Articolo 755 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 755.

(Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede).

In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario e' ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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