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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2024, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 04/06/2024, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1473/2017 R.G., vertente tra
nato a [...] l'[...], cod. fisc. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Ruvi n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rita Pandolfino, ed elettivamente domiciliato in Messina Via Cesareo n. 29;
-opponente-
CONTRO
Capitaneria di Porto di Milazzo, domiciliata, rappresentata e difesa, come in atti;
-opposta-
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 218/2017 emessa dalla Capitaneria di
Porto di Milazzo, per violazione dell'art. 5 L. 689/81, dell'art. 129 comma E del DPR 1639/68 e art. 11 comma 10 del D.lgs n. 04/2012;
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio. Con ricorso depositato in data 18/09/2017, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 218/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, per violazione dell'art. 5 L. 689/81, dell'art. 129 comma E del DPR 1639/68 e art. 11 comma 10 del D.lgs n.
04/2012, con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.000,00, per avere effettuato la pesca subacquea in orario compreso dal tramonto al sorgere del sole e,
precisamente, alle ore 22,50 in località Capo Calavà;
eccependo: Parte_2
1)MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA;
2)INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA;
3)ILLEGITTIMATA' DEL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA;
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1)Annullare l'ordinanza ingiunzione e confisca n. 218/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di
Milazzo;
2)Disporre la restituzione di quanto sottoposto a sequestro al Pt_1
3)Riserva l'articolazione di mezzi istruttori ed il deposito di documentazione, con vittoria di spese e compensi;
Con provvedimento del 13/02/2019, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del
16/04/2019, e veniva ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento di depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza i documenti previsti dall'art. 6, comma 8 D.Lgs.
1 settembre 2011 n. 150.
La Capitaneria di Porto di Milazzo, si costituiva tardivamente, con atto depositato, in data
09/04/2019, come da protocollo del Tribunale, facendo pervenire note difensive, e documentazione allegata;
La causa istruita documentalmente, a seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudicante,
veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Va preliminarmente rilevato che questo giudicante, è tenuto a considerare ai fini della decisione solo i fatti, pacifici o comprovati, affermati tempestivamente dalle parti, e prodotti in giudizio,
impedendogli di accertare e utilizzare altri fatti anche se in ipotesi rilevanti, e ciò al fine di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (Cass. 13 settembre 2003, n.13467).
Preliminarmente al merito, va rilevato che parte opposta, si è costituita tardivamente in giudizio, e,
pertanto, non possono essere valutate gli allegati di prove attinenti la validità dell'ordinanza-
ingiunzione opposte nel presente giudizio.
Infatti, come risulta dagli atti, depositato il ricorso, con provvedimento del 13/02/2019, emesso dal precedente giudicante, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 16/04/2019, e veniva ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento di depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza i documenti previsti dall'art. 6, comma 8 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.
150.
La Capitaneria di Porto di Milazzo, si costituiva tardivamente, con atto depositato, in data
09/04/2019, come da protocollo del Tribunale, facendo pervenire note difensive, e documentazione allegata. Orbene, tale tardiva costituzione, comporta che tutte le allegazioni prodotte dalla parte resistente
(documenti, prove etc.) sono da considerare tardive e pertanto non utilizzabili dal Giudice.
Il sistema rigido delle preclusioni riferito all'allegazione tardiva costringe il giudice a considerare ai fini della decisione solo i fatti, pacifici o comprovati, affermati tempestivamente dalle parti,
impedendogli di accertare e utilizzare altri fatti anche se in ipotesi rilevanti.
Altrimenti, ammettere l'allegazione di fatti nuovi nel corso del processo significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (Cass. 13 settembre 2003, n.13467).
Invero, l'onere della prova, nei procedimenti di opposizione avverso ordinanze-ingiunzione, risulta a carico dell'amministrazione.
Infatti, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio,
assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contesta e della loro riferibilità
all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).
Incombe dunque sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.
Ciò significa che, nel corso del giudizio non è il ricorrente-opponente che deve dimostrare l'infondatezza degli addebiti per ottenere una sentenza favorevole, ma è piuttosto l'autorità
resistente (nella specie la Capitaneria di Porto), che deve fornire la prova della pretesa creditoria.
Pertanto, non potendosi valutare la documentazione, tardivamente prodotta dalla parte resistente, la stessa non ha assolto l'onere probatorio, in merito alla contestazione mossa con l'ordinanza impugnata, e pertanto la proposta opposizione va accolta, e conseguentemente va dichiarata nulla ed inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 218/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, per violazione dell'art. 5 L. 689/81, dell'art. 129 comma E del DPR 1639/68 e art. 11 comma 10 del
D.lgs n. 04/2012, contestata alla parte opponente.
In merito alle spese del giudizio, considerato l'interpretazione ed evoluzione giurisprudenziale,
sussistono validi ed eccezionali motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara nulla ed inefficace l'ordinanza ingiunzione n.
218/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, per violazione dell'art. 5 L. 689/81, dell'art. 129 comma E del DPR 1639/68 e art. 11 comma 10 del D.lgs n. 04/2012, contestata alla parte opponente;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 01/07/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 04/06/2024, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1473/2017 R.G., vertente tra
nato a [...] l'[...], cod. fisc. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Ruvi n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rita Pandolfino, ed elettivamente domiciliato in Messina Via Cesareo n. 29;
-opponente-
CONTRO
Capitaneria di Porto di Milazzo, domiciliata, rappresentata e difesa, come in atti;
-opposta-
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 218/2017 emessa dalla Capitaneria di
Porto di Milazzo, per violazione dell'art. 5 L. 689/81, dell'art. 129 comma E del DPR 1639/68 e art. 11 comma 10 del D.lgs n. 04/2012;
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio. Con ricorso depositato in data 18/09/2017, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 218/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, per violazione dell'art. 5 L. 689/81, dell'art. 129 comma E del DPR 1639/68 e art. 11 comma 10 del D.lgs n.
04/2012, con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.000,00, per avere effettuato la pesca subacquea in orario compreso dal tramonto al sorgere del sole e,
precisamente, alle ore 22,50 in località Capo Calavà;
eccependo: Parte_2
1)MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA;
2)INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA;
3)ILLEGITTIMATA' DEL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA;
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1)Annullare l'ordinanza ingiunzione e confisca n. 218/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di
Milazzo;
2)Disporre la restituzione di quanto sottoposto a sequestro al Pt_1
3)Riserva l'articolazione di mezzi istruttori ed il deposito di documentazione, con vittoria di spese e compensi;
Con provvedimento del 13/02/2019, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del
16/04/2019, e veniva ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento di depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza i documenti previsti dall'art. 6, comma 8 D.Lgs.
1 settembre 2011 n. 150.
La Capitaneria di Porto di Milazzo, si costituiva tardivamente, con atto depositato, in data
09/04/2019, come da protocollo del Tribunale, facendo pervenire note difensive, e documentazione allegata;
La causa istruita documentalmente, a seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudicante,
veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Va preliminarmente rilevato che questo giudicante, è tenuto a considerare ai fini della decisione solo i fatti, pacifici o comprovati, affermati tempestivamente dalle parti, e prodotti in giudizio,
impedendogli di accertare e utilizzare altri fatti anche se in ipotesi rilevanti, e ciò al fine di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (Cass. 13 settembre 2003, n.13467).
Preliminarmente al merito, va rilevato che parte opposta, si è costituita tardivamente in giudizio, e,
pertanto, non possono essere valutate gli allegati di prove attinenti la validità dell'ordinanza-
ingiunzione opposte nel presente giudizio.
Infatti, come risulta dagli atti, depositato il ricorso, con provvedimento del 13/02/2019, emesso dal precedente giudicante, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 16/04/2019, e veniva ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento di depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza i documenti previsti dall'art. 6, comma 8 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.
150.
La Capitaneria di Porto di Milazzo, si costituiva tardivamente, con atto depositato, in data
09/04/2019, come da protocollo del Tribunale, facendo pervenire note difensive, e documentazione allegata. Orbene, tale tardiva costituzione, comporta che tutte le allegazioni prodotte dalla parte resistente
(documenti, prove etc.) sono da considerare tardive e pertanto non utilizzabili dal Giudice.
Il sistema rigido delle preclusioni riferito all'allegazione tardiva costringe il giudice a considerare ai fini della decisione solo i fatti, pacifici o comprovati, affermati tempestivamente dalle parti,
impedendogli di accertare e utilizzare altri fatti anche se in ipotesi rilevanti.
Altrimenti, ammettere l'allegazione di fatti nuovi nel corso del processo significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (Cass. 13 settembre 2003, n.13467).
Invero, l'onere della prova, nei procedimenti di opposizione avverso ordinanze-ingiunzione, risulta a carico dell'amministrazione.
Infatti, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio,
assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contesta e della loro riferibilità
all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).
Incombe dunque sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.
Ciò significa che, nel corso del giudizio non è il ricorrente-opponente che deve dimostrare l'infondatezza degli addebiti per ottenere una sentenza favorevole, ma è piuttosto l'autorità
resistente (nella specie la Capitaneria di Porto), che deve fornire la prova della pretesa creditoria.
Pertanto, non potendosi valutare la documentazione, tardivamente prodotta dalla parte resistente, la stessa non ha assolto l'onere probatorio, in merito alla contestazione mossa con l'ordinanza impugnata, e pertanto la proposta opposizione va accolta, e conseguentemente va dichiarata nulla ed inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 218/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, per violazione dell'art. 5 L. 689/81, dell'art. 129 comma E del DPR 1639/68 e art. 11 comma 10 del
D.lgs n. 04/2012, contestata alla parte opponente.
In merito alle spese del giudizio, considerato l'interpretazione ed evoluzione giurisprudenziale,
sussistono validi ed eccezionali motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara nulla ed inefficace l'ordinanza ingiunzione n.
218/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, per violazione dell'art. 5 L. 689/81, dell'art. 129 comma E del DPR 1639/68 e art. 11 comma 10 del D.lgs n. 04/2012, contestata alla parte opponente;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 01/07/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia