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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5650/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Argide Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 900596538 3000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 900596538 3000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 900596538 3000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 900596538 3000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7232/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 5650/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso l'vviso di intimazione descritto in epigrafe per tasse auto anni 2016, 2018, 2019 e 2020.
Eccepisce:
- L'estinzione della pretesa Tributaria per intervenuta prescrizione e/o decadenza ex Art. 1 c. 163 L. 296/06.
La parte resistente non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
L'intimazione di pagamento di che trattasi è stata emessa emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione - sede di Messina - notificata in data 06.05.2025 inerente alla richiesta di pagamento di cui alle cartelle:
-n. 295 2021 0064037703000 asseritamente notificata il 05.12.2022, di importo complessivo pari a € 295,44, relativa alle seguenti voci di debito: Tassa automobilistica Regione Sicilia L.R. 11/08/2015 n. 16 - annualità 2016;
- n. 295 2021 0076704707000 asseritamente notificata il 05.12.2022, di importo complessivo pari a € 274,57 relativa alle seguenti voci di debito: Tassa automobilistica Regione Sicilia L.R. 11/08/2015 n. 16 - annualità 2018;
-. n. 295 2022 0016094461000 asseritamente notificata il 05.12.2022, di importo complessivo pari a € 68,48 relativa alle seguenti voci di debito:
Tassa automobilistica Regione Sicilia L.R. 11/08/2015 n. 16 - annualità 2019;
- n. 295 2023 0013174244000 asseritamente notificata il 25.05.2023, di importo complessivo pari a € 251,15 relativa alle seguenti voci di debito: Tassa automobilistica Regione Sicilia L.R. 11/08/2015 n. 16 - annualità 2020.
La parte resistente non risulta costituita. Agli atti, pertanto, non esiste prova che gli atti prodromici all'intimazione di che trattasi siano stati notificati all'odierno riscorrente.
La pretesa Tributaria deve, pertanto, ritenersi estinta per intervenuta prescrizione e/o decadenza ex Art.
1 c. 163 L. 296/06.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 8, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 200,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Messina lì 4.12.2025 II Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5650/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Argide Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 900596538 3000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 900596538 3000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 900596538 3000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 900596538 3000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7232/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 5650/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso l'vviso di intimazione descritto in epigrafe per tasse auto anni 2016, 2018, 2019 e 2020.
Eccepisce:
- L'estinzione della pretesa Tributaria per intervenuta prescrizione e/o decadenza ex Art. 1 c. 163 L. 296/06.
La parte resistente non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
L'intimazione di pagamento di che trattasi è stata emessa emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione - sede di Messina - notificata in data 06.05.2025 inerente alla richiesta di pagamento di cui alle cartelle:
-n. 295 2021 0064037703000 asseritamente notificata il 05.12.2022, di importo complessivo pari a € 295,44, relativa alle seguenti voci di debito: Tassa automobilistica Regione Sicilia L.R. 11/08/2015 n. 16 - annualità 2016;
- n. 295 2021 0076704707000 asseritamente notificata il 05.12.2022, di importo complessivo pari a € 274,57 relativa alle seguenti voci di debito: Tassa automobilistica Regione Sicilia L.R. 11/08/2015 n. 16 - annualità 2018;
-. n. 295 2022 0016094461000 asseritamente notificata il 05.12.2022, di importo complessivo pari a € 68,48 relativa alle seguenti voci di debito:
Tassa automobilistica Regione Sicilia L.R. 11/08/2015 n. 16 - annualità 2019;
- n. 295 2023 0013174244000 asseritamente notificata il 25.05.2023, di importo complessivo pari a € 251,15 relativa alle seguenti voci di debito: Tassa automobilistica Regione Sicilia L.R. 11/08/2015 n. 16 - annualità 2020.
La parte resistente non risulta costituita. Agli atti, pertanto, non esiste prova che gli atti prodromici all'intimazione di che trattasi siano stati notificati all'odierno riscorrente.
La pretesa Tributaria deve, pertanto, ritenersi estinta per intervenuta prescrizione e/o decadenza ex Art.
1 c. 163 L. 296/06.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 8, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 200,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Messina lì 4.12.2025 II Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Rampulla