TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8874 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12882/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa AU MA, pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12882/2024 r.g.a.c.
TRA
"elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F. 1
Napoli alla via A. De Gasperi n. 33, presso lo studio dell'avv. Salvatore
" rappresenta e difende ER, C.F. 2 che lo
unitamente all'avv. Antonella Maria AM, C.F. 3
- APPELLANTE
E
P.IVA 1 Controparte_1
Vigo LO, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F. 4
,
Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 20
- APPELLATA
E
Controparte 2 P.IVA 2 in persona del
Prefetto p.t.
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, impugnava la sentenza n. 42664/2023 del Giudice di Parte 1
Pace di Napoli, emessa l'11.12.2023 e pubblicata in pari data, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 07120190125287066000 con integrale compensazione delle spese processuali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) omessa lettura del dispositivo della sentenza;
b) inesistenza e/o inammissibilità della costituzione della Controparte_2 c) erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione alla notifica dei verbali di accertamento.
Per questi motivi
, previa istanza di sospensione cautelare e declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n.
07120190125287066000, con la condanna delle controparti,
eventualmente in solido, alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore degli avvocati antistatari
AM e ER.
Si costituiva l'appellata Controparte_3 che contestava la domanda dell'appellante chiedendone il rigetto per la sua inammissibilità e/o infondatezza, con vittoria di spese processuali.
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_2
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla concessionaria opposta.
Sulla questione della legittimazione passiva del Concessionario giova fare talune preliminari osservazioni. Secondo il granitico indirizzo interpretativo della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi a
-
partire dalla sentenza del 27 luglio 2007, n. 16412 - "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite" (ex plurimis, di recente, Cass.
n. 5062/2022; conf. Cass. 22756/2021; Cass. n. 16983/2021; Cass. n.
26092/2020). Ciò in quanto come precisato dagli stessi giudici di
-
legittimità l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (n.
10528/2017; Cass. n. 8295/2018; conf. Cass. 12512/2021).
Resta inteso, dunque, che nessun difetto di legittimazione passiva possa riscontrarsi in capo all'Agente della Riscossione.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Merita infatti accoglimento l'eccezione riproposta tempestivamente nella comparsa di costituzione in appello da Controparte 1
[...] avente ad oggetto la tardività della opposizione proposta in primo grado.
Parte opponente ha affermato che, ricevuta la notifica della cartella, è venuta per la prima volta a sapere della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti dalla per presunte violazioni del Controparte_2
codice della strada, di cui non aveva conoscenza, non essendole mai stato notificato il verbale di accertamento delle relative infrazioni.
L'opponente, quindi, ha inteso recuperare il mezzo di tutela rappresentato dalla impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazioni.
Le Sezioni Unite con la sentenza 22080/17 hanno composto il contrasto giurisprudenziale esistente nella stessa giurisprudenza della Suprema
Corte fra un primo orientamento (seconda sezione) secondo cui
"l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto, o non lo siano stati nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1, costituisce contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione esattoriale, e quindi va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod.
proc. civ., in quanto diretta a negare l'esistenza del titolo esecutivo, e pertanto non è soggetta a termini. Si citano, in questo senso, tra le altre, sez. 2, ord. n. 4814 del 25 febbraio 2008; sez. 2, sent. n. 29696 del 29 dicembre 2011; tra le più recenti: sez. 6 - 2, ord. n. 19579 del 30 settembre 2015; sez. 2, sent. n. 3751 del 25 febbraio 2016; sez. 2, sent.
n. 14125 dell'11 luglio 2016"; ed un secondo orientamento (terza sezione) per il quale “la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'art. 201
C.d.S., comma 1, anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., va comunque (ri)qualificata come opposizione recuperatoria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato che non abbia avuto conoscenza del procedimento è ammesso allorquando riceva quella
-
conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini;
con la conseguenza che, se la parte ha conoscenza del (preteso) titolo esecutivo soltanto con la cartella di pagamento o con l'intimazione di pagamento, deve proporre l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, art. 22 (o dell'art. 204 bis C.d.S.), e non l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 1, con cui non si possono dedurre fatti inerenti la formazione del titolo esecutivo.
Si citano, in questo senso, sez. 3, n. 1985 del 29 gennaio 2014; sez. 3,
n. 12412 del 16 giugno 2016; sez. 3, n. 15120 del 22 luglio 2016; sez.
3, n. 16282 del 4 agosto 2016".
Detto contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite a favore del secondo orientamento appena richiamato, affermando il seguente principio di diritto: "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria e quindi rientra nell'oggetto del giudizio di opposizione al verbale di accertamento.
"L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr.
Cass. 4 agosto 2016, n. 16282). Peraltro, ove questo atto sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell'art. 201 C.d.S., l'azione dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione
(tardiva) del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento".
E' vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo (cfr. già Cass. S.U. 10 gennaio
1992, n. 190). Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà
appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi del D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 7.
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte.
Chi eccepisce, quindi, la mancata notificazione del verbale di accertamento non può essere privato in assoluto di tutela nei confronti dell'amministrazione, purchè questa azione venga esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe dovuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione.
Orbene, l'opposizione cd. recuperatoria, con la quale è stato dedotto che la cartella è il primo atto con il quale l'attore è venuto a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della sanzione deve essere iscritta a ruolo entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
Ciò premesso, nella specie, la proposta opposizione era inammissibile perché la domanda è stata proposta con ricorso depositato in data
23/12/2022 a fronte della notifica della cartella esattoriale ricevuta in data 14/11/2022 a mezzo pec. In conclusione, l'azione lato sensu recuperatoria promossa dall'opponente risulta inammissibile, perché proposta in violazione del termine decadenziale di 30 gg. previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 dalla notifica della cartella, costituente il primo atto attraverso cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva.
E' infatti irrituale e quindi inammissibile la documentazione depositata dalla CP_2 in primo grado ai fini di prova della notifica del verbale di accertamento in quanto avvenuta successivamente alla chiusura del verbale in cui si dava atto della decisione della causa;
dalla documentazione depositata dall'appellante si evince che all'udienza calendarizzata alle ore 09:00 del giorno 06.12.2023, in cui veniva decisa la causa con lettura del dispositivo al termine dell'udienza, non risultava la presenza dell'opposta Prefettura di Napoli, e la stessa, secondo l'estratto SGP allegato, si costituiva in via telematica alle ore
14:10 del medesimo giorno, ovvero successivamente alla pronuncia del
Giudice.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato;
la sentenza gravata va riformata, in accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione formulata da parte appellata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
AU MA definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 12882/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Accoglie l'eccezione formulata da parte appellata ed, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità
dell'opposizione avverso la cartella esattoriale n.
07120190125287066000; al pagamento in favore di
• condanna Parte_1
[...] delle spese del secondo grado di giudizio, Controparte_3
che liquida in euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Napoli, 7.10.2025 Il Giudice
dott.ssa AU MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa AU MA, pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12882/2024 r.g.a.c.
TRA
"elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F. 1
Napoli alla via A. De Gasperi n. 33, presso lo studio dell'avv. Salvatore
" rappresenta e difende ER, C.F. 2 che lo
unitamente all'avv. Antonella Maria AM, C.F. 3
- APPELLANTE
E
P.IVA 1 Controparte_1
Vigo LO, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F. 4
,
Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 20
- APPELLATA
E
Controparte 2 P.IVA 2 in persona del
Prefetto p.t.
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, impugnava la sentenza n. 42664/2023 del Giudice di Parte 1
Pace di Napoli, emessa l'11.12.2023 e pubblicata in pari data, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 07120190125287066000 con integrale compensazione delle spese processuali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) omessa lettura del dispositivo della sentenza;
b) inesistenza e/o inammissibilità della costituzione della Controparte_2 c) erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione alla notifica dei verbali di accertamento.
Per questi motivi
, previa istanza di sospensione cautelare e declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n.
07120190125287066000, con la condanna delle controparti,
eventualmente in solido, alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore degli avvocati antistatari
AM e ER.
Si costituiva l'appellata Controparte_3 che contestava la domanda dell'appellante chiedendone il rigetto per la sua inammissibilità e/o infondatezza, con vittoria di spese processuali.
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_2
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla concessionaria opposta.
Sulla questione della legittimazione passiva del Concessionario giova fare talune preliminari osservazioni. Secondo il granitico indirizzo interpretativo della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi a
-
partire dalla sentenza del 27 luglio 2007, n. 16412 - "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite" (ex plurimis, di recente, Cass.
n. 5062/2022; conf. Cass. 22756/2021; Cass. n. 16983/2021; Cass. n.
26092/2020). Ciò in quanto come precisato dagli stessi giudici di
-
legittimità l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (n.
10528/2017; Cass. n. 8295/2018; conf. Cass. 12512/2021).
Resta inteso, dunque, che nessun difetto di legittimazione passiva possa riscontrarsi in capo all'Agente della Riscossione.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Merita infatti accoglimento l'eccezione riproposta tempestivamente nella comparsa di costituzione in appello da Controparte 1
[...] avente ad oggetto la tardività della opposizione proposta in primo grado.
Parte opponente ha affermato che, ricevuta la notifica della cartella, è venuta per la prima volta a sapere della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti dalla per presunte violazioni del Controparte_2
codice della strada, di cui non aveva conoscenza, non essendole mai stato notificato il verbale di accertamento delle relative infrazioni.
L'opponente, quindi, ha inteso recuperare il mezzo di tutela rappresentato dalla impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazioni.
Le Sezioni Unite con la sentenza 22080/17 hanno composto il contrasto giurisprudenziale esistente nella stessa giurisprudenza della Suprema
Corte fra un primo orientamento (seconda sezione) secondo cui
"l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto, o non lo siano stati nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1, costituisce contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione esattoriale, e quindi va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod.
proc. civ., in quanto diretta a negare l'esistenza del titolo esecutivo, e pertanto non è soggetta a termini. Si citano, in questo senso, tra le altre, sez. 2, ord. n. 4814 del 25 febbraio 2008; sez. 2, sent. n. 29696 del 29 dicembre 2011; tra le più recenti: sez. 6 - 2, ord. n. 19579 del 30 settembre 2015; sez. 2, sent. n. 3751 del 25 febbraio 2016; sez. 2, sent.
n. 14125 dell'11 luglio 2016"; ed un secondo orientamento (terza sezione) per il quale “la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'art. 201
C.d.S., comma 1, anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., va comunque (ri)qualificata come opposizione recuperatoria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato che non abbia avuto conoscenza del procedimento è ammesso allorquando riceva quella
-
conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini;
con la conseguenza che, se la parte ha conoscenza del (preteso) titolo esecutivo soltanto con la cartella di pagamento o con l'intimazione di pagamento, deve proporre l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, art. 22 (o dell'art. 204 bis C.d.S.), e non l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 1, con cui non si possono dedurre fatti inerenti la formazione del titolo esecutivo.
Si citano, in questo senso, sez. 3, n. 1985 del 29 gennaio 2014; sez. 3,
n. 12412 del 16 giugno 2016; sez. 3, n. 15120 del 22 luglio 2016; sez.
3, n. 16282 del 4 agosto 2016".
Detto contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite a favore del secondo orientamento appena richiamato, affermando il seguente principio di diritto: "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria e quindi rientra nell'oggetto del giudizio di opposizione al verbale di accertamento.
"L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr.
Cass. 4 agosto 2016, n. 16282). Peraltro, ove questo atto sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell'art. 201 C.d.S., l'azione dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione
(tardiva) del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento".
E' vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo (cfr. già Cass. S.U. 10 gennaio
1992, n. 190). Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà
appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi del D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 7.
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte.
Chi eccepisce, quindi, la mancata notificazione del verbale di accertamento non può essere privato in assoluto di tutela nei confronti dell'amministrazione, purchè questa azione venga esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe dovuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione.
Orbene, l'opposizione cd. recuperatoria, con la quale è stato dedotto che la cartella è il primo atto con il quale l'attore è venuto a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della sanzione deve essere iscritta a ruolo entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
Ciò premesso, nella specie, la proposta opposizione era inammissibile perché la domanda è stata proposta con ricorso depositato in data
23/12/2022 a fronte della notifica della cartella esattoriale ricevuta in data 14/11/2022 a mezzo pec. In conclusione, l'azione lato sensu recuperatoria promossa dall'opponente risulta inammissibile, perché proposta in violazione del termine decadenziale di 30 gg. previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 dalla notifica della cartella, costituente il primo atto attraverso cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva.
E' infatti irrituale e quindi inammissibile la documentazione depositata dalla CP_2 in primo grado ai fini di prova della notifica del verbale di accertamento in quanto avvenuta successivamente alla chiusura del verbale in cui si dava atto della decisione della causa;
dalla documentazione depositata dall'appellante si evince che all'udienza calendarizzata alle ore 09:00 del giorno 06.12.2023, in cui veniva decisa la causa con lettura del dispositivo al termine dell'udienza, non risultava la presenza dell'opposta Prefettura di Napoli, e la stessa, secondo l'estratto SGP allegato, si costituiva in via telematica alle ore
14:10 del medesimo giorno, ovvero successivamente alla pronuncia del
Giudice.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato;
la sentenza gravata va riformata, in accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione formulata da parte appellata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
AU MA definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 12882/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Accoglie l'eccezione formulata da parte appellata ed, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità
dell'opposizione avverso la cartella esattoriale n.
07120190125287066000; al pagamento in favore di
• condanna Parte_1
[...] delle spese del secondo grado di giudizio, Controparte_3
che liquida in euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Napoli, 7.10.2025 Il Giudice
dott.ssa AU MA