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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 9275/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 20.10.2022, iscritto al n. 5218/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Iervolino (c.f. ) e CodiceFiscale_1
ER ES (c.f. ),, elettivamente domiciliati presso il Servizio Affari CodiceFiscale_2
Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(c.f. e p. iva ), con sede in Milano, Via San Prospero n° 4, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Luigi Raia (c.f. ), CodiceFiscale_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 6.12.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 9275/2022, pubblicata in data 20.10.2022, con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 235/2019, dell'importo di 80.317,98 €, oltre interessi contrattuali, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN dal Centro Hematology s.r.l., cedente il credito in favore della nell'anno 2012. Controparte_2
Il Tribunale infatti, ritenuta la propria giurisdizione e la validità della cessione del credito, per
Cont non essere necessaria la accettazione dell aveva affermato che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla retribuibilità delle prestazioni, nel senso che la loro mancanza determinava la necessità di applicare la regressione tariffaria, al fine di contenere la spesa entro i tetti di spesa fissati;
che non era stata data prova di una
Cont comunicazione di esaurimento presumibile del tetto di spesa, per cui l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria (di cui non era stata data prova) e non invece, come aveva fatto, escludere totalmente il pagamento delle prestazioni rese extra budget.
Cont Con un prolisso atto di appello, reiterava nuovamente l' come primo motivo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi messa in discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività CP_1
programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Con un secondo motivo contestava il rigetto della eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito, per invalidità della cessione in quanto non accettata. L'appellante censurava poi la sentenza nella parte in cui aveva affermato essere a proprio carico l'onere probatorio del superamento dei tetti di spesa, e con un quarto motivo nella parte in cui aveva affermato non essere stato svolto correttamente il procedimento in ordine al tetto di spesa. Evidenziava la ineludibilità del rispetto dei tetti di spesa, la impossibilità del loro superamento, la prevalenza del tetto di spesa sulla regressione tariffaria, la ininfluenza della tardività delle comunicazioni, la partecipazione ai tavoli tecnici delle associazioni di categoria e la loro conoscenza delle date di superamento dei budget, e ribadiva quindi la irrilevanza della comunicazione tempestiva degli sforamenti e la comunque non retribuibilità delle prestazioni rese extra budget.
Con un ulteriore motivo censurava l'applicabilità degli interessi di cui al d. lgs. 231/2022, nonostante il loro richiamo nel contratto.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dell'avv. Luigi Raia, procuratore anticipatario, e con condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. essendo stato già corrisposto l'importo dovuto ancor prima della proposizione dell'appello. Alla udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti infondato è il motivo inerente la invalidità della cessione del credito. E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza
l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali” (cfr. Cass. n. 29420/2023), e che esso “si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione
e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica” (cfr. Cass. n. 24758/2021; idem, Cass. n. 18339/2014).
Va solo aggiunto che, come evidenziato dalla appellata, la normativa derogatoria al disposto dell'art. 1260 c.c. è stata espressamente esclusa dalla normativa in tema di cartolarizzazione (cfr. la sentenza n. 5561/2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, che ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 -legge sulla cartolarizzazione- non sono soggette alla accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata).
Parimenti va respinto il motivo di appello incentrato sul riparto dell'onere probatorio, correttamente posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato Cont della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del centro sanitario (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024).
Infondato e in parte anche inammissibile è il motivo di appello inerente la correttezza del procedimento seguito e la non necessarietà del procedimento di regressione tariffaria. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta comunicata di superamento del tetto di spesa, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le CP_1
remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi che, in mancanza di prova della comunicazione delle date presunte di superamento dei tetti di spesa, nella fattispecie doveva operare l'istituto della regressione tariffaria
(del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Cont Giunta regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
Inammissibile si presenta poi l'appello nella parte in cui si afferma che vi sarebbe stata la comunicazione della data presumibile di esaurimento del tetto di spesa o che dai verbali del tavolo tecnico emergerebbe la conoscenza del detto superamento, dette affermazioni apparendo generiche, prive di indicazione di date anteriori alla esecuzione delle prestazioni e non essendo collegate ad alcun richiamo di specifica documentazione prodotta (cfr. anche Cass. n. 3022/2018, secondo cui
“gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”).
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, come richiamati in contratto, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett.
a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Va respinta la domanda dell'appellata di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendone desumersi l'esistenza dei presupposti dallo spontaneo pagamento dell'importo portato in sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva.
Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9275/2022, in contraddittorio con la Parte_3
così provvede: CP_2
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Raia.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 6.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo