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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 6261/2020 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto: “Proprietà”,
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...], alla Parte_1 C.F._1
via Bari n. 2, e , nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliate in Bari, alla via Pappacena n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Scarongella (C.F. ), che le C.F._3
rappresenta e difende giuste procure allegate telematicamente alla memoria di nomina e costituzione di nuovo difensore depositata il 10.11.2021;
- A T T R I C I -
E
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) e residente in Parte_3 C.F._4
Noicattaro (BA), alla Via degli Oleandri n. 112, elettivamente domiciliato in Bari, al Corso
Vittorio Emanuele II n. 179, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Bia (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._5
di costituzione e risposta depositata il 28.01.2021;
- C O N V E N U T O -
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO.
1. L'atto di citazione.
1 Con atto di citazione notificato in data 21.10.2020, le signore e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Taranto i sig.ri e , Parte_4 Parte_3
assumendo: - che a seguito di contratto di mantenimento del 16.07.2018, stipulato a rogito del
Notaio Dott. erano divenute rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuaria dei Parte_5
seguenti immobili, ubicati in Ginosa (TA):
a) locale ad uso commerciale in piano terra sito in Ginosa (Ta), alla contrada Girifalco, snc, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Ginosa al foglio 115, ptc.79, sub.1, piano T,
Cat. C/1, Classe 1, consistenza 327 mq, sup. catastale 369 mq, rendita euro 2.820, 32;
b) Casa di abitazione in primo, secondo e terzo piano, in Ginosa (TA), alla contrada Girifalco, della consistenza di dieci vani catastali, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di
Ginosa al foglio 115, ptc.73, sub 6, contrada Girifalco n.sn, piano 1-2-3-, categoria A/3,
Classe 1, Superficie catastale 299 mq, totale escluse aree scoperte 287 mq, rendita euro
506,13; nonché quali pertinenze della casa di abitazione innanzi descritta al punto b);
c) diritti di comproprietà pari a 4/10 del locale ad uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada
Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa, al foglio 115, particella 73, sub 2; piano T, Cat. C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale 54 mq, rendita euro
77,68;
d) piena proprietà del locale ad uso deposito in piano terra, sito in Ginosa (TA), alla contrada
Girifalco, snc, in Catasto fabbricati del Comune di Ginosa al foglio 115, particella 80, sub.1, categoria C/2, classe 2, consistenza 204 mq, superficie Catastale totale 242mq, rendita euro
579,46;
e) locale ad uso deposito, in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 79, sub 2, Categoria C/2,
Classe 1, consistenza 31 mq, sup.cat. 42 mq, rendita 75,25;
f) locale ad uso deposito in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.35, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 3, piano T,
Categoria C/2, classe 1, consistenza 23 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 55,83;
g) locale ad uso deposito in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.56, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq, rendita euro
77,68;
h) locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del
Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 5, Cat. C/6, Classe 1, consistenza
65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35;
2 - che i suddetti immobili costituivano parte del complesso immobiliare a destinazione agricola ubicato in Ginosa, alla contrada Girifalco, denominato “Masseria Girifalco” e confinavano con gli immobili di proprietà dei convenuti, (marito della signora e padre Parte_4 Parte_1
della signora ) e (figlio della signora e fratello della Parte_2 Parte_3 Parte_1
signora ), rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario del complesso immobiliare, Parte_2 sito in Ginosa, contrada Girifalco, denominato “Masseria Girifalco”, in virtù di atto di Donazione di azienda agricola, a rogito del Notaio, dott. del 03.04.2017, in ordine al quale le attrici Persona_1
dichiaravano di non prestare acquiescenza, preannunciando atto di opposizione ex art. 563 ultimo comma c.c.;
- che a partire dal 2018, momento in cui si erano incrinati i rapporti familiari, i convenuti avevano impedito alle attrici l'accesso agli immobili per cui è causa attraverso l'illegittima apposizione di ostacoli, quali cancelli ed inferriate senza fornirne le chiavi alle IG.re e;
PT Pt_2
- che, nello specifico, nei giorni 19.01.2020 e 05.06.2020 le attrici si erano recate presso la Masseria
Girifalco ed avevano constatato che il libero accesso era loro impedito con l'apposizione di cancelli elettrici e lucchetti e che nell'occasione il sig. , alla presenza di testimoni, aveva Parte_3
minacciato ed intimato categoricamente alle attrici di non presentarsi più e di non avanzare pretese di occupazione degli immobili;
- che con nota del 28.02.2020 il sig. aveva riscontrato la formale diffida alla Parte_3
riconsegna dei beni avanzata dalle attrici con nota datata 24.02.2020, motivando la resistenza opposta nei confronti delle attrici con l'asserito esclusivo possesso ultraventennale degli immobili oggetto del presente giudizio.
Le attrici chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “statuire che i convenuti,
e , detentori senza titolo, non hanno diritto alcuno sui predetti Parte_4 Parte_3
immobili e pertanto condannare gli stessi a rilasciare immediatamente i cespiti liberi da persone e cose e nella piena disponibilità delle odierne attrici. Con condanna al risarcimento dei danni, la cui quantificazione da rapportare ad una indennità di occupazione potrà essere valutata al momento del rilascio, al momento quantificati in euro 30.000,00”.
2. Le ragioni di parte convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 gennaio 2021, il IG. deduceva: Pt_2
- che il progressivo disgregamento della famiglia aveva condotto al procedimento di Pt_2
separazione tra i coniugi , interrotto a seguito del decesso del IG. , Parte_6 Parte_4 avvenuto il 12.01.2021, ed all'azione di simulazione del contratto di mantenimento sottoscritto dalle attrici;
3 - che il padre aveva donato al figlio la nuda proprietà e successivamente Parte_4 Pt_3
l'usufrutto, con consolidamento della proprietà piena in capo al donatario, dell'azienda agricola di cui il primo era titolare, costituita da beni mobili ed immobili, tra cui terreni e le porzioni immobiliari facenti parte della c.d. Masseria Girifalco, ove erano ubicate le altre unità immobiliari di cui le attrici erano, rispettivamente, nuda proprietaria la figlia sig.ra ed usufruttuaria Parte_2
la madre sig.ra ; Parte_1
- che detta donazione, lungi dal costituire prova di un intento usurpativo, costituiva la naturale trasmissione della azienda agricola familiare dal genitore al figlio, che se ne occupava da sempre;
- che l'appartamento sub b) era di proprietà delle attrici e non era mai stato rivendicato dal deducente;
- che i locali sub a), d), e) ed f) erano detenuti da terze persone in virtù di contratti, scritti ovvero orali;
- che i locali sub c), g) ed h) “sono stati sempre utilizzati in via esclusiva dal sig. e Parte_3
dal sig. per i bisogni della azienda agricola, ospitando il primo ed il terzo, attrezzi Parte_4 agricoli e macchinari, il secondo, gli uffici amministrativi della azienda agricola”, tanto da essere stati acquistati dal sig. per usucapione;
Parte_3
- che gli episodi di molestie subiti dalle attrici non corrispondevano al vero e che, effettivamente,
“le chiavi del lucchetto ed il telecomando di apertura dei due cancelli sono nella disponibilità del deducente, titolare dell'azienda, ma non delle attrici”, ma ciò “solo perché esse, come pure ammettono, non frequentano ormai da lungo tempo la masseria”;
- quanto all'episodio del 05/06/2020, che “le attrici hanno potuto accedere all'immobile che appartiene loro. Viceversa, l'ing. ha rifiutato alla madre ed alla sorella di entrare Parte_3
nelle porzioni immobiliari di sua proprietà, sulle quali esse non possono vantare alcun tipo di diritto”;
- che l'azione di rivendicazione doveva ritenersi inammissibile perché “il deducente non ha in alcun modo contestato il diritto di proprietà delle attrici in relazione agli immobili” descritti ai punti sub.
a), b), d), e) ed f)”;
Il convenuto formulava quindi eccezione di usucapione in ordine agli immobili descritti sub c), g) ed h) della citazione, in quanto occupati ed utilizzati dall'Ing. fin da quando – al Parte_3 compimento del ventesimo anno di età, e dunque a decorrere dall'ottobre 1987 - aveva iniziato ad occuparsi, insieme al padre, della azienda agricola, trattandosi di immobili nei quali erano allocati l'ufficio amministrativo dell'azienda medesima ed i macchinari ed attrezzature di pertinenza della stessa.
4 Il convenuto IG. concludeva pertanto chiedendo al Giudice adito di respingere “la Parte_3
pretesa attorea, siccome inammissibile e comunque infondata, per quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
3. Lo svolgimento del processo.
Con provvedimento del 14.01.2021 il primo giudice istruttore Dott. Gloria fissava l'udienza di comparizione per il 23.02.2021 e disponeva la trattazione scritta del procedimento, concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note ameno 5 giorni prima di detta udienza.
Con note depositate il 15.02.2021 il IG. , facendo seguito a quanto già dichiarato Parte_3
nella comparsa di costituzione in ordine al decesso del convenuto , avvenuto in Parte_4 data 12.01.2021, quindi successivamente alla notifica dell'atto di citazione, chiedeva disporsi l'interruzione del giudizio;
il Giudice, preso atto del decesso, con ordinanza del 23.02.2021 dichiarava pertanto l'interruzione del giudizio.
In data 18.05.2021 le attrici depositavano ricorso in riassunzione del processo, nel quale davano atto che, nelle more del procedimento, erano rientrate nella disponibilità di alcuni dei beni per cui è causa e, pertanto, la domanda di rivendicazione doveva ritenersi circoscritta ai soli beni nei cui confronti il convenuto aveva eccepito l'acquisto per usucapione, ovvero gli immobili sub c), g) ed h) di cui alla narrativa dell'atto di citazione.
Con provvedimento del 24.05.2021 il Giudice adito fissava nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il giorno 16.11.2021, all'esito della quale il fascicolo veniva rimesso al
Presidente della Sezione per valutazioni circa la competenza.
Successivamente, all'udienza del 29.11.2022, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, depositata il 29.12.2022, le attrici precisavano la domanda chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Taranto, per tutti i motivi di cui in atti, disattesa e respinta ogni avversa domanda, eccezione e difesa:
1. Accertare e dichiarare che la sig.ra e della sig.ra sono rispettivamente Parte_1 Parte_2
usufruttaria e nuda proprietaria dei seguenti beni immobili: c) diritti di comproprietà pari a 4/10 del locale ad uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del
Comune di Ginosa, al foglio 115, particella 73, sub 2; pianoT, Cat.C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale 54 mq, rendita Euro 77,68; g) locale ad uso deposito in piano terra, in
Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.56, in catasto fabbricati del Comune di
Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq, rendita euro 77,68; h) locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta),
5 contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella
73, sub 5, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35;
2. accertare e dichiarare abusiva l'occupazione del sig. su detti immobili e, per Parte_3
l'effetto, ordinare al convenuto di rilasciare immediatamente alla sig.ra e alla sig.ra Parte_1
i seguenti beni detenuti senza titolo: c) diritti di comproprietà pari a 4/10 del locale ad Parte_2
uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di
Ginosa, al foglio 115, particella 73, sub 2; pianoT, Cat.C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale 54 mq, rendita Euro 77,68; g) locale ad uso deposito in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.56, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale
56 mq, rendita euro 77,68; h) locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 5, Cat. C/6, Classe
1, consistenza 65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35;
3. condannare sin d'ora, in ogni caso, il sig. , al pagamento di una somma di Parte_3 denaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio di cui al punto 2);
4. in ogni caso, condannare il sig. , al risarcimento dei danni patiti e patendi dalle Parte_3
attrici a causa della illegittima occupazione nella misura di euro 30.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, condannare il sig. Parte_3
, al pagamento di spese e competenze legali del presente giudizio, da determinarsi ai sensi
[...] del D.M. 147/2022”.
Su istanza del convenuto, con provvedimento in data 18.01.2024 le parti venivano rimesse in termini per il deposito delle memorie n. 2 e n. 3 di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
All'esito dell'udienza del 04.04.2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta, con ordinanza del
17.04.2024 il Giudice, esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenuto che le richieste di prova orale formulate dal convenuto fossero irrilevanti ai fini del decidere e che la causa era matura per la decisione;
rilevata altresì l'opportunità di disporre la comparizione delle parti al fine di esperire tentativo di conciliazione e, per il caso di esito negativo, per la precisazione delle conclusioni, rigettava le richieste di prova orale e rinviava la causa all'udienza del 20.06.2024 per l'espletamento del tentativo di conciliazione, in mancanza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione, rinviata per indisponibilità delle parti al 14.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. I motivi della decisione.
6 Oggetto della presente controversia è l'azione di rivendicazione proposta dalle attrici Parte_1
e , contrastata dalla eccezione di usucapione rilevata dal convenuto . Parte_2 Parte_3
Preliminarmente, occorre precisare che risulta pacifica, in quanto espressamente riconosciuta dal convenuto, la titolarità in capo alla IG.ra degli immobili descritti ai punti sub a), b), Parte_1
d), e) ed f) dell'atto di citazione;
pertanto, la domanda di rivendicazione è stata circoscritta dalle attrici, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, depositata il 29.12.2022, agli immobili descritti ai punti sub c), g) e h) dell'atto di citazione, e precisamente:
c) diritti di comproprietà pari a 4/10 del locale ad uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa, al foglio 115, particella
73, sub 2; piano T, Cat. C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale 54 mq, rendita euro 77,68;
g) locale ad uso deposito in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.56, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub
4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq, rendita euro
77,68;
h) locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del
Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 5, Cat. C/6, Classe 1, consistenza
65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35; di cui le attrici assumono di essere allo stato rispettivamente usufruttaria e nuda proprietaria di detti immobili in forza di contratto di mantenimento del 16 luglio 2018 (doc.1, allegato all'atto di citazione).
Precedentemente a tale atto, la IG.ra assume inoltre di avere acquistato l'esclusiva Parte_1 proprietà di detti immobili (all'epoca accatastati al foglio 115, p.lla 16, lett. f) con atto di compravendita e rettifica catastale sottoscritto il 12 aprile 1972 a rogito del Notaio dott. Per_2
, registrato a Castellaneta il 2 maggio 1972 al n. 550, mod. I, vol. 133 (v. doc. 7, allegato alla
[...]
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalle attrici in data 01.03.2024).
In ragione di tanto, le attrici sig.ra e la sig.ra hanno chiesto di accertare e Parte_1 Parte_2
dichiarare che sono rispettivamente usufruttaria e nuda proprietaria dei predetti beni immobili, nonché di accertare e dichiarare abusiva l'occupazione dei predetti immobili da parte del sig.
e, per l'effetto, ordinare al convenuto di rilasciare immediatamente i predetti beni Parte_3
detenuti senza titolo, con condanna dello stesso al pagamento di una somma di denaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa della illegittima occupazione.
7 A fronte delle domande formulate dalle attrici, il convenuto ha eccepito di avere maturato l'usucapione acquisitiva per possesso ininterrotto ultraventennale degli immobili ai punti sub c), g)
e h) dell'atto introduttivo del presente giudizio, mentre non alcuna contestazione ha rilevato in merito agli ulteriori beni di cui all'atto di citazione.
Nello specifico, il convenuto ha dedotto che le unità immobiliari di cui trattasi, ricomprese nel complesso immobiliare denominato “Masseria Girifalco”, di proprietà della famiglia , Pt_2 sarebbero state adibite ad ufficio amministrativo dell'azienda agricola nonché a deposito di materiali al servizio della stessa e sarebbero state utilizzate dal convenuto per la gestione dell'azienda agricola e per l'allevamento di cavalli, dapprima in collaborazione con il genitore e, in seguito al decesso di quest'ultimo, in via esclusiva. A sostegno di tale assunto, ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., depositata il 27.02.2024, planimetria dei luoghi (all. C) e rilievi fotografici degli immobili per cui è causa (all. D ed E), adibiti, secondo la prospettazione di parte convenuta, ad uffici amministrativi della azienda agricola ovvero a deposito delle selle e dei finimenti dei cavalli, oltre che a deposito di attrezzi ed utensili.
Orbene, l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto deve ritenersi infondata e non merita di essere accolta.
In linea generale, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge, è l'effetto del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni.
L'istituto, disciplinato dall'art. 1158 e ss. c.c., trova regolamentazione nella ricorrenza di specifici requisiti, ovvero che si tratti di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
che si tratti di un possesso corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni;
che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite l'eventuale detentore.
Infine, la decorrenza del tempo utile ad usucapire ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus. È necessario, invero, che il possesso venga esercitato con animus possidendi, ovvero il possessore deve avere l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, esercitando facoltà corrispondenti a quel determinato diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
La prova del possesso idoneo all'usucapione per quanto attiene tanto al corpus quanto all'animus, vertendo su una situazione di fatto non incontra alcuna preclusione di sorta nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta;
pertanto, può essere fornita anche per testimoni ovvero desunta
8 anche in base a presunzioni e fatti notori (cfr. Cass. Civ., II sez., 17.04.1981, n. 2326 e Cass. Civ.,
10.12.1975, n. 4068).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame non può ritenersi che il convenuto abbia esercitato per il tempo necessario ad usucapire un valido possesso, trovando applicazione la previsione di cui all'art. 1144 cod. civ. (“Atti di tolleranza”), secondo cui "gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso", che, nell'ingenerare e giustificare a priori la permissio, conduce ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone (Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315).
Nella individuazione del concetto di tolleranza di cui alla norma citata, soccorre l'autorevole insegnamento della S.C. di Cassazione che nell'ordinanza n. 3493 del 7 febbraio 2024 ha ribadito che “è radicato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 18/6/2001, n.8194; Cass., Sez. 2,
20/2/2008, n. 4327; Cass., Sez. 2, 3/8/1995, n. 8498), mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (Cass., Sez. 2, 29/5/2015, n. 11277; Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315). In virtù di tale principio, ad esempio, Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327, ha reputato insufficiente, ai fini della prova del possesso, la disponibilità delle chiavi di accesso al bene da parte dell'attore, fratello della proprietaria, e l'utilizzo da parte sua di uno dei locali di cui era composto il maso quale ricovero di slittini e piante, posto che persino il silenzio e l'inerzia, benché protratti per molti anni, non avrebbero potuto mai di per sé denotare rinuncia, ancorché tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio con i locali contestati da parte della titolare del relativo diritto”.
In virtù di tali principi, appare del tutto irrilevante, ai fini del preteso possesso, la prova testimoniale invocata dal convenuto, in quanto anche laddove avesse dimostrato l'esercizio del possesso continuato per vent'anni, lo stesso dovrebbe essere ricondotto ai rapporti di tolleranza tra stretti congiunti.
9 Va anzi precisato che quantomeno sino alla donazione al figlio dell'azienda agricola e degli immobili che la costituivano (ad eccezione evidentemente di quelli di proprietà della sig.ra
), avvenuta con atto pubblico del 3.4.2017, il titolare e gestore della stessa era il sig. PT [...]
, deceduto in corso di causa, come espressamente riconosciuto dal convenuto, il quale ha Pt_4
dichiarato di aver collaborato con il padre sin dal raggiungimento della maggiore età.
Da ciò consegue che sino a quel momento poteva essere (in astratto) solo il a Parte_4
rivendicare il possesso anche degli immobili per cui è odiernamente causa nei confronti della legittima proprietaria, ovvero del coniuge sig.ra , senonché in costanza di matrimonio Parte_1 non decorrono pacificamente i termini utili all'usucapione (cfr. Cass. sentenza 4.4.2024, n. 8931, la quale argomenta: “L'art. 1165 cod. civ. stabilisce che “le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione”. L'art. 2941 cod. civ. prevede che “la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi”. Il combinato disposto delle due norme rende evidente che non è possibile la maturazione dei termini utili all'usucapione da parte di un coniuge su un bene appartenente all'altro coniuge in costanza di matrimonio, come ha correttamente ritenuto il giudice di merito. Si deve poi escludere che la norma abbia perso la sua funzione e sia rimasta implicitamente abrogata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 cod. civ., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, ad opera della sentenza della Corte
Costituzionale n. 91 del 27 giugno 1973. Prova ne è il fatto che l'art. 1, comma 18, l. 76/2016 ha introdotto un analogo divieto in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, laddove prevede che “la prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile”. La riproposizione della medesima regola dimostra come il legislatore abbia ritenuto che il maturare dei termini utili alla prescrizione – e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 cod. civ. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza
l'unione coniugale o civile”.).
Del resto dall'esame dell'atto di donazione del 3.04.2017 risulta espressamente indicato come oggetto della liberalità i soli diritti pari alla metà dell'immobile di cui alla lettera c) dell'atto di citazione (v. all. n. 4 della comparsa di costituzione del convenuto depositata il 28.01.2021, alla pag. 5 si legge espressamente quanto segue: “Le parti precisano, ancora, che nel complesso immobiliare compreso nell'azienda rientrano anche i diritti pari ad una metà sui seguenti immobili: […] b) piccolo fabbricato costituito dal solo pianterreno, della superficie catastale di metri quadrati 54 (cinquantaquattro), confinante per tutti i lati con gli altri immobili compresi nell'azienda donata, distinto in catasto fabbricati al foglio 115 con la particella 73 sub 2, contrada
Girifalco snc, piano T, cat. C/2 di 1, metri quadri 32 (Superficie Catastale Totale: mq. 54), rendita
10 Euro 77,68”), dal che si desume implicitamente che il sig. era ben consapevole Parte_4
della proprietà comune con la coniuge del bene in questione, sul quale non avanzava alcuna rivendicazione.
Ma anche a voler accedere alla suggestiva tesi del convenuto per cui avrebbe esercitato il compossesso sui beni per cui è causa congiuntamente al padre (nei cui confronti - si ribadisce - i termini di usucapione erano sospesi), incombeva in ogni caso sullo stesso l'onere di fornire prova di un atto di interversione del possesso, che manifestasse all'esterno, modificando l'originario titolo di detenzione attribuibile a mera tolleranza derivante dagli stretti rapporti familiari, la volontà di esercitare i diritti corrispondenti alla proprietà, in contrasto con la volontà della proprietaria, la cui successiva prolungata inerzia poteva sì essere valutata ai fini della decorrenza del termine ventennale di usucapione.
In tal senso è la consolidata interpretazione della Suprema Corte, che nell'Ordinanza n. 14976 del
2022 ha statuito: “l'interversione del possesso, che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, si deve estrinsecare in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. L'interversione, quindi, può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente "nomine proprio", purchè risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'"animus" di vantare per se' il diritto esercitato (Cass. n. 6906/1992; Cass.
n. 12968/2006; da ultimo Cass. n. 10289/2018).
Nella fattispecie, il primo atto di interversione del possesso può farsi ragionevolmente risalire all'episodio occorso in data 05.06.2020, in relazione al quale il convenuto, pur negando di avere impedito alle attrici l'accesso all'immobile di loro proprietà, ha ammesso di avere “rifiutato alla madre ed alla sorella di entrare nelle porzioni immobiliari di sua proprietà, sulle quali esse non possono vantare alcun tipo di diritto”.
Al più, un atto di interversione del possesso anteriore a tale momento, potrebbe essere individuato nell'episodio del 19.01.2020, descritto dalle attrici e confermato dal convenuto nel suo reale accadimento, sia pure con modalità diverse rispetto a quelle riportate nell'atto di citazione;
ed invero, sebbene il convenuto abbia negato di avere impedito l'accesso ai locali di proprietà delle stesse, ha confermato che “le chiavi del lucchetto ed il telecomando di apertura dei due cancelli sono nella disponibilità del deducente, titolare dell'azienda, ma non delle attrici, ma ciò solo perché esse, come pure ammettono, non frequentano ormai da lungo tempo la masseria”.
11 Sino al gennaio del 2020 non si registrano, invece, atti indicativi né dell'elemento oggettivo del possesso né dell'intento, sul piano soggettivo, di usucapire i beni per cui è causa;
risulta a tal fine del tutto irrilevante che prima di tale data i beni predetti siano stati utilizzati dal convenuto, sia pure per lungo tempo, per la gestione dell'azienda agricola, posto che, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, come già richiamato, persino il silenzio e l'inerzia, benché protratti per molti anni, non avrebbero potuto mai di per sé denotare rinuncia, ancorché tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio con i locali contestati da parte della titolare del relativo diritto.
Nella fattispecie la IG.ra ha invece manifestato espressamente e in modo tempestivo PT
rispetto agli impedimenti frapposti dal convenuto la propria volontà di continuare la relazione di carattere possessorio con gli immobili per cui è causa immediatamente dopo l'episodio del
19.01.2020, tanto è vero che già con nota pec del 24.02.2020 ha contestato l'illegittimità della condotta posta in essere dallo stesso e dal defunto coniuge IG. , diffidandoli a Parte_4
voler cessare ogni molestia ed a liberare gli immobili suddetti da persone o cose. Tale comunicazione costituisce un atto di formale messa in mora, certamente utile ad interrompere il termine per l'usucapione degli immobili per cui è causa.
E' evidente che le circostanze riportate, non sono idonee a ritenere maturato il termine di prescrizione ordinario ventennale, il relativo momento iniziale potendo al più essere collocato, per i motivi sin qui esposti, nel gennaio 2020.
Peraltro, gli assunti del convenuto risultano parzialmente in contrasto anche con le prove documentali offerte a sostegno degli stessi ed appaiono comunque irrilevanti ai fini della prova dell'usucapione, come parimenti irrilevanti sono le istanze di prova orale, sulla cui ammissione il ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni. Pt_2
In particolare, dalla planimetria allegata in atti si evince che uno degli immobili per cui è causa, ovvero l'unità immobiliare di cui alla lettera c) della narrativa dell'atto di citazione, individuata al foglio 115, particella 73, sub 2; piano T, Cat. C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale
54 mq, rendita euro 77,68, risulti adiacente alla cappella di famiglia (indicata nella planimetria come “chiesa”) e, pertanto, appare inverosimile che detto immobile possa essere stato utilizzato dal convenuto in via esclusiva per la gestione dell'azienda agricola;
a ciò si aggiunga che il convenuto ha prodotto unicamente i rilievi fotografici relativi agli immobili adibiti ad ufficio ammnistrativo e deposito di attrezzature ed equipaggiamenti per l'equitazione, omettendo quindi di produrre i rilievi fotografici dell'unità immobiliare adiacente alla cappella di famiglia.
Quanto all'unità immobiliare sub g) della narrativa dell'atto di citazione, individuata al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq,
12 rendita euro 77,68, ed utilizzata quale deposito per attrezzature ed equipaggiamenti per l'equitazione, la circostanza per cui il sig. possa essersi occupato, oltre che Parte_3 dell'azienda agricola, anche di compravendita ed allevamento di cavalli (così come sostenuto da parte convenuta nella memoria istruttoria), anche laddove provata, sarebbe irrilevante al fine di provare la maturata usucapione dell'immobile predetto, in quanto perfettamente compatibile con la contemporanea frequentazione del locale medesimo da parte delle attrici al fine coltivare l'hobby dell'equitazione (così nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, di parte attrice, depositata il
21.03.2024).
Per tali ragioni, l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto deve ritenersi infondata.
E' invece fondata e pertanto merita accoglimento la domanda di rivendicazione dell'immobile avanzata dalle attrici.
Non sono invero emersi elementi che possano far ritenere la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto delle unità immobiliari per cui è causa né un valido possesso ad usucapionem, sicché lo stesso va altresì condannato, in accoglimento della spiegata domanda, al rilascio immediato degli immobili in favore delle attrici e . Parte_1 Parte_2
Le attrici hanno invero documentalmente dimostrato di esserne rispettivamente la legittima nuda proprietaria e usufruttuaria , come da contratto di mantenimento del 16 luglio 2018 (v. doc.1, allegato all'atto di citazione) e la ha in particolare dimostrato per tabulas di avere PT
legittimamente disposto in favore della figlia dei beni per cui è causa, di cui aveva acquistato la proprietà per mezzo di atto di vendita e rettifica catastale sottoscritto il 12 aprile 1972 a rogito del
Notaio dott. , registrato a Castellaneta il 2 maggio 1972 al n. 550, mod. I, vol. 133 Persona_2
(v. doc. 7, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalle attrici in data
01.03.2024).
Ne consegue che, acclarata la proprietà del bene per il periodo di oltre un ventennio, e non ricorrendo alcun diverso titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto, lo stesso deve essere condannato all'immediato rilascio in favore delle aventi diritto dei beni per cui è causa.
Il convenuto va inoltre condannato, in accoglimento della domanda espressamente formulata dalle attrici ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento della somma, che si reputa equa in considerazione della riduzione della domanda a beni immobili di presumibile non elevato valore commerciale, nella misura di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio per una durata massima di anni tre.
Quanto alla ulteriore domanda di risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, occorre preliminarmente rilevare che la questione circa la “natura” del danno da occupazione senza titolo ed i risvolti in tema di oneri processuali è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale, risolto di recente
13 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022, la quale ha statuito che, nel caso di occupazione senza titolo, vi è una presunzione iuris tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario, stante la tendenziale normalità del pregiudizio per il medesimo, correlato alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto (quest'ultimo mediante concessione dell'uso a terzi dietro corrispettivo). Nello specifico, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: — “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; — “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Pertanto, nel caso di occupazione abusiva di immobile, le Sezioni Unite ammettono accanto alla tutela reale, volta alla reintegra nella disponibilità del bene occupato, anche la tutela risarcitoria concernente non il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì la lesione del diritto di proprietà quale “diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa”.
Peraltro, è comunque richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa;
ed a fronte di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che il proprietario giammai avrebbe esercitato il diritto di godimento, posto che a quest'ultimo non
è assimilabile il non uso. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.
Ancor più di recente, con ordinanza n. 30984 del 07.11.2023 la Suprema Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, ha affermato che la presunzione iuris tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario non può essere vinta o superata dalla mera affermazione di un intenzionale disinteresse del proprietario, in quanto non avrebbe allegato o dimostrato la volontà di utilizzare il bene o di volerlo vendere o porre in locazione.
14 Ne consegue che, in mancanza di una specifica e fondata contestazione del convenuto in ordine all'esistenza di un pregiudizio, il danno deve essere sempre riconosciuto e liquidato, anche con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro con i canoni di locazione di mercato.
Alla luce di tali argomentazioni, deve ritenersi la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalle attrici, stante la mancanza di specifica contestazione del convenuto in ordine all'esistenza di un pregiudizio.
Da tanto consegue la condanna del convenuto, oltre che al rilascio immediato degli immobili in favore delle attrici, al risarcimento del danno dalle stesse subito a causa della illegittima occupazione, che si liquida in via equitativa in €.100,00 al mese, con decorrenza dalla messa in mora del 24.02.2020, e pertanto nell'importo di € 6.000,00 oltre interessi legali.
5. Il regolamento delle spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - In composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico - Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti di , avente ad oggetto: “Proprietà”, Parte_1 Parte_2 Parte_3
così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che la sig.ra e la sig.ra sono Parte_1 Parte_2
rispettivamente usufruttaria e nuda proprietaria dei seguenti beni immobili:
- diritti di comproprietà pari a 4/10 del locale ad uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa, al foglio 115, particella 73, sub 2; piano T, Cat. C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale
54 mq, rendita Euro 77,68;
- locale ad uso deposito in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.56, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq, rendita euro 77,68;
- locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 5, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35;
2) ACCERTA e DICHIARA che il convenuto occupa senza titolo gli Parte_3 immobili come sopra individuati e, per l'effetto:
3) CONDANNA il IG. a rilasciare immediatamente in favore della Parte_3 proprietaria IG.ra e dell'usufruttuaria IG.ra , i seguenti immobili: Parte_1 Parte_2
15 - locale ad uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa, al foglio 115, particella 73, sub 2; piano T, Cat. C/2,
Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale 54 mq, rendita euro 77,68;
- locale ad uso deposito in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq. 56, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq, rendita euro 77,68;
- locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 5, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35;
4) CONDANNA il IG. al pagamento in favore delle attrici della somma di € Parte_3
10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio degli immobili di cui ai capi 2) e
3) che precedono, per una durata massima di anni tre.
5) CONDANNA il IG. al risarcimento del danno da illegittima occupazione, Parte_3 che liquida in €. 6.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 24.02.2020;
6) CONDANNA il IG. al pagamento in favore delle attrici delle spese del Parte_3 presente procedimento, che si liquidano in €. 5.241,00, comprensivi di compensi professionali e spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso forfettario, IVA
e CAP.
Così deciso in Taranto, lì 4 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa S. D'ERRICO
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 6261/2020 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto: “Proprietà”,
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...], alla Parte_1 C.F._1
via Bari n. 2, e , nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliate in Bari, alla via Pappacena n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Scarongella (C.F. ), che le C.F._3
rappresenta e difende giuste procure allegate telematicamente alla memoria di nomina e costituzione di nuovo difensore depositata il 10.11.2021;
- A T T R I C I -
E
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) e residente in Parte_3 C.F._4
Noicattaro (BA), alla Via degli Oleandri n. 112, elettivamente domiciliato in Bari, al Corso
Vittorio Emanuele II n. 179, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Bia (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._5
di costituzione e risposta depositata il 28.01.2021;
- C O N V E N U T O -
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO.
1. L'atto di citazione.
1 Con atto di citazione notificato in data 21.10.2020, le signore e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Taranto i sig.ri e , Parte_4 Parte_3
assumendo: - che a seguito di contratto di mantenimento del 16.07.2018, stipulato a rogito del
Notaio Dott. erano divenute rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuaria dei Parte_5
seguenti immobili, ubicati in Ginosa (TA):
a) locale ad uso commerciale in piano terra sito in Ginosa (Ta), alla contrada Girifalco, snc, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Ginosa al foglio 115, ptc.79, sub.1, piano T,
Cat. C/1, Classe 1, consistenza 327 mq, sup. catastale 369 mq, rendita euro 2.820, 32;
b) Casa di abitazione in primo, secondo e terzo piano, in Ginosa (TA), alla contrada Girifalco, della consistenza di dieci vani catastali, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di
Ginosa al foglio 115, ptc.73, sub 6, contrada Girifalco n.sn, piano 1-2-3-, categoria A/3,
Classe 1, Superficie catastale 299 mq, totale escluse aree scoperte 287 mq, rendita euro
506,13; nonché quali pertinenze della casa di abitazione innanzi descritta al punto b);
c) diritti di comproprietà pari a 4/10 del locale ad uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada
Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa, al foglio 115, particella 73, sub 2; piano T, Cat. C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale 54 mq, rendita euro
77,68;
d) piena proprietà del locale ad uso deposito in piano terra, sito in Ginosa (TA), alla contrada
Girifalco, snc, in Catasto fabbricati del Comune di Ginosa al foglio 115, particella 80, sub.1, categoria C/2, classe 2, consistenza 204 mq, superficie Catastale totale 242mq, rendita euro
579,46;
e) locale ad uso deposito, in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 79, sub 2, Categoria C/2,
Classe 1, consistenza 31 mq, sup.cat. 42 mq, rendita 75,25;
f) locale ad uso deposito in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.35, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 3, piano T,
Categoria C/2, classe 1, consistenza 23 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 55,83;
g) locale ad uso deposito in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.56, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq, rendita euro
77,68;
h) locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del
Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 5, Cat. C/6, Classe 1, consistenza
65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35;
2 - che i suddetti immobili costituivano parte del complesso immobiliare a destinazione agricola ubicato in Ginosa, alla contrada Girifalco, denominato “Masseria Girifalco” e confinavano con gli immobili di proprietà dei convenuti, (marito della signora e padre Parte_4 Parte_1
della signora ) e (figlio della signora e fratello della Parte_2 Parte_3 Parte_1
signora ), rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario del complesso immobiliare, Parte_2 sito in Ginosa, contrada Girifalco, denominato “Masseria Girifalco”, in virtù di atto di Donazione di azienda agricola, a rogito del Notaio, dott. del 03.04.2017, in ordine al quale le attrici Persona_1
dichiaravano di non prestare acquiescenza, preannunciando atto di opposizione ex art. 563 ultimo comma c.c.;
- che a partire dal 2018, momento in cui si erano incrinati i rapporti familiari, i convenuti avevano impedito alle attrici l'accesso agli immobili per cui è causa attraverso l'illegittima apposizione di ostacoli, quali cancelli ed inferriate senza fornirne le chiavi alle IG.re e;
PT Pt_2
- che, nello specifico, nei giorni 19.01.2020 e 05.06.2020 le attrici si erano recate presso la Masseria
Girifalco ed avevano constatato che il libero accesso era loro impedito con l'apposizione di cancelli elettrici e lucchetti e che nell'occasione il sig. , alla presenza di testimoni, aveva Parte_3
minacciato ed intimato categoricamente alle attrici di non presentarsi più e di non avanzare pretese di occupazione degli immobili;
- che con nota del 28.02.2020 il sig. aveva riscontrato la formale diffida alla Parte_3
riconsegna dei beni avanzata dalle attrici con nota datata 24.02.2020, motivando la resistenza opposta nei confronti delle attrici con l'asserito esclusivo possesso ultraventennale degli immobili oggetto del presente giudizio.
Le attrici chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “statuire che i convenuti,
e , detentori senza titolo, non hanno diritto alcuno sui predetti Parte_4 Parte_3
immobili e pertanto condannare gli stessi a rilasciare immediatamente i cespiti liberi da persone e cose e nella piena disponibilità delle odierne attrici. Con condanna al risarcimento dei danni, la cui quantificazione da rapportare ad una indennità di occupazione potrà essere valutata al momento del rilascio, al momento quantificati in euro 30.000,00”.
2. Le ragioni di parte convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 gennaio 2021, il IG. deduceva: Pt_2
- che il progressivo disgregamento della famiglia aveva condotto al procedimento di Pt_2
separazione tra i coniugi , interrotto a seguito del decesso del IG. , Parte_6 Parte_4 avvenuto il 12.01.2021, ed all'azione di simulazione del contratto di mantenimento sottoscritto dalle attrici;
3 - che il padre aveva donato al figlio la nuda proprietà e successivamente Parte_4 Pt_3
l'usufrutto, con consolidamento della proprietà piena in capo al donatario, dell'azienda agricola di cui il primo era titolare, costituita da beni mobili ed immobili, tra cui terreni e le porzioni immobiliari facenti parte della c.d. Masseria Girifalco, ove erano ubicate le altre unità immobiliari di cui le attrici erano, rispettivamente, nuda proprietaria la figlia sig.ra ed usufruttuaria Parte_2
la madre sig.ra ; Parte_1
- che detta donazione, lungi dal costituire prova di un intento usurpativo, costituiva la naturale trasmissione della azienda agricola familiare dal genitore al figlio, che se ne occupava da sempre;
- che l'appartamento sub b) era di proprietà delle attrici e non era mai stato rivendicato dal deducente;
- che i locali sub a), d), e) ed f) erano detenuti da terze persone in virtù di contratti, scritti ovvero orali;
- che i locali sub c), g) ed h) “sono stati sempre utilizzati in via esclusiva dal sig. e Parte_3
dal sig. per i bisogni della azienda agricola, ospitando il primo ed il terzo, attrezzi Parte_4 agricoli e macchinari, il secondo, gli uffici amministrativi della azienda agricola”, tanto da essere stati acquistati dal sig. per usucapione;
Parte_3
- che gli episodi di molestie subiti dalle attrici non corrispondevano al vero e che, effettivamente,
“le chiavi del lucchetto ed il telecomando di apertura dei due cancelli sono nella disponibilità del deducente, titolare dell'azienda, ma non delle attrici”, ma ciò “solo perché esse, come pure ammettono, non frequentano ormai da lungo tempo la masseria”;
- quanto all'episodio del 05/06/2020, che “le attrici hanno potuto accedere all'immobile che appartiene loro. Viceversa, l'ing. ha rifiutato alla madre ed alla sorella di entrare Parte_3
nelle porzioni immobiliari di sua proprietà, sulle quali esse non possono vantare alcun tipo di diritto”;
- che l'azione di rivendicazione doveva ritenersi inammissibile perché “il deducente non ha in alcun modo contestato il diritto di proprietà delle attrici in relazione agli immobili” descritti ai punti sub.
a), b), d), e) ed f)”;
Il convenuto formulava quindi eccezione di usucapione in ordine agli immobili descritti sub c), g) ed h) della citazione, in quanto occupati ed utilizzati dall'Ing. fin da quando – al Parte_3 compimento del ventesimo anno di età, e dunque a decorrere dall'ottobre 1987 - aveva iniziato ad occuparsi, insieme al padre, della azienda agricola, trattandosi di immobili nei quali erano allocati l'ufficio amministrativo dell'azienda medesima ed i macchinari ed attrezzature di pertinenza della stessa.
4 Il convenuto IG. concludeva pertanto chiedendo al Giudice adito di respingere “la Parte_3
pretesa attorea, siccome inammissibile e comunque infondata, per quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
3. Lo svolgimento del processo.
Con provvedimento del 14.01.2021 il primo giudice istruttore Dott. Gloria fissava l'udienza di comparizione per il 23.02.2021 e disponeva la trattazione scritta del procedimento, concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note ameno 5 giorni prima di detta udienza.
Con note depositate il 15.02.2021 il IG. , facendo seguito a quanto già dichiarato Parte_3
nella comparsa di costituzione in ordine al decesso del convenuto , avvenuto in Parte_4 data 12.01.2021, quindi successivamente alla notifica dell'atto di citazione, chiedeva disporsi l'interruzione del giudizio;
il Giudice, preso atto del decesso, con ordinanza del 23.02.2021 dichiarava pertanto l'interruzione del giudizio.
In data 18.05.2021 le attrici depositavano ricorso in riassunzione del processo, nel quale davano atto che, nelle more del procedimento, erano rientrate nella disponibilità di alcuni dei beni per cui è causa e, pertanto, la domanda di rivendicazione doveva ritenersi circoscritta ai soli beni nei cui confronti il convenuto aveva eccepito l'acquisto per usucapione, ovvero gli immobili sub c), g) ed h) di cui alla narrativa dell'atto di citazione.
Con provvedimento del 24.05.2021 il Giudice adito fissava nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il giorno 16.11.2021, all'esito della quale il fascicolo veniva rimesso al
Presidente della Sezione per valutazioni circa la competenza.
Successivamente, all'udienza del 29.11.2022, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, depositata il 29.12.2022, le attrici precisavano la domanda chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Taranto, per tutti i motivi di cui in atti, disattesa e respinta ogni avversa domanda, eccezione e difesa:
1. Accertare e dichiarare che la sig.ra e della sig.ra sono rispettivamente Parte_1 Parte_2
usufruttaria e nuda proprietaria dei seguenti beni immobili: c) diritti di comproprietà pari a 4/10 del locale ad uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del
Comune di Ginosa, al foglio 115, particella 73, sub 2; pianoT, Cat.C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale 54 mq, rendita Euro 77,68; g) locale ad uso deposito in piano terra, in
Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.56, in catasto fabbricati del Comune di
Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq, rendita euro 77,68; h) locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta),
5 contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella
73, sub 5, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35;
2. accertare e dichiarare abusiva l'occupazione del sig. su detti immobili e, per Parte_3
l'effetto, ordinare al convenuto di rilasciare immediatamente alla sig.ra e alla sig.ra Parte_1
i seguenti beni detenuti senza titolo: c) diritti di comproprietà pari a 4/10 del locale ad Parte_2
uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di
Ginosa, al foglio 115, particella 73, sub 2; pianoT, Cat.C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale 54 mq, rendita Euro 77,68; g) locale ad uso deposito in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.56, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale
56 mq, rendita euro 77,68; h) locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 5, Cat. C/6, Classe
1, consistenza 65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35;
3. condannare sin d'ora, in ogni caso, il sig. , al pagamento di una somma di Parte_3 denaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio di cui al punto 2);
4. in ogni caso, condannare il sig. , al risarcimento dei danni patiti e patendi dalle Parte_3
attrici a causa della illegittima occupazione nella misura di euro 30.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, condannare il sig. Parte_3
, al pagamento di spese e competenze legali del presente giudizio, da determinarsi ai sensi
[...] del D.M. 147/2022”.
Su istanza del convenuto, con provvedimento in data 18.01.2024 le parti venivano rimesse in termini per il deposito delle memorie n. 2 e n. 3 di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
All'esito dell'udienza del 04.04.2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta, con ordinanza del
17.04.2024 il Giudice, esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenuto che le richieste di prova orale formulate dal convenuto fossero irrilevanti ai fini del decidere e che la causa era matura per la decisione;
rilevata altresì l'opportunità di disporre la comparizione delle parti al fine di esperire tentativo di conciliazione e, per il caso di esito negativo, per la precisazione delle conclusioni, rigettava le richieste di prova orale e rinviava la causa all'udienza del 20.06.2024 per l'espletamento del tentativo di conciliazione, in mancanza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione, rinviata per indisponibilità delle parti al 14.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. I motivi della decisione.
6 Oggetto della presente controversia è l'azione di rivendicazione proposta dalle attrici Parte_1
e , contrastata dalla eccezione di usucapione rilevata dal convenuto . Parte_2 Parte_3
Preliminarmente, occorre precisare che risulta pacifica, in quanto espressamente riconosciuta dal convenuto, la titolarità in capo alla IG.ra degli immobili descritti ai punti sub a), b), Parte_1
d), e) ed f) dell'atto di citazione;
pertanto, la domanda di rivendicazione è stata circoscritta dalle attrici, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, depositata il 29.12.2022, agli immobili descritti ai punti sub c), g) e h) dell'atto di citazione, e precisamente:
c) diritti di comproprietà pari a 4/10 del locale ad uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa, al foglio 115, particella
73, sub 2; piano T, Cat. C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale 54 mq, rendita euro 77,68;
g) locale ad uso deposito in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.56, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub
4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq, rendita euro
77,68;
h) locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del
Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 5, Cat. C/6, Classe 1, consistenza
65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35; di cui le attrici assumono di essere allo stato rispettivamente usufruttaria e nuda proprietaria di detti immobili in forza di contratto di mantenimento del 16 luglio 2018 (doc.1, allegato all'atto di citazione).
Precedentemente a tale atto, la IG.ra assume inoltre di avere acquistato l'esclusiva Parte_1 proprietà di detti immobili (all'epoca accatastati al foglio 115, p.lla 16, lett. f) con atto di compravendita e rettifica catastale sottoscritto il 12 aprile 1972 a rogito del Notaio dott. Per_2
, registrato a Castellaneta il 2 maggio 1972 al n. 550, mod. I, vol. 133 (v. doc. 7, allegato alla
[...]
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalle attrici in data 01.03.2024).
In ragione di tanto, le attrici sig.ra e la sig.ra hanno chiesto di accertare e Parte_1 Parte_2
dichiarare che sono rispettivamente usufruttaria e nuda proprietaria dei predetti beni immobili, nonché di accertare e dichiarare abusiva l'occupazione dei predetti immobili da parte del sig.
e, per l'effetto, ordinare al convenuto di rilasciare immediatamente i predetti beni Parte_3
detenuti senza titolo, con condanna dello stesso al pagamento di una somma di denaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa della illegittima occupazione.
7 A fronte delle domande formulate dalle attrici, il convenuto ha eccepito di avere maturato l'usucapione acquisitiva per possesso ininterrotto ultraventennale degli immobili ai punti sub c), g)
e h) dell'atto introduttivo del presente giudizio, mentre non alcuna contestazione ha rilevato in merito agli ulteriori beni di cui all'atto di citazione.
Nello specifico, il convenuto ha dedotto che le unità immobiliari di cui trattasi, ricomprese nel complesso immobiliare denominato “Masseria Girifalco”, di proprietà della famiglia , Pt_2 sarebbero state adibite ad ufficio amministrativo dell'azienda agricola nonché a deposito di materiali al servizio della stessa e sarebbero state utilizzate dal convenuto per la gestione dell'azienda agricola e per l'allevamento di cavalli, dapprima in collaborazione con il genitore e, in seguito al decesso di quest'ultimo, in via esclusiva. A sostegno di tale assunto, ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., depositata il 27.02.2024, planimetria dei luoghi (all. C) e rilievi fotografici degli immobili per cui è causa (all. D ed E), adibiti, secondo la prospettazione di parte convenuta, ad uffici amministrativi della azienda agricola ovvero a deposito delle selle e dei finimenti dei cavalli, oltre che a deposito di attrezzi ed utensili.
Orbene, l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto deve ritenersi infondata e non merita di essere accolta.
In linea generale, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge, è l'effetto del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni.
L'istituto, disciplinato dall'art. 1158 e ss. c.c., trova regolamentazione nella ricorrenza di specifici requisiti, ovvero che si tratti di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
che si tratti di un possesso corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni;
che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite l'eventuale detentore.
Infine, la decorrenza del tempo utile ad usucapire ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus. È necessario, invero, che il possesso venga esercitato con animus possidendi, ovvero il possessore deve avere l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, esercitando facoltà corrispondenti a quel determinato diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
La prova del possesso idoneo all'usucapione per quanto attiene tanto al corpus quanto all'animus, vertendo su una situazione di fatto non incontra alcuna preclusione di sorta nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta;
pertanto, può essere fornita anche per testimoni ovvero desunta
8 anche in base a presunzioni e fatti notori (cfr. Cass. Civ., II sez., 17.04.1981, n. 2326 e Cass. Civ.,
10.12.1975, n. 4068).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame non può ritenersi che il convenuto abbia esercitato per il tempo necessario ad usucapire un valido possesso, trovando applicazione la previsione di cui all'art. 1144 cod. civ. (“Atti di tolleranza”), secondo cui "gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso", che, nell'ingenerare e giustificare a priori la permissio, conduce ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone (Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315).
Nella individuazione del concetto di tolleranza di cui alla norma citata, soccorre l'autorevole insegnamento della S.C. di Cassazione che nell'ordinanza n. 3493 del 7 febbraio 2024 ha ribadito che “è radicato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 18/6/2001, n.8194; Cass., Sez. 2,
20/2/2008, n. 4327; Cass., Sez. 2, 3/8/1995, n. 8498), mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (Cass., Sez. 2, 29/5/2015, n. 11277; Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315). In virtù di tale principio, ad esempio, Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327, ha reputato insufficiente, ai fini della prova del possesso, la disponibilità delle chiavi di accesso al bene da parte dell'attore, fratello della proprietaria, e l'utilizzo da parte sua di uno dei locali di cui era composto il maso quale ricovero di slittini e piante, posto che persino il silenzio e l'inerzia, benché protratti per molti anni, non avrebbero potuto mai di per sé denotare rinuncia, ancorché tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio con i locali contestati da parte della titolare del relativo diritto”.
In virtù di tali principi, appare del tutto irrilevante, ai fini del preteso possesso, la prova testimoniale invocata dal convenuto, in quanto anche laddove avesse dimostrato l'esercizio del possesso continuato per vent'anni, lo stesso dovrebbe essere ricondotto ai rapporti di tolleranza tra stretti congiunti.
9 Va anzi precisato che quantomeno sino alla donazione al figlio dell'azienda agricola e degli immobili che la costituivano (ad eccezione evidentemente di quelli di proprietà della sig.ra
), avvenuta con atto pubblico del 3.4.2017, il titolare e gestore della stessa era il sig. PT [...]
, deceduto in corso di causa, come espressamente riconosciuto dal convenuto, il quale ha Pt_4
dichiarato di aver collaborato con il padre sin dal raggiungimento della maggiore età.
Da ciò consegue che sino a quel momento poteva essere (in astratto) solo il a Parte_4
rivendicare il possesso anche degli immobili per cui è odiernamente causa nei confronti della legittima proprietaria, ovvero del coniuge sig.ra , senonché in costanza di matrimonio Parte_1 non decorrono pacificamente i termini utili all'usucapione (cfr. Cass. sentenza 4.4.2024, n. 8931, la quale argomenta: “L'art. 1165 cod. civ. stabilisce che “le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione”. L'art. 2941 cod. civ. prevede che “la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi”. Il combinato disposto delle due norme rende evidente che non è possibile la maturazione dei termini utili all'usucapione da parte di un coniuge su un bene appartenente all'altro coniuge in costanza di matrimonio, come ha correttamente ritenuto il giudice di merito. Si deve poi escludere che la norma abbia perso la sua funzione e sia rimasta implicitamente abrogata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 cod. civ., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, ad opera della sentenza della Corte
Costituzionale n. 91 del 27 giugno 1973. Prova ne è il fatto che l'art. 1, comma 18, l. 76/2016 ha introdotto un analogo divieto in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, laddove prevede che “la prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile”. La riproposizione della medesima regola dimostra come il legislatore abbia ritenuto che il maturare dei termini utili alla prescrizione – e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 cod. civ. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza
l'unione coniugale o civile”.).
Del resto dall'esame dell'atto di donazione del 3.04.2017 risulta espressamente indicato come oggetto della liberalità i soli diritti pari alla metà dell'immobile di cui alla lettera c) dell'atto di citazione (v. all. n. 4 della comparsa di costituzione del convenuto depositata il 28.01.2021, alla pag. 5 si legge espressamente quanto segue: “Le parti precisano, ancora, che nel complesso immobiliare compreso nell'azienda rientrano anche i diritti pari ad una metà sui seguenti immobili: […] b) piccolo fabbricato costituito dal solo pianterreno, della superficie catastale di metri quadrati 54 (cinquantaquattro), confinante per tutti i lati con gli altri immobili compresi nell'azienda donata, distinto in catasto fabbricati al foglio 115 con la particella 73 sub 2, contrada
Girifalco snc, piano T, cat. C/2 di 1, metri quadri 32 (Superficie Catastale Totale: mq. 54), rendita
10 Euro 77,68”), dal che si desume implicitamente che il sig. era ben consapevole Parte_4
della proprietà comune con la coniuge del bene in questione, sul quale non avanzava alcuna rivendicazione.
Ma anche a voler accedere alla suggestiva tesi del convenuto per cui avrebbe esercitato il compossesso sui beni per cui è causa congiuntamente al padre (nei cui confronti - si ribadisce - i termini di usucapione erano sospesi), incombeva in ogni caso sullo stesso l'onere di fornire prova di un atto di interversione del possesso, che manifestasse all'esterno, modificando l'originario titolo di detenzione attribuibile a mera tolleranza derivante dagli stretti rapporti familiari, la volontà di esercitare i diritti corrispondenti alla proprietà, in contrasto con la volontà della proprietaria, la cui successiva prolungata inerzia poteva sì essere valutata ai fini della decorrenza del termine ventennale di usucapione.
In tal senso è la consolidata interpretazione della Suprema Corte, che nell'Ordinanza n. 14976 del
2022 ha statuito: “l'interversione del possesso, che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, si deve estrinsecare in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. L'interversione, quindi, può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente "nomine proprio", purchè risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'"animus" di vantare per se' il diritto esercitato (Cass. n. 6906/1992; Cass.
n. 12968/2006; da ultimo Cass. n. 10289/2018).
Nella fattispecie, il primo atto di interversione del possesso può farsi ragionevolmente risalire all'episodio occorso in data 05.06.2020, in relazione al quale il convenuto, pur negando di avere impedito alle attrici l'accesso all'immobile di loro proprietà, ha ammesso di avere “rifiutato alla madre ed alla sorella di entrare nelle porzioni immobiliari di sua proprietà, sulle quali esse non possono vantare alcun tipo di diritto”.
Al più, un atto di interversione del possesso anteriore a tale momento, potrebbe essere individuato nell'episodio del 19.01.2020, descritto dalle attrici e confermato dal convenuto nel suo reale accadimento, sia pure con modalità diverse rispetto a quelle riportate nell'atto di citazione;
ed invero, sebbene il convenuto abbia negato di avere impedito l'accesso ai locali di proprietà delle stesse, ha confermato che “le chiavi del lucchetto ed il telecomando di apertura dei due cancelli sono nella disponibilità del deducente, titolare dell'azienda, ma non delle attrici, ma ciò solo perché esse, come pure ammettono, non frequentano ormai da lungo tempo la masseria”.
11 Sino al gennaio del 2020 non si registrano, invece, atti indicativi né dell'elemento oggettivo del possesso né dell'intento, sul piano soggettivo, di usucapire i beni per cui è causa;
risulta a tal fine del tutto irrilevante che prima di tale data i beni predetti siano stati utilizzati dal convenuto, sia pure per lungo tempo, per la gestione dell'azienda agricola, posto che, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, come già richiamato, persino il silenzio e l'inerzia, benché protratti per molti anni, non avrebbero potuto mai di per sé denotare rinuncia, ancorché tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio con i locali contestati da parte della titolare del relativo diritto.
Nella fattispecie la IG.ra ha invece manifestato espressamente e in modo tempestivo PT
rispetto agli impedimenti frapposti dal convenuto la propria volontà di continuare la relazione di carattere possessorio con gli immobili per cui è causa immediatamente dopo l'episodio del
19.01.2020, tanto è vero che già con nota pec del 24.02.2020 ha contestato l'illegittimità della condotta posta in essere dallo stesso e dal defunto coniuge IG. , diffidandoli a Parte_4
voler cessare ogni molestia ed a liberare gli immobili suddetti da persone o cose. Tale comunicazione costituisce un atto di formale messa in mora, certamente utile ad interrompere il termine per l'usucapione degli immobili per cui è causa.
E' evidente che le circostanze riportate, non sono idonee a ritenere maturato il termine di prescrizione ordinario ventennale, il relativo momento iniziale potendo al più essere collocato, per i motivi sin qui esposti, nel gennaio 2020.
Peraltro, gli assunti del convenuto risultano parzialmente in contrasto anche con le prove documentali offerte a sostegno degli stessi ed appaiono comunque irrilevanti ai fini della prova dell'usucapione, come parimenti irrilevanti sono le istanze di prova orale, sulla cui ammissione il ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni. Pt_2
In particolare, dalla planimetria allegata in atti si evince che uno degli immobili per cui è causa, ovvero l'unità immobiliare di cui alla lettera c) della narrativa dell'atto di citazione, individuata al foglio 115, particella 73, sub 2; piano T, Cat. C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale
54 mq, rendita euro 77,68, risulti adiacente alla cappella di famiglia (indicata nella planimetria come “chiesa”) e, pertanto, appare inverosimile che detto immobile possa essere stato utilizzato dal convenuto in via esclusiva per la gestione dell'azienda agricola;
a ciò si aggiunga che il convenuto ha prodotto unicamente i rilievi fotografici relativi agli immobili adibiti ad ufficio ammnistrativo e deposito di attrezzature ed equipaggiamenti per l'equitazione, omettendo quindi di produrre i rilievi fotografici dell'unità immobiliare adiacente alla cappella di famiglia.
Quanto all'unità immobiliare sub g) della narrativa dell'atto di citazione, individuata al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq,
12 rendita euro 77,68, ed utilizzata quale deposito per attrezzature ed equipaggiamenti per l'equitazione, la circostanza per cui il sig. possa essersi occupato, oltre che Parte_3 dell'azienda agricola, anche di compravendita ed allevamento di cavalli (così come sostenuto da parte convenuta nella memoria istruttoria), anche laddove provata, sarebbe irrilevante al fine di provare la maturata usucapione dell'immobile predetto, in quanto perfettamente compatibile con la contemporanea frequentazione del locale medesimo da parte delle attrici al fine coltivare l'hobby dell'equitazione (così nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, di parte attrice, depositata il
21.03.2024).
Per tali ragioni, l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto deve ritenersi infondata.
E' invece fondata e pertanto merita accoglimento la domanda di rivendicazione dell'immobile avanzata dalle attrici.
Non sono invero emersi elementi che possano far ritenere la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto delle unità immobiliari per cui è causa né un valido possesso ad usucapionem, sicché lo stesso va altresì condannato, in accoglimento della spiegata domanda, al rilascio immediato degli immobili in favore delle attrici e . Parte_1 Parte_2
Le attrici hanno invero documentalmente dimostrato di esserne rispettivamente la legittima nuda proprietaria e usufruttuaria , come da contratto di mantenimento del 16 luglio 2018 (v. doc.1, allegato all'atto di citazione) e la ha in particolare dimostrato per tabulas di avere PT
legittimamente disposto in favore della figlia dei beni per cui è causa, di cui aveva acquistato la proprietà per mezzo di atto di vendita e rettifica catastale sottoscritto il 12 aprile 1972 a rogito del
Notaio dott. , registrato a Castellaneta il 2 maggio 1972 al n. 550, mod. I, vol. 133 Persona_2
(v. doc. 7, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalle attrici in data
01.03.2024).
Ne consegue che, acclarata la proprietà del bene per il periodo di oltre un ventennio, e non ricorrendo alcun diverso titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto, lo stesso deve essere condannato all'immediato rilascio in favore delle aventi diritto dei beni per cui è causa.
Il convenuto va inoltre condannato, in accoglimento della domanda espressamente formulata dalle attrici ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento della somma, che si reputa equa in considerazione della riduzione della domanda a beni immobili di presumibile non elevato valore commerciale, nella misura di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio per una durata massima di anni tre.
Quanto alla ulteriore domanda di risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, occorre preliminarmente rilevare che la questione circa la “natura” del danno da occupazione senza titolo ed i risvolti in tema di oneri processuali è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale, risolto di recente
13 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022, la quale ha statuito che, nel caso di occupazione senza titolo, vi è una presunzione iuris tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario, stante la tendenziale normalità del pregiudizio per il medesimo, correlato alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto (quest'ultimo mediante concessione dell'uso a terzi dietro corrispettivo). Nello specifico, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: — “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; — “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Pertanto, nel caso di occupazione abusiva di immobile, le Sezioni Unite ammettono accanto alla tutela reale, volta alla reintegra nella disponibilità del bene occupato, anche la tutela risarcitoria concernente non il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì la lesione del diritto di proprietà quale “diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa”.
Peraltro, è comunque richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa;
ed a fronte di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che il proprietario giammai avrebbe esercitato il diritto di godimento, posto che a quest'ultimo non
è assimilabile il non uso. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.
Ancor più di recente, con ordinanza n. 30984 del 07.11.2023 la Suprema Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, ha affermato che la presunzione iuris tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario non può essere vinta o superata dalla mera affermazione di un intenzionale disinteresse del proprietario, in quanto non avrebbe allegato o dimostrato la volontà di utilizzare il bene o di volerlo vendere o porre in locazione.
14 Ne consegue che, in mancanza di una specifica e fondata contestazione del convenuto in ordine all'esistenza di un pregiudizio, il danno deve essere sempre riconosciuto e liquidato, anche con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro con i canoni di locazione di mercato.
Alla luce di tali argomentazioni, deve ritenersi la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalle attrici, stante la mancanza di specifica contestazione del convenuto in ordine all'esistenza di un pregiudizio.
Da tanto consegue la condanna del convenuto, oltre che al rilascio immediato degli immobili in favore delle attrici, al risarcimento del danno dalle stesse subito a causa della illegittima occupazione, che si liquida in via equitativa in €.100,00 al mese, con decorrenza dalla messa in mora del 24.02.2020, e pertanto nell'importo di € 6.000,00 oltre interessi legali.
5. Il regolamento delle spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - In composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico - Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti di , avente ad oggetto: “Proprietà”, Parte_1 Parte_2 Parte_3
così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che la sig.ra e la sig.ra sono Parte_1 Parte_2
rispettivamente usufruttaria e nuda proprietaria dei seguenti beni immobili:
- diritti di comproprietà pari a 4/10 del locale ad uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa, al foglio 115, particella 73, sub 2; piano T, Cat. C/2, Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale
54 mq, rendita Euro 77,68;
- locale ad uso deposito in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq.56, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq, rendita euro 77,68;
- locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 5, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35;
2) ACCERTA e DICHIARA che il convenuto occupa senza titolo gli Parte_3 immobili come sopra individuati e, per l'effetto:
3) CONDANNA il IG. a rilasciare immediatamente in favore della Parte_3 proprietaria IG.ra e dell'usufruttuaria IG.ra , i seguenti immobili: Parte_1 Parte_2
15 - locale ad uso deposito sito in Ginosa (Ta) alla contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa, al foglio 115, particella 73, sub 2; piano T, Cat. C/2,
Classe 1, consistenza 32 mq, superficie catastale 54 mq, rendita euro 77,68;
- locale ad uso deposito in piano terra, in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, della superficie di mq. 56, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 4, piano T, cat. C/2, Classe 1, Consistenza 32 mq;
superficie catastale 56 mq, rendita euro 77,68;
- locale ad uso autorimessa in Ginosa (Ta), contrada Girifalco, snc, in catasto fabbricati del Comune di Ginosa (TA), al foglio 115, particella 73, sub 5, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 65 mq, superficie catastale 89 mq, rendita euro 97,35;
4) CONDANNA il IG. al pagamento in favore delle attrici della somma di € Parte_3
10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio degli immobili di cui ai capi 2) e
3) che precedono, per una durata massima di anni tre.
5) CONDANNA il IG. al risarcimento del danno da illegittima occupazione, Parte_3 che liquida in €. 6.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 24.02.2020;
6) CONDANNA il IG. al pagamento in favore delle attrici delle spese del Parte_3 presente procedimento, che si liquidano in €. 5.241,00, comprensivi di compensi professionali e spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso forfettario, IVA
e CAP.
Così deciso in Taranto, lì 4 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa S. D'ERRICO
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