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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1688/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2228/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 571082 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, notificato in data 11.1.2025, col quale il
Comune di Catania chiede il pagamento di complessive €.3.638,00, di cui €.2.414,00 a titolo di IMU anno
2019, oltre interessi e sanzioni-per i seguenti motivi : nullità dell'impugnato avviso di accertamento per intervenuta decadenza della pretesa creditoria intimata
( il periodo di sospensione di 85 giorni non si applica “a cascata”, anche ai periodi d'imposta i cui termini non scadono nel 2020);
- intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria de quo incluse sanzioni ed interessi;
- nullità dell'impugnato avviso di accertamento per mancata sottoscrizione da parte del funzionario addetto, di cui è solamente riprodotto a stampa il nominativo e/o per violazione dell'art. 1 comma 87 l. 549/95;
- nullità dell'impugnato avviso di accertamento per carenza assoluta di motivazione, per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990. Mancato contraddittorio preventivo;
-illegittimità e/o infondatezza, nel merito, dell'impugnato avviso di accertamento per assoluta carenza dei presupposti impositivi, e conseguente manifesta infondatezza nel merito;
errata determinazione della base imponibile e della relativa imposta;
- illegittimità e/o infondatezza delle sanzioni irrogate.
Nessuno si è costitutito per il Comune di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
la Suprema Corte con recente sentenza n, 960/2025 ha stabilito- contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- che in riferimento alla normativa emergenziale VI deve essere interpretata nel senso che: art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
La sospensione dei termini, quindi, non si limita agli atti da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza in corso durante il periodo di sospensione, determinandone uno slittamento temporale corrispondente al periodo sospeso (85 giorni).
Nessuna decadenza o prescrizione si è dunque verificata
Privi di fondamento sono anche gli altri pretestuosi motivi essendo idonea la sottoscrizione a stampa da parte del funzionario addetto, sufficiente la motivazione con l'indicazione degli estremi identificativi ,non essendo necessario alcun preventivo contraddittorio per una imposta prevista periodocamente
Né si comprendono le ragioni per le quali difetterebbero i presupposti impositivo non essendo stata contesta la proprietà degli immobili in questione né è stato specificamente contestata l'eventuale erronea determinazione del tributo sulla base della puntuale normativa indicata, così come delle conseguenti sanzioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese stante la contumacia di controparte.
Così deciso in Catania il 13.2.2026 Il Giudice
dott. Francesco Distefano
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2228/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 571082 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, notificato in data 11.1.2025, col quale il
Comune di Catania chiede il pagamento di complessive €.3.638,00, di cui €.2.414,00 a titolo di IMU anno
2019, oltre interessi e sanzioni-per i seguenti motivi : nullità dell'impugnato avviso di accertamento per intervenuta decadenza della pretesa creditoria intimata
( il periodo di sospensione di 85 giorni non si applica “a cascata”, anche ai periodi d'imposta i cui termini non scadono nel 2020);
- intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria de quo incluse sanzioni ed interessi;
- nullità dell'impugnato avviso di accertamento per mancata sottoscrizione da parte del funzionario addetto, di cui è solamente riprodotto a stampa il nominativo e/o per violazione dell'art. 1 comma 87 l. 549/95;
- nullità dell'impugnato avviso di accertamento per carenza assoluta di motivazione, per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990. Mancato contraddittorio preventivo;
-illegittimità e/o infondatezza, nel merito, dell'impugnato avviso di accertamento per assoluta carenza dei presupposti impositivi, e conseguente manifesta infondatezza nel merito;
errata determinazione della base imponibile e della relativa imposta;
- illegittimità e/o infondatezza delle sanzioni irrogate.
Nessuno si è costitutito per il Comune di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
la Suprema Corte con recente sentenza n, 960/2025 ha stabilito- contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- che in riferimento alla normativa emergenziale VI deve essere interpretata nel senso che: art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
La sospensione dei termini, quindi, non si limita agli atti da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza in corso durante il periodo di sospensione, determinandone uno slittamento temporale corrispondente al periodo sospeso (85 giorni).
Nessuna decadenza o prescrizione si è dunque verificata
Privi di fondamento sono anche gli altri pretestuosi motivi essendo idonea la sottoscrizione a stampa da parte del funzionario addetto, sufficiente la motivazione con l'indicazione degli estremi identificativi ,non essendo necessario alcun preventivo contraddittorio per una imposta prevista periodocamente
Né si comprendono le ragioni per le quali difetterebbero i presupposti impositivo non essendo stata contesta la proprietà degli immobili in questione né è stato specificamente contestata l'eventuale erronea determinazione del tributo sulla base della puntuale normativa indicata, così come delle conseguenti sanzioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese stante la contumacia di controparte.
Così deciso in Catania il 13.2.2026 Il Giudice
dott. Francesco Distefano