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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 12183/2019 R.G.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dagli avv.ti IO D'AI e Michele SA ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Sichelmanno n. 22, presso lo studio dell'avv. IO D'AI
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 210, presso l'avv. Claudia Cimato, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Salerno, l' (quale soggetto Controparte_1 incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973) per spiegare opposizione avverso il fermo amministrativo n. A17497M iscritto sul motoveicolo Piaggio tg. DL12836 di sua proprietà, ad istanza della allora società a fronte del mancato Controparte_2 pagamento di sanzioni amministrative relative all'anno 2001 per la somma complessiva di euro
2.797,06.
In particolare, l'opponente, premesso di essere venuto a conoscenza del credito in questione unicamente a seguito della visura effettuata attraverso i sistemi informatici dell'ACI di Salerno, deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato per omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici.
Nel giudizio innanzi al Giudice di pace si costituiva l'agente della riscossione il quale, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché, e in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, contestava l'infondatezza della domanda concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con sentenza n. 3029 depositata in data 10/06/2019 il Giudice di Pace di Salerno dichiarava inammissibile la domanda, avendo l'Agente della riscossione fornito la prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 10020050014486949 sottesa al fermo amministrativo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 18/12/2019 spiegava appello Parte_1 avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo, postulava l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, avendo quest'ultimo ritenuto pienamente utilizzabile la documentazione prodotta in copia attestante l'avvenuta notifica degli atti prodromici. Ribadita, in ogni caso, la omessa notifica del presupposto preavviso di fermo amministrativo, concludeva per l'accoglimento dell'appello con integrale riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio la appellata la quale predicava la legittimità del fermo CP_1 amministrativo impugnato attesa la regolare notifica degli atti presupposti, come attestata dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado, atteso il disconoscimento soltanto generico dell'opponente. Concludeva, dunque, per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 7/5/2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Ciò posto, la domanda formulata dall'appellante deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Meritevole di accoglimento risulta, infatti, la doglianza relativa alla invalidità derivata del fermo amministrativo per omessa notifica degli atti presupposti.
Ed invero, giova rilevare come – nel giudizio di primo grado – l'agente della riscossione abbia depositato documentazione concernente la notificazione unicamente della cartella di pagamento n. 10020050014486949 – quale atto presupposto al fermo amministrativo impugnato, che risulta notificata in data 13/5/2005, nelle mani di familiare convivente.
Al riguardo, non possono considerarsi condivisibili, le contestazioni operate dall'opponente in primo grado, relativamente alla validità di tale notificazione, sulla scorta della pretesa inidoneità della documentazione (depositata in copia) ai fini probatori, attesa la genericità del disconoscimento.
Infatti, costituisce principio del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775).
Pertanto, una volta chiarita la piena utilizzabilità della documentazione depositata nel giudizio di primo grado, non può che ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento n.
10020050014486949.
Ciò nonostante, nel caso di specie, la sequenza procedimentale non risulta integralmente osservata in quanto dal compendio documentale in atti non emerge la prova dell'avvenuta notificazione della comunicazione preventiva necessaria alla regolare iscrizione del fermo amministrativo n. A17497M oggetto del presente giudizio (cfr. Cassazione n. 1532 del 2012).
Come noto, la Corte di Cassazione da tempo ha chiarito come la riscossione esattoriale presupponga che gli atti lato sensu esecutivi adottati dall'ente esattore debbano essere preceduti da un preavviso al contribuente di trenta giorni, a pena di nullità e/o improcedibilità di tutte le ipoteche, i fermi ed i pignoramenti non preannunziati dalla notifica di una preventiva comunicazione che metta il destinatario della minacciata misura in condizione di contraddire sul punto (cfr. Cass. sent. n. 4917/2015).
Il concessionario della riscossione, dunque, deve dimostrare di aver regolarmente notificato tutti gli atti propedeutici al fermo amministrativo e produrre in giudizio la prova della notificazione, altrimenti il detto fermo, per vizio procedurale, risulterà essere inficiato da invalidità.
Statuisce, infatti, in tal senso la Corte di cassazione S.U. n. 5791 del 2008 che: “…l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Nel caso di specie, l'onere di prova posto a carico dell'agente della riscossione non risulta in alcun modo assolto: ciò in quanto, nelle relate di notifica versate in atti, non è dato ravvisare alcun collegamento con la asserita notifica della comunicazione preventiva dell'impugnato fermo da ritenersi, per tale via affetto da insanabile nullità.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza.
§ 3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'originaria parte opposta, , e si liquidano in dispositivo in Controparte_1 applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi dal D.M. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €1.101,00 a €5.200,00 tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello.
RIFORMA la sentenza 3029 depositata in data 10/06/2019 dal Giudice di Pace di Salerno e per l'effetto:
DICHIARA l'inefficacia del fermo amministrativo n. A17497M iscritto sul motoveicolo
Piaggio tg. DL12836;
CONDANNA al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio in favore di che si liquidano: Parte_1
• per il primo grado di giudizio: in euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• per il secondo grado di giudizio: in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese di lite sopra liquidate in favore degli avv.ti Michele
SA e IO D'AI antistatari.
Salerno, 15/10/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 12183/2019 R.G.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dagli avv.ti IO D'AI e Michele SA ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Sichelmanno n. 22, presso lo studio dell'avv. IO D'AI
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 210, presso l'avv. Claudia Cimato, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Salerno, l' (quale soggetto Controparte_1 incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973) per spiegare opposizione avverso il fermo amministrativo n. A17497M iscritto sul motoveicolo Piaggio tg. DL12836 di sua proprietà, ad istanza della allora società a fronte del mancato Controparte_2 pagamento di sanzioni amministrative relative all'anno 2001 per la somma complessiva di euro
2.797,06.
In particolare, l'opponente, premesso di essere venuto a conoscenza del credito in questione unicamente a seguito della visura effettuata attraverso i sistemi informatici dell'ACI di Salerno, deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato per omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici.
Nel giudizio innanzi al Giudice di pace si costituiva l'agente della riscossione il quale, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché, e in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, contestava l'infondatezza della domanda concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con sentenza n. 3029 depositata in data 10/06/2019 il Giudice di Pace di Salerno dichiarava inammissibile la domanda, avendo l'Agente della riscossione fornito la prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 10020050014486949 sottesa al fermo amministrativo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 18/12/2019 spiegava appello Parte_1 avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo, postulava l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, avendo quest'ultimo ritenuto pienamente utilizzabile la documentazione prodotta in copia attestante l'avvenuta notifica degli atti prodromici. Ribadita, in ogni caso, la omessa notifica del presupposto preavviso di fermo amministrativo, concludeva per l'accoglimento dell'appello con integrale riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio la appellata la quale predicava la legittimità del fermo CP_1 amministrativo impugnato attesa la regolare notifica degli atti presupposti, come attestata dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado, atteso il disconoscimento soltanto generico dell'opponente. Concludeva, dunque, per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 7/5/2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Ciò posto, la domanda formulata dall'appellante deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Meritevole di accoglimento risulta, infatti, la doglianza relativa alla invalidità derivata del fermo amministrativo per omessa notifica degli atti presupposti.
Ed invero, giova rilevare come – nel giudizio di primo grado – l'agente della riscossione abbia depositato documentazione concernente la notificazione unicamente della cartella di pagamento n. 10020050014486949 – quale atto presupposto al fermo amministrativo impugnato, che risulta notificata in data 13/5/2005, nelle mani di familiare convivente.
Al riguardo, non possono considerarsi condivisibili, le contestazioni operate dall'opponente in primo grado, relativamente alla validità di tale notificazione, sulla scorta della pretesa inidoneità della documentazione (depositata in copia) ai fini probatori, attesa la genericità del disconoscimento.
Infatti, costituisce principio del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775).
Pertanto, una volta chiarita la piena utilizzabilità della documentazione depositata nel giudizio di primo grado, non può che ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento n.
10020050014486949.
Ciò nonostante, nel caso di specie, la sequenza procedimentale non risulta integralmente osservata in quanto dal compendio documentale in atti non emerge la prova dell'avvenuta notificazione della comunicazione preventiva necessaria alla regolare iscrizione del fermo amministrativo n. A17497M oggetto del presente giudizio (cfr. Cassazione n. 1532 del 2012).
Come noto, la Corte di Cassazione da tempo ha chiarito come la riscossione esattoriale presupponga che gli atti lato sensu esecutivi adottati dall'ente esattore debbano essere preceduti da un preavviso al contribuente di trenta giorni, a pena di nullità e/o improcedibilità di tutte le ipoteche, i fermi ed i pignoramenti non preannunziati dalla notifica di una preventiva comunicazione che metta il destinatario della minacciata misura in condizione di contraddire sul punto (cfr. Cass. sent. n. 4917/2015).
Il concessionario della riscossione, dunque, deve dimostrare di aver regolarmente notificato tutti gli atti propedeutici al fermo amministrativo e produrre in giudizio la prova della notificazione, altrimenti il detto fermo, per vizio procedurale, risulterà essere inficiato da invalidità.
Statuisce, infatti, in tal senso la Corte di cassazione S.U. n. 5791 del 2008 che: “…l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Nel caso di specie, l'onere di prova posto a carico dell'agente della riscossione non risulta in alcun modo assolto: ciò in quanto, nelle relate di notifica versate in atti, non è dato ravvisare alcun collegamento con la asserita notifica della comunicazione preventiva dell'impugnato fermo da ritenersi, per tale via affetto da insanabile nullità.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza.
§ 3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'originaria parte opposta, , e si liquidano in dispositivo in Controparte_1 applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi dal D.M. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €1.101,00 a €5.200,00 tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello.
RIFORMA la sentenza 3029 depositata in data 10/06/2019 dal Giudice di Pace di Salerno e per l'effetto:
DICHIARA l'inefficacia del fermo amministrativo n. A17497M iscritto sul motoveicolo
Piaggio tg. DL12836;
CONDANNA al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio in favore di che si liquidano: Parte_1
• per il primo grado di giudizio: in euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• per il secondo grado di giudizio: in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese di lite sopra liquidate in favore degli avv.ti Michele
SA e IO D'AI antistatari.
Salerno, 15/10/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco