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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO FA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13322/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo e memoria
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TARI numero documento 1124015533799, emesso il 28 ottobre 2024 e notificato a mezzo raccomandata A/R, il 13 novembre 2024, nei confronti della medesima, avente ad oggetto la richiesta di pagamento TARI per l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1, afferente al periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2023, richiedendo un importo complessivo pari ad € 1.558,00
Ha premesso che, in data 05 dicembre 2024, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento in parola,
l'odierna ricorrente aveva inoltrato rituale istanza in autotutela a Roma Capitale, al fine di richiedere l'annullamento dell'atto impositivo emesso dall'Ente comunale, in quanto l'utenza TARI oggetto di accertamento risultava intestata al marito della ricorrente Nominativo_1, deceduto in data 21 novembre 2015, e la ricorrente aveva sempre provveduto al relativo pagamento degli importi dovuti anche successivamente al decesso del proprio coniuge, pur non avendo effettuato la voltura della intestazione.
Ha dedotto: l'avvenuto pagamento degli importi sottesi all'avviso di accertamento tari ed in particolare di quelli riguardanti gli avvisi di pagamento emessi dal 01 gennaio 2018 sino al 31 luglio
2023 (recte 30 giugno 2023), circostanza che comportava la necessaria e conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato;
che per il periodo 01 luglio 2023 – 31 dicembre 2023, l'odierna parte ricorrente non avendo ricevuto il relativo bollettino di pagamento da Roma Capitale a nome del defunto marito, non aveva potuto di fatto provvedere al relativo pagamento;
che la Ricorrente_1 dovrebbe corrispondere le somme dovute a Roma Capitale la Ta.R.I solamente per il periodo dal 01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (e non per il più ampio periodo richiesto dall'Ente Comunale nell'avviso di accertamento opposto 01 gennaio 2018 –
31 dicembre 2023), possibilità alla stessa ad oggi totalmente inibita, stante l'indisponibilità materiale dei relativi bollettini di pagamento;
che la pretesa creditoria avanzata da Roma Capitale con l'avviso di accertamento TARI, in questa sede opposto, doveva necessariamente essere annullata stante la sostanziale illegittimità. Ha concluso per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Con ulteriore memoria, la ricorrente ha rilevato: che, solamente in data 05 maggio 2025, Roma Capitale aveva notificato a mezzo pec il provvedimento di sgravio dell'avviso di accertamento impugnato e, più precisamente, nell'esatta misura domandata dall'odierna ricorrente, tanto nella propria istanza di annullamento, quanto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, accogliendo per l'effetto le argomentazioni svolte dalla Ricorrente_1; che dal tenore letterale del provvedimento di annullamento in questione emerge, stante l'avvenuto sgravio degli importi sottesi all'avviso di accertamento notificato, come Roma Capitale avesse riconosciuto integralmente le ragioni della ricorrente nei propri scritti defensionali ovvero che l'utenza TARI oggetto di accertamento risultava intestata al marito della ricorrente, Nominativo_1 - deceduto in data 21 novembre 2015 - e, nonostante non si fosse mai proceduto alla relativa voltura, la ricorrente aveva sempre provveduto al pagamento degli importi dovuti anche successivamente al decesso del proprio coniuge;
che dal provvedimento in questione, inoltre, emergeva che l'unico periodo di imposta che risulta in effetti impagato
è dal 01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023; che alla ricorrente era stata del tutto preclusa la possibilità di procedere al pagamento, atteso che Roma Capitale da quel semestre in poi aveva omesso l'invio dei relativi bollettini;
che la domanda della ricorrente risultava essere legittima e per l'effetto la scrivente difesa insisteva nel richiedere all'Organo Giudicante la condanna della parte resistente al pagamento delle spese legali, in considerazione anche alla condotta tenuta dall'Amministrazione comunale che - ben potendo - nulla ha fatto per evitare l'instaurazione del presente contenzioso.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso nella misura disposta dal provvedimento di annullamento parziale notificato da Roma Capitale a mezzo pec, onerandola, all'esito, di rideterminare gli importi dovuti per il periodo 01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, nonché di condannare Roma Capitale al pagamento delle spese legali, stante il provvedimento di sgravio emesso solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Si è costituita Roma Capitale, evidenziando, da un lato la correttezza del provvedimento adottato, e, dall'altro, che, in data 9/04/2025, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, Roma Capitale aveva emesso il documento n. U250400154410, mediante cui ha rappresentato che “Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la documentazione allegata all'istanza è idonea a supportare la richiesta;
per l'immobile oggetto di verifica la violazione riscontrata è riferita esclusivamente al periodo 1.7.2023-31.12.2023. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi” .
Il Comune di Roma ha precisato che, in sede di autotutela, a seguito delle verifiche condotte e all' esito del riesame del provvedimento, l'ente aveva parzialmente accolto le censure addotte dal Ricorrente relative all'esatta individuazione del periodo oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo di cui trattasi.
In data 23/05/2025, in considerazione del provvedimento di annullamento parziale di cui sopra, Roma
Capitale aveva emesso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112590033572 in rettifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401533799 rideterminando le somme dovute in Euro 237,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le richieste della difesa sono state accolte. Il provvedimento di sgravio che ha annullato parzialmente il provvedimento impugnato, conformemente alla richiesta operata con il ricorso, che si riferiva al periodo dal 01 gennaio 2018 sino al 30 giugno 2023, in cui ella aveva provveduto al pagamento dei bollettini formalmente intestati al marito deceduto.
Il provvedimento di sgravio ha dunque determinato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla richiesta originaria.
Il Comune di Roma ha infatti comunicato, in data 9 aprile 2025, l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto.
In realtà, il Comune di Roma aveva di fatto annullato l'atto impugnato nella sua totalità, avendo emesso un nuovo provvedimento “in rettifica”, vale a dire “l'avviso di accertamento esecutivo n. 112590033572 del
23/05/2025 in rettifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (ta.ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (tefa) per gli Anni 2023 - 2023 n. 0000112401533799 del 28/10/2024, e specificamente per il periodo 1 luglio
2023-31 dicembre 2023, per l'ammontare di 237 euro.
Tanto premesso, essendo venuto meno l'atto impugnato ed essendo stato emesso un nuovo avviso di accertamento esecutivo, va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto all'odierno ricorso. Non si ignora che la ricorrente ritiene che per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2023, avrebbe dovuto pagare solo l'imposta, senza sanzioni ed interessi, i quali sono stati invece conteggiati nel citato “nuovo provvedimento” in rettifica, ma tale pretesa dovrà essere fatta valere con un nuovo ricorso nei confronti del nuovo provvedimento emesso.
Considerato che a fronte della richiesta in autotutela risalente al 5 dicembre 2024, la risposta del Comune
è intervenuta in data 9 aprile 2025, dunque dopo un breve intervallo temporale, e tenuto conto della peculiarità della vicenda, sussistono i presupposti per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Roma, 16 dicembre 2025 Il
Giudice Dott. Raffaele Gargiulo
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO FA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015533799 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13322/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo e memoria
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TARI numero documento 1124015533799, emesso il 28 ottobre 2024 e notificato a mezzo raccomandata A/R, il 13 novembre 2024, nei confronti della medesima, avente ad oggetto la richiesta di pagamento TARI per l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1, afferente al periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2023, richiedendo un importo complessivo pari ad € 1.558,00
Ha premesso che, in data 05 dicembre 2024, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento in parola,
l'odierna ricorrente aveva inoltrato rituale istanza in autotutela a Roma Capitale, al fine di richiedere l'annullamento dell'atto impositivo emesso dall'Ente comunale, in quanto l'utenza TARI oggetto di accertamento risultava intestata al marito della ricorrente Nominativo_1, deceduto in data 21 novembre 2015, e la ricorrente aveva sempre provveduto al relativo pagamento degli importi dovuti anche successivamente al decesso del proprio coniuge, pur non avendo effettuato la voltura della intestazione.
Ha dedotto: l'avvenuto pagamento degli importi sottesi all'avviso di accertamento tari ed in particolare di quelli riguardanti gli avvisi di pagamento emessi dal 01 gennaio 2018 sino al 31 luglio
2023 (recte 30 giugno 2023), circostanza che comportava la necessaria e conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato;
che per il periodo 01 luglio 2023 – 31 dicembre 2023, l'odierna parte ricorrente non avendo ricevuto il relativo bollettino di pagamento da Roma Capitale a nome del defunto marito, non aveva potuto di fatto provvedere al relativo pagamento;
che la Ricorrente_1 dovrebbe corrispondere le somme dovute a Roma Capitale la Ta.R.I solamente per il periodo dal 01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (e non per il più ampio periodo richiesto dall'Ente Comunale nell'avviso di accertamento opposto 01 gennaio 2018 –
31 dicembre 2023), possibilità alla stessa ad oggi totalmente inibita, stante l'indisponibilità materiale dei relativi bollettini di pagamento;
che la pretesa creditoria avanzata da Roma Capitale con l'avviso di accertamento TARI, in questa sede opposto, doveva necessariamente essere annullata stante la sostanziale illegittimità. Ha concluso per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Con ulteriore memoria, la ricorrente ha rilevato: che, solamente in data 05 maggio 2025, Roma Capitale aveva notificato a mezzo pec il provvedimento di sgravio dell'avviso di accertamento impugnato e, più precisamente, nell'esatta misura domandata dall'odierna ricorrente, tanto nella propria istanza di annullamento, quanto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, accogliendo per l'effetto le argomentazioni svolte dalla Ricorrente_1; che dal tenore letterale del provvedimento di annullamento in questione emerge, stante l'avvenuto sgravio degli importi sottesi all'avviso di accertamento notificato, come Roma Capitale avesse riconosciuto integralmente le ragioni della ricorrente nei propri scritti defensionali ovvero che l'utenza TARI oggetto di accertamento risultava intestata al marito della ricorrente, Nominativo_1 - deceduto in data 21 novembre 2015 - e, nonostante non si fosse mai proceduto alla relativa voltura, la ricorrente aveva sempre provveduto al pagamento degli importi dovuti anche successivamente al decesso del proprio coniuge;
che dal provvedimento in questione, inoltre, emergeva che l'unico periodo di imposta che risulta in effetti impagato
è dal 01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023; che alla ricorrente era stata del tutto preclusa la possibilità di procedere al pagamento, atteso che Roma Capitale da quel semestre in poi aveva omesso l'invio dei relativi bollettini;
che la domanda della ricorrente risultava essere legittima e per l'effetto la scrivente difesa insisteva nel richiedere all'Organo Giudicante la condanna della parte resistente al pagamento delle spese legali, in considerazione anche alla condotta tenuta dall'Amministrazione comunale che - ben potendo - nulla ha fatto per evitare l'instaurazione del presente contenzioso.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso nella misura disposta dal provvedimento di annullamento parziale notificato da Roma Capitale a mezzo pec, onerandola, all'esito, di rideterminare gli importi dovuti per il periodo 01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, nonché di condannare Roma Capitale al pagamento delle spese legali, stante il provvedimento di sgravio emesso solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Si è costituita Roma Capitale, evidenziando, da un lato la correttezza del provvedimento adottato, e, dall'altro, che, in data 9/04/2025, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, Roma Capitale aveva emesso il documento n. U250400154410, mediante cui ha rappresentato che “Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la documentazione allegata all'istanza è idonea a supportare la richiesta;
per l'immobile oggetto di verifica la violazione riscontrata è riferita esclusivamente al periodo 1.7.2023-31.12.2023. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi” .
Il Comune di Roma ha precisato che, in sede di autotutela, a seguito delle verifiche condotte e all' esito del riesame del provvedimento, l'ente aveva parzialmente accolto le censure addotte dal Ricorrente relative all'esatta individuazione del periodo oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo di cui trattasi.
In data 23/05/2025, in considerazione del provvedimento di annullamento parziale di cui sopra, Roma
Capitale aveva emesso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112590033572 in rettifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401533799 rideterminando le somme dovute in Euro 237,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le richieste della difesa sono state accolte. Il provvedimento di sgravio che ha annullato parzialmente il provvedimento impugnato, conformemente alla richiesta operata con il ricorso, che si riferiva al periodo dal 01 gennaio 2018 sino al 30 giugno 2023, in cui ella aveva provveduto al pagamento dei bollettini formalmente intestati al marito deceduto.
Il provvedimento di sgravio ha dunque determinato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla richiesta originaria.
Il Comune di Roma ha infatti comunicato, in data 9 aprile 2025, l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto.
In realtà, il Comune di Roma aveva di fatto annullato l'atto impugnato nella sua totalità, avendo emesso un nuovo provvedimento “in rettifica”, vale a dire “l'avviso di accertamento esecutivo n. 112590033572 del
23/05/2025 in rettifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (ta.ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (tefa) per gli Anni 2023 - 2023 n. 0000112401533799 del 28/10/2024, e specificamente per il periodo 1 luglio
2023-31 dicembre 2023, per l'ammontare di 237 euro.
Tanto premesso, essendo venuto meno l'atto impugnato ed essendo stato emesso un nuovo avviso di accertamento esecutivo, va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto all'odierno ricorso. Non si ignora che la ricorrente ritiene che per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2023, avrebbe dovuto pagare solo l'imposta, senza sanzioni ed interessi, i quali sono stati invece conteggiati nel citato “nuovo provvedimento” in rettifica, ma tale pretesa dovrà essere fatta valere con un nuovo ricorso nei confronti del nuovo provvedimento emesso.
Considerato che a fronte della richiesta in autotutela risalente al 5 dicembre 2024, la risposta del Comune
è intervenuta in data 9 aprile 2025, dunque dopo un breve intervallo temporale, e tenuto conto della peculiarità della vicenda, sussistono i presupposti per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Roma, 16 dicembre 2025 Il
Giudice Dott. Raffaele Gargiulo