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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/08/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1090/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.07.2025 da
(C.F.: ), e da (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Riano, Via XXIV Maggio n. 12 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Eleonora ZITO che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 10.09.2017 a Mottola Parte_1 Parte_2
(TA), iscritto, presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 25, Parte II, Serie C, Anno
2017).
Dal matrimonio è nato, il 21.10.2016, . Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_ 1) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
1 significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) collocamento prevalente presso la madre con il diritto di visita del padre nel rispetto e per la tutela della bigenitorialità.
3) Le Visite Settimanali del Padre: suddivise in due pomeriggi a settimana, Martedì e Giovedì, dalle
15:00 alle 20.00, le parti esprimono la volontà di organizzarsi rispetto alle loro turnazioni di lavoro, per cui le visite su accordo potranno subire delle variazioni rispetto a questa sottoscrizione.
Fine Settimana Alternati:
4) A settimane alterne, il padre tiene con sé il bambino: dal venerdì alle ore 16:30 fino alle ore
19:00; il sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:30 la domenica dalle ore 10:00 alle 15:00. Oppure nel fine settimana in base alle loro turnazioni i coniugi si rendono disponibili ad organizzare i pernotti del minore con il padre, seguiranno una turnazione libera secondo le loro reciproche disponibilità.
Se concordato il rientrò dal pernotto potrà avvenire direttamente a scuola il lunedì mattina.
5) Feste e Vacanze:
6) Natale: dal 23 dicembre alle 14:00 al 30 dicembre alle 14:00 dal 30 dicembre alle 14:00 al 6 gennaio alle 19:00 I genitori si alterneranno ogni anno tra i due periodi. Per_
7) Disporre che il padre provveda a contribuire al mantenimento di mediante versamento dell'importo di € 250,00 mensili per la totalità delle spese ordinarie tramite accredito in c/c entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, o [...] oltre alla contribuzione della metà dell'importo assegno unico unitamente alle spese straordinarie da corrispondere al 50%, nel rispetto del Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
8) L'assegno unico sarà riscosso dal sig. che provvederà ad inviare alla sig.ra Pt_2 Parte_1 unitamente al pagamento mensile del mantenimento la metà dell'importo dell'assegno unico.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
10) I genitori concordano che il minore avrà residenza presso l'abitazione materna e domicilio presso l'abitazione paterna.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.07.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la natura congiunta del ricorso le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 10.09.2017 nel Comune di Mottola (TA), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 25, Parte II, Serie C, Anno 2017);
-recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in motivazione e da intendersi qui trascritte;
-prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione della separazione;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mottola (TA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.08.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.07.2025 da
(C.F.: ), e da (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Riano, Via XXIV Maggio n. 12 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Eleonora ZITO che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 10.09.2017 a Mottola Parte_1 Parte_2
(TA), iscritto, presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 25, Parte II, Serie C, Anno
2017).
Dal matrimonio è nato, il 21.10.2016, . Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_ 1) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
1 significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) collocamento prevalente presso la madre con il diritto di visita del padre nel rispetto e per la tutela della bigenitorialità.
3) Le Visite Settimanali del Padre: suddivise in due pomeriggi a settimana, Martedì e Giovedì, dalle
15:00 alle 20.00, le parti esprimono la volontà di organizzarsi rispetto alle loro turnazioni di lavoro, per cui le visite su accordo potranno subire delle variazioni rispetto a questa sottoscrizione.
Fine Settimana Alternati:
4) A settimane alterne, il padre tiene con sé il bambino: dal venerdì alle ore 16:30 fino alle ore
19:00; il sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:30 la domenica dalle ore 10:00 alle 15:00. Oppure nel fine settimana in base alle loro turnazioni i coniugi si rendono disponibili ad organizzare i pernotti del minore con il padre, seguiranno una turnazione libera secondo le loro reciproche disponibilità.
Se concordato il rientrò dal pernotto potrà avvenire direttamente a scuola il lunedì mattina.
5) Feste e Vacanze:
6) Natale: dal 23 dicembre alle 14:00 al 30 dicembre alle 14:00 dal 30 dicembre alle 14:00 al 6 gennaio alle 19:00 I genitori si alterneranno ogni anno tra i due periodi. Per_
7) Disporre che il padre provveda a contribuire al mantenimento di mediante versamento dell'importo di € 250,00 mensili per la totalità delle spese ordinarie tramite accredito in c/c entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, o [...] oltre alla contribuzione della metà dell'importo assegno unico unitamente alle spese straordinarie da corrispondere al 50%, nel rispetto del Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
8) L'assegno unico sarà riscosso dal sig. che provvederà ad inviare alla sig.ra Pt_2 Parte_1 unitamente al pagamento mensile del mantenimento la metà dell'importo dell'assegno unico.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
10) I genitori concordano che il minore avrà residenza presso l'abitazione materna e domicilio presso l'abitazione paterna.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.07.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la natura congiunta del ricorso le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 10.09.2017 nel Comune di Mottola (TA), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 25, Parte II, Serie C, Anno 2017);
-recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in motivazione e da intendersi qui trascritte;
-prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione della separazione;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mottola (TA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.08.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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