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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 110-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. NC GN Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa OR RU Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale di con sede Parte_1
in VIA DOMENICO SCINA' 161 PALERMO, (P.I. ), rappresentata e P.IVA_1
difesa nel procedimento unitario n. 110-1/2025 dall'avv. Valerio Di Giorgio, altresì rappresentante legale pro tempore della società resistente, n.q. di liquidatore.
Letto il ricorso, depositato il 2.4.2025, presentato dalla Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cascina, poi oggetto
[...]
di istanza di desistenza, depositata nel fascicolo telematico in data 30.9.2025; rilevato che, medio tempore, a seguito della fissazione dell'udienza per consentire al PM di assumere eventuali determinazioni di competenza ex art. 43 CCII, si è costituita in giudizio, in data 15.10.2025, la rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Alberto Magnani, chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
udita la relazione del giudice relatore;
constatato che la società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati entrambi i ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale ed entrambe le fissazioni di udienza di comparizione per la trattazione del procedimento, si è costituita in giudizio con memoria del 13.5.2025 chiedendo il rigetto della prima istanza di apertura della liquidazione giudiziale, non replicando, invece, alcunchè all'istanza presentata dall'odierno ricorrente Controparte_1
ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013) sita in Palermo;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito, non contestato dalla società debitrice, risulta da due assegni bancari, rimasti impagati, dell'importo di euro 23.000,00 e 35.000,00; rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di movimenti terra con eventuali connesse opere di muratura e cemento armato;
considerato, dunque, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla medesima resistente, emerge: i) lo svolgimento di una attività di natura commerciale, ii) il superamento delle soglie di cui all'art. 2 del CCII, iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
tenuto conto invero che contrariamente alla contestazione mossa dalla società resistente rispetto all'assenza dei limiti dimensionali, l'attivo patrimoniale dell'ultimo anno di esercizio agli atti, relativo al 2023, indica un attivo patrimoniale di euro 553.099,00, ben superiore ai 300.000,00 euro previsti dall'art. 2, lett. d), CCII;
rilevato, inoltre, che dalla documentazione in atti è emerso che la società nel corso del presente procedimento unitario, e segnatamente in data 7.7.2025 è stata posta in scioglimento e liquidazione, per la seguente ragione: “perdita o riduzione del capitale al di sotto del limite legale”; ritenuto che risulta provato lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori. Deve infatti evidenziarsi, in proposito, che per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni (v. Cass. 16752/2013; nonché
Cass. 13644/2013), liquidità che peraltro, nel caso di specie, la società debitrice ha dimostrato di non possedere (stante l'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, particolarmente sintomatico perché riguarda un fornitore). Sul punto, va rilevato che l'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori emerge dalla repentina messa in liquidazione della società in pendenza di procedimento unitario, indicando come causa la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
considerato, inoltre, che – al di là dei predetti dati presuntivi - lo stato patrimoniale della società resistente non è accertabile in altro modo in assenza di dati contabili aggiornati, tenuto conto che il bilancio del 2024 non è stato pubblicato;
rilevato, inoltre, che se è vero che una società in liquidazione deve considerarsi in stato di insolvenza solo se gli elementi attivi del suo patrimonio non consentono di soddisfare tutti i creditori (v. Cass. 16752/2013; Cass. 13644/2013; id. Cass.
21834/09; Cass. 19141/06), a nulla rilevando la disponibilità immediata di liquidità per il pagamento dei debiti sociali, nel caso di specie gli elementi sopra citati possono ritenersi sintomatici della prevalenza del passivo sull'attivo della società; ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
rilevato che in applicazione dei criteri della trasparenza, rotazione ed efficienza, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico, il
Collegio riunito in camera di consiglio ha deciso di nominare l'avv. Mario Volante;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
con sede legale sita in VIA DOMENICO SCINA' 161 PALERMO PIVA
[...]
N. REA PA-298216, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, avente ad oggetto l'attività di movimento terra;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa OR RU nomina
Curatore l'avv. Mario Volante con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5.8.2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di:
- depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
- indicare al Curatore, ai sensi dell'art. 10 comma 2bis CCII, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, rappresentando che in caso di mancata indicazione o variazione, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause a lui imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione, ai sensi dell'art. 126 comma
1 CCII, della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, nonché dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5,
CCII;
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo
Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso stabilisce il giorno 4.3.2026 ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla Cancelleria e al Registro delle Imprese il domicilio digitale relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale;
dispone l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
La Giudice relatrice Il Presidente
OR RU NC GN Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. NC GN Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa OR RU Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale di con sede Parte_1
in VIA DOMENICO SCINA' 161 PALERMO, (P.I. ), rappresentata e P.IVA_1
difesa nel procedimento unitario n. 110-1/2025 dall'avv. Valerio Di Giorgio, altresì rappresentante legale pro tempore della società resistente, n.q. di liquidatore.
Letto il ricorso, depositato il 2.4.2025, presentato dalla Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cascina, poi oggetto
[...]
di istanza di desistenza, depositata nel fascicolo telematico in data 30.9.2025; rilevato che, medio tempore, a seguito della fissazione dell'udienza per consentire al PM di assumere eventuali determinazioni di competenza ex art. 43 CCII, si è costituita in giudizio, in data 15.10.2025, la rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Alberto Magnani, chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
udita la relazione del giudice relatore;
constatato che la società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati entrambi i ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale ed entrambe le fissazioni di udienza di comparizione per la trattazione del procedimento, si è costituita in giudizio con memoria del 13.5.2025 chiedendo il rigetto della prima istanza di apertura della liquidazione giudiziale, non replicando, invece, alcunchè all'istanza presentata dall'odierno ricorrente Controparte_1
ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013) sita in Palermo;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito, non contestato dalla società debitrice, risulta da due assegni bancari, rimasti impagati, dell'importo di euro 23.000,00 e 35.000,00; rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di movimenti terra con eventuali connesse opere di muratura e cemento armato;
considerato, dunque, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla medesima resistente, emerge: i) lo svolgimento di una attività di natura commerciale, ii) il superamento delle soglie di cui all'art. 2 del CCII, iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
tenuto conto invero che contrariamente alla contestazione mossa dalla società resistente rispetto all'assenza dei limiti dimensionali, l'attivo patrimoniale dell'ultimo anno di esercizio agli atti, relativo al 2023, indica un attivo patrimoniale di euro 553.099,00, ben superiore ai 300.000,00 euro previsti dall'art. 2, lett. d), CCII;
rilevato, inoltre, che dalla documentazione in atti è emerso che la società nel corso del presente procedimento unitario, e segnatamente in data 7.7.2025 è stata posta in scioglimento e liquidazione, per la seguente ragione: “perdita o riduzione del capitale al di sotto del limite legale”; ritenuto che risulta provato lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori. Deve infatti evidenziarsi, in proposito, che per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni (v. Cass. 16752/2013; nonché
Cass. 13644/2013), liquidità che peraltro, nel caso di specie, la società debitrice ha dimostrato di non possedere (stante l'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, particolarmente sintomatico perché riguarda un fornitore). Sul punto, va rilevato che l'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori emerge dalla repentina messa in liquidazione della società in pendenza di procedimento unitario, indicando come causa la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
considerato, inoltre, che – al di là dei predetti dati presuntivi - lo stato patrimoniale della società resistente non è accertabile in altro modo in assenza di dati contabili aggiornati, tenuto conto che il bilancio del 2024 non è stato pubblicato;
rilevato, inoltre, che se è vero che una società in liquidazione deve considerarsi in stato di insolvenza solo se gli elementi attivi del suo patrimonio non consentono di soddisfare tutti i creditori (v. Cass. 16752/2013; Cass. 13644/2013; id. Cass.
21834/09; Cass. 19141/06), a nulla rilevando la disponibilità immediata di liquidità per il pagamento dei debiti sociali, nel caso di specie gli elementi sopra citati possono ritenersi sintomatici della prevalenza del passivo sull'attivo della società; ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
rilevato che in applicazione dei criteri della trasparenza, rotazione ed efficienza, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico, il
Collegio riunito in camera di consiglio ha deciso di nominare l'avv. Mario Volante;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
con sede legale sita in VIA DOMENICO SCINA' 161 PALERMO PIVA
[...]
N. REA PA-298216, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, avente ad oggetto l'attività di movimento terra;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa OR RU nomina
Curatore l'avv. Mario Volante con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5.8.2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di:
- depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
- indicare al Curatore, ai sensi dell'art. 10 comma 2bis CCII, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, rappresentando che in caso di mancata indicazione o variazione, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause a lui imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione, ai sensi dell'art. 126 comma
1 CCII, della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, nonché dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5,
CCII;
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo
Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso stabilisce il giorno 4.3.2026 ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla Cancelleria e al Registro delle Imprese il domicilio digitale relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale;
dispone l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
La Giudice relatrice Il Presidente
OR RU NC GN Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.