CASS
Sentenza 16 novembre 2022
Sentenza 16 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2022, n. 43586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43586 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE RO nato a [...] il [...] BR TO PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di MODENA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
.tnti&o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO -ehe ha concluso chiedendo / udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 43586 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15.04.22, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Modena (con la quale era stata pronunciata l'improcedibilità per il reato di cui all'art. 594 cod. pen. per intervenuta abrogazione della disposizione incriminatrice e l'assoluzione di PO RI e HI TO PP dai restanti reati loro ascritti)- su appello della parte civile, EN ST SL, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale- ha dichiarato PO RI responsabile dei reati di agli artt. 581 e 612 cod. pen., e HI TO PP responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen., condannando quest'ultimo alla pena di euro 200 di multa ed il primo alla pena di euro 350 di multa, nonché entrambi al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in euro 2000. 1.1. In particolare, il PO con la sentenza di appello è stato ritenuto responsabile per aver percosso EN SLane SL, collega di entrambi gli imputati e con il quale gli stessi avevano già avuto occasione di scontro, aggredendolo al punto di farlo cadere a terra - e minacciandolo di un male ingiusto - pronunciando le seguenti frasi al suo indirizzo: "Finalmente sono diventato ispettore comandante capo della IVRI e posso trombarti, così impari a fare la denuncia contro l'azienda", "I marocchini non possono lavorare nella IVRI e te ne devi andare con le buone maniere, se hai vinto il licenziamento io posso farti di nuovo licenziare", "Informati di chi sono io, chiedi agli altri colleghi della Coop Service cosa ho fatto a... L'ho mandato in ospedale con il naso rotto, te ne devi andare con le buone maniere altrimenti ti mando via io con una pallottola in testa, dentro una bara, nel tuo paese, io faccio sul serio"; il HI, invece, è stato ritenuto responsabile per aver minacciato di un male ingiusto la medesima p.o., proferendo nei suoi confronti la frase "Te ne devi andare con le buone maniere altrimenti finisci sepolto nel cemento armato, tu sai che la mia pistola spara bene e che non manco un bersaglio". 2. Avverso la suddetta sentenza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati, con at'n a firma dell'Avv. Andrea Milani, affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deducono: 2.1. con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 609 co. 2 cod. proc. pen., a seguito dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 83 co. 9 d.l. n. 18 del 2020; in particolare, con sentenza n. 140 del 06.07.2021, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale della citata norma, nella parte in cui disponeva la sospensione del decorso del termine di prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali erano rinviati ai sensi del precedente comma settimo del medesimo articolo;
ne deriva che, dispiegando le pronunce di illegittimità costituzionale i propri effetti retroattivamente, il disposto dell'art. 83 co. 9 d.l. n. 18 del 2020 è da considerarsi invalido ab origine e che i reati per i quali si procede - non operando la sospensione del termine di prescrizione, precisamente corrispondente a 48 giorni, per il differimento d'ufficio dell'udienza originariamente fissata per 1 il 14.05.2020 - debbono considerarsi estinti, per intervenuta prescrizione, in epoca antecedente alla pronuncia di secondo grado, maturando il termine prescrizionale in data 27.02.2021 (e non in data 16.04.2021) ed essendo intervenuta la sentenza impugnata soltanto in data 15.04.2021; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., per avere il giudice di merito mancato di pronunciarsi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., come espressamente richiesto dalla difesa in occasione dell'udienza del 11.02.2021, essendo i reati estinti per decorso del termine prescrizionale;
invero, in occasione dell'udienza del 23.03.2017, il difensore di fiducia degli imputati prospettava al Giudice di Pace l'intenzione di non aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali, pur avendo appreso della contraria decisione del difensore di parte civile, chiedendo la nomina, ai fini del rinvio, di un sostituto ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen.; in occasione della detta udienza, tuttavia, nonostante l'espressa e rituale manifestazione di volontà del difensore degli imputati circa la propria intenzione di non aderire all'astensione e nonostante l'assenza di qualsivoglia dichiarazione di adesione da parte del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen., veniva verbalizzata l'adesione della difesa dell'imputato all'astensione dalle udienze penali proclamata dalje Camere Penali, il che determinaw la illegittima sospensione del decorso del termine di prescrizione - precisamente corrispondente a giorni 98 - ai sensi dell'art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen.; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere il giudice di secondo grado erroneamente provveduto agli effetti penali, non limitandosi ad accertare la responsabilità degli imputati ai soli fini della decisione sulla domanda risarcitoria ed incorrendo, pertanto, nell'aderire all'illegittima richiesta formulata nelle proprie conclusioni scritte dalla parte civile, nell'evidente violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., atteso che la sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado non era altresì impugnata dal Pubblico Ministero;
2.4. con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la sentenza impugnata ritenuto meritevole di risarcimento il danno morale subito dalla persona offesa esclusivamente in forza di ragionamenti inferenziali, svincolati da elementi concreti e per aver, in ordine al quantum di tale risarcimento, proceduto in via equitativa, senza adeguatamente rendere contezza del percorso logico seguito nella propria determinazione. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Lucia Odello, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla condanna alla pena pecuniaria dei ricorrenti con declaratoria di inammissibilità nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 I ricorsi proposti dagli imputati sono fondati in relazione al terzo motivo, laddove vanno respinti nel resto. 1. In ordine logico va esaminata preliminarmente la censura di cui al terzo motivo di ricorso, circa l'erronea statuizione del giudice d'appello di condanna degli imputati alla pena della multa, in presenza dell'appello della sola parte civile ex art. 576 c.p.p. ed in assenza di appello del Pubblico Ministero, ciò in violazione dell'art. 597 c.p.p.. Tale censura risulta fondata, atteso che la sentenza impugnata - pronunciata su impugnazione della parte civile EN SLane SL, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., avverso la mancata affermazione di responsabilità degli imputati ai soli effetti civili - nel ricostruire meticolosamente la vicenda in esame e le risultanze probatorie acquisite, pur premettendo che tali risultanze danno conto della responsabilità degli imputati ai fini esclusivamente civili (cfr. incipit del par.
3.1. e del par. 4), nel dispositivo contiene, invece, l'affermazione di colpevolezza degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, condannando ciascuno, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, alla pena della multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. La condanna degli imputati agli effetti penali risulta illegittima, atteso che in mancanza di impugnazione del P.M. il devoluto afferiva esclusivamente alle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., sicchè tale condanna va espunta, nel senso che la sentenza impugnata ed in particolare il dispositivo della sentenza deve essere letto esclusivamente in relazione alla condanna degli imputati al risarcimento del danno liquidato in complessivi euro 2000,00 e alla u,ndanna alle spese di parte civile, restando ferma l'assoluzione agli effetti penali pronunciata dal primo giudice. Più volte questa Corte ha evidenziato come la parte civile sia legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, ferma restando la proponibilità del solo ricorso per cassazione, anche ai fini penali (art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000), qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice (Sez. 5, n. 4695 del 05/12/2008, Rv. 242605), situazione questa non verificatasi nella fattispecie. 2. Vanno respinti gli ulteriori motivi di ricorso proposti. Ed invero, quanto ai primi due motivi di ricorso circa il decorso del termine di prescrizione, volendo anche accedere al ragionamento degli imputati, in merito alla maturazione di tale termine successivamente alla sentenza di primo grado, ma antecedentemente alla sentenza di appello, la questione non si presenta rilevante nella fattispecie, alla luce dei condivisibili principi, più volte affermati da questa Corte, secondo cui all'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022 Rv. 282689). Pertanto, nella fattispecie in esame, nonostante l'asserito decorso del termine di 3 prescrizione il giudice d'appello, comunque, avrebbe dovuto- come correttamente ha fatto- pronunciarsi circa la ricorrenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità civile dei ricorrenti. 3. Infondato si presenta, altresì, il quarto motivo di ricorso in merito alla liquidazione del danno morale in euro 2000,00. La sentenza impugnata, dopo aver ampiamente descritto e valutato le emergenze a carico dei ricorrenti, all'esito della rinnovazione istruttoria, ha ritenuto, con motivazione logica, immune da censure, sussistente esclusivamente il danno morale derivante dai reati rispettivamente ascritti agli imputati ed ha liquidato equitativamente, ex art. 1226 c.c., in euro 2000 il danno "morale patito" dalla p.o.. In proposito, deve ritenersi legittimo il ricorsu al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno, nella specie derivante da minacce e percosse da parte degli imputati, colleghi di lavoro della vittima, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", sì può presumere, che tali fatti abbiano arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro;
inoltre, il relativo nesso causale è, in tal caso, di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo (anche per "relationem" rispetto all'imputazione contestata) al contenuto e alle modalità di aggressione fisica e morali subite dalla vittima (arg. ex Sez. 5, n. 6481 del 28/10/2011 Rv. 251944). Quanto alla liquidazione del danno, essa non appare censurabile atteso che (cfr. Sez. 5 , n. 7993 del 09/12/2020 Rv. 280495) in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice- affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione'solo se essa difetti totalmente di giustificazione o sì discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 4, sent. n. 18099 del 01.04.2015 - dep. 29.04.2015, Rv. 263450). La liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento. 4. In definitiva la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, va respinto nel resto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 4.11).2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
.tnti&o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO -ehe ha concluso chiedendo / udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 43586 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15.04.22, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Modena (con la quale era stata pronunciata l'improcedibilità per il reato di cui all'art. 594 cod. pen. per intervenuta abrogazione della disposizione incriminatrice e l'assoluzione di PO RI e HI TO PP dai restanti reati loro ascritti)- su appello della parte civile, EN ST SL, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale- ha dichiarato PO RI responsabile dei reati di agli artt. 581 e 612 cod. pen., e HI TO PP responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen., condannando quest'ultimo alla pena di euro 200 di multa ed il primo alla pena di euro 350 di multa, nonché entrambi al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in euro 2000. 1.1. In particolare, il PO con la sentenza di appello è stato ritenuto responsabile per aver percosso EN SLane SL, collega di entrambi gli imputati e con il quale gli stessi avevano già avuto occasione di scontro, aggredendolo al punto di farlo cadere a terra - e minacciandolo di un male ingiusto - pronunciando le seguenti frasi al suo indirizzo: "Finalmente sono diventato ispettore comandante capo della IVRI e posso trombarti, così impari a fare la denuncia contro l'azienda", "I marocchini non possono lavorare nella IVRI e te ne devi andare con le buone maniere, se hai vinto il licenziamento io posso farti di nuovo licenziare", "Informati di chi sono io, chiedi agli altri colleghi della Coop Service cosa ho fatto a... L'ho mandato in ospedale con il naso rotto, te ne devi andare con le buone maniere altrimenti ti mando via io con una pallottola in testa, dentro una bara, nel tuo paese, io faccio sul serio"; il HI, invece, è stato ritenuto responsabile per aver minacciato di un male ingiusto la medesima p.o., proferendo nei suoi confronti la frase "Te ne devi andare con le buone maniere altrimenti finisci sepolto nel cemento armato, tu sai che la mia pistola spara bene e che non manco un bersaglio". 2. Avverso la suddetta sentenza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati, con at'n a firma dell'Avv. Andrea Milani, affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deducono: 2.1. con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 609 co. 2 cod. proc. pen., a seguito dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 83 co. 9 d.l. n. 18 del 2020; in particolare, con sentenza n. 140 del 06.07.2021, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale della citata norma, nella parte in cui disponeva la sospensione del decorso del termine di prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali erano rinviati ai sensi del precedente comma settimo del medesimo articolo;
ne deriva che, dispiegando le pronunce di illegittimità costituzionale i propri effetti retroattivamente, il disposto dell'art. 83 co. 9 d.l. n. 18 del 2020 è da considerarsi invalido ab origine e che i reati per i quali si procede - non operando la sospensione del termine di prescrizione, precisamente corrispondente a 48 giorni, per il differimento d'ufficio dell'udienza originariamente fissata per 1 il 14.05.2020 - debbono considerarsi estinti, per intervenuta prescrizione, in epoca antecedente alla pronuncia di secondo grado, maturando il termine prescrizionale in data 27.02.2021 (e non in data 16.04.2021) ed essendo intervenuta la sentenza impugnata soltanto in data 15.04.2021; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., per avere il giudice di merito mancato di pronunciarsi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., come espressamente richiesto dalla difesa in occasione dell'udienza del 11.02.2021, essendo i reati estinti per decorso del termine prescrizionale;
invero, in occasione dell'udienza del 23.03.2017, il difensore di fiducia degli imputati prospettava al Giudice di Pace l'intenzione di non aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali, pur avendo appreso della contraria decisione del difensore di parte civile, chiedendo la nomina, ai fini del rinvio, di un sostituto ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen.; in occasione della detta udienza, tuttavia, nonostante l'espressa e rituale manifestazione di volontà del difensore degli imputati circa la propria intenzione di non aderire all'astensione e nonostante l'assenza di qualsivoglia dichiarazione di adesione da parte del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen., veniva verbalizzata l'adesione della difesa dell'imputato all'astensione dalle udienze penali proclamata dalje Camere Penali, il che determinaw la illegittima sospensione del decorso del termine di prescrizione - precisamente corrispondente a giorni 98 - ai sensi dell'art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen.; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere il giudice di secondo grado erroneamente provveduto agli effetti penali, non limitandosi ad accertare la responsabilità degli imputati ai soli fini della decisione sulla domanda risarcitoria ed incorrendo, pertanto, nell'aderire all'illegittima richiesta formulata nelle proprie conclusioni scritte dalla parte civile, nell'evidente violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., atteso che la sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado non era altresì impugnata dal Pubblico Ministero;
2.4. con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la sentenza impugnata ritenuto meritevole di risarcimento il danno morale subito dalla persona offesa esclusivamente in forza di ragionamenti inferenziali, svincolati da elementi concreti e per aver, in ordine al quantum di tale risarcimento, proceduto in via equitativa, senza adeguatamente rendere contezza del percorso logico seguito nella propria determinazione. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Lucia Odello, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla condanna alla pena pecuniaria dei ricorrenti con declaratoria di inammissibilità nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 I ricorsi proposti dagli imputati sono fondati in relazione al terzo motivo, laddove vanno respinti nel resto. 1. In ordine logico va esaminata preliminarmente la censura di cui al terzo motivo di ricorso, circa l'erronea statuizione del giudice d'appello di condanna degli imputati alla pena della multa, in presenza dell'appello della sola parte civile ex art. 576 c.p.p. ed in assenza di appello del Pubblico Ministero, ciò in violazione dell'art. 597 c.p.p.. Tale censura risulta fondata, atteso che la sentenza impugnata - pronunciata su impugnazione della parte civile EN SLane SL, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., avverso la mancata affermazione di responsabilità degli imputati ai soli effetti civili - nel ricostruire meticolosamente la vicenda in esame e le risultanze probatorie acquisite, pur premettendo che tali risultanze danno conto della responsabilità degli imputati ai fini esclusivamente civili (cfr. incipit del par.
3.1. e del par. 4), nel dispositivo contiene, invece, l'affermazione di colpevolezza degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, condannando ciascuno, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, alla pena della multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. La condanna degli imputati agli effetti penali risulta illegittima, atteso che in mancanza di impugnazione del P.M. il devoluto afferiva esclusivamente alle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., sicchè tale condanna va espunta, nel senso che la sentenza impugnata ed in particolare il dispositivo della sentenza deve essere letto esclusivamente in relazione alla condanna degli imputati al risarcimento del danno liquidato in complessivi euro 2000,00 e alla u,ndanna alle spese di parte civile, restando ferma l'assoluzione agli effetti penali pronunciata dal primo giudice. Più volte questa Corte ha evidenziato come la parte civile sia legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, ferma restando la proponibilità del solo ricorso per cassazione, anche ai fini penali (art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000), qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice (Sez. 5, n. 4695 del 05/12/2008, Rv. 242605), situazione questa non verificatasi nella fattispecie. 2. Vanno respinti gli ulteriori motivi di ricorso proposti. Ed invero, quanto ai primi due motivi di ricorso circa il decorso del termine di prescrizione, volendo anche accedere al ragionamento degli imputati, in merito alla maturazione di tale termine successivamente alla sentenza di primo grado, ma antecedentemente alla sentenza di appello, la questione non si presenta rilevante nella fattispecie, alla luce dei condivisibili principi, più volte affermati da questa Corte, secondo cui all'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022 Rv. 282689). Pertanto, nella fattispecie in esame, nonostante l'asserito decorso del termine di 3 prescrizione il giudice d'appello, comunque, avrebbe dovuto- come correttamente ha fatto- pronunciarsi circa la ricorrenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità civile dei ricorrenti. 3. Infondato si presenta, altresì, il quarto motivo di ricorso in merito alla liquidazione del danno morale in euro 2000,00. La sentenza impugnata, dopo aver ampiamente descritto e valutato le emergenze a carico dei ricorrenti, all'esito della rinnovazione istruttoria, ha ritenuto, con motivazione logica, immune da censure, sussistente esclusivamente il danno morale derivante dai reati rispettivamente ascritti agli imputati ed ha liquidato equitativamente, ex art. 1226 c.c., in euro 2000 il danno "morale patito" dalla p.o.. In proposito, deve ritenersi legittimo il ricorsu al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno, nella specie derivante da minacce e percosse da parte degli imputati, colleghi di lavoro della vittima, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", sì può presumere, che tali fatti abbiano arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro;
inoltre, il relativo nesso causale è, in tal caso, di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo (anche per "relationem" rispetto all'imputazione contestata) al contenuto e alle modalità di aggressione fisica e morali subite dalla vittima (arg. ex Sez. 5, n. 6481 del 28/10/2011 Rv. 251944). Quanto alla liquidazione del danno, essa non appare censurabile atteso che (cfr. Sez. 5 , n. 7993 del 09/12/2020 Rv. 280495) in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice- affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione'solo se essa difetti totalmente di giustificazione o sì discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 4, sent. n. 18099 del 01.04.2015 - dep. 29.04.2015, Rv. 263450). La liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento. 4. In definitiva la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, va respinto nel resto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 4.11).2022