Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/05/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 17/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 17/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
GATTO LORENZO e MARAGNO SUSANNA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
GRIGOLON GIULIANA, VICARI LORENZO UMBERTO ANTONIO , GLORIOSO
CHIARA, come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. SICA SERGIO, come da procura generale alle liti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per arte ricorrente:
1) per tutti i motivi esposti in ricorso, con ogni statuizione, accertarsi e dichiararsi la sussistenza tra il dott. e la di un ordinario Parte_1 Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato a far data dal 22.09.2014 e fino alla cessazione per dimissioni (7.01.2020), accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad essere inquadrato pagina 1 di 16
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al dott.
[...] [...]
la somma di lordi euro 26.715,67 a titolo di differenze retributive maturate o Pt_1 altra, diversa, maggiore o minore somma che risulterà provata all'esito del giudizio anche eventualmente a seguito di espletanda CTU contabile;
inoltre accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione previdenziale, nei termini di cui all'accertamento giudiziale, e per l'effetto condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione della posizione previdenziale, nei termini di cui all'accertamento giudiziale;
inoltre accertarsi e dichiararsi la sussistenza di omissione/irregolarità contributiva a danno del ricorrente nonché la sussistenza di un danno potenziale derivante da tale omissione/irregolarità contributiva, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1
forma generica al risarcimento del danno derivante da tale omissione/irregolarità contributiva nella misura che risulterà provata all'esito del giudizio anche eventualmente a seguito di espletanda CTU contabile;
2) per tutti i motivi esposti in ricorso, in particolare al capitolo 2) della parte in diritto, con ogni statuizione, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di condotte illecite da parte
[...]
nei confronti del dott. e del conseguente danno Controparte_1 Parte_1 patrimoniale e non, e per l'effetto condannarsi in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente
[...]
degli importi di seguito indicati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e Pt_1 non per illecito utilizzo dell'immagine e per lesione della riservatezza del dott. : Pt_1
pagina 2 di 16 euro 37.681,52, ovvero in subordine euro 8.041,54, ovvero, in ulteriore subordine, altra diversa maggiore o minore somma che risulterà provata all'esito del giudizio, o eventualmente determinata a seguito di valutazione di equità da parte del Giudice;
3) per tutti i motivi esposti in ricorso, e in particolare al capitolo 3) della parte in diritto, con ogni statuizione, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di condotte illecite in violazione delle regole in tema controlli sul lavoratore da parte nei confronti Controparte_1 del dott. e del conseguente danno patrimoniale e non, e per l'effetto Parte_1
condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
corresponsione in favore del ricorrente degli importi di seguito indicati a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non: euro 10.000,00, ovvero altra, diversa, maggiore o minore somma che risulterà provata all'esito del giudizio, o anche eventualmente determinata a seguito di valutazione di equità del Giudice.
In ogni caso
- condannarsi parte convenuta a corrispondere sugli importi a titolo retributivo, comunque risultanti dovuti, la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione monetaria e negli interessi), tenuto conto del fatto notorio della svalutazione monetaria;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale della convenuta per tutti i motivi indicati nella presente memoria di replica, oltre che per tutto quanto allegato, documentato e argomentato in atti e in occasione delle udienze, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, rigettare la domanda riconvenzionale di accertamento generico formulata dalla convenuta con memoria difensiva di data Controparte_1
3 giugno 2022, in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta:
NEL MERITO:
pagina 3 di 16 1. IN PRINCIPALITA': rigettare tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti dedotti in memoria;
2. IN VIA RICOVENZIONALE: accertare e dichiarare il ricorrente responsabile per la violazione degli obblighi contrattuali e legali di fedeltà del dipendente, nelle circostanze e per le ragioni dedotte in memoria, con riserva di richiesta del conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale causato alla resistente in separato giudizio;
3. IN OGNI CASO: condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per quanto dedotto in parte narrativa, nella misura ritenuta di giustizia;
4. IN OGNI CASO: con integrale vittoria di spese e compensi di lite.
Per : CP_2
rigettare la domanda in difetto di prova dei fatti a sostegno della domanda giudiziaria. In via gradata, accertata la fondatezza dei fatti dedotti nel ricorso, accogliere la domanda di condanna del datore di lavoro a versare all' i contributi omessi e le relative sanzioni CP_2
civili rapportate al periodo di lavoro subordinato, alle ore di lavoro prestato, alle mansioni svolte e secondo i minimi del C.C.N.L. di categoria.
Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del ricorrente SI non sono fondate, mentre è meritevole Parte_1
di accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta nei suoi confronti.
1. Il SI ha convenuto la ed Parte_1 Controparte_1
allegato di aver lavorato per la predetta società, a seguito di una precedente prestazione autonomo, sulla base di un iniziale contratto di apprendistato dal 22.9.2014, poi proseguito come ordinario rapporto di lavoro sino alle dimissioni alla fine del 2019; ha sostenuto la non genuinità del rapporto di apprendistato, per mancanza di formazione, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello attribuito, con diritto alle conseguenti differenze retributive, lamentando di aver subito la condotta illecita della società, consistita nella diffusione della sua immagine senza il suo consenso, con diritto al risarcimento del danno
2. Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza Controparte_1
delle domande del ricorrente in ragione della genuinità dell'iniziale contratto di pagina 4 di 16 formazione, della correttezza dell'inquadramento del lavoratore, con conseguente insussistenza del diritto alle rivendicate differenze retributive, contestando altresì la domanda risarcitorio svolta dal ricorrente;
la società a sua volta ha svolto domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del SI , riservata in separato giudizio la domanda di risarcimento del Pt_1
danno.
3. Con la successiva memoria il SI non solo ha contestato la fondatezza Pt_1
della domanda riconvenzionale svolta dalla società nei suoi confronti, ma ha ampiamente ripreso e ampliato argomentazioni relative alle domande azionate in ricorso.
4. La società convenuta è stata perciò autorizzata a depositare note di replica.
5. L' si è costituito concludendo per il rigetto delle domande del ricorrente e, in via CP_2
gradata, per la condanna della società convenuta al versamento dei contributi omessi e delle connesse sanzioni.
6. La causa è stata istruita, sulla base dei documenti prodotti, con l'assunzione della prova testimoniale.
7. In data 19.9.2014 le parti hanno stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante a decorrere dal 22.9.2014 per il periodo di 36 mesi, con iniziale inquadramento nel VI livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi per lo svolgimento delle mansioni di “corsi, corsi online, corsi e-learning, apprendimento e media education, gestione delle risorse software, localizzazione prodotti software” e assegnazione quale tutor del SI (cfr. contratto apprendistato) CP_3
Il ricorrente sostiene essersi invece istaurato, sin dall'inizio, un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in ragione della non genuinità del contratto di apprendistato, per non essere mai stata erogata dalla società la formazione prevista, per mancanza del piano formativo e per avere egli reso prestazioni di elevato contenuto professionale;
egli ha affermato pertanto il diritto ad essere inquadrato sin dall'assunzione
(22.09.2014) e fino al 31.12.2016 al III livello del CCNL applicato e, a partire dell1.1.2017, con la nascita del progetto 3DB e fino alla cessazione del rapporto, il diritto all'inquadramento nel superiore II ovvero nel III livello, vantando pertanto il diritto alle conseguenti differenze retributive, oltre che al risarcimento del danno da omissione/irregolarità contributiva.
pagina 5 di 16 7.1. Poca prima dell'assunzione con il contratto di apprendistato il SI aveva Pt_1
prestato per la società convenuta – che si occupa della produzione e vendita di software di base e applicativi e di prestazione di servizi connessi nonché di attività di consulenza in materia di digitalizzazione dei processi e dei prodotti in ambito edilizio (cfr. doc. 2 convenuta) - attività occasionale (doc. 3 ricorrete).
Nel curriculum inviato dall' alla società (doc. 4 convenuta) il medesimo Pt_1
dichiarava il possesso di un diploma di geometra e una laurea triennale presso la facoltà di
Agraria e Medicina Veterinaria in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
quali esperienze lavorative pregresse egli indicava quelle di magazziniere, impiegato in una società di stime immobiliari e assicurative, pizzaiolo, stagista presso un Comune, oltre che di disegnatore CAD tre giorni a settimana presso un'impresa di progettazione di impianti elettrici e termotecnici.
Non risulta pertanto che il ricorrente, prima dell'assunzione presso la CP_1
conoscesse il programma di progettazione di cui avrebbe dovuto occuparsi presso la società convenuta.
Non vi è alcuna prova che prima della formale assunzione il SI avesse Pt_1
prestato attività lavorativa in posizione di subordinazione a favore della società, avendo sempre nel settembre del 2014 il ricorrente reso una breve attività occasionale, senza vincolo di subordinazione.
Vero è che nemmeno il ricorrente sostiene che fin da allora si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Pt_2
[...
. In data 19.9.2014 le parti stipularono un contratto di apprendistato, con uno specifico e coevo piano formativo individuale, prevedendosi che “il lavoratore sarà inserito nella categoria degli apprendisti per l'acquisizione della qualifica di impiegato con mansioni di corsi, corsi online, corsi e-learning, apprendimento e media education, gestione delle risorse software, localizzazione prodotti software”.
Pertanto, l'ideazione di corsi multimediali per i clienti di era l'oggetto del CP_1
contratto di apprendistato.
Inoltre, risulta sottoscritto del ricorrente anche il registro formativo (docc.
5-6 convenuta), dal quale emerge che il ricorrente ha ricevuto sia all'interno che all'esterno dell'azienda, presso gli enti di formazione sindacale ai deputati (doc. 7 e 8 convenuta).
pagina 6 di 16 Il registro formativo (doc 5 convenuta) evidenzia tutte le innumerevoli (per la precisione
67) sottoscrizioni del lavoratore.
Singolare è che il ricorrente abbia taciuto tale circostanza.
I suddetti documenti prodotti dalla società – di cui il ricorrente ha taciuto - comprovano pertanto la regolare formazione ricevuta dal lavoratore da parte del datore di lavoro, contraddicendo l'allegazione del ricorrente.
La teste , impiegata commerciale della società, che si è occupata della parte Testimone_1
amministrativa solo dalla fine del 2017-2018, ha riferito che in precedenza c'era un'altra collega che se ne occupava e di avere visto il contratto di apprendistato del ricorrente soltanto alla fine del rapporto di apprendistato, precisando: “Posso solo dire che nell'ultimo anno ho fatto io firmare i fogli della formazione ad;
il piano Pt_1
formativo era diviso per anni e le parti relative agli anni precedenti erano già state firmate;
io ho preso la firma di dell'ultimo anno;
io mi ero dimenticata Pt_1
nell'ultimo anno di fargli firmare alcune parti a ha firmato in un'unica occasione tutte le parti dell'ultimo anno”
Irrilevante appare la capacità di realizzare e registrare video, tanto invece valorizzata dal ricorrente per dimostrare le sue capacità professionali al fine della affermata non genuinità del contratto di apprendistato e del diritto al superiore inquadramento.
L'obiettivo dell'apprendistato era invece quello di apprendere i contenuti da inserire nei video e negli altri strumenti aziendali adeguati ai servizi offerti da con CP_1 particolare riferimento al software “ARCHline”, di cui il ricorrente in precedenza era a digiuno, come confermato dal curriculum consegnato alla società (doc. 4 convenuta), nel quale si limita ad indicare in relazione alle conoscenze informatiche il software Pt_1
Autocad.
Il teste , dipendente della società con il compito di coordinare gli altri Testimone_2
collaboratori nelle attività di vendita e tecniche, intervenuto in fase di assunzione del ricorrente, ha riferito che “durante il colloquio aveva competenza in linea con Pt_1
quelle che interessavano noi, in particolare l'uso di un software…Escludo che avesse dichiarato di avere competenze in programmi progettazione architettonica BIM, 3D, parametrico o professionale come Archline.xp…Ha poi acquisito competenza tramite quella programmazione…Inizialmente aiutavo perché lavoravamo nello stesso Pt_1
pagina 7 di 16 ufficio. Parte della formazione avveniva da sé perché si interloquisce con i clienti e si acquisisce capacità… escludo che avesse già competenze sul BIM, sulla progettazione. Cont Come tecnici eravamo io, lui è l'ingegner diciamo che da ha sempre aiutato Per_1
me e ricorrente nell'interpretare situazioni difficili da interpretare. Da Pos aiutava a comprendere le richieste di un cliente non solo del software ma anche della disciplina metteva in campo la competenza per spiegare quali sono le soluzioni da proporre al cliente. dopo tutti questi anni conosco bene il software Archline. ha acquisito la Pt_1 competenza sul campo,”.
Come evidenzia la convenuta, in ragione delle contenute dimensioni della società, il tutoring offerto agli apprendisti è fisiologicamente costante e di prossimità, permettendo la possibilità di un quotidiano confronto personale.
Il teste ha confermato che i primi giorni di lavoro del ricorrente in società Tes_2
vennero quindi spesi ad insegnargli i rudimenti di quelle che sarebbero state le sue mansioni attraverso esercizi da svolgere prove e spiegazioni;
in queste prime settimane di settembre al dottor venne tra l'altro insegnato a produrre i primi video Pt_1
rudimentali su funzionalità banali di ArchlineXP, in modo che prendesse confidenza con l'interfaccia del software. Il ricorrente apprese dunque un poco alla volta la funzionalità del software, precisando: “ all'epoca non ero amministratore ma impiegato;
eravamo in stanza insieme ed eravamo in due;
non ero un superiore e non avevo un ruolo di supervisione sul ruolo di;
avevo più esperienza di lui e gli ho trasmesso la mia Pt_1
esperienza. Il ruolo di si è evoluto nel tempo;
da apprendimento del software Pt_1
con esecuzioni di video tutorial poi appreso in mano l'assistenza, il livello primo di contatto con il cliente perché risolvesse eventuali problematiche con dei video dedicati realizzati ad hoc per il cliente oppure con una chiamata o con una mail… il metodo è mettere prima possibile davanti al telefono, davanti al cliente da cui si acquisisce man mano competenza. Possiamo dire che ha acquisito autonomia nel suo lavoro Pt_1
dopo qualche mese di lavoro;
possiamo considerare l'autonomia se prendo quel cliente gli rispondo subito… dopo un anno poteva essere considerato autonomo per gestire le casistiche le casistiche vengono classificate ma un 20% sono domande diverse necessitano un approfondimento”.
pagina 8 di 16 7.3. Ritenuta la genuinità del contratto di formazione, il ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, ex art. 2697 c.c., lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello attribuito.
Sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, risulta corretto l'obiettivo di inquadramento del ricorrente di impiegato di IV livello del CCNL Commercio alla conclusione dell'apprendistato di 36 mesi (settembre del 2017), con trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro ordinario.
Correttamente la società ha dapprima inquadrato l'apprendista al VI livello per i primi 18 mesi e quindi al V livello per i successivi 18 mesi (cfr. buste paga, docc. 22 convenuta).
Non rileva evidentemente, quale prova della affermata maggiore professionalità, la circostanza che il SI abbaia partecipato alla fiera SIAE di Bologna nel 2019 Pt_1
e che lì, come dichiarato dal teste , egli “tenesse banco”, svolgendo attività Tes_3
dimostrativa ed informativa, dimostrandosi disponibile con i clienti.
Il teste , enfatizzando le capacità e l'impegno del ricorrente come le proprie Tes_3
( era una parte fondamentale di 3DB, senza il suo apporto e quello mio e di Pt_1
non si sarebbe realizzato il progetto”) ha ribadito che “ ha dato un Per_2 Pt_1 contributo fondamentale a 3DB”, progetto destinato a realizzare rendering, brochure, video animazioni sui siti web, ambiti in cui erano tutti occupati, gestendo in autonomia tale attività di assistenza, tutoriale e modellazione (“modellava in 3D e faceva ciò che era necessario ad evadere una commessa…dava delle idee e formulava dei preventivi”).
Lo stesso teste pare però ridimensionare lo spessore professionale dell'attività del ricorrente, dichiarando che dava una mano nelle varie necessità e difficoltà per Pt_1
l'utilizzo dei software.
Il teste ha poi riferito che ha ideato, realizzato e tenuto, nel 2017-2018 Tes_3 Pt_1
corsi di formazione in modalità online, trasmessi in diretta sul canale aziendale della piattaforma youtube sulla normativa UNI 11377-7, consistiti in 3 video-corsi della durata di un'ora ciascuno;
ha reso mansioni di gestione del forum tecnico dell'azienda (“apriva questi forum e questioni per risolvere le problematiche legate alle nuove versioni”).
Lo stesso , pur riferendo che lavorava in autonomia, ha anche ammesso Tes_3 Pt_1 di non poter escludere che “ si potesse confrontare con qualcuno” e che e Pt_1 Per_1
presenziavano alle ferie. Tes_2
pagina 9 di 16 Anche il teste ha confermato che si è occupato dei corsi di Tes_2 CP_4 formazione per i clienti, che “rientra nell'ambito della assistenza”, che ad un certo punto ha svolto in autonomia e che tale attività di assistenza avveniva anche telefonicamente, confermando altresì la sua partecipazione alle fiere SIAE e a Milano
Lo stesso teste ha riferito che “in relazione al progetto 3DB lui svolgeva la modellazione
3DB rendering e poi consegnava il prodotto. Si occupava di 3DB con uno staff in azienda;
si occupava dello sviluppo del prodotto. Lo staff è cresciuto nel tempo Parte_1
inizialmente con con cui abbiamo iniziato a collaborare poi è arrivato e Pt_3 Tes_3
poi il volume di affari si ingrandiva e abbiamo assunto una dipendente. Il team era formato da queste quattro persone. …MB è stato coinvolto in questo, come tutti…
Ha svolto anche attività di docenza;
la nostra azienda è diventata organismo di accreditamento. Abbiano iniziato a svolgere dei corsi… è stato coinvolto anche
[...]
, partecipando a due corsi”. Pt_1
Anche il teste , architetto che aveva partecipato nel 2018 ad un corso di tre mesi Tes_4
tenuto da ha riferiti che il corso era stato tenuto da , che si è CP_1 Pt_1 occupato anche dell'esame finale, non sapendo però riferire se fosse stato il ricorrente ad ideare il coeso.
L'istruttoria ha confermato la coerenza dell'inquadramento attribuito con le mansioni svolte
Non è in alcun modo emerso che il ricorrente abbia svolto mansioni, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza, proprie del superiore III livello e, dunque, tantomeno del II livello.
La complessiva istruttoria orale ha invece confermato quanto sostenuto dalla società:
l'apprendistato era finalizzato proprio all'apprendimento del software ARCHILine, in precedenza sconosciuto da;
con il passare del tempo la formazione ricevuta ha Pt_1
messo il ricorrente nella condizione di iniziare a svolgere la diversa mansione ovvero l'assistenza tecnica al cliente, funzione primaria, ordinaria e routinaria della CP_1
oltre alla realizzazione di video tutorial, tenuta di corsi multimediali, coerentemente all'oggetto dell'apprendistato; tutti i (pochi) dipendenti della società partecipavano alle fiere, sempre presenti l'ing. e Per_1 Tes_2
pagina 10 di 16 Come evidenziato dalla società, l'esame della tabella 1 sub art. 115 CCNL (pag. 52-54) prodotto dal ricorrente (doc. 20) evidenzia che le figure coerenti all'attività svolta dal ricorrente, concluso il periodo di apprendistato, sono assimilabili a quelle di “service Desk
Agent” o di “System Analyst” o di “Test specialist” inquadrate nel IV livello.
E che tale attività fosse svolta, dopo il periodo di apprendistato, in autonomia in alcun modo giustifica il diritto al superiore inquadramento rivendicato
Ciò evidenzia l'infondatezza della domanda.
In ogni caso, la domanda volta al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'asserito – e contraddetto – svolgimento di mansioni superiori, discende altresì dalle contestazioni svolte dalla società sui conteggi prodotti dal ricorrente.
Infatti, dalle buste paga prodotte soltanto dal datore di lavoro (doc. 22) emerge che gli importi percepiti dal ricorrente sono stati superiori a quelli dallo stesso dichiarati, per la somma di quasi 17.000,00, somma che supera quella rivendicata dal ricorrente in relazione all'indimostrato diritto al superiore inquadramento nel III livello.
Tale circostanza, documentale, non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente, nemmeno nell'ampia memoria di replica.
7.4. Parimenti infondata è la domanda del ricorrente di risarcimento del danno in ragione dell'asserito illecito sfruttamento dell'immagine e della violazione della privacy da parte della società, che avrebbe pubblicato nel proprio canale Youtube o sulla propria pagina
Facebook materiale (video e foto) in cui il SI compare personalmente, senza Pt_1
il suo consenso.
Si rileva, innanzitutto, che manca la prova di un qualsiasi danno patito del ricorrente.
Come noto, la liquidazione equitativa del danno presuppone che, in ogni caso, un danno sia dimostrato: il ricorrente, invece, si limita in maniera apodittica ad affermare di avere subito un danno, quando invece, come noto, il danno non può essere ritenuto in re ipsa qualora, in ipotesi, sia provato l'inadempimento ovvero la condotta illecita lamentati.
Il ricorrente non allega in maniera specifica e tantomeno prova, nemmeno in via presuntiva, quale sarebbe stato il danno, materiale o immateriale, patito in conseguenza della lamentata condotta della società consistente nella pubblicizzazione della sua immagine.
Al di là di ciò, alcuna illegittima condotta è imputabile all'ex datrice di lavoro.
pagina 11 di 16 Il lavoratore lamenta la violazione delle disposizioni in tema di diritto all'immagine
(dall'art. 10 del Codice civile al Codice della Privacy, legge sul diritto d'autore, GDPR) e la mancanza del suo consenso
In senso contrario, la società convenuta correttamente evidenzia che non tutte le disposizioni in materia stabiliscono la necessità del previo consenso, essendo previste delle eccezioni:
In particolare, l'art. 97 della Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) stabilisce che
“non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata […] da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”; l'art. 12 della Legge n. 675/1996 (Codice Privacy ante modifica attuata dal D.Lgs. n. 101/2018, che ha recepito nell'ordinamento italiano il Regolamento 2016/679, ossia il Regolamento generale sulla protezione dei dati, cosiddetto GDPR) stabilisce che “il consenso non è richiesto quando il trattamento: […] b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato”; l'art. 6 del GDPR stabilisce che “il trattamento è lecito solo e se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte”.
Orbene, i video e le foto di cui il ricorrente lamenta la pubblicazione senza il suo consenso ricadono certamente in tali eccezioni.
Im particolare, i video tutorial sono stati realizzati per evidenti scopi didattici e in esecuzione di un altrettanto evidente obbligo contrattuale;
nel contratto di apprendistato è stato previsto che “Il lavoratore sarà inserito nella categoria degli apprendisti per
l'acquisizione della qualifica di impiegato con mansioni di CORSI, CORSI ON-LINE,
CORSI E-LEARNING, PPRENDIMENTO E MEDIA EDUCATION, GESTIONE DELLE
RISORSE SOFTWARE, LOCALIZZAZIONE PRODOTTI SOFTWARE”. Le foto relative alla fiera SIAE sono evidentemente state scattate nel corso di un avvenimento svoltosi in pubblico.
Ma a prescindere da ciò, va altresì considerato che certamente il SI ha Pt_1
prestato il proprio consenso, per la quale non è richiesta una dichiarazione scritta,
pagina 12 di 16 prevedendo in particolare l'art. 4 del GDPR che per consenso di intende “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”.
Risulta invero essere stato lo stesso a realizzare e caricare sulla piattaforma Pt_1
Youtube i video, in tal modo manifestando chiaramente il proprio consenso al trattamento dei dati personali, tra cui la propria immagine.
Inoltre, la convenuta ha documentato la visibilità sul profilo personale Facebook del ricorrente di diversi contenuti corrispondenti a quelli in relazione ai quali lamenta la violazione dell'immagine (doc. 23 convenuta), documento che conferma il consenso alla diffusione di quei contenuti da parte di , la quale ha in maniera condivisibile CP_1
evidenziato che il ricorrente ha pubblicato “anche altri contenuti raffiguranti sia la postazione fieristica di sia lavori cui stava lavorando in sia la propria CP_1 CP_1
immagine presso la sede della resistente, dal che si desume, ad abundantiam, che non sussisteva alcuna volontà di separare la propria persona da anzi, al contrario, vi CP_1
era proprio la volontà di mostrare a terzi sia quello che faceva sia che quello che CP_1 lui faceva in . CP_1
Le domande del ricorrente nei confronti della società sono pertanto integralmente infondate.
8. Diversamente, la domanda riconvenzionale della società nei confronti dell' è Pt_1
fondata.
La società ha allegato di essere venuta a conoscenza nel mese di novembre del 2019 dell'abuso compiuto da terzi a suo danno e consistente nel furto di contenuti di proprietà esclusiva della società dal proprio dominio registrato www.3DBservice.com, essendo comparso on line un nuovo sito web denominato www3db-visula.com con contenuti già presenti nel sito già registrato dalla società, oggetto della denuncia in sede penale (doc. 10 convenuta).
Tale circostanza è stata confermata dal teste che ha precisato: “Da Pos mi ha Tes_2 chiesto di fare una verifica del sito… io ho fatto una verifica sui contenuti e ho verificato che erano gli stessi file presenti nei nostri archivi… avevamo dei dubbi che fosse
pagina 13 di 16 imputabile a qualcuno ai membri team. i file erano i nostri e presenti nel nostro archivio e quindi non potevamo per sottratti dall'esterno… è stato tolto il pc ad . Da Pos mi Pt_1
ha chiesto di sostituirgli il computer. ha chiamato imbevere in una riunione ha dato a me
l'incarico di sostituirgli il computer. Secondo noi il fatto era attribuibile a quei soggetti perché in occasione di un mio intervento sulla rete antecedente alla comparsa del sito io mi sono imbattuto nel computer di imbevere e ho visto una chat aperta nella Pt_1
Cont sessione di lavoro e ho riferito il titolo della chat a da Il titolo era “stanno scappando” riferito ai membri della chat;
all'epoca ho visto come partecipanti Pt_1
e ; dopo l'apertura del computer abbiamo visto gli altri partecipanti: Ho riferito Pt_3
Cont questo a da e dopo qualche settimana è venuta fuori la questione del sito;
io ho poi controllato il sito e ho sostituito il computer: abbiamo capito che era così quando abbiamo aperto il computer di;
successivamente ho verificato il computer e ho Pt_1
Cont accertato insieme a da che erano sottratte informazioni dalle anagrafiche che erano stati copiati dei file ed erano state fornite delle password mie, che ho l'accesso ai server aziendale, a terzi;
alcune cose le ho viste perché ho accesso ai server dell'azienda altre sono visibili perché non rimaste aperte nel computer. Io sono perito informatico”.
In data 27.12.2019 il SI rassegnava le dimissioni (doc. 11 convenuta). Parte_1
In data 25.3.2020 la società depositava denuncia querela nei confronti di , Parte_1
, e per i reati cui agli artt. 110,81, 61 n. 11, Parte_4 Parte_5 Parte_6
646, 61 n. 2, 615 ter e 61 n. 2 e 622 c.p.c. (cfr. docc. 12-16 convenuta), a seguito della quale gli stessi venivano sottoposti ad indagine.
Nelle more del presente giudizio, il ricorrente ha depositato la sentenza penale di assoluzione, non passata in giudicato al momento della decisione.
In ogni caso, i due piani, quello penale e quello civile, sono distinti.
La sentenza penale si limita ad affermare che non vi è prova del reato di cui era Pt_1
imputato (art. 615 ter c.p.)
Le dichiarazioni del teste e i documenti prodotti dalla società nel presente Tes_2 procedimento – e non contestati dal ricorrente - provano invece l'infedeltà dell' , Pt_1 in violazione dell'art. 2105 c.c. (cfr. in particolare doc. 12.7-12.11 convenuta, documenti depostati quali allegati della denuncia querela).
pagina 14 di 16 Dai documenti, frutto dell'analisi del pc aziendale in uso al dipendente, unitamente a quanto riferito dal teste, perito informatico confermato che il SI , in costanza Pt_1 di rapporto con in evidente violazione dell'art. 2105 c.c., trattava affari per CP_1
conto proprio ed insieme ai futuri soci in concorrenza con il datore di lavoro.
In particolare, si vedano i messaggi tra il SI ed il SI , dai quali Pt_1 Pt_3
emerge chiaramente la sottrazione di contatti ed informazioni della la gestione CP_1
parallela di commesse e clienti al di fuori del rapporto con la società datrice di lavoro
(cfr.12.7,12.8,12.11): si tratta di documenti non contestati dal ricorrente e incontestabilmente prova dell'infedeltà del lavoratore, in violazione dell'art. 2105 c.c.
In data 7.5.20220 il SI e costituivano una nuova società, la 4Real Pt_1 Pt_6
Studio s.r.l. (doc. 18 convenuta) che offre gli stessi servizi della divisione 3DB di
CP_1
Con provvedimento del 19.1.2022 la Procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico dell'ing. seguita alla querela di nei suoi confronti, dichiarando Per_1 Pt_1 che “la denuncia di è a tutta evidenza una controversia strumentale al Parte_1
procedimento pendente a carico dello stesso presso la Procura di Venezia, nel quale p.o. è
l'attuale indagato. Nel merito si osserva che non emerge prova certa che l'apprensione della corrispondenza WhattsApp dell' sia avvenuta in epoca precedente al ritiro Pt_1 del PC aziendale di sua pertinenza da parte della (doc. 20 Controparte_1
convenuta).
I documenti prodotti dalla convenuta (in particolare: docc. 11 e 12) e la dichiarazione del comprovano l'infedeltà del ricorrente. Tes_5
Si tratta di documenti certamente utilizzabili in quanto frutto di controlli cd. difensivi, sottratti ai limiti dell'art 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto finalizzati non già a verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, a fronte del provato fondato sospetto da parte del datore di lavoro circa comportamenti illeciti del lavoratore (cfr. Cass. 22.9.2021, n. 25732; Cass.
26.6.2023,n. 18168 ).
Va dunque accertata la violazione da parte del SI , dell'obbligo di fedeltà ex Pt_1
art. 2105 c.c.
pagina 15 di 16 9. Le spese nei rapporti tra il ricorrente e la società convenuta segue la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
vanno invece compensate le spese nei confronti dell' che, nella sostanza, si è rimesso alla decisione. CP_2
10. Pur a fronte della accertata infondatezza delle domande del ricorrente e, al contempo, della fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta non si ritiene comunque la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande del ricorrente;
Parte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, accerta la violazione da parte di dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.; Parte_1
3) condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese Controparte_1
del giudizio, liquidate in € 9.257,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e
CPA, compensate le spese nei confronti dell' . CP_2
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 14 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
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