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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1697/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1161/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Corso Vittorio Emanuele 422 98037 Letojanni ME
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43957 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso d'accertamento esecutivo N. 43957 dell'8.6.2024, emesso dal Comune di Catania per omessa denuncia TARI 2018, notificato alla ricorrente il 2.1.2025, per l'occupazione dell'abitazione sita in Catania alla Indirizzo_1, individuato in catasto al foglio 4, particella 891 sub 17, di mq. 102,00 e per il garage sito nel medesimo indirizzo identificato in catasto al foglio 4 particella 891 sub 25, C06, di mq. 21,00, con cui veniva richiesto il pagamento di € 492,21, oltre sanzioni ed interessi e spese di notifica.
La ricorrente con unico motivo del ricorso eccepiva l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale, termini che, trattandosi di TARI anno 2018, sarebbero spirati in data 31.12.2023 e che, anche a voler considerare la proroga di 85 giorni del termine di legge disposta a seguito dell'emergenza Covid-19, la scadenza per la notifica degli avvisi di accertamento relativi alla TARI 2018 coinciderebbe con la data del 25.3.2024, mentre la pretesa tributaria è stata portata a conoscenza del contribuente soltanto in data 2.1.2025, varrebbe a dire ben oltre il termine di decadenza quinquennale.
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Con atto di costituzione in giudizio, il Comune di Catania contodeduceva ai motivi del ricorso eccependo la non intervenuta decadenza dal potere di notificare l'impugnato avviso di accertamento ed il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo del ricorso di asserita intervenuta decadenza quinquennale dal potere dell'ente impositore di notificare l'impugnato avviso di accertamento è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
L'impugnato avviso di accertamento scaturisce non dall'omesso pagamento della TARI ma dall'omessa presentazione della dichiarazione dell'occupazione degli immobili oggetto di accertamento ai fini TARI per l'anno di tributo 2018, dichiarazione che, ai sensi della Legge n. 147/2013, art. 1, comma 684, la ricorrente avrebbe dovuto presentare entro il 30 giugno dell'anno 2019 e che la sua omessa presentazione, secondo la regola generale, sarebbe stata accertabile entro il 31 dicembre .del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata, ovvero, nel caso di specie entro il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, per effetto del prolungamento di 85 giorni del suddetto termine decadenziale, così come è stato disposto dal Legislatore per fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine generale di decadenza fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo, che nel caso di specie sarebbe spirato il 31 dicembre 2024 deve ritenersi differito di 85 giorni e dunque con scadenza al 26 marzo 2025, ragion per cui l'impugnato avviso di accertamento che è stato notificato il 2.1.2025 deve ritenersi notificato abbondantemente prima della citata scadenza del 26 marzo 2025 e pertanto legittimo e da confermare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnato avviso di accertamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 100,00 in favore del Comune di Catania. Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026. IL
GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci))
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1161/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Corso Vittorio Emanuele 422 98037 Letojanni ME
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43957 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso d'accertamento esecutivo N. 43957 dell'8.6.2024, emesso dal Comune di Catania per omessa denuncia TARI 2018, notificato alla ricorrente il 2.1.2025, per l'occupazione dell'abitazione sita in Catania alla Indirizzo_1, individuato in catasto al foglio 4, particella 891 sub 17, di mq. 102,00 e per il garage sito nel medesimo indirizzo identificato in catasto al foglio 4 particella 891 sub 25, C06, di mq. 21,00, con cui veniva richiesto il pagamento di € 492,21, oltre sanzioni ed interessi e spese di notifica.
La ricorrente con unico motivo del ricorso eccepiva l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale, termini che, trattandosi di TARI anno 2018, sarebbero spirati in data 31.12.2023 e che, anche a voler considerare la proroga di 85 giorni del termine di legge disposta a seguito dell'emergenza Covid-19, la scadenza per la notifica degli avvisi di accertamento relativi alla TARI 2018 coinciderebbe con la data del 25.3.2024, mentre la pretesa tributaria è stata portata a conoscenza del contribuente soltanto in data 2.1.2025, varrebbe a dire ben oltre il termine di decadenza quinquennale.
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Con atto di costituzione in giudizio, il Comune di Catania contodeduceva ai motivi del ricorso eccependo la non intervenuta decadenza dal potere di notificare l'impugnato avviso di accertamento ed il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo del ricorso di asserita intervenuta decadenza quinquennale dal potere dell'ente impositore di notificare l'impugnato avviso di accertamento è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
L'impugnato avviso di accertamento scaturisce non dall'omesso pagamento della TARI ma dall'omessa presentazione della dichiarazione dell'occupazione degli immobili oggetto di accertamento ai fini TARI per l'anno di tributo 2018, dichiarazione che, ai sensi della Legge n. 147/2013, art. 1, comma 684, la ricorrente avrebbe dovuto presentare entro il 30 giugno dell'anno 2019 e che la sua omessa presentazione, secondo la regola generale, sarebbe stata accertabile entro il 31 dicembre .del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata, ovvero, nel caso di specie entro il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, per effetto del prolungamento di 85 giorni del suddetto termine decadenziale, così come è stato disposto dal Legislatore per fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine generale di decadenza fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo, che nel caso di specie sarebbe spirato il 31 dicembre 2024 deve ritenersi differito di 85 giorni e dunque con scadenza al 26 marzo 2025, ragion per cui l'impugnato avviso di accertamento che è stato notificato il 2.1.2025 deve ritenersi notificato abbondantemente prima della citata scadenza del 26 marzo 2025 e pertanto legittimo e da confermare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnato avviso di accertamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 100,00 in favore del Comune di Catania. Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026. IL
GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci))