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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6229/2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Massimiliano Lo Presti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Enfield (GB) il 6.7.1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Massimiliano Lo Presti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 15.9. 1990 (anno 1990, atto n. 1313, reg. 03, parte II, serie A)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 maggio 2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
2- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3- la casa familiare sita in Arluno (MI), Via Santa Caterina da Siena 14, viene assegnata alla
ORa con quanto l'arreda; Parte_1
4- il OR , che a far data dalla cessazione della convivenza ha cessato di contribuire Parte_2 al mantenimento del figlio all'epoca ancora non economicamente autosufficiente, si Per_1 impegna e si obbliga sin d'ora a cedere e trasferire ai figli, e , Controparte_1 CP_2 senza corrispettivo in denaro, la propria quota di proprietà della casa coniugale pari al 50%, libera da ogni trascrizione, iscrizione, peso e gravame, diritto personale o reale, vincolo o privilegio, con atto notarile da stipularsi entro il termine tassativo di sei mesi dal deposito del presente ricorso;
ogni spesa, onere, onorario, tributo e accessorio inerente al trasferimento della proprietà dell'immobile sarà integralmente a carico della ORa;
le Parte_1 parti si danno atto che il trasferimento immobiliare è posto come elemento funzionale e indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale, intesa come consensualizzazione della vertenza;
5- ogni e qualsiasi altro rapporto avente natura economico-patrimoniale è già stato regolato tra le parti, essendo i coniugi economicamente autonomi e indipendenti e non avendo null'altro più reciprocamente a pretendere;
6- tutti gli arredi, beni mobili ed elettrodomestici presenti nella casa coniugale rimarranno di esclusiva proprietà della ORa;
Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano, in data 15 settembre 1990;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG