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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11390 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4812/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come novellato dal D.lgs. 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4812/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente TRA (CF ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 09.12.1975 procuratore di se stesso domiciliato in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10 presso lo Studio Legale Lucarelli il quale dichiara ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di pec
Email_1 APPELLANTE E
in persona del Controparte_1 rapp. p.t., C.F.: dom.ta come in atti P.IVA_1 APPELLATO CONTUMACE Conclusioni: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso d'appello, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 26722/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli in data 24/06/2022 depositata e resa pubblica in data 18.07.2022 e non notificata, con cui il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione. Deduceva quali motivi di gravame: 1) l'omessa pronunzia sulla eccepita nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per sua tardiva adozione;
2) la carenza di potere omessa motivazione in merito alla chiesta verifica dei poteri del funzionario emittente l'Ordinanza impugnata;
3) la carente istruttoria error in iudicando falsa ed errata interpretazione di legge in relazione alla eccepita apparenza della motivazione del provvedimento impugnato;
4) error in iudicando omessa pronunzia. L'amministrazione prefettizia, odierna appellata, non si costituiva in primo grado e restava contumace nel presente grado di giudizio, tant'è che, in tale sede, ne va dichiarata la contumacia, essendosi ritualmente perfezionato l'iter notificatorio del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei suoi confronti. Orbene, pur non essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado, benché richiesto, va rilevato che è stata disposta la ricostruzione degli atti del fascicolo di primo grado ed in ogni caso la causa può essere decisa sulla base degli atti acquisiti. Come primo motivo di gravame parte appellante ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione de quo in quanto intervenuta dopo la scadenza dei termini previsti dagli artt. 203 e 204 del c.d.s. e, dunque, ad intervenuta decadenza. La doglianza è fondata. L'art. 203 codice della strada prevede che : “Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. […]”. Il successivo art. 204 c.d.s. prevede, al primo comma, che, “Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2”; il successivo comma 1 bis
- 2 - prevede, infine, che “I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”. Va, poi, considerato che l'art. 204 comma 1 bis c.d.s. prevede che “quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa”. Quindi, laddove il ricorso sia stato presentato all'Ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, come nel caso di specie, il termine complessivo per l'adozione dell'ordinanza sarà di 180 giorni (60 giorni all'Ufficio accertatore + 120 giorni al Prefetto); laddove, invece, il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto, il termine si allunga, arrivando a complessivi 210 giorni. Detto termine è perentorio, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione emessa dopo il termine deve ritenersi illegittima (cfr. Cass. 1273/07 secondo la quale “alla tardiva emissione del provvedimento sanzionatorio non può che conseguire - in caso di opposizione - l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia dello stesso”). Ciò detto, nella fattispecie, essendo stato proposto ricorso al Prefetto, a mezzo pec in data 20.5.2020, il termine entro il quale andava emessa l'ordinanza- ingiunzione, di 180 giorni, andava a scadere il 16.11.2020; pertanto, essendo stata emessa, l'ordinanza ingiunzione, dal Prefetto, solo in data 7/06/21, non può che affermarsi la tardività della stessa e l'intervenuta decadenza della prefettura. Né può ritenersi intervenuta la sospensione del termine per la convocazione dell'appellante per l'audizione personale, come prevista dall'art. 204 c.d.s.; ed infatti, non vi è prova della notifica dell'atto di convocazione per l'audizione ed in ogni caso quando risulta disposta la convocazione (7/6/21), il predetto termine era già scaduto, pertanto, non opera la richiesta sospensione dei termini. Per quanto sopra detto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'ordinanza ingiunzione prefettizia deve ritenersi illegittima, in quanto emessa tardivamente. Deve, pertanto, accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata. Con riferimento alla statuizione sulle spese del doppio grado anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente
- 3 - svolta e la serialità della tipologia di giudizio incardinato. Tale motivazione consente all'adito Giudice di discostarsi dai parametri medi, come sancito anche di recente dalla Corte di cassazione (cfr. Cass, ord. n. 30087/2021). Infine, per ciò che concerne la richiesta di aumento del compenso professionale ex art 4 co 1 bis D.M. 55/14 per la redazione dell'atto d'appello con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, essa va disattesa in quanto i collegamenti creati non risultano funzionanti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'ordinanza Ingiunzione di pagamento n. M_IT PR_NAUTG 00261228 del 07.06.2021;
2. condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 43 per esborsi ed €.171,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge;
3. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge. Così deciso in Napoli il 4/12/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come novellato dal D.lgs. 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4812/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente TRA (CF ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 09.12.1975 procuratore di se stesso domiciliato in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10 presso lo Studio Legale Lucarelli il quale dichiara ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di pec
Email_1 APPELLANTE E
in persona del Controparte_1 rapp. p.t., C.F.: dom.ta come in atti P.IVA_1 APPELLATO CONTUMACE Conclusioni: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso d'appello, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 26722/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli in data 24/06/2022 depositata e resa pubblica in data 18.07.2022 e non notificata, con cui il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione. Deduceva quali motivi di gravame: 1) l'omessa pronunzia sulla eccepita nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per sua tardiva adozione;
2) la carenza di potere omessa motivazione in merito alla chiesta verifica dei poteri del funzionario emittente l'Ordinanza impugnata;
3) la carente istruttoria error in iudicando falsa ed errata interpretazione di legge in relazione alla eccepita apparenza della motivazione del provvedimento impugnato;
4) error in iudicando omessa pronunzia. L'amministrazione prefettizia, odierna appellata, non si costituiva in primo grado e restava contumace nel presente grado di giudizio, tant'è che, in tale sede, ne va dichiarata la contumacia, essendosi ritualmente perfezionato l'iter notificatorio del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei suoi confronti. Orbene, pur non essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado, benché richiesto, va rilevato che è stata disposta la ricostruzione degli atti del fascicolo di primo grado ed in ogni caso la causa può essere decisa sulla base degli atti acquisiti. Come primo motivo di gravame parte appellante ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione de quo in quanto intervenuta dopo la scadenza dei termini previsti dagli artt. 203 e 204 del c.d.s. e, dunque, ad intervenuta decadenza. La doglianza è fondata. L'art. 203 codice della strada prevede che : “Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. […]”. Il successivo art. 204 c.d.s. prevede, al primo comma, che, “Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2”; il successivo comma 1 bis
- 2 - prevede, infine, che “I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”. Va, poi, considerato che l'art. 204 comma 1 bis c.d.s. prevede che “quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa”. Quindi, laddove il ricorso sia stato presentato all'Ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, come nel caso di specie, il termine complessivo per l'adozione dell'ordinanza sarà di 180 giorni (60 giorni all'Ufficio accertatore + 120 giorni al Prefetto); laddove, invece, il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto, il termine si allunga, arrivando a complessivi 210 giorni. Detto termine è perentorio, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione emessa dopo il termine deve ritenersi illegittima (cfr. Cass. 1273/07 secondo la quale “alla tardiva emissione del provvedimento sanzionatorio non può che conseguire - in caso di opposizione - l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia dello stesso”). Ciò detto, nella fattispecie, essendo stato proposto ricorso al Prefetto, a mezzo pec in data 20.5.2020, il termine entro il quale andava emessa l'ordinanza- ingiunzione, di 180 giorni, andava a scadere il 16.11.2020; pertanto, essendo stata emessa, l'ordinanza ingiunzione, dal Prefetto, solo in data 7/06/21, non può che affermarsi la tardività della stessa e l'intervenuta decadenza della prefettura. Né può ritenersi intervenuta la sospensione del termine per la convocazione dell'appellante per l'audizione personale, come prevista dall'art. 204 c.d.s.; ed infatti, non vi è prova della notifica dell'atto di convocazione per l'audizione ed in ogni caso quando risulta disposta la convocazione (7/6/21), il predetto termine era già scaduto, pertanto, non opera la richiesta sospensione dei termini. Per quanto sopra detto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'ordinanza ingiunzione prefettizia deve ritenersi illegittima, in quanto emessa tardivamente. Deve, pertanto, accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata. Con riferimento alla statuizione sulle spese del doppio grado anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente
- 3 - svolta e la serialità della tipologia di giudizio incardinato. Tale motivazione consente all'adito Giudice di discostarsi dai parametri medi, come sancito anche di recente dalla Corte di cassazione (cfr. Cass, ord. n. 30087/2021). Infine, per ciò che concerne la richiesta di aumento del compenso professionale ex art 4 co 1 bis D.M. 55/14 per la redazione dell'atto d'appello con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, essa va disattesa in quanto i collegamenti creati non risultano funzionanti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'ordinanza Ingiunzione di pagamento n. M_IT PR_NAUTG 00261228 del 07.06.2021;
2. condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 43 per esborsi ed €.171,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge;
3. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge. Così deciso in Napoli il 4/12/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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