Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
nato in [...], il [...], residente in [...]3A 16136
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
ROSSI MARIAGRAZIA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , Parte_2 C.F._3
nata in [...], il [...], residente in [...]3A 16136
GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ROSSI MARIAGRAZIA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
05.02.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 07/12/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati nelle rispettive residenze, portandosi reciproco rispetto. Si da atto che il signor ha già lasciato la casa Parte_1
coniugale e si è impegnato a trasferire la propria residenza altrove entro lo scorso 15 dicembre.
2) La figlia (nata a [...], [...] ed unica figlia an- Persona_1
cora minorenne) viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre.
La signora risiederà nella casa coniugale sita in Ge- Parte_2
nova, Via Ausonia 3 sc. A, int.5, insieme alle tre figlie.
3) Si da atto che la moglie rimane unica proprietaria di tutti i beni mobili che arredano e corredano l'appartamento, lasciato ormai da tempo dal marito.
4) Nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità il padre potrà, comunque, vedere e tenere con sé la figlia minore, secondo gli accordi Persona_1
che verranno presi dai coniugi, compatibilmente ai desideri della minore ed agli impegni lavorativi dei genitori. Il padre potrà trascorrere con la figlia anche 15 giorni nel periodo estivo e 7 giorni nel periodo invernale.
Ciascun genitore trascorrerà con - seguendo il criterio Persona_1 dell'alternanza - le feste Natalizie (la sera del 24 Dicembre compresa la notte, la giornata del 25 dicembre), le Feste Pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), i
Compleanni della ragazza nonchè i periodi 26-31 dicembre e 1 – 6 gennaio, salvo differenti accordi tra i due coniugi.
5) Poiché tutte e tre le figlie risultano economicamente non ancora auto- sufficienti, il padre verserà ciascun mese a titolo di contributo per il mantenimento delle tre ragazze, entro il 15 di ciascun mese, a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 600,00, riva- lutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle tre ragazze - così come indicate e stabilite nel documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.2016.
3 6) Gli importi relativi all'assegno unico verranno corrisposti interamente alla moglie.
7) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano reciprocamente a pretese economiche a titolo di contributo per il proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
8) Le scelte di istituti scolastici futuri (pubblici e/o privati) saranno operate di comune accordo dai genitori, i quali si adopereranno per la scelta dell'indirizzo di studio migliore e più conveniente per la prole, tenendo sempre, e comunque, in considerazione il benessere, le capacità ed i desideri della minore.
I genitori si impegnano a concordare le linee educative fondamentali per la figlia ancora minorenne, le scelte scolastiche, le attività sportive e quelle mediche che non siano di “mera quotidianità”.
9) I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 27, Parte 1 , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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