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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1757/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), difesi e rappresentati dall'avv. Parte_2 C.F._2
SC MARICA, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“I ricorrenti si riportano integralmente alle conclusioni già formulate in ricorso e producono l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.”
Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito concordatario in data 15.09.2012 a Padova, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 236, Parte II, Serie A, anno 2012; che da tale unione
Per_ nascevano le figlie il 05.08.2008 in Padova, il 28.06.2016 in Padova e ata Per_2 Per_3
il 19.08.2013 in Padova;
che gli stessi stabilivano la residenza familiare in Vigonovo (VE),
Via Toniolo, 24D int. 2, nell'immobile di proprietà comune, acquistata in comproprietà a seguito della stipulazione di un mutuo ipotecario.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Comparse personalmente le parti all'udienza del 14.10.2025, il
Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle stesse.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice e questo collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di
Legge.
2. Assegna al sig. , nell'interesse delle figlie minori ivi residenti, la casa familiare Parte_3
sita in Vigonovo (VE), Via Toniolo, 24D int. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze.
PIANO GENITORIALE PER I IG IN
Per_
3. Le figlie , e estano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4/a. In considerazione degli orari lavorativi dei genitori e della possibilità per il padre di
Per_ lavorare da casa in smart-working, le figlie , e esteranno residenti presso Per_2 Per_3
l'abitazione paterna, con tempi di frequentazione pressoché paritetica con i genitori e con pernottamento presso l'abitazione materna o paterna, a settimane alternate (si riporta, in calce al ricorso, uno schema riassuntivo), con queste indicazioni di massima, che potranno essere modificate per adeguarsi al mutare della situazione o delle esigenze:
-il genitore che ha le figlie le accompagnerà dall'altro genitore la domenica sera, dopo cena
(ore 21:00 circa);
- le figlie, durante le giornate lavorative/scolastiche, pranzeranno tutti i giorni a casa del padre;
- nella settimana in cui le figlie dormono dalla madre, quest'ultima andrà a prendere le ragazze a casa del padre alle ore 17:30 circa;
la madre si occuperà anche di accompagnare le minori (in particolare all'andata) alle attività sportive;
- resta inteso che, qualora le minori rimangano a casa da scuola durante il periodo scolastico, indipendentemente da chi sia il genitore competente per quella settimana, potrà occuparsi delle figlie il genitore che sia più agevolmente disponibile;
allo stesso modo, in caso di esigenze particolari o necessità anche di una sola figlia, i genitori potranno prevedere cambi o modifiche negli orari nell'esclusivo interesse delle minori;
4/b. durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Ciascun genitore informerà
l'altro, con congruo anticipo, nel caso in cui intenda portare le figlie all'estero o far praticare loro attività particolari o rischiose (ad esempio: arrampicata, alpinismo, immersioni subacquee, equitazione, ecc.).
5. Durante la permanenza delle figlie con uno dei genitori, il genitore interessato provvederà direttamente al loro mantenimento ordinario.
Per_
6. Saranno totalmente a carico del padre le seguenti spese: l'apparecchio ortodontico di ,
il trasporto scolastico di tutte le figlie, l'iscrizione e la pratica di un'attività sportiva per ogni figlia (attività che sarà concordata tra i genitori), la mensa scolastica di , la ricarica del Per_2
cellulare di tutte le figlie.
7. Saranno totalmente a carico della madre le seguenti spese: la cura e l'alimentazione dei gatti, l'iscrizione e la frequenza di ai servizi di dopo scuola, limitatamente ai giorni Per_2
delle settimane in cui starà con la madre. Per_2
8. Le spese riguardanti le figlie non indicate ai punti 6. e 7. che precedono (a titolo di mero esempio: abbigliamento e scarpe, paghetta settimanale, trattamenti estetici, visite mediche, medicinali non da banco, spese per apparecchi ortodontici escluso quanto già in essere per
Per_
, spese per occhiali o lenti a contatto, gite e uscite scolastiche, libri e corredo di inizio anno, centri estivi) saranno concordate tra i genitori e ripartite per il 60% a carico del padre e per il restante 40% a carico della madre. Il dissenso motivato alle spese dovrà pervenire, per iscritto (anche via email), entro dieci giorni dalla richiesta del genitore che dovrà sostenerle e, in difetto, la spesa si intenderà concordata. Per quanto qui non disciplinato, si richiama il Protocollo del Tribunale di Venezia siglato il 20/9/2019. 9. L'Assegno Unico Universale per i figli a carico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (docc. 6-8), i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
11. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, i coniugi convengono di effettuare le seguenti
Attribuzioni in proprietà esclusiva:
I coniugi, dichiarando che il presente accordo è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999.
A) La sig.ra cede e trasferisce, a causa della separazione personale, al Parte_1
sig. , che allo stesso titolo accetta, i suoi diritti di comproprietà Parte_4
per la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) sul seguente immobile: porzione del fabbricato trifamiliare sito in Comune di Vigonovo (VE) alla Via Toniolo n. 24/D, eretto su parte dell'area distinta al Catasto Terreni, Foglio 1, con la particella 1098, ente urbano di mq. 730
(settecentotrenta). Detta porzione è costituita da:
- appartamento ai piani primo sottostrada, terra, primo e sottotetto con pertinenziale cortile esclusivo;
- garage al piano primo sottostrada di circa mq. 23 (ventitré) di pertinenza dell'appartamento di cui sopra;
come più precisamente risulta dalle planimetrie depositate in Catasto, ben note alle Parti, ed è così distinta nel
Catasto dei Fabbricati:
Comune di Vigonovo (VE) Foglio 1 (uno)
particella 1098 sub 3, Via G. Toniolo n. 24/D, interno 2, p. S1-T-1-2, categ. A/2, cl. 2, cons. vani 6,5, sup. catastale totale: 131 mq., totale escluse aree scoperte: 117 mq., rendita
Euro 369,27;
particella 1098 sub 6, Via G. Toniolo n. 24/D, interno 2, p. S1, categ. C/6, cl. 10, cons. mq. 23, sup. catastale totale: 29 mq., rendita Euro 52,27.
Il tutto confinante con: particelle 1098 sub 2, 1098 sub 4 e accesso condominiale. Ivi
compreso il proporzionale diritto di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge e del titolo di provenienza e, in particolare, su percorso pedonale, accesso carraio, rampa, area di sosta e di manovra interna, individuata nel C.F. al Foglio 1 con la particella
1098 sub 1, b.c.n.c. a tutti i subalterni).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, la signora dichiara che i suddetti dati catastali e le relative Parte_1
planimetrie sono conformi allo stato di fatto del fabbricato in oggetto e, in particolare, che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
B) Il corrispettivo del presente trasferimento è tra i coniugi convenuto nella somma necessaria ad estinguere il mutuo contratto con atto in data in data 10 febbraio 2020, con atto ai rogiti del Notaio di Stra, rep. n. 2227, debitamente registrato, contratto Persona_4
con la con sede in Modena, garantito dall'ipoteca di cui infra, e il suo Controparte_1
pagamento sarà così regolato: - la sig.ra dichiara di aver già ricevuto, a titolo di acconto, dal sig. Parte_1 Parte_4
, al quale presta quietanza, la somma corrispondente ai pagamenti effettuati per la
[...]
quota parte delle spese e delle rate scadute del mutuo sopra indicato, da luglio 2024 a aprile
2025 che, nei rapporti interni, avrebbe dovuto rimanere a carico della sig.ra ossia Parte_1
complessivi € 2.500,00;
- Il sig. si impegna inoltre a corrispondere, sempre a titolo di acconto, Parte_4
l'ulteriore somma, in rate mensili, pari alla quota del mutuo sopra indicato che, nei rapporti interni, avrebbe dovuto permanere a carico della sig.ra con decorrenza dalla data Parte_1
del deposito del ricorso e fino all'effettivo trasferimento della proprietà;
- accollo delle residue quote di competenza della signora Parte_1
attualmente pari ad euro 126.885,77/2, ossia € 63.442,88), del mutuo stipulato in data 10 febbraio 2020, con atto ai rogiti del Notaio di Stra, rep. n. 2227, debitamente Persona_4
registrato, contratto con la con sede in Modena, garantito dall'ipoteca Controparte_1
di cui infra. L'accollo, da parte del signor , della quota Parte_4
di competenza della signora deve intendersi di tipo privativo Parte_1
con liberazione degli impegni derivanti dal suddetto contratto di mutuo della signora il signor subentrerà Parte_1 Parte_4
pertanto pro quota negli obblighi previsti con il citato contratto di mutuo, obblighi che dichiara di ben conoscere e provvederà a comunicare il presente atto all'Istituto mutuante, eleggendo domicilio attributivo di giurisdizione presso l'immobile di Vigonovo (VE);
C) i coniugi dichiarano espressamente di confermare e mantenere, ai sensi dell'art. 1275 del c.c., la garanzia ipotecaria prestata a favore della così come a suo Controparte_1
tempo iscritta - in forza del richiamato contratto di mutuo - a Venezia in data 2 marzo 2020 ai nn. 6590/1036.
La Parte alienante rinunzia al diritto di ipoteca legale. D) La signora ichiara che quanto oggetto di trasferimento le è Parte_1
pervenuto in forza di atto di compravendita in data 12 febbraio 2020 ai rogiti del Notaio
[...]
di Stra, rep. n. 2226, registrato a Venezia in data 28 febbraio 2020 al numero 4735 Per_4
Serie 1T e trascritto a Venezia in data 2 marzo 2020 ai nn. 6588/4531.
E) L'immobile viene pro quota ceduto, unitamente agli impianti che lo corredano, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, stato conosciuto ed accettato dal sig.
[...]
. Parte_4
F) La proprietà sarà trasferita nel momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo.
Il valore catastale del compendio immobiliare ceduto, trattandosi di prima casa, è pari ad euro 48.687,87 (Quarantottomilaseicentoottantasette/87).
E) La signora presta tutte le garanzie di legge ed all'uopo Parte_1
dichiara che l'immobile non è gravato da ipoteche, trascrizioni o vincoli che ne diminuiscano il pieno godimento e la libera disponibilità, fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a Venezia in data 2 marzo 2020 ai nn. 6590/1036, fino alla complessiva somma di euro 266.400,00
(duecentosessantaseimilaquattrocento virgola zero centesimi), a favore della CP_1
con sede in Modena, in forza di contratto di mutuo stipulato in data 10 febbraio 2020
[...]
con atto ai rogiti del Notaio di Stra, rep. n. 2227, debitamente registrato. Persona_4
G) Si richiama, se ed in quanto ancora interessante gli immobili oggetto di trasferimento, la convenzione edilizia a favore del Comune di Vigonovo di cui all'atto in data 6 dicembre 1995, ai rogiti del Notaio di Vigonza, rep. n. 78747, debitamente registrato e Persona_5
trascritto a Venezia in data 3 gennaio 1996 ai nn. 239/197.
H) Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, la Parte cessionaria, in quanto comproprietaria, dichiara di essere perfettamente edotta in ordine allo stato degli impianti posti a servizio dell'immobile in oggetto e di essere già in possesso della documentazione amministrativa e tecnica relativa alle unità immobiliari in oggetto. I) Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica ed edilizia, la Parte cedente dichiara che l'edificio di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto è stato costruito in base ai seguenti provvedimenti del Comune di Vigonovo:
- concessione edilizia n. 2432 rilasciata in data 16 febbraio 2000;
- concessione edilizia n.12512/99 rilasciata in data 16 febbraio 2000;
- concessione edilizia per variante in sanatoria n. 2557 rilasciata in data 10 settembre 2001.
La signora ichiara che in data 28 maggio 2001 è stata inoltrata Parte_1
la domanda - corredata da tutta la documentazione prescritta - rivolta ad ottenere il rilascio del certificato di agibilità, che il Comune di Vigonovo, nel termine di cui all'articolo 25, comma quarto, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, non ha comunicato la sua determinazione al riguardo e non ha richiesto documentazione integrativa e che pertanto è intervenuto il silenzio assenso.
Si precisa che in data 5 febbraio 2022 è stata presentata al suddetto Comune comunicazione per opere di manutenzione interne.
La Parte cedente garantisce espressamente che la porzione in oggetto è immune da vizi per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 legge n. 1150/1942
o per i quali dovesse richiedersi concessione, autorizzazione, S.C.I.A. o permesso in sanatoria.
L) Il signor dà atto di aver ricevuto le informazioni e la Parte_4
documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. In particolare, dà atto di aver già ricevuto l'attestato di certificazione energetica redatto ed asseverato in data 19
maggio 2019 dall'Architetto iscritto all'Ordine degli Architetti della Persona_6
Provincia di Padova al numero 2165 (doc. 9). M) Ai sensi dell'art. 35, comma 22, del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 così come convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, le Parti edotte in ordine alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e consapevoli dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che essi dichiaranti non si sono avvalsi dell'attività di alcun mediatore.
N) Le Parti chiedono l'esenzione da ogni e qualsivoglia imposta e tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nel testo attualmente vigente a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale in data 10 maggio 1999 n. 154, ed in conformità alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49E del 16 marzo 2000, trattandosi di atto di trasferimento posto in essere nell'ambito degli accordi di separazione.
O) I coniugi dichiarano di essere stati informati e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità o inefficacia, alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
I coniugi si impegnano a curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
12. Entrambi i coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli delle figlie ai fini della validità per l'espatrio. 13. I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 18 ottobre 2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1757/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), difesi e rappresentati dall'avv. Parte_2 C.F._2
SC MARICA, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“I ricorrenti si riportano integralmente alle conclusioni già formulate in ricorso e producono l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.”
Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito concordatario in data 15.09.2012 a Padova, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 236, Parte II, Serie A, anno 2012; che da tale unione
Per_ nascevano le figlie il 05.08.2008 in Padova, il 28.06.2016 in Padova e ata Per_2 Per_3
il 19.08.2013 in Padova;
che gli stessi stabilivano la residenza familiare in Vigonovo (VE),
Via Toniolo, 24D int. 2, nell'immobile di proprietà comune, acquistata in comproprietà a seguito della stipulazione di un mutuo ipotecario.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Comparse personalmente le parti all'udienza del 14.10.2025, il
Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle stesse.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice e questo collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di
Legge.
2. Assegna al sig. , nell'interesse delle figlie minori ivi residenti, la casa familiare Parte_3
sita in Vigonovo (VE), Via Toniolo, 24D int. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze.
PIANO GENITORIALE PER I IG IN
Per_
3. Le figlie , e estano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4/a. In considerazione degli orari lavorativi dei genitori e della possibilità per il padre di
Per_ lavorare da casa in smart-working, le figlie , e esteranno residenti presso Per_2 Per_3
l'abitazione paterna, con tempi di frequentazione pressoché paritetica con i genitori e con pernottamento presso l'abitazione materna o paterna, a settimane alternate (si riporta, in calce al ricorso, uno schema riassuntivo), con queste indicazioni di massima, che potranno essere modificate per adeguarsi al mutare della situazione o delle esigenze:
-il genitore che ha le figlie le accompagnerà dall'altro genitore la domenica sera, dopo cena
(ore 21:00 circa);
- le figlie, durante le giornate lavorative/scolastiche, pranzeranno tutti i giorni a casa del padre;
- nella settimana in cui le figlie dormono dalla madre, quest'ultima andrà a prendere le ragazze a casa del padre alle ore 17:30 circa;
la madre si occuperà anche di accompagnare le minori (in particolare all'andata) alle attività sportive;
- resta inteso che, qualora le minori rimangano a casa da scuola durante il periodo scolastico, indipendentemente da chi sia il genitore competente per quella settimana, potrà occuparsi delle figlie il genitore che sia più agevolmente disponibile;
allo stesso modo, in caso di esigenze particolari o necessità anche di una sola figlia, i genitori potranno prevedere cambi o modifiche negli orari nell'esclusivo interesse delle minori;
4/b. durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Ciascun genitore informerà
l'altro, con congruo anticipo, nel caso in cui intenda portare le figlie all'estero o far praticare loro attività particolari o rischiose (ad esempio: arrampicata, alpinismo, immersioni subacquee, equitazione, ecc.).
5. Durante la permanenza delle figlie con uno dei genitori, il genitore interessato provvederà direttamente al loro mantenimento ordinario.
Per_
6. Saranno totalmente a carico del padre le seguenti spese: l'apparecchio ortodontico di ,
il trasporto scolastico di tutte le figlie, l'iscrizione e la pratica di un'attività sportiva per ogni figlia (attività che sarà concordata tra i genitori), la mensa scolastica di , la ricarica del Per_2
cellulare di tutte le figlie.
7. Saranno totalmente a carico della madre le seguenti spese: la cura e l'alimentazione dei gatti, l'iscrizione e la frequenza di ai servizi di dopo scuola, limitatamente ai giorni Per_2
delle settimane in cui starà con la madre. Per_2
8. Le spese riguardanti le figlie non indicate ai punti 6. e 7. che precedono (a titolo di mero esempio: abbigliamento e scarpe, paghetta settimanale, trattamenti estetici, visite mediche, medicinali non da banco, spese per apparecchi ortodontici escluso quanto già in essere per
Per_
, spese per occhiali o lenti a contatto, gite e uscite scolastiche, libri e corredo di inizio anno, centri estivi) saranno concordate tra i genitori e ripartite per il 60% a carico del padre e per il restante 40% a carico della madre. Il dissenso motivato alle spese dovrà pervenire, per iscritto (anche via email), entro dieci giorni dalla richiesta del genitore che dovrà sostenerle e, in difetto, la spesa si intenderà concordata. Per quanto qui non disciplinato, si richiama il Protocollo del Tribunale di Venezia siglato il 20/9/2019. 9. L'Assegno Unico Universale per i figli a carico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (docc. 6-8), i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
11. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, i coniugi convengono di effettuare le seguenti
Attribuzioni in proprietà esclusiva:
I coniugi, dichiarando che il presente accordo è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999.
A) La sig.ra cede e trasferisce, a causa della separazione personale, al Parte_1
sig. , che allo stesso titolo accetta, i suoi diritti di comproprietà Parte_4
per la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) sul seguente immobile: porzione del fabbricato trifamiliare sito in Comune di Vigonovo (VE) alla Via Toniolo n. 24/D, eretto su parte dell'area distinta al Catasto Terreni, Foglio 1, con la particella 1098, ente urbano di mq. 730
(settecentotrenta). Detta porzione è costituita da:
- appartamento ai piani primo sottostrada, terra, primo e sottotetto con pertinenziale cortile esclusivo;
- garage al piano primo sottostrada di circa mq. 23 (ventitré) di pertinenza dell'appartamento di cui sopra;
come più precisamente risulta dalle planimetrie depositate in Catasto, ben note alle Parti, ed è così distinta nel
Catasto dei Fabbricati:
Comune di Vigonovo (VE) Foglio 1 (uno)
particella 1098 sub 3, Via G. Toniolo n. 24/D, interno 2, p. S1-T-1-2, categ. A/2, cl. 2, cons. vani 6,5, sup. catastale totale: 131 mq., totale escluse aree scoperte: 117 mq., rendita
Euro 369,27;
particella 1098 sub 6, Via G. Toniolo n. 24/D, interno 2, p. S1, categ. C/6, cl. 10, cons. mq. 23, sup. catastale totale: 29 mq., rendita Euro 52,27.
Il tutto confinante con: particelle 1098 sub 2, 1098 sub 4 e accesso condominiale. Ivi
compreso il proporzionale diritto di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge e del titolo di provenienza e, in particolare, su percorso pedonale, accesso carraio, rampa, area di sosta e di manovra interna, individuata nel C.F. al Foglio 1 con la particella
1098 sub 1, b.c.n.c. a tutti i subalterni).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, la signora dichiara che i suddetti dati catastali e le relative Parte_1
planimetrie sono conformi allo stato di fatto del fabbricato in oggetto e, in particolare, che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
B) Il corrispettivo del presente trasferimento è tra i coniugi convenuto nella somma necessaria ad estinguere il mutuo contratto con atto in data in data 10 febbraio 2020, con atto ai rogiti del Notaio di Stra, rep. n. 2227, debitamente registrato, contratto Persona_4
con la con sede in Modena, garantito dall'ipoteca di cui infra, e il suo Controparte_1
pagamento sarà così regolato: - la sig.ra dichiara di aver già ricevuto, a titolo di acconto, dal sig. Parte_1 Parte_4
, al quale presta quietanza, la somma corrispondente ai pagamenti effettuati per la
[...]
quota parte delle spese e delle rate scadute del mutuo sopra indicato, da luglio 2024 a aprile
2025 che, nei rapporti interni, avrebbe dovuto rimanere a carico della sig.ra ossia Parte_1
complessivi € 2.500,00;
- Il sig. si impegna inoltre a corrispondere, sempre a titolo di acconto, Parte_4
l'ulteriore somma, in rate mensili, pari alla quota del mutuo sopra indicato che, nei rapporti interni, avrebbe dovuto permanere a carico della sig.ra con decorrenza dalla data Parte_1
del deposito del ricorso e fino all'effettivo trasferimento della proprietà;
- accollo delle residue quote di competenza della signora Parte_1
attualmente pari ad euro 126.885,77/2, ossia € 63.442,88), del mutuo stipulato in data 10 febbraio 2020, con atto ai rogiti del Notaio di Stra, rep. n. 2227, debitamente Persona_4
registrato, contratto con la con sede in Modena, garantito dall'ipoteca Controparte_1
di cui infra. L'accollo, da parte del signor , della quota Parte_4
di competenza della signora deve intendersi di tipo privativo Parte_1
con liberazione degli impegni derivanti dal suddetto contratto di mutuo della signora il signor subentrerà Parte_1 Parte_4
pertanto pro quota negli obblighi previsti con il citato contratto di mutuo, obblighi che dichiara di ben conoscere e provvederà a comunicare il presente atto all'Istituto mutuante, eleggendo domicilio attributivo di giurisdizione presso l'immobile di Vigonovo (VE);
C) i coniugi dichiarano espressamente di confermare e mantenere, ai sensi dell'art. 1275 del c.c., la garanzia ipotecaria prestata a favore della così come a suo Controparte_1
tempo iscritta - in forza del richiamato contratto di mutuo - a Venezia in data 2 marzo 2020 ai nn. 6590/1036.
La Parte alienante rinunzia al diritto di ipoteca legale. D) La signora ichiara che quanto oggetto di trasferimento le è Parte_1
pervenuto in forza di atto di compravendita in data 12 febbraio 2020 ai rogiti del Notaio
[...]
di Stra, rep. n. 2226, registrato a Venezia in data 28 febbraio 2020 al numero 4735 Per_4
Serie 1T e trascritto a Venezia in data 2 marzo 2020 ai nn. 6588/4531.
E) L'immobile viene pro quota ceduto, unitamente agli impianti che lo corredano, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, stato conosciuto ed accettato dal sig.
[...]
. Parte_4
F) La proprietà sarà trasferita nel momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo.
Il valore catastale del compendio immobiliare ceduto, trattandosi di prima casa, è pari ad euro 48.687,87 (Quarantottomilaseicentoottantasette/87).
E) La signora presta tutte le garanzie di legge ed all'uopo Parte_1
dichiara che l'immobile non è gravato da ipoteche, trascrizioni o vincoli che ne diminuiscano il pieno godimento e la libera disponibilità, fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a Venezia in data 2 marzo 2020 ai nn. 6590/1036, fino alla complessiva somma di euro 266.400,00
(duecentosessantaseimilaquattrocento virgola zero centesimi), a favore della CP_1
con sede in Modena, in forza di contratto di mutuo stipulato in data 10 febbraio 2020
[...]
con atto ai rogiti del Notaio di Stra, rep. n. 2227, debitamente registrato. Persona_4
G) Si richiama, se ed in quanto ancora interessante gli immobili oggetto di trasferimento, la convenzione edilizia a favore del Comune di Vigonovo di cui all'atto in data 6 dicembre 1995, ai rogiti del Notaio di Vigonza, rep. n. 78747, debitamente registrato e Persona_5
trascritto a Venezia in data 3 gennaio 1996 ai nn. 239/197.
H) Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, la Parte cessionaria, in quanto comproprietaria, dichiara di essere perfettamente edotta in ordine allo stato degli impianti posti a servizio dell'immobile in oggetto e di essere già in possesso della documentazione amministrativa e tecnica relativa alle unità immobiliari in oggetto. I) Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica ed edilizia, la Parte cedente dichiara che l'edificio di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto è stato costruito in base ai seguenti provvedimenti del Comune di Vigonovo:
- concessione edilizia n. 2432 rilasciata in data 16 febbraio 2000;
- concessione edilizia n.12512/99 rilasciata in data 16 febbraio 2000;
- concessione edilizia per variante in sanatoria n. 2557 rilasciata in data 10 settembre 2001.
La signora ichiara che in data 28 maggio 2001 è stata inoltrata Parte_1
la domanda - corredata da tutta la documentazione prescritta - rivolta ad ottenere il rilascio del certificato di agibilità, che il Comune di Vigonovo, nel termine di cui all'articolo 25, comma quarto, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, non ha comunicato la sua determinazione al riguardo e non ha richiesto documentazione integrativa e che pertanto è intervenuto il silenzio assenso.
Si precisa che in data 5 febbraio 2022 è stata presentata al suddetto Comune comunicazione per opere di manutenzione interne.
La Parte cedente garantisce espressamente che la porzione in oggetto è immune da vizi per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 legge n. 1150/1942
o per i quali dovesse richiedersi concessione, autorizzazione, S.C.I.A. o permesso in sanatoria.
L) Il signor dà atto di aver ricevuto le informazioni e la Parte_4
documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. In particolare, dà atto di aver già ricevuto l'attestato di certificazione energetica redatto ed asseverato in data 19
maggio 2019 dall'Architetto iscritto all'Ordine degli Architetti della Persona_6
Provincia di Padova al numero 2165 (doc. 9). M) Ai sensi dell'art. 35, comma 22, del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 così come convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, le Parti edotte in ordine alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e consapevoli dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che essi dichiaranti non si sono avvalsi dell'attività di alcun mediatore.
N) Le Parti chiedono l'esenzione da ogni e qualsivoglia imposta e tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nel testo attualmente vigente a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale in data 10 maggio 1999 n. 154, ed in conformità alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49E del 16 marzo 2000, trattandosi di atto di trasferimento posto in essere nell'ambito degli accordi di separazione.
O) I coniugi dichiarano di essere stati informati e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità o inefficacia, alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
I coniugi si impegnano a curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
12. Entrambi i coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli delle figlie ai fini della validità per l'espatrio. 13. I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 18 ottobre 2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero