interessi, a condizione però che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art.2 c.2).
Tale condizione non risulta tuttavia pienamente realizzata nel caso di specie.
4.2.2. Dal conto corrente ( nuovamente prodotto in appello, con le note depositate dall'appellata il
17.3.2021) emerge che il pari t.a.n. e t.a.e. – pari a 0.01 – era pattuito sino ad euro 3.500; cioè sino al saldo attivo di euro 3.500. Invece, per il saldo attivo superiore e sino ad euro 999999999999 il tan era pari allo 0,01 ed il t.a.e. allo 0,02, secondo quanto leggibile dagli atti. L' assenza di capitalizzazione degli interessi creditori era limitata al caso di saldo attivo sino ad euro
3.500.
Quando sia pattuita l' uguale percentuale per il t.a.n. ed il t.a.e. negli interessi creditori, la Corte di Cassazione ( Cass. n. 4321 del 2022) ha osservato che non vi è alcuna previsione e pre-costituzione EL capitalizzazione degli interessi, i quali non entrano mai nel calcolo del t.a.e.; e che pertanto, la pari periodicità EL capitalizzazione è solo nominale e non effettiva
Funzione EL norma EL delibera CICR che prevede la pari periodicità degli interessi creditori e di quelli debitori è che il correntista, quando sia creditore, possa avvalersi a propria volta EL capitalizzazione degli interessi che deve corrispondergli la AN. Ritiene la Corte che la pattuizione EL capitalizzazione trimestrale nei modi su riassunti è nulla, per assenza di pari periodicità.
La delibera CICR, nel prevedere la pari periodicità EL capitalizzazione degli interessi, rispettivamente debitori e creditori, non limita, né subordina in alcun modo la sua pattuizione, né tantomeno la rende possibile solo a partire da un certo saldo positivo;
cosicché la previsione dell'assenza di capitalizzazione degli interessi creditori quando il saldo sia positivo sino ad euro
3.500, ponendosi in contrasto con la disciplina di settore, rende nulla l'intera clausola sulla capitalizzazione.
La clausola è nulla anche perché, rimettendo la capitalizzazione degli interessi creditori non alla previsione astratta EL sua spettanza, bensì al concreto ammontare del saldo positivo del correntista, non assicura certezza alcuna al diritto riconosciuto e consente – quindi – la capitalizzazione degli interessi debitori pur quando in un dato trimestre non vi sia saldo attivo, ma in ogni caso la capitalizzazione possa operare in violazione EL predetta delibera CICR.
Alla luce di tali osservazioni, il relativo saldo deve essere integralmente epurato dalla capitalizzazione degli interessi debitori dall'apertura del conto e sino alla revoca degli affidamenti, avvenuta nel novembre 2013 come su osservato. Si provvede come da separata ordinanza, poiché è necessario disporre c.t.u.
5. Il IV motivo è infondato. Per quanto attiene alla censura circa lo ius variandi, essa si sostanzia non nella sua mancata previsione, che è anzi implicitamente ammessa, ma solo sulla mancata comunicazione dell'avvenuto esercizio di tale ius variandi. Ritiene la Corte che si tratti di una censura assolutamente generica, in quanto l'esercizio dello ius variandi, avvenendo in corso di rapporto, è comunicato con gli estratti conto. Orbene, nonostante gli appellanti li abbiano prodotti, non hanno fatto alcun riferimento ad essi al fine di denunciare l'omissione EL comunicazione dell'esercizio del predetto diritto. Ne deriva l'assorbimento del quinto motivo.
L'usura lamentata in occasione del preteso esercizio dello ius variandi è consistita nella censura circa l'applicazione di interessi moratori vietati, poiché usurari.
Orbene, la Corte di Cassazione ( Cass. S.U. del 2020 n. 19597) ha eseguito la ricognizione EL specificità dell'onere probatorio nei contratti ANri proprio in tema di interessi moratori, osservando quanto segue: “ nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere EL prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. (tasso effettivo globale medio) nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare i provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Si tratta di un indirizzo consolidato: cfr. nello stesso senso, recentissima: Cass. 11.10.2024 n. 26525.
Nel caso di specie, tale prova non è stata in alcun modo fornita, gli attori ed appellanti non solo non hanno provato in concreto l'esercizio dello ius variandi da parte EL AN in senso peggiorativo rispetto agli iniziali tassi di interesse pattuiti in contratto, ma neppure hanno allegato che a seguito di ciò era stato superato il tasso-soglia usurario, prendendo quale riferimento quello del periodo in cui il diritto allo ius variandi era stato esercitato.
6. Il VI motivo è infondato.
Anteriormente al d.l. 185/2008 la commissione di massimo scoperto ( anche: c.m.s.) deve ritenersi valida. Sebbene non disciplinata sino al d.l. 185/2008, lo è stata a partire da tale normativa, cosicché all'evidenza anche quando era prevista nelle clausole dei contratti ANri – al di fuori EL sua disciplina normativa - non poteva dirsi priva di causa.
Se così fosse stato, il legislatore non l'avrebbe affatto disciplinata. Si trattava, in termini generali, di un costo del denaro, collegato con l'obbligo EL AN di tenere a disposizione una somma, che si atteggiava con modalità diverse ( una percentuale sul differenziale tra fido accordato e fido utilizzato o sul totale del fido accordato, o sul “ picco” di utilizzo, ecc.). La c.m.s., nel caso di specie, deve ritenersi legittimamente convenuta, non avendo gli appellanti esposto alcuno specifico motivo, relativo al concreto contenuto EL clausola, dal quale desumere la sua illegittimità, quantomeno sino all'entrata in vigore del d.l. 185/2008.
La giurisprudenza di legittimità ha invero osservato quanto segue. La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti ANri esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla AN ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei EL rimunerazione ANria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato: Cass. del 2016 n. 12965.
La materia delle c.m.s. è stata oggetto, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, EL riforma legislativa attuata dapprima con l'art.
2-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 introdotto in sede di conversione con la L. n. 2/2008, e successivamente con l'art. 2, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Non vi sono doglianze specifiche riferite alle difformità dei contratti rispetto a quest'ultima disciplina.
7. Come esposto in premessa, nelle note depositate il 18.3.2021 gli appellanti hanno dedotto, per la prima volta in appello, la nullità di alcuni articoli delle fideiussioni per contrasto con la l. 287/1990. Nella comparsa conclusionale vi hanno aggiunto l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni in quanto i garanti, estranei all'attività d'impresa EL società erano stati costretti a Parte_7 prestarle poiché familiari dell'amministratore sociale, sig. ed essi rientravano nella Parte_1 categoria di “ consumatori” ed in quanto “ la fideiussione dell'8.5.2013” era nulla perché riportavano clausole vessatorie. La Corte osserva quanto segue.
Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi “ nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte a presidio del principio processuale EL domanda”: così Cass. S.U. del 2021 n. 41944, proprio in una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa. Tanto è vero che molto di recente la giurisprudenza di legittimità, a proposito del rilievo officioso delle nullità negoziali in appello o in cassazione, ove non siano state rilevate dal primo Giudice, ha subordinato tale rilievo alla circostanza che “ i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”: Cass. del 2023 n. 20713, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso delle nullità in appello, per non avere la parte interessata – nel giudizio di primo grado – dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello A.B.I., né prodotto il modello medesimo. Pertanto, nella specie, il motivo di nullità negoziale che ci occupa, proposto in appello per la prima volta, al pari delle allegazioni in fatto che dovrebbero supportarlo, ben oltre la chiusura EL fase processuale destinata alla completa esposizione del thema decidendum non può essere rilevato d'ufficio”.
Con separata ordinanza è stata, quindi, disposta la CTU con i seguenti quesiti: “ “Previo esame degli atti e dei documenti di causa, nonché EL sentenza non definitiva resa da questa Corte in pari data, dal credito riconosciuto nella sentenza impugnata depuri il c.t.u. gli importi addebitati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul conto corrente n. 400568618, stipulato il
20.7.2006, dalla sua apertura e sino alla revoca degli affidamenti avvenuta in data 20.11.2013”. La perizia definitiva, dopo proroghe concesse per le operazioni, è stata depositata nel fascicolo telematico in data 30 luglio 2025. La causa – fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza odierna con termini anticipati per memorie conclusive – è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 2 ottobre 2025.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato nei motivi che la Corte ha già avuto modo di illustrare e di delibare con la sentenza non definitiva n. 8014/24 sopra riportata.
Si evidenzia, quindi, che – contrariamente a quanto le parti hanno manifestato con le loro difese finali
– l'unico profilo che residua alla luce di detta statuizione è l'accertamento del “quantum” dare/avere tra le parti all'esito EL espunzione EL voce già individuata dalla Corte medesima con riguardo al fenomeno EL capitalizzazione.
Ogni questione legata alla interpretazione del Collegio circa le modalità di applicazione EL detta capitalizzazione e circa la reciprocità tra le parti è stata risolta in quella sede e, qui, non può essere più posta in discussione, essendo peraltro stata formulata riserva di impugnazione avverso la detta sentenza parziale che, per questa Corte, è ovviamente vincolante. Pertanto, alla luce EL CTU – che ha risposto anche alle osservazioni del CT EL AN , mentre gli appellanti non risultano aver formulato alcun rilievo – risulta che a titolo di interessi da espungere la somma è pari ad Euro 6.449,93.
Di qui la riduzione del credito EL AN – rispetto alla somma liquidata in primo grado – all'importo di Euro 205.071,34, in luogo, appunto, EL somma di Euro 211.521,27.
La sentenza impugnata, come già indicato nella sentenza non definitiva, va pertanto parzialmente riformata, con conseguente condanna degli odierni appellanti al pagamento EL minor somma di
Euro 205.071,34.
Presente in giudizio la cessionaria quest'ultima ha fatto richiesta – senza Controparte_2 opposizione di – di condanna in suo favore per la citata somma, domanda che pertanto CP_1 può essere accolta nella misura accertata dal CTU, trattandosi di posta attiva senza alcuna imputazione di profili passivi a carico EL detta cessionaria che ha formulato l'eccezione di legittimazione passiva per eventuali indebiti/restituzioni.
§ 4 — Quanto alle spese del grado, deve darsi atto EL parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione nella misura di 1/5, mentre il residuo resta a carico degli odierni appellanti, prevalentemente soccombenti, con rifusione in favore di ciascuna delle parti appellate.
Le spese, per l'intero, vengono liquidate secondo tabelle vigenti, tenuto conto del valore EL controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore EL causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio EL controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano a carico delle parti appellanti ed appellate, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 14573/2019 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma EL impugnata sentenza – confermata nel resto – condanna gli appellanti al pagamento, in favore di Controparte_2
, rappresentata dalla sua procuratrice al pagamento EL somma di
[...] Parte_5
Euro 205.071,34 in luogo EL maggior somma indicata dalla sentenza impugnata;
2. Condanna le parti appellanti alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti appellate, dei 4/5 delle spese del grado che si liquidano per l'intero in Euro 14.317,00 – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali – con compensazione del residuo tra le parti;
3. Pone a carico delle parti appellanti e delle parti appellate, in solido tra loro, in via definitiva le spese di CTU;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 921 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare dell'11 novembre 2025 e vertente tra
TRA
CF , CF Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
CF , CF , rappresentati e Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi, per procura in atti, dall'Avv.to Pietro Signorelli,
APPELLANTI
E
1) C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
2) , C.F. , rappresentata dalla sua Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice con la difesa, per procura in atti, dell'Avv. Francesco Piselli;
Parte_5
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Cont La società - quale contraente - ed i sig. ri , e , nonché Parte_6 Pt_1 Pt_3 CP_4
- quali garanti - convennero dinanzi al Tribunale di Roma per sentir Parte_2 Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità di alcune clausole contenute nei contratti ANri intrattenuti dalla società attrice con rispettivamente nel conto corrente n. 400568618 e nel conto Controparte_1
“anticipi fatture” n. 400544323, per interessi usurari, ultra legali non pattuiti, capitalizzazione trimestrale;
commissioni non pattuite;
ius variandi esercitato al di fuori delle previsioni di legge;
di sentir determinare giudizialmente l'esatto saldo dei rapporti ANri e sentir condannare la parte convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, anche alla luce EL nullità dei contratti per mancanza di forma scritta.
costituitasi in giudizio, contestò la domanda e chiese in via riconvenzionale la Controparte_1 condanna degli attori al pagamento in proprio favore EL somma di euro 213.274,28, quale saldo negativo dei rapporti ANri intercorsi tra le parti, quanto ai fideiussori nei limiti EL garanzia prestata. Interrotto il giudizio a seguito EL dichiarazione di fallimento EL società attrice ed intervenuta in giudizio la società quale cessionaria dei credito litigioso, la causa è stata Controparte_2 istruita con produzioni documentali e c.t.u. contabile
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto la domanda attrice, condannando in solido gli attori al pagamento EL somma di euro 211.521,27 oltre interessi come in motivazione, in favore EL società cessionaria del credito, nonché al rimborso delle spese processuali.
§ 1.2 — A fondamento EL decisione, il primo giudice ha osservato che: gli attori non avevano prodotto i contratti a base EL domanda, ma solo gli estratti conto;
i contratti erano stati prodotti dalla AN, in particolare: il conto corrente n.400568618, stipulato il 20.7.2006; il conto anticipo e fatture n. 400544325 stipulato il 29.7.2006, estinto il 16.5.2023, il cui saldo era confluito sul conto corrente;
le fideiussioni.
Dai contratti – ha proseguito il primo Giudice – emergeva, pertanto, che era infondata l'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta;
inoltre, essendo pattuito il tasso di interesse, era infondata anche l'eccezione relativa alla sua indeterminatezza. Analogamente infondata era la pretesa illegittimità dell'anatocismo in quanto i contratti erano successivi alla delibera CICR del 9.2.2000 e contenevano la previsione EL pari periodicità degli interessi attivi e passivi. L'ulteriore questione sollevata dagli attori, relativa alla nullità del contratto c.d. monofirma, sottoscritto cioè dal solo correntista, era infondata in quanto risolta dalla giurisprudenza di legittimità in senso favorevole alla validità del contratto. Lo ius variandi era stato espressamente convenuto tra le parti, ha proseguito il primo Giudice.
La c.t.u. aveva consentito di accertare l'esatto credito EL AN, non senza osservare, quanto alla lamentata usura, che il conto corrente aveva presentato usura sopravvenuta in alcuni trimestri, tuttavia non illegittima in base al più recente orientamento EL giurisprudenza di legittimità; e che il conto anticipi non aveva presentato alcuna applicazione di tassi usurari. § 2 — Hanno proposto appello gli originari attori contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ 1) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità
e/o la inefficacia totale o parziale del contratto di conto corrente n. 4005686618 e n. 400544323 conto anticipi e fatture, come dedotti in narrativa, anche per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B., e delle clausole ivi contenute, oggetto del rapporto tra la parte attrice e la convenuta, CP_5 particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle clausole contrattuali di pattuizione, ovvero se non concordate, dei giorni valuta, delle CMS, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, ultralegale e comunque per i motivi dedotti in esito alla produzione documentale anche di controparte;
2) rilevare e dichiarare che la AN ha proceduto ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) spese e commissioni non contrattualizzate, e per l'effetto dichiarare: a) la invalidità e gratuità ex art. 1815 comma 2° c.c. del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
b) la illegittimità EL capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) la illegittimità EL applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) la illegittimità EL applicazione EL commissione di massimo scoperto, altresì non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) la illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la AN ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutti i rapporti dedotti;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale;
senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data EL domanda. Interessi dalla domanda. Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio dei quali il procuratore si dichiara antistatario”. In via istruttoria, gli appellanti hanno chiesto “CTU tecnico-contabile sul c/c n. n. 4005686618 e n.
400544323 (ordinario e anticipi) al fine di effettuare il ricalcolo del reale rapporto di dare/avere tra le parti, onerendo il nominando CTU di provvedere alla analisi del rapporto secondo le indicazioni EL
L. 108/1996 e prendendo come base di calcolo il “saldo zero”, ed escludendo tutte le spese, commissioni e previsioni non pattuite in contratto e afflitte dai profili di nullità. Considerando il contratto “monofirma” insanabilmente nullo, come prescritto dall'art. 117, n. 3, T.U.B.), in quanto sul documento è presente la sola sottoscrizione del cliente con mancanza EL firma EL AN ed assente la prova di invio/ricezione EL proposta contrattuale al cliente;
conseguentemente senza considerare né la capitalizzazione degli interessi né il tasso applicato per gli stessi unitamente a tutte le altre condizioni economiche di addebito non pattuite, con restituzione di tutte le somme addebitate dalla a qualsiasi titolo (interessi., commissioni, spese ecc..). Provvedendo ad espungere dal CP_5 conteggio le CMS in quanto indeterminate ed indeterminabili, al fine di verificare almeno tre ulteriori ipotesi di ricalcolo dei conti correnti oggetto di esame rispetto a quanto fatto dal CTU incaricato dal del primo grado e precisamente: CP_6
1. Una prima ipotesi di ricalcolo del saldo dare/avere dei conti corrente ed anticipo con espunzione di qualsivoglia addebito a titolo di interessi commissioni e spese per mancata pattuizione e/o pattuizione usuraria degli stessi.
2. In subordine, qualora sia riconosciuta l'indeterminatezza delle pattuizioni, ricalcolando il saldo dare/avere dei conti corrente ed anticipo con espunzione delle CMS e applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB comma 7.
3. In ogni caso senza applicare la capitalizzazione trimestrale delle competenze, eventualmente calcolate, per quanto rilevato in sede di pattuizione contrattuale dei tassi creditori , come rilevato nel paragrafo 3 delle osservazioni del CT degli attori/appellanti (allegato 6 alla CTU in atti)”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Premesso che il contratto di conto corrente era stato “ volturato a sofferenza” e che il conto anticipo era stato estinto il 16.5.2013, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, ha aderito alle argomentazioni del primo Giudice, aggiungendo che la commissione di massimo scoperto sarebbe entrata nel calcolo dell'usura in base alle precisazioni offerte dalla più recente giurisprudenza di legittimità e che l'anatocismo continuava ad essere legittimo anche dopo il
1.1.2014. Fino 1 ha eccepito la propria estraneità rispetto alle contestazioni dei rapporti Controparte_2 negoziali litigiosi anteriori al 2017, anno in cui essa era divenuta cessionaria del credito, peraltro solo dal lato attivo.
Ha nel merito diffusamente contestato l'appello. Con la memoria depositata il 18.3.2021 gli appellanti hanno, tra l'altro, eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione delle norme “ antitrust”, con particolare riguardo agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema A.B.I. Con l'ordinanza depositata il 25.3.2021 è stata respinta l'istanza di inibitoria EL sentenza appellata.
Con sentenza parziale n. 8014/2024 pubblicata in data 18.12.2024 la Corte ha così deciso: “ non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, proposto dai sig.ri , e , nonché nei confronti EL Pt_1 Pt_3 CP_4 Parte_2 Controparte_1
e di respinge tutti i motivi di appello indicati in motivazione, ad eccezione Controparte_2 dei motivi sub 4.2.1. e 4.2.2., per i quali provvede come da separata ordinanza;
rimette alla sentenza definitiva la statuizione in ordine alle spese processuali”.
A fondamento di tale decisione, il Collegio ha formulato le seguenti considerazioni:
“ 1.Pregiudizialmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da Controparte_1
Sulla base dei motivi di appello risultano chiare le parti EL sentenza censurate, le specifiche ragioni poste a fondamento delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione.
La Corte di Cassazione ha osservato che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico, anche in assenza di una formalistica enunciazione (Cass. civ., sez. I, sent. n. 1164/2017).
2. Il primo motivo d'appello è infondato.
L'onere EL prova, anche nelle azioni di accertamento dell'ammontare del credito e del debito nei rapporti ANri regolati in conto corrente, spetta al correntista, allorquando esso sia attore in giudizio
(cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20693; Cass. 23.10.2017, n. 24948; Cass. 28.11.2018, n. 30822; Cass. 9.3.2021, n. 6480). Tuttavia, il primo Giudice non ha adottato una pronuncia in rito, fondata sul mancato assolvimento dell'onere EL prova da parte attrice;
bensì ha esaminato nel merito i contratti litigiosi, in quanto erano stati prodotti dalla AN.
Quest'ultima, invero, all'atto EL propria costituzione in giudizio in primo grado, aveva depositato la copia dei contratti relativi al conto corrente ed al conto anticipo su fatture (cfr. i documenti ad essa allegati, riprodotti in appello): essi potevano dunque essere oggetto di sindacato da parte del giudicante e utilizzati da quest'ultimo a fondamento EL propria decisione. E' stato in tal modo applicato il principio di acquisizione delle prove, il quale prevede che una volta che un mezzo di prova è entrato regolarmente nel processo, esso può essere utilizzato dal giudice indipendentemente dalla parte che se ne era originariamente avvalsa.
3.Il secondo motivo è infondato. Conviene riportare la pacifica giurisprudenza di legittimità concernente i c.d. contratti “ monofirma”, muniti cioè EL sola sottoscrizione del correntista: in materia di contratti ANri, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto EL forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia EL più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla AN, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto: Cass. del 2018
n. 16070 e successive conformi.
E' conseguentemente priva di fondamento la domanda, per allegato difetto di forma scritta, di accertamento EL nullità delle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione, nei conti correnti, di addebiti per interessi ultra legali. Conviene aggiungere quanto segue.
Il comma III dell'art. 1284 c.c. è chiaro nello stabilire che “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. La portata precettiva di tale disposizione va intesa nel senso di ammettere, in quanto lecite, le previsioni contrattuali contenenti interessi ad un tasso superiore a quello legale, purchè inserite per iscritto ed accettate dal correntista.
I contratti sottoposti all'esame di questo Collegio contengono, entrambi, specifiche pattuizioni scritte in tal senso.
4. In ordine al terzo motivo, si osserva quanto segue.
4.1. Per quanto attiene alla pretesa mancata valutazione del divieto di anatocismo introdotto dalla l. finanziaria 2014, essa si rivela irrilevante e per tal motivo il Tribunale non l'ha presa in esame: quanto al conto corrente, gli stessi attori hanno allegato in citazione che gli allegati addebiti illegittimi sarebbero avvenuti tra il 2007 ed il 2013; nella loro perizia di parte depositata in primo grado hanno aggiunto che l'esame del rapporto litigioso era stato svolto sino al terzo trimestre del 2013; quanto al conto anticipi, emerge dalla sentenza, nonché dalla perizia di parte degli attori che esso era durato sino al II trimestre del 2013. La c.t.u. ( pag. 16) ha osservato che la AN il 20.11.2013 aveva comunicato la revoca degli affidamenti concessi. Non è quindi neppure allegata, né altrimenti risultante, la prosecuzione di alcuno dei due rapporti negoziali litigiosi dopo il 1^.1.2014. 4.2.1.Questo premesso, con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dev'essere rilevato che alla data di stipulazione dei due contratti litigiosi, indicata in narrativa, la normativa applicabile ratione temporis era rappresentata dall'art. 120 T.U.B. nella versione del 1999 la quale, nello stabilire che “[…] Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività ANria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti EL clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, sostanzialmente rimetteva al C.I.C.R. l'individuazione delle condizioni di ammissibilità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione degli interessi. Ed invero la delibera CICR del 9 febbraio 2000 consentiva, nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari, la possibilità che gli interessi producano a loro volta interessi, a condizione però che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art.2 c.2).
Tale condizione non risulta tuttavia pienamente realizzata nel caso di specie.
4.2.2. Dal conto corrente ( nuovamente prodotto in appello, con le note depositate dall'appellata il
17.3.2021) emerge che il pari t.a.n. e t.a.e. – pari a 0.01 – era pattuito sino ad euro 3.500; cioè sino al saldo attivo di euro 3.500. Invece, per il saldo attivo superiore e sino ad euro 999999999999 il tan era pari allo 0,01 ed il t.a.e. allo 0,02, secondo quanto leggibile dagli atti. L' assenza di capitalizzazione degli interessi creditori era limitata al caso di saldo attivo sino ad euro
3.500.
Quando sia pattuita l' uguale percentuale per il t.a.n. ed il t.a.e. negli interessi creditori, la Corte di Cassazione ( Cass. n. 4321 del 2022) ha osservato che non vi è alcuna previsione e pre-costituzione EL capitalizzazione degli interessi, i quali non entrano mai nel calcolo del t.a.e.; e che pertanto, la pari periodicità EL capitalizzazione è solo nominale e non effettiva
Funzione EL norma EL delibera CICR che prevede la pari periodicità degli interessi creditori e di quelli debitori è che il correntista, quando sia creditore, possa avvalersi a propria volta EL capitalizzazione degli interessi che deve corrispondergli la AN. Ritiene la Corte che la pattuizione EL capitalizzazione trimestrale nei modi su riassunti è nulla, per assenza di pari periodicità.
La delibera CICR, nel prevedere la pari periodicità EL capitalizzazione degli interessi, rispettivamente debitori e creditori, non limita, né subordina in alcun modo la sua pattuizione, né tantomeno la rende possibile solo a partire da un certo saldo positivo;
cosicché la previsione dell'assenza di capitalizzazione degli interessi creditori quando il saldo sia positivo sino ad euro
3.500, ponendosi in contrasto con la disciplina di settore, rende nulla l'intera clausola sulla capitalizzazione.
La clausola è nulla anche perché, rimettendo la capitalizzazione degli interessi creditori non alla previsione astratta EL sua spettanza, bensì al concreto ammontare del saldo positivo del correntista, non assicura certezza alcuna al diritto riconosciuto e consente – quindi – la capitalizzazione degli interessi debitori pur quando in un dato trimestre non vi sia saldo attivo, ma in ogni caso la capitalizzazione possa operare in violazione EL predetta delibera CICR.
Alla luce di tali osservazioni, il relativo saldo deve essere integralmente epurato dalla capitalizzazione degli interessi debitori dall'apertura del conto e sino alla revoca degli affidamenti, avvenuta nel novembre 2013 come su osservato. Si provvede come da separata ordinanza, poiché è necessario disporre c.t.u.
5. Il IV motivo è infondato. Per quanto attiene alla censura circa lo ius variandi, essa si sostanzia non nella sua mancata previsione, che è anzi implicitamente ammessa, ma solo sulla mancata comunicazione dell'avvenuto esercizio di tale ius variandi. Ritiene la Corte che si tratti di una censura assolutamente generica, in quanto l'esercizio dello ius variandi, avvenendo in corso di rapporto, è comunicato con gli estratti conto. Orbene, nonostante gli appellanti li abbiano prodotti, non hanno fatto alcun riferimento ad essi al fine di denunciare l'omissione EL comunicazione dell'esercizio del predetto diritto. Ne deriva l'assorbimento del quinto motivo.
L'usura lamentata in occasione del preteso esercizio dello ius variandi è consistita nella censura circa l'applicazione di interessi moratori vietati, poiché usurari.
Orbene, la Corte di Cassazione ( Cass. S.U. del 2020 n. 19597) ha eseguito la ricognizione EL specificità dell'onere probatorio nei contratti ANri proprio in tema di interessi moratori, osservando quanto segue: “ nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere EL prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. (tasso effettivo globale medio) nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare i provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Si tratta di un indirizzo consolidato: cfr. nello stesso senso, recentissima: Cass. 11.10.2024 n. 26525.
Nel caso di specie, tale prova non è stata in alcun modo fornita, gli attori ed appellanti non solo non hanno provato in concreto l'esercizio dello ius variandi da parte EL AN in senso peggiorativo rispetto agli iniziali tassi di interesse pattuiti in contratto, ma neppure hanno allegato che a seguito di ciò era stato superato il tasso-soglia usurario, prendendo quale riferimento quello del periodo in cui il diritto allo ius variandi era stato esercitato.
6. Il VI motivo è infondato.
Anteriormente al d.l. 185/2008 la commissione di massimo scoperto ( anche: c.m.s.) deve ritenersi valida. Sebbene non disciplinata sino al d.l. 185/2008, lo è stata a partire da tale normativa, cosicché all'evidenza anche quando era prevista nelle clausole dei contratti ANri – al di fuori EL sua disciplina normativa - non poteva dirsi priva di causa.
Se così fosse stato, il legislatore non l'avrebbe affatto disciplinata. Si trattava, in termini generali, di un costo del denaro, collegato con l'obbligo EL AN di tenere a disposizione una somma, che si atteggiava con modalità diverse ( una percentuale sul differenziale tra fido accordato e fido utilizzato o sul totale del fido accordato, o sul “ picco” di utilizzo, ecc.). La c.m.s., nel caso di specie, deve ritenersi legittimamente convenuta, non avendo gli appellanti esposto alcuno specifico motivo, relativo al concreto contenuto EL clausola, dal quale desumere la sua illegittimità, quantomeno sino all'entrata in vigore del d.l. 185/2008.
La giurisprudenza di legittimità ha invero osservato quanto segue. La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti ANri esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla AN ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei EL rimunerazione ANria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato: Cass. del 2016 n. 12965.
La materia delle c.m.s. è stata oggetto, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, EL riforma legislativa attuata dapprima con l'art.
2-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 introdotto in sede di conversione con la L. n. 2/2008, e successivamente con l'art. 2, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Non vi sono doglianze specifiche riferite alle difformità dei contratti rispetto a quest'ultima disciplina.
7. Come esposto in premessa, nelle note depositate il 18.3.2021 gli appellanti hanno dedotto, per la prima volta in appello, la nullità di alcuni articoli delle fideiussioni per contrasto con la l. 287/1990. Nella comparsa conclusionale vi hanno aggiunto l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni in quanto i garanti, estranei all'attività d'impresa EL società erano stati costretti a Parte_7 prestarle poiché familiari dell'amministratore sociale, sig. ed essi rientravano nella Parte_1 categoria di “ consumatori” ed in quanto “ la fideiussione dell'8.5.2013” era nulla perché riportavano clausole vessatorie. La Corte osserva quanto segue.
Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi “ nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte a presidio del principio processuale EL domanda”: così Cass. S.U. del 2021 n. 41944, proprio in una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa. Tanto è vero che molto di recente la giurisprudenza di legittimità, a proposito del rilievo officioso delle nullità negoziali in appello o in cassazione, ove non siano state rilevate dal primo Giudice, ha subordinato tale rilievo alla circostanza che “ i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”: Cass. del 2023 n. 20713, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso delle nullità in appello, per non avere la parte interessata – nel giudizio di primo grado – dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello A.B.I., né prodotto il modello medesimo. Pertanto, nella specie, il motivo di nullità negoziale che ci occupa, proposto in appello per la prima volta, al pari delle allegazioni in fatto che dovrebbero supportarlo, ben oltre la chiusura EL fase processuale destinata alla completa esposizione del thema decidendum non può essere rilevato d'ufficio”.
Con separata ordinanza è stata, quindi, disposta la CTU con i seguenti quesiti: “ “Previo esame degli atti e dei documenti di causa, nonché EL sentenza non definitiva resa da questa Corte in pari data, dal credito riconosciuto nella sentenza impugnata depuri il c.t.u. gli importi addebitati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul conto corrente n. 400568618, stipulato il
20.7.2006, dalla sua apertura e sino alla revoca degli affidamenti avvenuta in data 20.11.2013”. La perizia definitiva, dopo proroghe concesse per le operazioni, è stata depositata nel fascicolo telematico in data 30 luglio 2025. La causa – fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza odierna con termini anticipati per memorie conclusive – è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 2 ottobre 2025.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato nei motivi che la Corte ha già avuto modo di illustrare e di delibare con la sentenza non definitiva n. 8014/24 sopra riportata.
Si evidenzia, quindi, che – contrariamente a quanto le parti hanno manifestato con le loro difese finali
– l'unico profilo che residua alla luce di detta statuizione è l'accertamento del “quantum” dare/avere tra le parti all'esito EL espunzione EL voce già individuata dalla Corte medesima con riguardo al fenomeno EL capitalizzazione.
Ogni questione legata alla interpretazione del Collegio circa le modalità di applicazione EL detta capitalizzazione e circa la reciprocità tra le parti è stata risolta in quella sede e, qui, non può essere più posta in discussione, essendo peraltro stata formulata riserva di impugnazione avverso la detta sentenza parziale che, per questa Corte, è ovviamente vincolante. Pertanto, alla luce EL CTU – che ha risposto anche alle osservazioni del CT EL AN , mentre gli appellanti non risultano aver formulato alcun rilievo – risulta che a titolo di interessi da espungere la somma è pari ad Euro 6.449,93.
Di qui la riduzione del credito EL AN – rispetto alla somma liquidata in primo grado – all'importo di Euro 205.071,34, in luogo, appunto, EL somma di Euro 211.521,27.
La sentenza impugnata, come già indicato nella sentenza non definitiva, va pertanto parzialmente riformata, con conseguente condanna degli odierni appellanti al pagamento EL minor somma di
Euro 205.071,34.
Presente in giudizio la cessionaria quest'ultima ha fatto richiesta – senza Controparte_2 opposizione di – di condanna in suo favore per la citata somma, domanda che pertanto CP_1 può essere accolta nella misura accertata dal CTU, trattandosi di posta attiva senza alcuna imputazione di profili passivi a carico EL detta cessionaria che ha formulato l'eccezione di legittimazione passiva per eventuali indebiti/restituzioni.
§ 4 — Quanto alle spese del grado, deve darsi atto EL parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione nella misura di 1/5, mentre il residuo resta a carico degli odierni appellanti, prevalentemente soccombenti, con rifusione in favore di ciascuna delle parti appellate.
Le spese, per l'intero, vengono liquidate secondo tabelle vigenti, tenuto conto del valore EL controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore EL causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio EL controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano a carico delle parti appellanti ed appellate, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 14573/2019 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma EL impugnata sentenza – confermata nel resto – condanna gli appellanti al pagamento, in favore di Controparte_2
, rappresentata dalla sua procuratrice al pagamento EL somma di
[...] Parte_5
Euro 205.071,34 in luogo EL maggior somma indicata dalla sentenza impugnata;
2. Condanna le parti appellanti alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti appellate, dei 4/5 delle spese del grado che si liquidano per l'intero in Euro 14.317,00 – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali – con compensazione del residuo tra le parti;
3. Pone a carico delle parti appellanti e delle parti appellate, in solido tra loro, in via definitiva le spese di CTU;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore