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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa ID TI, all'udienza cartolare del 9.12.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1637/2025 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA
T R A
, , , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
nq di eredi di , nata a [...] il [...] e Parte_5 Persona_1
deceduta il 1.7.2025 rappresentati e difesi dall'avvocato Teresa PALMIERI, con cui elett. dom. come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'epigrafata parte ricorrente, nella spiegata qualità, esponeva che la defunta , già riconosciuta invalida civile, aveva percepito Persona_1
l'assegno di invalidità sino al mese di luglio 2024, fino a quando ad agosto 2024
l'erogazione della prestazione veniva sospesa.
Deduceva, altresì, che a seguito di tale circostanza, la defunta apprendeva, Per_1 richiedendo l'estratto contributivo di risultare alle dipendenze della società CP_1
CATERING ANTICA PANETTERIA SRL con decorrenza dal 12.10.2020, con contratto a tempo indeterminato.
Esponeva, pertanto, di aver presentato in data 28.08.2024, domanda di ricostituzione reddituale, rimasta senza esito, nonché di aver sporto denuncia per il reato di sostituzione di persona, disconoscendo l'effettività del rapporto di lavoro. Tanto premesso, gli eredi nella spiegata qualità agivano in giudizio chiedendo dichiararsi l'illegittimità della sospensione dell'assegno di invalidità, e condannarsi l' al ripristino CP_1
dell'erogazione da agosto 2024 e fino al decesso della , con vittoria di spese, diritti Per_1
e onorari.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle CP_1
spese.
Alla odierna udienza cartolare, letti gli atti e le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa mediante deposito contestuale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha contestato l'esistenza e la veridicità del rapporto di lavoro posto a base del provvedimento di sospensione dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile in favore del de cuius dall' CP_1
Segnatamente, negando in radice la sussistenza del rapporto di lavoro risultante dall'estratto contributivo in atti, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver anche presentato denuncia- querela per il reato di sostituzione di persona.
Ciò posto, l' non ha offerto alcun elemento dal quale desumere – contrariamente a CP_1
quanto prospettato in ricorso – la genuinità del rapporto di lavoro tra la defunta e Per_1
la società CATERING ANTICA PANETTERIA SRL, né ha fornito prova di aver contestato la sussistenza del rapporto in data anteriore.
Sul punto, deve invero osservarsi che il rapporto di lavoro che risulterebbe dall'estratto contributivo e che ha cagionato la sospensione dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile ha avuto decorrenza dal 12.10.2020, senza che mai, in un arco temporale di quasi quattro anni, l'ente convenuto abbia effettuato rilievi in tal senso.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che il de cuius procedeva anche a Persona_1
rassegnare le dimissioni a settembre 2024 (cfr. documentazione in atti), sicché la protrazione della sospensione della prestazione oltre quella data si appalesa oltremodo illegittima.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda di ripristino va accolta, con la conseguenza che l' va condannato al pagamento in favore degli odierni istanti dei ratei dell'assegno CP_1 di invalidità civile maturati in capo alla defunta da agosto 2024 e fino al Persona_1
decesso.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore degli odierni istanti CP_1
dei ratei dell'assegno di invalidità civile maturati in capo alla defunta da Persona_1
agosto 2024 e fino al decesso;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.865,00, CP_1
oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 10.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa ID TI