CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6034/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12625/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 14/07/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF3CRMD00367 2024 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO RECUPERO n. TF3CRMD00367 2024 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'atto di recupero n. TF3CRMD00367 / 2024 notificatole in data 17.12.2024 relativo ai periodi 2019 e 2020 mediante il quale fu chiesto alla società il pagamento di complessivi euro
401.616,36, di cui € 179.899,09 a titolo di sorta capitale, € 41.818,18 a titolo di interessi ed € 179.899,09 a titolo di sanzioni. La pretesa trovava il suo fondamento nel recupero del credito d'imposta di euro 180.000,00
(Investimenti Sud) fruito ai sensi dell'art. 1, commi 98-108, della Legge n. 208/2015
L' agevolazione era stata utilizzata in compensazione, in parte nell'anno 2019, ed in parte nell'anno 2020 ed era relativa ad un investimento, ammontante ad euro 400.000,00, realizzato nel 2018 e consistente nell'acquisizione di un impianto di pirogassificazione alimentato in modo innovativo rispetto ad analoghi impianti già disponibili sul mercato.
La società rappresentò che aveva stipulato nell'anno 2017 un contratto con la Società_2 affinchè quest'ultima mettesse a punto le iniziative per adattare ad un uso specifico (rappresentato dall'utilizzo, come combustibile, della pollina) un comune impianto di pirogassificazione, già disponibile sul mercato, ma configurato per essere diversamente utilizzato. Con quel contratto la Società_2 si era assunta << sia la responsabilità di acquisire sul mercato un impianto di pirogassificazione di tipo tradizionale, che quella di far eseguire le analisi di fattibilità finalizzate ad apportare allo stesso gli adattamenti necessari a renderlo idoneo alle necessità della committente>>. Il macchinario fu consegnato, collaudato e posto in funzione a dicembre del 2018. La fruizione del credito era stata autorizzata dall'Agenzia delle Entrata a seguito dell'invio della prevista comunicazione.
L'atto di recupero era motivato con l'assenza del presupposto costitutivo dell'agevolazione, condizione da cui deriverebbe l'inesistenza del credito.
L'agenzia aveva ritenuto che Società_2 non avesse le competenze per realizzare il pirogassificatore ceduto alla Ricorrente_1, che si fosse limitata a fornire le maestranze per il montaggio della struttura metallica del pirogassificatore e che, dunque, rappresentasse un mero soggetto interposto nell'operazione sottoposta a controllo.
Per contrastare la conclusione, la ricorrente evidenziò che la Società_2 era stata costituita nel 2015 ed era impegnata nella produzione e nel montaggio di strutture meccaniche e metalliche complesse, era dotata di una notevole capacità produttiva, di risorse umane coerenti rispetto al proprio business, di una sede operativa in zona industriale Luogo_2 ma, soprattutto, era gestita da un management il cui curriculum era di tutto rispetto. Tra le varie commesse già realizzate dal suo personale, vi erano lavori appaltati:-dalla Nominativo_1 di Luogo_1, per lavori relativi al Nominativo_2 di Luogo_3-dalla Nominativo_3 Italimpianti S.p. A. e dalla Società_3 S.p.A., per lavori inerenti il termovalorizzatore di Luogo_2,-dalla società_9 S.p.A., per lavori relativi all'aeroporto internazionale di Luogo_4- dalla Società_5 srl, per lavori relativi all'aeroporto Luogo_5 ,-dall'Società_6 , per forniture relative al trasporto della componentistica utilizzata per la costruzione di aeromobili,-dalla Società_7, per lavori di progettazione e installazione di impianti fotovoltaici.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 12625 pronunciata all'udienza del 4.7.2025 e depositata il 14.7.2025 rigettò il ricorso compensando le spese.
La sentenza è stata impugnata dalla società che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Intervenuta in giudizio con il deposito di controdeduzioni, l'agenzia delle entrate ha chiesto la conferma della decisione con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, ripercorsi i rapporti con la Società_2, per contrastare la motivazione della sentenza di primo grado e per escludere che questa società fosse un soggetto interposto, sottoliena che la Società_2, che per effetto delle sue pregresse esperienze nel settore metalmeccanico, aveva contatti con vari esperti in tecnologie innovative e biomasse, accettò l'incarico e commissionò uno studio specifico ad un ricercatore noto per le competenze in materia, in esito al quale acquisì le informazioni necessarie per far si che un impianto “tradizionale”, alimentato a legna, potesse funzionare anche con l'alimentazione alternativa voluta dalla committente. Per onorare l'impegno assunto, la Società_2 acquistò dalla Società_8 srl un pirogassificatore di tipo “tradizionale” e, sulla base delle indicazioni fornite dall' esperto interpellato, apportò allo stesso tutte le modifiche e le integrazioni necessarie affinché potesse utilizzare come combustibile anche la pollina.
Il bene fu collaudato e consegnato alla Ricorrente_1 nel dicembre del 2018 in Luogo_6, Indirizzo_1 snc, nello stesso luogo nel quale la Società_2 aveva eseguito i lavori di adattamento effettuati, luogo nel quale la committente disponeva di un sito in comodato d'uso. La
Ricorrente_1, dopo avere stipulato l'accordo di fornitura con la Società_2, considerato che avrebbe acquistato un bene rientrante nelle categorie (impianti, macchinari e attrezzature) previste dall'art. 1, commi
98/108, della Legge n. 208/2015, formulò richiesta per ottenere il relativo credito d'imposta, agevolazione che fu concessa dall'Amministrazione finanziaria, tanto vero che negli anni 2019 e 2020 il beneficio fu utilizzato.
Rileva questo giudice che l'atto di recupero trovava il suo fondamento sui seguenti elementi:
la Società_2 è soggetto interposto, non avendo le competenze per realizzare un impianto siffatto;
il bene periziato in Luogo_2 potrebbe non essere lo stesso di quello acquistato, visto che l'Ufficio finanziario non è stato avvisato circa la diversa localizzazione dell'impianto rispetto a quella inizialmente dichiarata nel modello CIM17;
la consegna ed il collaudo del bene risultano eseguiti in un lasso temporale troppo breve;
il verbale di collaudo era incompleto;
la documentazione relativa al pagamento del cespite non è integrale, in quanto non sono documentati gli incassi di quella parte del prezzo regolata mediante giro ed emissione di effetti cambiari.
L'appellante con il primo motivo, nega di avere affermato che il macchinario non era stato fornito da Società_2. Nel descrivere i rapporti con la Società_2, l'appellante ha inteso valorizzare proprio il ruolo della Società_2, sottolineando la responsabilità contrattuale che la stessa si era assunta nei confronti della committente e specificando che attingere tecnologia e consulenze disponibili sul mercato per realizzare un prodotto innovativo non fa venire meno il ruolo di fornitore, ruolo che è stato svolto nell'arco di circa un anno ed il cui valore aggiunto è di indubbia consistenza. Prosegue contestando l'assunto secondo il quale sarebbero ammessi a beneficio solo gli acquisti. A tal proposito richiama la circolare 34E del 3/8/2016, di commento alla norma di agevolazione in oggetto, che alle pagine 14 e 15, riporta quanto segue: ““Ai sensi del comma 99, l'agevolazione spetta per “l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie”. Pertanto, come peraltro previsto espressamente dalla norma di legge, anche in virtù del consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing, sono agevolabili anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria. In assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, l'agevolazione spetta per l'acquisto dei beni da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Nel suddetto documento di prassi viene quindi specificato che l'agevolazione spetta anche per investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature acquistati mediante contratti di appalto. Ed è proprio quello che è avvenuto nella fattispecie, visto che alla Società_2 era stata affidata una specifica commessa, quella di fornire un pirogassificatore innovativo.
Inoltre l'acquisizione del bene sarebbe provato dalle fatture di acquisto;
irrilevante sarebbe la mancanza di un contratto di appalto.
In sostanza l'appellante con riferimento a questo aspetto, sostiene che la Società_2 non sarebbe soggetto interposto e che avesse le competenza per effettuare la modifica del macchinario.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
La tipologia di investimenti agevolabili per i quali è possibile usufruire dell'agevolazione sono individuati dal comma 99 della l. 208/2015, n. 208. Tale comma prevede che sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi, “facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dall'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”. Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti in beni “strumentali nuovi” - macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato). Sono pertanto esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione, in quanto gli stessi non possono essere mai considerati
“investimenti iniziali” (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 34 del 3.08.2016).
Per quanto concerne l'aspetto delle capacità tecniche di Società_2, da un controllo effettuato dalla DPI di Napoli risultò che la società si era costituita il 15 aprile 2015; l'attività svolta quella era di fabbricazione di strutture e parti metalliche nella sede operativa di Luogo_2 – Zona Industriale, in un capannone di circa 1.500 mq, con spazio esterno adibito a parcheggio e deposito materiali. La società aveva una compagine sociale costituita da un socio unico.
Nominativo_4, in qualità di rappresentante legale della società, dichiarò ai verificatori che la società svolgeva attività di costruzione e montaggio di strutture metalliche e che nel 2024 aveva effettuato solo prestazioni di servizio mediante l'utilizzo del proprio personale presso i cantieri delle società che avevano chiesto mano d'opera specializzata;
non fu in grado di esibire la documentazione contabile richiesta in sede di accesso.
Le dichiarazioni del Nominativo_4, anche se rilasciate, come evidenziato dalla difesa anche nel corso della discussione orale, in epoca successiva ai rapporti con l'appellante, sono ritenuti da questo collegio di particolare rilevnza in quanto rappresentano lo svolgimento di un'attività che non aveva alcun addentellato con quella oggetto del contrattto con l'appellante e che, pertanto, deve ritenersi essere la medesima svolta negli anni antecedenti.
Le riportate dichiarazioni trovano conferma anche nell'esito dell'esame della documentazione dal quale emers che la Società_2 era una società priva dei requisiti richiesti per poter procedere alla realizzazione e alla installazione di un impianto di produzione di Energia da Biomasse.
Dubbi sul ruolo della Società_2 derivavano anche dalle modalità di trasporto e installazione dell'impianto che generano perplessità sulla identificazione del bene.
L'Ufficio, in fase istruttoria, aveva chiesto l'esibizione della perizia estimativa predisposta dalla LE
Engineering, perizia cui faceva riferimento la società, dell'impianto di Pirogassificazione a Biomassa per poter individuare i reali produttori e venditori delle parti componenti dell'impianto. Nel documento non sono stati inseriti i dati relativi alla fabbricazione dei vari componenti dell'impianto, nonché il costo di acquisto degli stessi. Inoltre, nella suddetta perizia l'ingegnere Nominativo_5 dichiarò di aver effettuato un sopralluogo nel Consorzio_1 nel Comune di Luogo_2 per ispezionare l'impianto. L'impianto periziato risulta allocato in un sito diverso da quello specificato nella CIM del 30/7/2018. Per quanto documentato, la parte non ha mai evidenziato nel corso dell'istruttoria che l'impianto sia stato spostato nel corso degli anni;
pertanto, potrebbe sorge il fondato sospetto che si tratti di un impianto diverso da quello oggetto della richiesta del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno.
L'appello va respinto.
Le spese, per la novità e complessità delle questioni vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6034/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12625/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 14/07/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF3CRMD00367 2024 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO RECUPERO n. TF3CRMD00367 2024 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'atto di recupero n. TF3CRMD00367 / 2024 notificatole in data 17.12.2024 relativo ai periodi 2019 e 2020 mediante il quale fu chiesto alla società il pagamento di complessivi euro
401.616,36, di cui € 179.899,09 a titolo di sorta capitale, € 41.818,18 a titolo di interessi ed € 179.899,09 a titolo di sanzioni. La pretesa trovava il suo fondamento nel recupero del credito d'imposta di euro 180.000,00
(Investimenti Sud) fruito ai sensi dell'art. 1, commi 98-108, della Legge n. 208/2015
L' agevolazione era stata utilizzata in compensazione, in parte nell'anno 2019, ed in parte nell'anno 2020 ed era relativa ad un investimento, ammontante ad euro 400.000,00, realizzato nel 2018 e consistente nell'acquisizione di un impianto di pirogassificazione alimentato in modo innovativo rispetto ad analoghi impianti già disponibili sul mercato.
La società rappresentò che aveva stipulato nell'anno 2017 un contratto con la Società_2 affinchè quest'ultima mettesse a punto le iniziative per adattare ad un uso specifico (rappresentato dall'utilizzo, come combustibile, della pollina) un comune impianto di pirogassificazione, già disponibile sul mercato, ma configurato per essere diversamente utilizzato. Con quel contratto la Società_2 si era assunta << sia la responsabilità di acquisire sul mercato un impianto di pirogassificazione di tipo tradizionale, che quella di far eseguire le analisi di fattibilità finalizzate ad apportare allo stesso gli adattamenti necessari a renderlo idoneo alle necessità della committente>>. Il macchinario fu consegnato, collaudato e posto in funzione a dicembre del 2018. La fruizione del credito era stata autorizzata dall'Agenzia delle Entrata a seguito dell'invio della prevista comunicazione.
L'atto di recupero era motivato con l'assenza del presupposto costitutivo dell'agevolazione, condizione da cui deriverebbe l'inesistenza del credito.
L'agenzia aveva ritenuto che Società_2 non avesse le competenze per realizzare il pirogassificatore ceduto alla Ricorrente_1, che si fosse limitata a fornire le maestranze per il montaggio della struttura metallica del pirogassificatore e che, dunque, rappresentasse un mero soggetto interposto nell'operazione sottoposta a controllo.
Per contrastare la conclusione, la ricorrente evidenziò che la Società_2 era stata costituita nel 2015 ed era impegnata nella produzione e nel montaggio di strutture meccaniche e metalliche complesse, era dotata di una notevole capacità produttiva, di risorse umane coerenti rispetto al proprio business, di una sede operativa in zona industriale Luogo_2 ma, soprattutto, era gestita da un management il cui curriculum era di tutto rispetto. Tra le varie commesse già realizzate dal suo personale, vi erano lavori appaltati:-dalla Nominativo_1 di Luogo_1, per lavori relativi al Nominativo_2 di Luogo_3-dalla Nominativo_3 Italimpianti S.p. A. e dalla Società_3 S.p.A., per lavori inerenti il termovalorizzatore di Luogo_2,-dalla società_9 S.p.A., per lavori relativi all'aeroporto internazionale di Luogo_4- dalla Società_5 srl, per lavori relativi all'aeroporto Luogo_5 ,-dall'Società_6 , per forniture relative al trasporto della componentistica utilizzata per la costruzione di aeromobili,-dalla Società_7, per lavori di progettazione e installazione di impianti fotovoltaici.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 12625 pronunciata all'udienza del 4.7.2025 e depositata il 14.7.2025 rigettò il ricorso compensando le spese.
La sentenza è stata impugnata dalla società che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Intervenuta in giudizio con il deposito di controdeduzioni, l'agenzia delle entrate ha chiesto la conferma della decisione con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, ripercorsi i rapporti con la Società_2, per contrastare la motivazione della sentenza di primo grado e per escludere che questa società fosse un soggetto interposto, sottoliena che la Società_2, che per effetto delle sue pregresse esperienze nel settore metalmeccanico, aveva contatti con vari esperti in tecnologie innovative e biomasse, accettò l'incarico e commissionò uno studio specifico ad un ricercatore noto per le competenze in materia, in esito al quale acquisì le informazioni necessarie per far si che un impianto “tradizionale”, alimentato a legna, potesse funzionare anche con l'alimentazione alternativa voluta dalla committente. Per onorare l'impegno assunto, la Società_2 acquistò dalla Società_8 srl un pirogassificatore di tipo “tradizionale” e, sulla base delle indicazioni fornite dall' esperto interpellato, apportò allo stesso tutte le modifiche e le integrazioni necessarie affinché potesse utilizzare come combustibile anche la pollina.
Il bene fu collaudato e consegnato alla Ricorrente_1 nel dicembre del 2018 in Luogo_6, Indirizzo_1 snc, nello stesso luogo nel quale la Società_2 aveva eseguito i lavori di adattamento effettuati, luogo nel quale la committente disponeva di un sito in comodato d'uso. La
Ricorrente_1, dopo avere stipulato l'accordo di fornitura con la Società_2, considerato che avrebbe acquistato un bene rientrante nelle categorie (impianti, macchinari e attrezzature) previste dall'art. 1, commi
98/108, della Legge n. 208/2015, formulò richiesta per ottenere il relativo credito d'imposta, agevolazione che fu concessa dall'Amministrazione finanziaria, tanto vero che negli anni 2019 e 2020 il beneficio fu utilizzato.
Rileva questo giudice che l'atto di recupero trovava il suo fondamento sui seguenti elementi:
la Società_2 è soggetto interposto, non avendo le competenze per realizzare un impianto siffatto;
il bene periziato in Luogo_2 potrebbe non essere lo stesso di quello acquistato, visto che l'Ufficio finanziario non è stato avvisato circa la diversa localizzazione dell'impianto rispetto a quella inizialmente dichiarata nel modello CIM17;
la consegna ed il collaudo del bene risultano eseguiti in un lasso temporale troppo breve;
il verbale di collaudo era incompleto;
la documentazione relativa al pagamento del cespite non è integrale, in quanto non sono documentati gli incassi di quella parte del prezzo regolata mediante giro ed emissione di effetti cambiari.
L'appellante con il primo motivo, nega di avere affermato che il macchinario non era stato fornito da Società_2. Nel descrivere i rapporti con la Società_2, l'appellante ha inteso valorizzare proprio il ruolo della Società_2, sottolineando la responsabilità contrattuale che la stessa si era assunta nei confronti della committente e specificando che attingere tecnologia e consulenze disponibili sul mercato per realizzare un prodotto innovativo non fa venire meno il ruolo di fornitore, ruolo che è stato svolto nell'arco di circa un anno ed il cui valore aggiunto è di indubbia consistenza. Prosegue contestando l'assunto secondo il quale sarebbero ammessi a beneficio solo gli acquisti. A tal proposito richiama la circolare 34E del 3/8/2016, di commento alla norma di agevolazione in oggetto, che alle pagine 14 e 15, riporta quanto segue: ““Ai sensi del comma 99, l'agevolazione spetta per “l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie”. Pertanto, come peraltro previsto espressamente dalla norma di legge, anche in virtù del consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing, sono agevolabili anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria. In assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, l'agevolazione spetta per l'acquisto dei beni da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Nel suddetto documento di prassi viene quindi specificato che l'agevolazione spetta anche per investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature acquistati mediante contratti di appalto. Ed è proprio quello che è avvenuto nella fattispecie, visto che alla Società_2 era stata affidata una specifica commessa, quella di fornire un pirogassificatore innovativo.
Inoltre l'acquisizione del bene sarebbe provato dalle fatture di acquisto;
irrilevante sarebbe la mancanza di un contratto di appalto.
In sostanza l'appellante con riferimento a questo aspetto, sostiene che la Società_2 non sarebbe soggetto interposto e che avesse le competenza per effettuare la modifica del macchinario.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
La tipologia di investimenti agevolabili per i quali è possibile usufruire dell'agevolazione sono individuati dal comma 99 della l. 208/2015, n. 208. Tale comma prevede che sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi, “facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dall'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”. Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti in beni “strumentali nuovi” - macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato). Sono pertanto esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione, in quanto gli stessi non possono essere mai considerati
“investimenti iniziali” (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 34 del 3.08.2016).
Per quanto concerne l'aspetto delle capacità tecniche di Società_2, da un controllo effettuato dalla DPI di Napoli risultò che la società si era costituita il 15 aprile 2015; l'attività svolta quella era di fabbricazione di strutture e parti metalliche nella sede operativa di Luogo_2 – Zona Industriale, in un capannone di circa 1.500 mq, con spazio esterno adibito a parcheggio e deposito materiali. La società aveva una compagine sociale costituita da un socio unico.
Nominativo_4, in qualità di rappresentante legale della società, dichiarò ai verificatori che la società svolgeva attività di costruzione e montaggio di strutture metalliche e che nel 2024 aveva effettuato solo prestazioni di servizio mediante l'utilizzo del proprio personale presso i cantieri delle società che avevano chiesto mano d'opera specializzata;
non fu in grado di esibire la documentazione contabile richiesta in sede di accesso.
Le dichiarazioni del Nominativo_4, anche se rilasciate, come evidenziato dalla difesa anche nel corso della discussione orale, in epoca successiva ai rapporti con l'appellante, sono ritenuti da questo collegio di particolare rilevnza in quanto rappresentano lo svolgimento di un'attività che non aveva alcun addentellato con quella oggetto del contrattto con l'appellante e che, pertanto, deve ritenersi essere la medesima svolta negli anni antecedenti.
Le riportate dichiarazioni trovano conferma anche nell'esito dell'esame della documentazione dal quale emers che la Società_2 era una società priva dei requisiti richiesti per poter procedere alla realizzazione e alla installazione di un impianto di produzione di Energia da Biomasse.
Dubbi sul ruolo della Società_2 derivavano anche dalle modalità di trasporto e installazione dell'impianto che generano perplessità sulla identificazione del bene.
L'Ufficio, in fase istruttoria, aveva chiesto l'esibizione della perizia estimativa predisposta dalla LE
Engineering, perizia cui faceva riferimento la società, dell'impianto di Pirogassificazione a Biomassa per poter individuare i reali produttori e venditori delle parti componenti dell'impianto. Nel documento non sono stati inseriti i dati relativi alla fabbricazione dei vari componenti dell'impianto, nonché il costo di acquisto degli stessi. Inoltre, nella suddetta perizia l'ingegnere Nominativo_5 dichiarò di aver effettuato un sopralluogo nel Consorzio_1 nel Comune di Luogo_2 per ispezionare l'impianto. L'impianto periziato risulta allocato in un sito diverso da quello specificato nella CIM del 30/7/2018. Per quanto documentato, la parte non ha mai evidenziato nel corso dell'istruttoria che l'impianto sia stato spostato nel corso degli anni;
pertanto, potrebbe sorge il fondato sospetto che si tratti di un impianto diverso da quello oggetto della richiesta del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno.
L'appello va respinto.
Le spese, per la novità e complessità delle questioni vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado