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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3362/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3362/2022 promossa da:
, in persona del Prefetto Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLO DE Controparte_2
COSMO, giusta procura in atti;
appellato avverso la sentenza n. 39/2022, depositata dal Giudice di Pace di Cerignola il
19.5.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 17.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. La ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe con cui il GdP di Cerignola ha accolto l'opposizione proposta da CP_2
avverso il decreto prot. n. 6726/2020 Area III Pat. di sospensione della patente
[...] di guida emesso nei confronti di quest'ultimo per violazione dell'art. 116, commi 1-5 bis, del d.lgs. n. 285/1992
pagina 1 di 4 In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il GdP erroneamente dichiarato la contumacia dell'Amministrazione, nonostante la rituale costituzione in giudizio, e per aver ritenuto non provato il conferimento della delega al viceprefetto aggiunto, che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato. Ha dunque concluso chiedendo, in riforma totale della sentenza impugnata, di rigettare la domanda originariamente promossa.
Vinte le spese. Si è costituito l'appellato, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame;
il tutto con vittoria delle spese di lite. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 17.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto. È anzitutto fondato il motivo di appello con cui l'appellante si duole dell'erronea declaratoria della sua contumacia. Invero, dall'esame del fascicolo di primo grado e dalla documentazione prodotta dall'appellante (v. ricevuta pec inviata dalla alla cancelleria del GdP in data Parte_1
17.3.2020) risulta che l'Amministrazione opposta aveva provveduto a costituirsi nel giudizio mediante trasmissione a mezzo PEC della comparsa di costituzione e risposta predisposta dal proprio funzionario (sull'ammissibilità della costituzione in giudizio della Amministrazione a mezzo pec nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, cfr. Cass. n. 14281/2023: “nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona”).
Né rileva, come erroneamente ritenuto dal GdP, la mancata comparizione del funzionario della in udienza non essendo previsto, in siffatto tipo di Parte_1 procedimento, alcun obbligo di comparizione della parte costituita. È inoltre fondato il motivo di appello con cui l'appellante censura la ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di delega del Viceprefetto aggiunto.
L'ordinanza è stata emessa dal Dirigente dell'Area III (quella di applicazione del sistema delle sanzioni amministrative) dell'U.T.G. di Foggia, dott.ssa Palumbo. La qualifica e il “titolo” di dirigente l'Area III sono requisiti soggettivi del sottoscrittore attestati nel provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., peraltro requisiti soggettivi neppure contestati dall'opponente essendosi questi limitato a dedurre – erroneamente – la necessità che il dirigente fosse munito di apposita delega prefettizia. Pacifiche tali qualità soggettive, proprio in quanto dirigente di tale Area la dott.ssa Palumbo era legittimata ad emettere il pagina 2 di 4 provvedimento impugnato, spettando alla stessa – in tale qualità soggettiva –
l'applicazione delle sanzioni amministrative. L' art. 2 D.L. 19.05.2000 n. 139 (recante “disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia”) stabilisce al primo comma che “la carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nell'allegata tabella
B”. Detta tabella, tra le varie funzioni spettanti ai viceprefetti, indica l'applicazione delle sanzioni amministrative. L'art. 14 co. 1 D.L. 19.05.2000 n. 139 stabilisce che nello svolgimento dei compiti indicati nella citata tabella B i funzionari con la qualifica di viceprefetto “adottano i provvedimenti ... connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti”.
Con decreto del 18.11.2002 emesso dal Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 4 D.L. 30.07.1999 n. 300 le Prefetture sono state organizzate in cinque Aree funzionali e l'Area III è stata ivi indicata quale quella competente all'applicazione delle sanzioni amministrative. Si è ivi anche attribuito al Prefetto il potere di assegnare i viceprefetti alla direzione delle singole Aree funzionali.
Considerato che l'Area III è quella deputata all'applicazione delle sanzioni amministrative, che ad essa è preposto un viceprefetto avente il potere di adottare i provvedimenti connessi all'espletamento dei servizi spettanti all'Area III e che la dott.ssa Palumbo rivestiva al momento dell'emissione della ordinanza la qualifica di dirigente la Area III come da decreto prefettizio del 8.3.2019, peraltro richiamato nel provvedimento impugnato, legittimamente questo è stato da lei emesso, senza che fosse necessaria alcuna delega ad hoc da parte del Prefetto.
Vale poi, in generale, rammentare che, essendo la prefettura strutturata per aree funzionali, con preposizione a ciascuna di esse dei singoli dirigenti, la delega deve presumersi sussistente, considerato che nell'ambito della pubblica amministrazione, la cui struttura è connotata da un'organizzazione gerarchica, la delegabilità di singole funzioni vale come principio generale in assenza di esplicita previsione contraria.
Proprio sulla scorta di tale premessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato – contrariamente a quanto ritenuto dal GdP – che è onere dell'opponente dare prova del fatto contrario, ossia dimostrare il fatto negativo dell'assenza di delega, e quindi, nel caso in cui non fosse riuscito a procurarsi la relativa attestazione, a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma sesto, della legge 24 novembre 1989, n. 689, presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta
(cfr. Cass. n. 11283/2010): ciò che, nella specie, non è avvenuto. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere dunque accolto con conseguente rigetto dell'opposizione originariamente proposta. Le spese processuali vanno regolate secondo la soccombenza (art. 91 c.p.c.), con esclusione di quelle del primo grado, nel quale l'odierna appellante era costituita a mezzo di un funzionario, dovendo trovare applicazione l'insegnamento di legittimità secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente pagina 3 di 4 delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda come indicato in atti (indeterminabile di complessità non elevata, come tale non superiore a
€ 26.000,00) i parametri minimi, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate), e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, RIGETTA il ricorso proposto da per Controparte_2 l'annullamento del decreto prot. n. 6726/2020 Area III Pat. emesso dalla Prefettura in data 10.2.2020; Controparte_3
b) CONDANNA l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge. Foggia, 18.3.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3362/2022 promossa da:
, in persona del Prefetto Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLO DE Controparte_2
COSMO, giusta procura in atti;
appellato avverso la sentenza n. 39/2022, depositata dal Giudice di Pace di Cerignola il
19.5.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 17.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. La ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe con cui il GdP di Cerignola ha accolto l'opposizione proposta da CP_2
avverso il decreto prot. n. 6726/2020 Area III Pat. di sospensione della patente
[...] di guida emesso nei confronti di quest'ultimo per violazione dell'art. 116, commi 1-5 bis, del d.lgs. n. 285/1992
pagina 1 di 4 In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il GdP erroneamente dichiarato la contumacia dell'Amministrazione, nonostante la rituale costituzione in giudizio, e per aver ritenuto non provato il conferimento della delega al viceprefetto aggiunto, che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato. Ha dunque concluso chiedendo, in riforma totale della sentenza impugnata, di rigettare la domanda originariamente promossa.
Vinte le spese. Si è costituito l'appellato, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame;
il tutto con vittoria delle spese di lite. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 17.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto. È anzitutto fondato il motivo di appello con cui l'appellante si duole dell'erronea declaratoria della sua contumacia. Invero, dall'esame del fascicolo di primo grado e dalla documentazione prodotta dall'appellante (v. ricevuta pec inviata dalla alla cancelleria del GdP in data Parte_1
17.3.2020) risulta che l'Amministrazione opposta aveva provveduto a costituirsi nel giudizio mediante trasmissione a mezzo PEC della comparsa di costituzione e risposta predisposta dal proprio funzionario (sull'ammissibilità della costituzione in giudizio della Amministrazione a mezzo pec nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, cfr. Cass. n. 14281/2023: “nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona”).
Né rileva, come erroneamente ritenuto dal GdP, la mancata comparizione del funzionario della in udienza non essendo previsto, in siffatto tipo di Parte_1 procedimento, alcun obbligo di comparizione della parte costituita. È inoltre fondato il motivo di appello con cui l'appellante censura la ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di delega del Viceprefetto aggiunto.
L'ordinanza è stata emessa dal Dirigente dell'Area III (quella di applicazione del sistema delle sanzioni amministrative) dell'U.T.G. di Foggia, dott.ssa Palumbo. La qualifica e il “titolo” di dirigente l'Area III sono requisiti soggettivi del sottoscrittore attestati nel provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., peraltro requisiti soggettivi neppure contestati dall'opponente essendosi questi limitato a dedurre – erroneamente – la necessità che il dirigente fosse munito di apposita delega prefettizia. Pacifiche tali qualità soggettive, proprio in quanto dirigente di tale Area la dott.ssa Palumbo era legittimata ad emettere il pagina 2 di 4 provvedimento impugnato, spettando alla stessa – in tale qualità soggettiva –
l'applicazione delle sanzioni amministrative. L' art. 2 D.L. 19.05.2000 n. 139 (recante “disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia”) stabilisce al primo comma che “la carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nell'allegata tabella
B”. Detta tabella, tra le varie funzioni spettanti ai viceprefetti, indica l'applicazione delle sanzioni amministrative. L'art. 14 co. 1 D.L. 19.05.2000 n. 139 stabilisce che nello svolgimento dei compiti indicati nella citata tabella B i funzionari con la qualifica di viceprefetto “adottano i provvedimenti ... connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti”.
Con decreto del 18.11.2002 emesso dal Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 4 D.L. 30.07.1999 n. 300 le Prefetture sono state organizzate in cinque Aree funzionali e l'Area III è stata ivi indicata quale quella competente all'applicazione delle sanzioni amministrative. Si è ivi anche attribuito al Prefetto il potere di assegnare i viceprefetti alla direzione delle singole Aree funzionali.
Considerato che l'Area III è quella deputata all'applicazione delle sanzioni amministrative, che ad essa è preposto un viceprefetto avente il potere di adottare i provvedimenti connessi all'espletamento dei servizi spettanti all'Area III e che la dott.ssa Palumbo rivestiva al momento dell'emissione della ordinanza la qualifica di dirigente la Area III come da decreto prefettizio del 8.3.2019, peraltro richiamato nel provvedimento impugnato, legittimamente questo è stato da lei emesso, senza che fosse necessaria alcuna delega ad hoc da parte del Prefetto.
Vale poi, in generale, rammentare che, essendo la prefettura strutturata per aree funzionali, con preposizione a ciascuna di esse dei singoli dirigenti, la delega deve presumersi sussistente, considerato che nell'ambito della pubblica amministrazione, la cui struttura è connotata da un'organizzazione gerarchica, la delegabilità di singole funzioni vale come principio generale in assenza di esplicita previsione contraria.
Proprio sulla scorta di tale premessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato – contrariamente a quanto ritenuto dal GdP – che è onere dell'opponente dare prova del fatto contrario, ossia dimostrare il fatto negativo dell'assenza di delega, e quindi, nel caso in cui non fosse riuscito a procurarsi la relativa attestazione, a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma sesto, della legge 24 novembre 1989, n. 689, presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta
(cfr. Cass. n. 11283/2010): ciò che, nella specie, non è avvenuto. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere dunque accolto con conseguente rigetto dell'opposizione originariamente proposta. Le spese processuali vanno regolate secondo la soccombenza (art. 91 c.p.c.), con esclusione di quelle del primo grado, nel quale l'odierna appellante era costituita a mezzo di un funzionario, dovendo trovare applicazione l'insegnamento di legittimità secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente pagina 3 di 4 delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda come indicato in atti (indeterminabile di complessità non elevata, come tale non superiore a
€ 26.000,00) i parametri minimi, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate), e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, RIGETTA il ricorso proposto da per Controparte_2 l'annullamento del decreto prot. n. 6726/2020 Area III Pat. emesso dalla Prefettura in data 10.2.2020; Controparte_3
b) CONDANNA l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge. Foggia, 18.3.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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