Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08886/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 8886 del 2024, proposto da
Fallimento Petit Parcage s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Michelangelo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ST dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
-del provvedimento GSE prot. GSEWEB/P20240425942 del 30 maggio 2024 notificato in data 31 maggio 2024;
-della conseguente richiesta di GSE s.p.a. di restituzione degli incentivi notificata in data 17 giugno 2024 per illegittimità propria e/o derivata;
-di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del ST dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LE La FA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 29 luglio e depositato il 20 agosto 2024 il Fallimento della Petit Parcage s.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico di 88,32 kW sito nel Comune di Lucera (FG) ammesso alle tariffe incentivanti del D.M. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia), impugna il provvedimento prot. P20240425942 del 30 maggio 2024 del GSE – ST dei Servizi Energetici s.p.a.
Con detto provvedimento il GSE, a conclusione di un procedimento di verifica e controllo ex art. 42 del d.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, ha disposto la “revoca” dell’ammissione della ricorrente alle tariffe incentivanti già disposta in data 18 maggio 2012, con decorrenza dal 20 dicembre 2012, data in cui la distinta società Living Cafè s.r.l. è divenuta titolare della licenza di officina elettrica dell’impianto. Il GSE ha contestualmente risolto la convenzione per l’erogazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica a far fata dal 30 giugno 2022, data di rimozione dei moduli fotovoltaici dalla copertura del fabbricato ove erano collocati.
Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
(i) “ Violazione di legge – violazione art. 7 legge n. 241/90. Violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge in relazione ai provvedimenti impugnati ”;
Mancherebbe una valida comunicazione di avvio del procedimento, atteso che la comunicazione di avvio del 9 settembre 2019 non contiene alcuna notizia della finalizzazione del procedimento alla revoca o decadenza dalle convenzioni né la comunicazione è stata aggiornata rispetto alle sopravvenienze procedimentali.
(ii) “ Violazione di legge – violazione ed erronea applicazione dell’art. 42 comma 3 D. Lgs. N. 28/2011. Violazione art. 21 nonies Legge n. 241/90. Violazione art. 3 L. n. 241/90 - Eccesso di potere – Erroneità dei presupposti – carenza di motivazione – lesione dell’affidamento – carenza di istruttoria ”;
Il GSE non avrebbe agito “ in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”, per come prescritto dall’art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011, per come modificata dal d.l. 76/2020 conv. l. 120/2020, e avrebbe violato in particolare il termine temporale ivi previsto di diciotto mesi, tenuto conto che il provvedimento è stato adottato in data 30 maggio 2024, a distanza di cinque anni dall’avvio del procedimento e oltre il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del d.l. 76/2020 (17 luglio 2020).
(iii) “ violazione di legge – violazione art. 97 cost. - eccesso di potere – contraddittorietà azione amministrativa – condotta ondivaga – lesione dell’affidamento - eccesso di potere – erronea presupposizione - difetto di motivazione – carenza di istruttoria ”;
Nel corso del procedimento il GSE avrebbe tenuto una condotta ondivaga in pregiudizio dell’affidamento della ricorrente, contraddittoriamente tentando in una prima fase di agevolarne il subentro nelle convenzioni ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare ed effettivamente erogando, in data 30 aprile 2019, incentivi maturati nell’ambito del Quarto Conto Energia.
Il ST non avrebbe correttamente apprezzato i fatti, posto che i procedimenti di voltura del POD e della licenza di officina non sarebbero andati a buon fine non per un difetto di titolo in capo alla ricorrente né per un fatto imputabile alla stessa, ma a causa di circostanze estrinseche indipendenti dalla volontà della società ricorrente (per quanto riguarda il POD il procedimento di voltura non ha avuto buon esito a causa del rifiuto delle società distributrici di intestare un’utenza ad una società fallita, mentre il procedimento di voltura della licenza di officina si è arenato in seguito all’avvenuta
sottrazione dei pannelli solari ad opera di ignoti, avvenuto in data 30 giugno 2022).
(iv) “ in subordine: violazione di legge – violazione art. 42 comma 3 d.lgs. n. 28/2011. Eccesso di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – irragionevolezza ”.
Il GSE avrebbe violato la disciplina della decurtazione ex art. 42, comma 3, cpv, del d.lgs. 28/2011.
(v) “ In via ulteriormente subordinata: violazione di legge – violazione art. 42 comma 3 d.lgs. n. 28/2011. eccesso di potere – erronea presupposizione - difetto di istruttoria – difetto di motivazione ”.
Il GSE avrebbe erroneamente richiesto la restituzione della somma di euro 172.518,10 a titolo di incentivi illegittimamente percepiti, che tuttavia risulterebbe diversa e superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal GSE, nella misura di euro 154.675,00.
2. Si è costituito in giudizio il GSE, depositando memoria in vista della camera di consiglio del 10 settembre 2024 fissata per l’esame della domanda cautelare.
All’esito della camera di consiglio il TAR ha respinto la domanda cautelare.
3. All’udienza di merito del 26 novembre 2025, previo deposito di scritti ex art. 73 c.p.a. in cui le parti hanno argomentato sulle rispettive tesi difensive, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
4. I primi quattro motivi di ricorso sono infondati; il quinto motivo richiede un approfondimento, procedendosi pertanto con sentenza non definitiva e contestuale ordinanza istruttoria per l’ulteriore trattazione della causa.
5. Viene in rilievo una complessa vicenda in fatto così riassumibile:
(i) la ricorrente Petit Parcage s.r.l., titolare dell’impianto fotovoltaico ammesso agli incentivi del Quarto Conto Energia, ha inoltrato al GSE istanza di trasferimento delle convenzioni incentivanti concluse con il GSE a favore della Living Cafè s.r.l. in data 11 e 15 gennaio 2013;
(ii) a fronte del mancato riscontro della ricorrente alla richiesta di integrazione dei documenti mancanti per perfezionare la voltura, il GSE ha rigettato la richiesta;
(iii) successivamente, l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, quale successore della Living Cafè s.r.l. nel frattempo confiscata, nell’esplicitare pretese economiche degli incentivi nei confronti del GSE ha reso noto al GSE di essere titolare della licenza di officina elettrica e del POD dell’impianto;
(iv) la Petit Parcage s.r.l., nelle more dichiarata fallita e in persona del curatore pro tempore , interpellata dal GSE, non ha a questo punto reso chiarimenti al ST (nel senso di essere titolare o non essere titolare del POD e della licenza, rivendicata dall’Agenzia dei beni confiscati, e a partire da quali date) ma ha attivato il potere negoziale di scioglimento unilaterale del contratto di cessione del POD alla Living Cafè s.r.l., nell’ottica di conseguire nuovamente i due suddetti requisiti di soggetto responsabile necessari ai fini del mantenimento degli incentivi (doc.12 del 5 settembre 2024 della ricorrente);
(v) la licenza e il POD non sono stati successivamente ripristinati in capo alla Petit Parcage s.r.l. in fallimento, anche perché due società distributrici dell’energia, Enel Energia s.p.a. e Repower Italia s.p.a., si sono rifiutate di intestare l’utenza a una società fallita;
(vi) quale ulteriore seguito della vicenda, terzi ignoti hanno trafugato i pannelli fotovoltaici dell’impianto nel giugno 2022, che è così cessato dall’esercizio.
6. Ciò premesso, il primo motivo del ricorso è infondato.
Si rinviene in atti una articolata comunicazione di avvio del procedimento “ ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e del D.M. 31 gennaio 2014 ”.
La comunicazione indica chiaramente l’avvio di una verifica sulla documentazione trasmessa relativa all’impianto in relazione a specifiche premesse: l’istanza di voltura dell’11 gennaio 2012 in favore della Living Cafè s.r.l.; il successivo rigetto del GSE del cambio di titolarità del 29 gennaio 2016; le successive comunicazioni dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati; la necessità di verificare la permanenza dei requisiti di soggetto responsabile in contestazione fra la Petit Parcage s.r.l. e la Living Cafè s.r.l., quali la titolarità del punto di connessione con la rete elettrica (POD) e la titolarità della licenza dell’officina elettrica rilasciata dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente, “ al fine di verificare il ricorrere e il permanere dei presupposti per il riconoscimento degli incentivi ” con menzione del conseguente eventuale recupero degli incentivi indebitamente percepiti.
La comunicazione, che è conclusa anche con l’avviso che, in assenza di documentazione e di chiarimenti utili ad attestare la titolarità del punto di connessione con la rete elettrica nazionale e la licenza di officina elettrica, il procedimento sarebbe stato definito “ sulla base dei dati e delle informazioni ad oggi disponibili ”, contiene indicazione chiara del suo oggetto ai sensi dell’art. 8, co. 2, lett. b della l. 241/1990 e ha messo la ricorrente in condizioni di conoscere adeguatamente i contenuti della verifica.
Inoltre la altrettanto espressa indicazione nella comunicazione di avvio delle fonti normative presupposte implica che può esigersi un dovere di conoscenza dei contenuti della norma primaria regolatrice del potere di verifica, che espressamente menziona la decadenza, in base al noto principio ignorantia legis non excusat .
7. Il secondo motivo è infondato.
Il GSE ha qualificato il provvedimento come revoca ma si tratta sostanzialmente di una decadenza dall’ammissione alla tariffa incentivante tipizzata dall’art. 42, co. 3, del d.lgs. 28/2011, caratterizzata, a partire dall’entrata in vigore delle modifiche apportate dal d.l. 76/2020 conv. l. 120/2020 (17 luglio 2020) dal riferimento obbligatorio ai requisiti dell’art. 21- novies sull’annullamento in autotutela.
Il provvedimento è del 31 maggio 2024 quindi soggetto alla disciplina del 21- novies .
7.1. Si applica al caso di specie l’art. 21- novies , comma 2- bis , che esclude la decorrenza del termine di dodici mesi e determina la mera decorrenza di un termine ragionevole nel caso di “ false rappresentazioni ”.
Il contegno del soggetto ammesso alla concessione della tariffa incentivante è stato caratterizzato da dichiarazioni reticenti o fuorvianti tali da determinare obiettivamente un effetto ingannevole sulla permanenza dei requisiti di incentivazione ossia, nel caso di specie, i requisiti per la definizione di soggetto responsabile quale in particolare la licenza di officina elettrica.
Solo nel corso del procedimento di verifica è emerso che tali requisiti non erano più posseduti dalla società ricorrente a fronte non solo della cessione del POD – cui aveva fatto già seguito il rigetto del trasferimento delle convenzioni – ma anche dell’intestazione della licenza al terzo Living Cafè s.r.l., come da atto notarile di cessione del POD del 27 novembre 2012 (doc. 4 della ricorrente del 5 settembre 2024) e provvedimento di licenza del 29 aprile 2013 (doc. 5 della ricorrente del 5 settembre 2024).
Al concetto normativo di falsa rappresentazione dei fatti ineriscono non solo mere e atomistiche dichiarazioni false ma anche contegni formali e dichiarativi reticenti o fuorvianti, tali da falsare in modo essenziale e non riconoscibile il corretto rilievo dei fatti da parte del GSE ossia a rappresentare falsamente la realtà.
La circostanza del continuo esercizio dell’impianto fotovoltaico da parte della Living Cafè s.r.l. a partire dal 2012, come da licenza di officina elettrica appositamente ottenuta, è emersa nel corso del procedimento di verifica in data 9 settembre 2019, qui è stata sottoposta a scrutinio anche in considerazione dello sviluppo delle contrapposte pretese di entrambe le parti private, cui sono nel frattempo succedute l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e la curatela fallimentare, in un quadro di obiettiva complessità ricostruttiva e documentale.
Al GSE è stato antecedentemente reso noto, con richieste di trasferimento della titolarità delle convenzioni incentivanti dell’11 e 15 gennaio 2013, soltanto il contratto di cessione del POD ma successivamente data l’inottemperanza della ricorrente a fornire integrazioni documentali, la titolarità delle convenzioni non era stata trasferita e le circostanze dell’intestazione di una nuova licenza in capo alla Living Café s.r.l. e l’utilizzazione dell’impianto di produzione da parte di quest’ultima sono emerse solo nell’attività di verifica.
L’iniziale contegno reticente e fuorviante del beneficiario degli incentivi – che ha perfezionato formali atti di disponibilità e di legittimazione all’esercizio dell’impianto di produzione in capo a un terzo, senza puntualmente renderne edotto il GSE, salvo per la sola cessione del POD cui tuttavia non aveva fatto seguito la voltura delle convenzioni incentivanti - ha dunque causato obiettivamente una rappresentazione artificiosa e non veritiera dei fatti, oltreché particolarmente oscura, tale da rendere applicabile la deroga dell’art. 21- nonies , comma 2- bis per effetto dell’obiettiva induzione dell’Amministrazione in errore.
Tenuto conto della particolare complessità del procedimento di verifica, il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo può considerarsi ragionevole, atteso che negli anni fra il 2019 e il 2024 si è resa palese l’attività dell’Amministrazione volta ad approfondire la possibilità di ripristinare il regolare funzionamento delle convenzioni incentivanti in capo alla società ricorrente, previo vaglio dell’infondatezza della contrapposta pretesa sugli incentivi della Living Cafè s.r.l. nel frattempo sottoposta a confisca antimafia, e le comunicazioni e le sopravvenienze documentate e intervenute anche in corso di procedimento hanno reso più problematica la verifica.
7.2. Al riguardo il Tribunale fa propria l’esegesi delle false rappresentazioni corrispondenti a dichiarazioni fuorvianti o ingannevoli che abbiano portato decettiva per l’Amministrazione:
“ indipendentemente dalla distinzione astrattamente effettuabile tra le condotte decettive contemplate dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 – a seconda che siano costituite da mere “false rappresentazioni dei fatti” o da “dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci” – e dalle diverse conseguenze che ad essa volessero ricollegarsi – nel senso che solo nella seconda ipotesi sarebbe necessario, ai fini del superamento del “termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, entro il quale deve essere adottato il relativo provvedimento di autotutela - occorre porre in evidenza la ratio unitaria della disposizione, intesa a sollevare l’Amministrazione dal rispetto di un termine perentorio e (allo stato attuale) rigorosamente determinato nella sua estensione temporale, in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla forma della dichiarazione ingannevole, essa abbia fatto legittimo affidamento sull’apporto dichiarativo del privato ai fini del rilascio del provvedimento favorevole, astenendosi dall’effettuare autonome acquisizioni istruttorie aventi ad oggetto i fatti rilevanti e dall’esercitare i controlli (preventivi o successivi a quel provvedimento) in ordine alla genuinità delle dichiarazioni dell’interessato.
Tale conclusione discende dalla ragionevole considerazione che, così come l’Amministrazione non può essere considerata in colpa (nel rilascio del provvedimento ampliativo) laddove sia stata fuorviata dal contributo istruttorio del privato, se non sussistevano oggettive ragioni per dubitare della sua attendibilità e correttezza, allo stesso modo, nessun consolidamento dell’affidamento del suddetto in ordine al vantaggio giuridico (illegittimamente) conseguito può predicarsi qualora questo abbia costituito il frutto di un suo comportamento volto, dolosamente o colposamente, alla rappresentazione artificiosa, recte oggettivamente non veritiera, dei fatti rilevanti ” (Cons. Stato, III, 6137 del 22 giugno 2023).
Nel caso di specie emerge chiaramente un comportamento volto alla rappresentazione artificiosa e oggettivamente non veritiera dei fatti rilevanti, stante l’avvenuta perdita dei requisiti di soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico nel corso del rapporto con subentro di un terzo, che ha conseguito un’importante autorizzazione all’esercizio dell’impianto, la licenza di officina elettrica, senza che il GSE ne fosse informato, e che ha poi rivendicato gli incentivi.
Risulta poi evidente e corretta nel testo del provvedimento la considerazione delle ragioni di interesse pubblico, sottese alla rilevazione della perdita di importanti requisiti della qualifica di soggetto responsabile e all’accertamento delle sue conseguenze.
8. Il terzo motivo è infondato.
Il contegno del ST non è stato ondivago ma volto ad approfondire in modo obiettivo fatti complessi nel contraddittorio con la ricorrente, originaria titolare dell’impianto e aspirante al mantenimento degli incentivi, e il terzo soggetto Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati quale successore della Living Cafè s.r.l.
I rapporti contrattuali fra le parti private, per come emerge dall’accertamento del ST, non sono stati chiari sin dall’inizio della convenzione, tanto che a fronte di un’istanza di cessione degli incentivi alla Petit Parcage s.r.l. il ST ha chiesto un’integrazione documentale e ha infine rigettato l’istanza per mancanza della documentazione prescritta, dovendo quindi fare legittimo affidamento sulla permanenza dei requisiti per gli incentivi in capo all’originaria titolare.
Tuttavia, anni dopo, a partire dal 2019 e nell’ambito del procedimento di verifica,
(i) nonostante il rigetto dell’istanza di trasferimento delle convenzioni è stato confermato il perfezionamento del contratto di cessione del POD ed è emersa la voltura della licenza di officina elettrica, con conseguente richiesta degli incentivi da parte dell’Agenzia dei beni confiscati subentrata alla cessionaria del POD e della licenza;
(ii) la curatela fallimentare ha comunicato lo scioglimento unilaterale del contratto di cessione del POD ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare, onde conseguire il mantenimento delle tariffe incentivanti;
(iii) il ST a fronte delle contrapposte pretese ha condotto una doverosa attività di verifica e controllo nell’ambito delle attribuzioni normativamente riconosciutegli, tale da consentire di interpretare l’evoluzione dei fatti e la spettanza dei presupposti per la nozione normativa di soggetto responsabile, quale soggetto autorizzato al mantenimento in esercizio dell’impianto e dunque necessariamente titolare del POD e della licenza di officina elettrica;
(iv) non essendosi chiarita da parte dell’originaria titolare degli incentivi la situazione della titolarità del POD e della licenza, ed essendo stati per di più trafugati i pannelli nel 2022, l’approfondimento procedimentale condotto a verificare l’effettivo andamento dei fatti e la loro corretta interpretazione giuridica si è concluso con l’esito di interruzione della tariffa incentivante e con la presa d’atto della mancanza dei requisiti di soggetto responsabile, a partire dalle date della intestazione a terzi della licenza di officina elettrica e della cessione del POD.
8.1. Il GSE ha quindi correttamente accertato la sussistenza di una violazione rilevante corrispondente al disallineamento per un determinato periodo di tempo fra identificazione del soggetto responsabile dell’impianto stesso e titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sul punto, la definizione di soggetto responsabile prevista dal D.M. 5 maggio 2011 rinvia alla titolarità dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto: in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera s, del citato D.M. qualifica il soggetto come responsabile dell’esercizio dell’impianto che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
A tal riguardo si osserva che la licenza di officina elettrica rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinata nel caso di specie dall’art. 53 del d.lgs. 504/1995 (c.d. testo unico accise) che all’art. 53 e all’art. 54, nel testo efficace fino al 31 dicembre 2025, poi modificato dal 1° gennaio 2026 con modifiche apportate dal d.lgs. 43/2025, prevede:
-Art. 53 – Soggetti obbligati e adempimenti
(…)
“ 7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell’autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale. Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale ”;
-Art. 54 – Definizione di officina elettrica “ 1. L’officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi ”.
8.2. Tenuto conto che l’impianto di produzione di energia da fonte solare può essere ceduto e che le autorizzazioni possono essere volturate a terzi, l’art. 3, comma 1, lettera s del D.M. 5 maggio 2011 attua un principio di certezza giuridica, individuabile come principio di allineamento, in base al quale il soggetto che assume responsabilità dell’impianto anche ai fini dell’ammissione agli incentivi e della loro erogazione deve essere lo stesso che è titolare dell’autorizzazione a realizzare e mantenere in esercizio l’impianto, ivi inclusa la licenza di officina elettrica rilasciata dall’Agenzia delle dogane nel contesto normativo del Testo unico sulle accise.
8.3. Il Ministero ha dunque formalizzato una condizione precisa sotto il profilo letterale, che non può essere derogata dalla P.A. che amministra l’erogazione degli incentivi, in assenza di una previsione specifica, interna alla regolazione degli incentivi, che disciplini diversamente la fattispecie così da consentire, ai fini dell’attribuzione degli incentivi, il disallineamento fra il soggetto titolare del provvedimento che abilita all’esercizio dell’impianto e il soggetto responsabile ai fini degli incentivi.
8.4. Al riguardo il Collegio fa proprie le considerazioni ripetutamente espresse dalla giurisprudenza in primo e secondo grado, in materia di corrispondenza fra le autorizzazioni all’esercizio dell’impianto e titolarità del rapporto incentivante: “ Invero, la necessità che l’autorizzazione in questione faccia capo - o perché rilasciata ab initio o perché successivamente trasferita - al responsabile dell’impianto, è correlata al carattere indisponibile della medesima da parte del soggetto interessato, che può essere solo quello a nome del quale è stato emesso il provvedimento autorizzativo.
Ne discende che il titolo deve necessariamente riferirsi al soggetto che gestisce l’impianto e percepisce gli incentivi, anche se agisce per conto altrui (cfr. al riguardo, Cons. Stato Sez. IV, 29/10/2018 n. 6146 e 14/09/2018 n. 5412, entrambe richiamate da Cons. Stato, Sez. II, 4 aprile 2022, n. 2501 di cui si è detto). Nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, Sez. II, 5 aprile 2022, n. 2536 su impossibile dissociazione tra titolarità autorizzazione ed esercizio.
Ne consegue inoltre che gli incentivi non potevano affatto essere corrisposti alla IM nel periodo in questione; invero, le norme di riferimento chiariscono inequivocabilmente tale circostanza, giacché l’art. 12, comma 3, d. lgs. n. 387/2003 stabilisce che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione”.
Mentre l’art. 2, comma 1, lett. t) del citato d.m. 6/8/2010 stabilisce che «soggetto responsabile» è il “soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti”.
Dal combinato disposto delle due norme emerge inequivocabilmente come: per poter ottenere gli incentivi occorre essere un soggetto responsabile; - tale figura corrisponde a quella del soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto; per poter essere abilitati all’esercizio degli impianti occorre essere in possesso di un’autorizzazione unica rilasciata dall’Ente competente; conseguentemente, in mancanza di detta autorizzazione, gli incentivi non possono essere percepiti perché non si riveste la qualità di soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto.
Nel caso di specie l’istruttoria del ST ha evidenziato che per il periodo 31/5/2011 – 16/10/2013 IM GY non era in possesso della prescritta autorizzazione unica e che pertanto in tale periodo non avrebbe potuto proprio percepire le tariffe incentivanti.
Il che comporta che IM GY debba restituire gli incentivi indebitamente percepiti e quindi la necessità di disconoscere (non già ridurre o decurtare), ora per allora, gli incentivi di periodo nel frattempo percepiti dalla IM medesima ” (Cons. Stato, II 660 del 19 gennaio 2023).
8.5. Non risulta dunque un andamento procedimentale illogico né contraddittorio a fronte della evidente peculiarità e ambiguità della situazione dedotta.
Non assume rilevanza il carattere estrinseco rispetto alla volontà della ricorrente della mancata riattivazione del POD e del mancato recupero della licenza di officina elettrica, dato che le norme sulla sussistenza dei presupposti di soggetto responsabile sono interpretabili su rigorosa base oggettiva a prescindere dall’imputabilità soggettiva degli eventi che determinino la perdita dei presupposti.
In tal senso è evidente che se la mancata riattivazione della licenza è dipesa dal sopravvenuto trafugamento dei pannelli ciò assume rilevanza oggettiva a prescindere dall’accertamento delle responsabilità del fatto.
9. Il quarto motivo è infondato.
Per come correttamente eccepito dal ST, la disciplina della decurtazione prevista dall’art. 42, co. 3, cpv, del d.lgs. 28/2011, non si applica ai casi come quello in esame in cui l’impianto non produca più energia (“ In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione ”).
L’assenza di produzione di energia rinnovabile in corso al momento del provvedimento conclusivo della verifica, per effetto della antecedente rimozione dei pannelli fotovoltaici da parte di terzi, esclude la necessità di provvedere quanto all’esercizio del potere discrezionale di decurtazione, del quale manca in radice un presupposto fattuale.
Non rileva, per come eccepito in replica dalla ricorrente, che antecedentemente al 30 giugno 2022 l’impianto fosse regolarmente in esercizio perché l’art. 42 definisce il presupposto della salvaguardia della produzione di energia al momento dell’esito dell’attività di verifica.
10. Il quinto motivo, che deduce in subordine erroneità della somma richiesta in restituzione, richiede un approfondimento istruttorio.
10.1. Al riguardo, a fronte della puntuale censura di parte ricorrente, il GSE ha eccepito che la contestazione sarebbe generica e non ha allegato quanto sia stato effettivamente accreditato negli anni.
La ricorrente ha prodotto invece una ricevuta di bonifico a proprio favore da parte del GSE di 154.675,00 del 30 aprile 2019 (doc.8 del 5 settembre 2024, secondo elenco degli atti, somma che afferma come l’unica effettivamente accreditata) e due relazioni del consulente ing. Bruno rivolte alla curatela fallimentare (doc. 3 e 4 del 5 settembre 2024, terzo elenco degli atti), che sostiene che alcune somme in eccesso rispetto a detto importo non sarebbero state accreditate, perché la relativa erogazione sarebbe stata bloccata o sospesa.
È necessario quindi richiedere al GSE la ricostruzione contabile delle erogazioni degli incentivi per verificare quale sia la somma effettivamente dovuta (se 154.675,00 o 172.518,10 euro), disponendosi a tale fine l’acquisizione della seguente documentazione istruttoria entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza:
-relazione contabile e documentazione completa avente a oggetto i pagamenti relativi a tutti i rapporti incentivanti per cui è causa, con data di valuta degli incassi e adeguati chiarimenti riepilogativi e di sintesi, ivi incluse occorrendo contabili e certificati di pagamento o di storno; mandati o ordini di pagamento ad uffici di tesoreria; estratti di libri o registri contabili; estratti di eventuali registri degli incagli o degli insoluti; estratti conto; documentati chiarimenti contabili in merito alle somme da fatturare e in pagamento.
11. In conclusione, i primi quattro motivi del ricorso sono rigettati; la statuizione sul quinto motivo è riservata all’esito dell’istruttoria; la regolazione delle spese è rinviata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-rigetta il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso;
-in relazione al quinto motivo del ricorso dispone l’acquisizione dei documentati chiarimenti indicati in parte motiva a carico del GSE, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
-rinvia per il prosieguo all’udienza pubblica del 21 aprile 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF LL, Presidente FF
LE La FA LL, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE La FA LL | AF LL |
IL SEGRETARIO