Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 1371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1371/2023 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Felice Bianco
PARTE OPPONENTE
E
(già in persona in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Vittorio Camilleri
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 24.3.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società Controparte_1
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti di
[...] Parte_1
del valore di € 13.177,64, corrispondente al credito maturato a titolo di
[...]
corrispettivo per forniture di energia elettrica erogate all'utenza a lei intestata, credito attestato dalla fattura emessa e risultante dall'estratto conto allegato al ricorso monitorio.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 4641/2022, l'ingiunta proponeva tempestiva opposizione deducendo: che la controparte non aveva dato prova della modalità con cui aveva proceduto alla ricostruzione dei consumi da cui era poi derivata la fattura che, in sede monitoria, nemmeno era stata prodotta;
che era maturata la prescrizione biennale o quanto meno quella quinquennale;
che la ricostruzione dei consumi nemmeno era ancorata ai principi previsti dalla Delibera ARERA 200/99.
Tanto premesso, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società che, contestando la fondatezza Controparte_1 della proposta opposizione, esponeva: che il credito azionato traeva origine dal sopralluogo eseguito da tecnici di E-Distribuzione s.p.a. in data 26.9.2019 presso il punto di prelievo ubicato in Marano di Napoli, alla via Marano Pianura n. 126, contraddistinto dal codice POD n. IT001E8764090111, associato alla fornitura di energia elettrica intestata a;
che i predetti tecnici avevano riscontrato che il misuratore, Parte_1
avente matricola n. 0019647, presentava anomalie tali da rendere necessaria una verifica da eseguire in laboratorio, ragione per cui veniva rimosso e repertato in apposita busta sigillata;
che all'esito della verifica effettuata presso gli uffici, alla quale la cliente non aveva assistito seppur invitata, era emerso che il contatore era stato manomesso in quanto presentava i tenoni posteriori termosaldati rotti ed il collante di sigillatura parzialmente asportato, manomissione che aveva generato un errore di misurazione dell'energia prelevata pari a -33%; che E-Distribuzione aveva poi ricondotto l'inizio del prelievo abusivo di energia alla data del 5.1.2016, cioè a quando aveva avuto inizio la fornitura intestata all'opponente atteso che, nel corso del rapporto, non erano state riscontrate significative variazioni nei consumi registrati;
che i consumi erano quindi stati ricostruiti dal distributore analiticamente tenuto conto del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica e che, sulla base di tale ricostruzione, era stata poi emessa la fattura di
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rettifica n. 63235600114803A, poi azionata in via monitoria;
che la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo era stata preceduta da una lettera di diffida e messa in mora notificata alla il 2.11.2021, che era rimasta priva di riscontro. Pt_1
Tanto premesso ed esposto, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o, in via subordinata, affinché fosse rideterminato in diversa misura il credito.
Rigettata la richiesta di C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 27.3.2025.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti , ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo
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posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
In punto di diritto è noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ., Sez. III 23-
06-1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II, 23-07-1994).
Orbene, nel caso di specie, la società ha sostenuto che Controparte_1
la fattura posta a fondamento del credito azionato era stata emessa per recuperare i consumi di energia fraudolentemente prelevata tramite la manomissione del contatore che avrebbe consentito alla , sin dall'inizio della fornitura, il prelievo di un Pt_1
quantitativo di energia elettrica superiore del 33% rispetto a quella che veniva di volta in volta fatturata
Adesso, posto che l'opponente ha negato qualsiasi proprio coinvolgimento nella vicenda che ha condotto la somministrante ad accertare, con la verifica del 26.6.2019, la manomissione del contatore, detto coinvolgimento nemmeno è in alcun modo emerso dalle risultanze processuali.
L'unico verbale di verifica prodotto dalla società opposta è quello relativo alle operazioni svolte dai tecnici E-Distribuzione il 5.1.2021 presso gli uffici di Napoli e che avevano
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consentito di accertare la tipologia di manomissione del contatore che era stato rimosso e prelevato oltre un anno prima, nel corso del sopralluogo del 26.6.2019. Tuttavia, l'opposta ha omesso di produrre il verbale della verifica effettuata presso l'immobile alimentato dall'utenza intestata a . Parte_1
Tale omissione probatoria impedisce evidentemente di accertare in questa che il misuratore in questione – rispetto al quale venivano riscontrate alcune anomalie da parte dei tecnici di E-Distribuzione, tali da renderne opportuna la rimozione e sigillatura in busta chiusa – fosse esattamente proprio quello associato all'utenza dell'opponente. Né tale dato può essere ricavato dalle risultanze del verbale di verifica del 5.1.2021, che può costituire prova solo delle attività accertative svolte sul contatore in laboratorio, ma non anche su quelle che avevano condotto alla sua rimozione, per le quali si rinvia ad un verbale che – si ribadisce – non è stato in alcun modo prodotto nel corso del giudizio.
Pertanto, sulla base di tali assorbenti considerazioni, in assenza di prova della riconducibilità del misuratore manomesso all'utenza riferibile alla , deve Pt_1
necessariamente concludersi che il credito posto a fondamento della pretesa originariamente azionata in via monitoria sia rimasto del tutto indimostrato.
L'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opponente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4641/2022;
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1371/2023
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si liquidano in Parte_1
€ 145,50 per esborsi ed € 2.600,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del
15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Felice Bianco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 27.6.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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