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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 822/2024
Il Giudice del Lavoro, SA ER, all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Simona Baldi e Nicola Favati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Che il Tribunale di Pisa, Giudice del Parte_1
Lavoro, per le causali di cui alla narrativa voglia 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la voce retributiva “Compenso Individuale Accessorio” per
i periodi lavorati a tempo determinato in qualità di personale ATA;
2. Condannare il
, in persona del pro-tempore, a pagare Controparte_1 CP_2 alla ricorrente gli importi corrispondenti alla voce retributiva “Compenso Individuale Accessorio” quantificati, in complessivi € 664,58 ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 3.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.05.2024, chiedeva di accertare la Parte_1 violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente e dichiarare il diritto a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato dalla ricorrente a favore del in Controparte_1 qualità di assistente amministrativo (collaboratore scolastico) in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di
€ 664,58, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. In particolare, la ricorrente spiegava di avere stipulato con il Controparte_1
due contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020 e
[...]
2020/2021 in qualità di personale ATA, con il profilo di assistente amministrativo e lamentava di non aver percepito, per tali periodi, il Compenso Individuale Accessorio
(CIA), pari, per ogni mese di servizio, a lordi € 66,90 per l'area A/AS (€ 2,23 al giorno) con orario settimanale completo.
3. Illustrato il quadro normativo, sosteneva la ricorrente che il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale si poneva in violazione con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia.
4. Concludeva, infatti, affermando che il mancato riconoscimento dell'emolumento per il solo motivo che la stessa aveva stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria rappresentava un caso di discriminazione non solo rispetto ai colleghi con contratto di
Pag. 2 di 7 lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
5. Non si costituiva in giudizio il , nonostante il Controparte_1 perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
6. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Va premesso che il Compenso Individuale Accessorio (CIA) è un emolumento previsto dall'art. 82 CCNL del 29.11.2007 per il personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado.
L'articolo citato, al comma 5, prevede che per il personale a tempo determinato, detto compenso debba essere corrisposto: dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. È rilevante, tuttavia, osservare come, al comma 7, la norma precisa che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato; mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in caso di servizio di durata inferiore al mese, determinandola nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. In tal senso, la formulazione della norma ammette implicitamente che il compenso possa essere corrisposto anche a chi non ha svolto l'intera prestazione annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche.
9. Ciò osservato, si può attribuire al Compenso Individuale Accessorio una natura fissa e continuativa, in quanto la sua corresponsione – secondo il dettame dell'art. 82 citato – non è vincolata modalità di svolgimento della prestazione del personale. Dunque, tale
Pag. 3 di 7 emolumento rientra nelle cd. “condizioni di impiego” che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
10. Nel dettaglio, la clausola 4 citata stabilisce: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
11. Tale clausola esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La Corte di
Giustizia, affrontando questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti del lavoratore a tempo determinato. La clausola, infatti, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia 15.04.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
08.09.2011, causa C-
177/10 SA AN). In sostanza, si tratta di una norma self executing. Pertanto, a tale clausola deve essere riconosciuta una portata generale, “tenuto conto dell'importanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione”; la stessa, in quanto
Pag. 4 di 7 espressiva di un diritto sociale dell'Unione europea, non può essere interpretata restrittivamente e “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa C-307/05, Del Cerro Alonso, cit., punto 42). Sempre la Corte di
Giustizia ha evidenziato che la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi di tale clausola
“dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo” e che “la nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine”, precisando altresì che “i suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (C- 177/14, Regojo Dans;
in tal senso anche C-677/16, Contr Mo.
12. Il principio di non discriminazione, dunque, deve guidare l'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo e quindi, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
13. Ne consegue che il mancato riconoscimento del compenso individuale accessorio alla ricorrente, per il solo motivo che ha stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria, in assenza di una diversa prestazione resa, rappresenta un caso di discriminazione sia
Pag. 5 di 7 rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
14. Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita, è provato che la ricorrente ha svolto attività alle dipendenze del resistente, con qualifica di assistente CP_1 amministrativo, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e nei periodi indicati nel ricorso introduttivo. Tale attività è da considerarsi equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa dagli altri assistenti amministrativi immessi in ruolo e a quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico
(31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
15. Infatti, in assenza di qualsivoglia prova di differenza qualitativa – e non solo quantitativa – della prestazione resa, la posizione della ricorrente deve essere valutata in maniera equivalente rispetto a quella del personale al quale viene riconosciuto l'emolumento.
16. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea appaiono corretti e congrui al periodo di lavoro prestato dalla ricorrente e documentalmente provato dalla stessa.
17. Quanto sinora esposto, il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma di € 664,58, a titolo di compenso individuale acessorio, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, salvo il divieto di cumulo ex legge n. 724/1994.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato fino a € 1.100, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.
19. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei
Pag. 6 di 7 documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la
Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
20. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il Parte_1 compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in qualità di assistente Controparte_1 amministrativo in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
2) condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_4
l'importo di € 664,58, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
515,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore agli avvocati Nicola Favati e Simona Baldi, che si dichiarano antistatari.
Pisa, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
SA ER
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 822/2024
Il Giudice del Lavoro, SA ER, all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Simona Baldi e Nicola Favati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Che il Tribunale di Pisa, Giudice del Parte_1
Lavoro, per le causali di cui alla narrativa voglia 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la voce retributiva “Compenso Individuale Accessorio” per
i periodi lavorati a tempo determinato in qualità di personale ATA;
2. Condannare il
, in persona del pro-tempore, a pagare Controparte_1 CP_2 alla ricorrente gli importi corrispondenti alla voce retributiva “Compenso Individuale Accessorio” quantificati, in complessivi € 664,58 ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 3.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.05.2024, chiedeva di accertare la Parte_1 violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente e dichiarare il diritto a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato dalla ricorrente a favore del in Controparte_1 qualità di assistente amministrativo (collaboratore scolastico) in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di
€ 664,58, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. In particolare, la ricorrente spiegava di avere stipulato con il Controparte_1
due contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020 e
[...]
2020/2021 in qualità di personale ATA, con il profilo di assistente amministrativo e lamentava di non aver percepito, per tali periodi, il Compenso Individuale Accessorio
(CIA), pari, per ogni mese di servizio, a lordi € 66,90 per l'area A/AS (€ 2,23 al giorno) con orario settimanale completo.
3. Illustrato il quadro normativo, sosteneva la ricorrente che il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale si poneva in violazione con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia.
4. Concludeva, infatti, affermando che il mancato riconoscimento dell'emolumento per il solo motivo che la stessa aveva stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria rappresentava un caso di discriminazione non solo rispetto ai colleghi con contratto di
Pag. 2 di 7 lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
5. Non si costituiva in giudizio il , nonostante il Controparte_1 perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
6. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Va premesso che il Compenso Individuale Accessorio (CIA) è un emolumento previsto dall'art. 82 CCNL del 29.11.2007 per il personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado.
L'articolo citato, al comma 5, prevede che per il personale a tempo determinato, detto compenso debba essere corrisposto: dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. È rilevante, tuttavia, osservare come, al comma 7, la norma precisa che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato; mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in caso di servizio di durata inferiore al mese, determinandola nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. In tal senso, la formulazione della norma ammette implicitamente che il compenso possa essere corrisposto anche a chi non ha svolto l'intera prestazione annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche.
9. Ciò osservato, si può attribuire al Compenso Individuale Accessorio una natura fissa e continuativa, in quanto la sua corresponsione – secondo il dettame dell'art. 82 citato – non è vincolata modalità di svolgimento della prestazione del personale. Dunque, tale
Pag. 3 di 7 emolumento rientra nelle cd. “condizioni di impiego” che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
10. Nel dettaglio, la clausola 4 citata stabilisce: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
11. Tale clausola esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La Corte di
Giustizia, affrontando questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti del lavoratore a tempo determinato. La clausola, infatti, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia 15.04.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
08.09.2011, causa C-
177/10 SA AN). In sostanza, si tratta di una norma self executing. Pertanto, a tale clausola deve essere riconosciuta una portata generale, “tenuto conto dell'importanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione”; la stessa, in quanto
Pag. 4 di 7 espressiva di un diritto sociale dell'Unione europea, non può essere interpretata restrittivamente e “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa C-307/05, Del Cerro Alonso, cit., punto 42). Sempre la Corte di
Giustizia ha evidenziato che la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi di tale clausola
“dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo” e che “la nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine”, precisando altresì che “i suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (C- 177/14, Regojo Dans;
in tal senso anche C-677/16, Contr Mo.
12. Il principio di non discriminazione, dunque, deve guidare l'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo e quindi, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
13. Ne consegue che il mancato riconoscimento del compenso individuale accessorio alla ricorrente, per il solo motivo che ha stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria, in assenza di una diversa prestazione resa, rappresenta un caso di discriminazione sia
Pag. 5 di 7 rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
14. Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita, è provato che la ricorrente ha svolto attività alle dipendenze del resistente, con qualifica di assistente CP_1 amministrativo, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e nei periodi indicati nel ricorso introduttivo. Tale attività è da considerarsi equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa dagli altri assistenti amministrativi immessi in ruolo e a quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico
(31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
15. Infatti, in assenza di qualsivoglia prova di differenza qualitativa – e non solo quantitativa – della prestazione resa, la posizione della ricorrente deve essere valutata in maniera equivalente rispetto a quella del personale al quale viene riconosciuto l'emolumento.
16. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea appaiono corretti e congrui al periodo di lavoro prestato dalla ricorrente e documentalmente provato dalla stessa.
17. Quanto sinora esposto, il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma di € 664,58, a titolo di compenso individuale acessorio, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, salvo il divieto di cumulo ex legge n. 724/1994.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato fino a € 1.100, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.
19. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei
Pag. 6 di 7 documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la
Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
20. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il Parte_1 compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in qualità di assistente Controparte_1 amministrativo in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
2) condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_4
l'importo di € 664,58, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
515,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore agli avvocati Nicola Favati e Simona Baldi, che si dichiarano antistatari.
Pisa, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
SA ER
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