TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2026, n. 274
TAR
Sentenza 8 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge – violazione art. 7 legge n. 241/90. Violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge in relazione ai provvedimenti impugnati

    La comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta valida in quanto indicava chiaramente l'avvio di una verifica sulla documentazione relativa all'impianto, le premesse, le norme applicabili e le conseguenze in caso di mancata documentazione. La ricorrente era in condizione di conoscere i contenuti della verifica.

  • Rigettato
    Violazione di legge – violazione ed erronea applicazione dell’art. 42 comma 3 D. Lgs. N. 28/2011. Violazione art. 21 nonies Legge n. 241/90. Violazione art. 3 L. n. 241/90 - Eccesso di potere – Erroneità dei presupposti – carenza di motivazione – lesione dell’affidamento – carenza di istruttoria

    Il provvedimento è qualificato come decadenza ai sensi dell'art. 42, co. 3, d.lgs. 28/2011, modificato dal d.l. 76/2020. Si applica l'art. 21-nonies, comma 2-bis, che esclude la decorrenza del termine di dodici mesi in caso di 'false rappresentazioni'. Il comportamento della ricorrente è stato caratterizzato da dichiarazioni reticenti o fuorvianti che hanno indotto in errore l'amministrazione. Il termine per l'adozione del provvedimento è considerato ragionevole data la complessità del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione di legge – violazione art. 97 cost. - eccesso di potere – contraddittorietà azione amministrativa – condotta ondivaga – lesione dell’affidamento - eccesso di potere – erronea presupposizione - difetto di motivazione – carenza di istruttoria

    Il comportamento del GSE non è stato ondivago ma volto ad approfondire fatti complessi nel contraddittorio tra le parti. I rapporti contrattuali non erano chiari fin dall'inizio. Il GSE ha correttamente accertato la sussistenza di una violazione corrispondente al disallineamento tra il soggetto responsabile dell'impianto e la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio. La perdita dei requisiti di soggetto responsabile è valutata oggettivamente, indipendentemente dall'imputabilità soggettiva.

  • Rigettato
    In subordine: violazione di legge – violazione art. 42 comma 3 d.lgs. n. 28/2011. Eccesso di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – irragionevolezza

    La disciplina della decurtazione prevista dall'art. 42, co. 3, cpv, del d.lgs. 28/2011 non si applica ai casi in cui l'impianto non produca più energia, come nel presente caso a seguito del trafugamento dei pannelli.

  • Altro
    Erroneità della somma richiesta in restituzione

    La contestazione della somma richiesta in restituzione richiede un approfondimento istruttorio. Il GSE ha eccepito la genericità della contestazione, mentre la ricorrente ha prodotto documentazione a supporto della propria tesi. Si dispone l'acquisizione di una relazione contabile dal GSE per verificare la somma effettivamente dovuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2026, n. 274
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 274
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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