Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 17/03/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2026, proposto da
Croce Rossa Italiana Comitato di Torino, Croce Rossa Italiana Comitato di Ivrea, in proprio e quali componenti della costituenda associazione temporanea di scopo, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Goria, Simona Elena Viscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Zero, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Bonifanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Croce Blu Italia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua, della delibera del Direttore generale del 23 dicembre 2025 n. 587/02.07/2025, recante “Selezione per il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera per le postazioni di soccorso in forma continuativa ubicate nel territorio della Regione Piemonte in convenzione con le Organizzazioni di Volontariato. Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Approvazione stipula convenzioni. Spesa euro 43.133.610,96 (oneri fiscali inclusi)”;
- in parte qua, della delibera del Direttore generale del 29 dicembre 2025 n. 596/02.07/2025, recante “Integrazione deliberazione n. 587/02.07/2025 del 24/12/2025”, con cui si è provveduto ad approvare i verbali della detta selezione, compresi quelli di esclusione dei ricorrenti e di reiezione delle osservazioni dei medesimi e di conferma della predetta esclusione;
- in quanto necessario, della nota del 19 dicembre 2025 n. 2025/0033503, con cui veniva comunicato al Comitato di Ivrea l’esclusione dalla procedura;
- nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione nelle more eventualmente stipulata con l’assegnataria della procedura impugnata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Zero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 il dott. SA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione del 23 ottobre 2025, l’Azienda Sanitaria Zero ha approvato l’avviso di selezione per il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, per le postazioni di soccorso ubicate nella Regione Piemonte, da svolgersi in convenzione con le organizzazioni di volontariato, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2026.
Alla gara, in modalità telematica sulla piattaforma SINTEL, hanno partecipato, per la postazione TO10-3C oggetto della presente controversia, la Croce Blu Italia e la costituenda associazione temporanea tra Croce Rossa Italiana Comitato di Ivrea (capofila) e Croce Rossa Italiana Comitato di Torino.
Nelle prime sedute di gara, la commissione giudicatrice ha attribuito alle due concorrenti i punteggi relativi alle offerte tecniche. In seguito, nella seduta del 12 dicembre 2025, la commissione ha rilevato che l’associazione ricorrente ha erroneamente inserito, nel capo dedicato all’offerta economica, la documentazione afferente all’offerta tecnica, anziché il file denominato “Allegato 4 – Preventivo 2026”, prescritto dal bando di gara quale parte integrante e sostanziale dell’offerta economica.
Ne è scaturita l’esclusione dei comitati ricorrenti, deliberata nella seduta del 12 dicembre 2025 e confermata nella seduta del 19 dicembre.
Il lotto TO10-3C è stato affidato alla controinteressata Croce Blu Italia, unica associazione rimasta in gara.
I ricorrenti chiedono l’annullamento degli atti in epigrafe, deducendo la violazione degli artt. 6 e 10 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 82 del 2005, la violazione dei principi della fiducia e dell’efficienza e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà.
Si è costituita l’Azienda Sanitaria Zero, eccependo la tardività del ricorso (notificato il 19 gennaio 2026) e chiedendone il rigetto nel merito.
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2026, avvisati i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.
L’eccezione di irricevibilità deve essere disattesa; muove dall’erroneo presupposto che al contenzioso riguardante l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario di emergenza extraospedaliera, in convenzione con le organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117 del 2017, sia applicabile il rito accelerato ex art. 120 cod. proc. amm.; non trattandosi di gara per l’appalto di un servizio, bensì di procedura selettiva per l’individuazione delle organizzazioni di volontariato alla quali affidare il servizio nello schema dell’amministrazione condivisa, alternativo a quello concorrenziale regolato dal Codice dei contratti pubblici, il termine per impugnare gli atti di esclusione e di aggiudicazione del servizio è quello ordinario di sessanta giorni.
Nel merito, il ricorso è infondato.
I ricorrenti affermano che l’importo complessivo dell’offerta economica (euro 264.300,00) sarebbe stato comunque caricato sulla piattaforma digitale della procedura, e quindi sarebbe stato pienamente conoscibile nella fase dell’attribuzione dei relativi punteggi, nonostante l’erroneo inserimento, nella tabella digitale predisposta dall’amministrazione, dei documenti relativi all’offerta tecnica, anziché di quelli relativi al preventivo di spesa ed alle voci di costo. Pertanto, la commissione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio, consentendo di completare le voci dell’offerta economica e di allegare i documenti mancanti, anziché deliberare l’immediata esclusione.
In contrario, deve considerarsi che l’avviso di selezione stabiliva, con clausole del tutto chiare e di facile comprensione, che le associazioni concorrenti avrebbero dovuto caricare sulla piattaforma SINTEL, nell’apposito campo denominato “Allegato 4 – Preventivo 2026”, l’offerta economica riportante il preventivo dei costi per il periodo di dodici mesi, redatta secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 9-8080 del 2024. Tale documento economico, peraltro, era qualificato dall’avviso di gara come prevalente, in caso di discordanza rispetto al valore complessivo dell’offerta indicato a sistema.
L’avviso, per quanto qui interessa, prevedeva testualmente: “L’OdV dovrà inserire a Sistema l’offerta economica, per ciascun lotto (postazione) a cui l’OdV intende partecipare, come indicato di seguito: (...) 5) nell’apposito campo denominato ‘Allegato 4 Preventivo 2026’ allegare l’offerta riportante il preventivo dei costi per un periodo di mesi 12 per l’anno 2026, redatta secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 9-8080 del 15.01.2024 ed utilizzando il modello denominato Allegato 4 Preventivo 2026, allegato al presente avviso. Il predetto modello dovrà essere certificato e sottoscritto digitalmente da un Revisore legale iscritto al relativo Registro tenuto presso il MEF. In caso di aggregazione di OdV dovrà essere prodotta un’offerta redatta da ciascuna OdV che partecipa all’aggregazione, tenuto conto della quota di partecipazione al progetto, utilizzando il modello denominato ‘Allegato 4 Preventivo 2026’, certificato e sottoscritto digitalmente da un Revisore legale iscritto al relativo Registro tenuto presso il MEF. Dovrà inoltre essere predisposta un’offerta in forma aggregata (non sottoscritta digitalmente dal Revisore legale) utilizzando il file ‘Allegato 4 Preventivo 2026’. Tutte le offerte delle OdV che partecipano all’aggregazione (compresa l’offerta aggregata) devono essere inserite in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente) da allegare nell’apposito campo. La cartella compressa non deve essere firmata digitalmente”.
Sebbene non prescritta dal bando di gara “a pena d’esclusione”, l’allegazione della certificazione sottoscritta dal revisore legale e dei preventivi di spesa, completi in ogni loro voce, costituiva il contenuto essenziale dell’offerta economica, per la quale non era possibile la rimessione in termini dei concorrenti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non può rilevare, al riguardo, la consegna tardiva di documenti sottoscritti digitalmente con data certa anteriore alla scadenza del termine, essendo tenuti i concorrenti, in qualsivoglia procedimento di evidenza pubblica, a far pervenire all’amministrazione tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni di impegno negoziale entro il termine perentorio fissato dal bando.
I comitati ricorrenti, pur avendo compilato il campo “offerta economica” sulla piattaforma SINTEL, indicando l’importo complessivo del preventivo, hanno colpevolmente omesso di inserire all’interno della busta economica il prescritto “Allegato 4”, comprensivo dell’asseverazione del revisore legale.
La commissione giudicatrice, nel verbale del 12 dicembre 2025, ha correttamente motivato e deciso come segue: “(…) l’ATS CRI Ivrea – CRI Torino per il lotto TO10-3C ha inserito nella busta economica la documentazione relativa all’offerta tecnica, anziché l’Allegato 4 – Preventivo, e pertanto l’offerta risulta irregolare in quanto la documentazione prodotta non è conforme alle disposizioni che regolano la presentazione dell’offerta”.
Il documento di offerta denominato “Allegato 4 – Preventivo 2026” assumeva rilievo essenziale, per consentire alla commissione di gara di verificare la conformità dell’offerta ai parametri economici vincolanti stabiliti dall’accordo quadro regionale. Infatti, l’avviso stabiliva che il documento dovesse essere “certificato e sottoscritto digitalmente” da un revisore legale iscritto al relativo registro tenuto presso il Ministero dell’Economia, proprio al fine di garantire in via preventiva che i costi indicati dalle associazioni concorrenti siano coerenti con la disciplina regionale e riconducibili esclusivamente alle voci di spese ammissibili. La richiamata delibera regionale n. 9-8080 del 2024, che ha approvato gli schemi di accordo regionale, ha previsto che le convenzioni con le organizzazioni di volontariato possono prevedere il rimborso esclusivamente delle spese effettivamente sostenute e documentate e che le modalità di regolazione economica del rapporto sono rigidamente ancorate ai criteri ed alle voci previste dall’accordo quadro. Perciò, il documento di offerta non assolve ad una funzione meramente formale o riepilogativa, ma consente alla commissione di gara ed al responsabile del procedimento di verificare che l’offerta economica sia coerente con le voci di spesa, i limiti ed i parametri economici stabiliti dall’accordo quadro regionale, prevenendo il riconoscimento di importi non dovuti o comunque non ammissibili a rimborso. L’avviso di gara prevede, a tal fine, che la commissione, sulla base delle risultanze dell’allegato e del preventivo, e prima della valutazione comparativa delle offerte, ove riscontri scostamenti rispetto a quanto ivi riportato, è tenuta a ricondurre le singole voci economiche ai parametri dell’accordo quadro.
La commissione avrebbe violato il principio fondamentale della par condicio, se avesse consentito ai ricorrenti di integrare la propria offerta economica nelle sue parti essenziali.
Con riguardo a fattispecie analoga, questo Tribunale, richiamando il principio di autoresponsabilità, secondo il quale grava sul concorrente l’onere di una diligente e completa osservanza delle prescrizioni chiare ed univoche della lex specialis di gara, ha avuto modo di ribadire che l’istituto del soccorso istruttorio non può essere legittimamente invocato, per rimediare a carenze essenziali dell’offerta economica o per consentirne integrazioni postume, non potendo il soccorso “trasformarsi in uno strumento di rimessione in termini del concorrente che abbia omesso di produrre un documento costituente parte integrante e imprescindibile dell’offerta”, né potendo ammettersi il soccorso per “colmare omissioni imputabili alla negligenza del partecipante”, atteso che un simile utilizzo dell’istituto determinerebbe l’alterazione dell’equilibrio concorrenziale e la violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, n. 842 del 2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).
I documenti trasmessi dai ricorrenti dopo la comunicazione di esclusione non potevano essere ammessi e valutati.
Ne discende l’infondatezza del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le associazioni ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell’Azienda Sanitaria Zero, nella misura di euro 1.500,00 (oltre accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU UC, Presidente
SA IC, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA IC | LU UC |
IL SEGRETARIO