CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Dr. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 981/2024 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 12.02.2025, vertente tra
, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del
, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., è elettivamente Controparte_1
domiciliata, appellante e
in persona del Direttore Generale , rappresentata e difesa CP_2 Controparte_3
dall'Avv. Sebastiana Parlavecchio del Foro di Cassino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino (FR), via G. Marconi n. 83, in virtù di procura in atti;
appellata
Avverso: la sentenza n. 1136/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 09.10.2024 all'esito del procedimento n. R.G. 3482/2023, notificata in data 11.10.2024, avente ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “respingere l'opposizione siccome infondata e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia delle ordinanze ingiunzione opposte, elencate in narrativa, irrogate dalla
. Vinte le spese”. Parte_1
Per l'appellata:
“l' come sopra rappresentata e difesa, CHIEDE Alla Corte d'Appello adita che, CP_2
contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Pescara n. 1136 del 2024 e per l'effetto confermare la nullità delle 4 ordinanze di ingiunzione impugnate n. DPC017/298, n.
DPC017/300, n. DPC017/304, n. DPC017/305”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3482/2023, ogni contraria istanza disattesa o assorbita per le ragioni indicate in motivazione, Pt_3
le seguenti ordinanze - ingiunzione di pagamento: DPC017/298 del 18.9.2023;
DPC017/300 del 18.9.2023; DPC017/304 del 18.9.2023; DPC017/305 del 18.9.2023.
RIGETTA l'opposizione formulata avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n.
DPC017/297 del 18.9.2023. CONDANNA la a pagare in favore della Parte_1
ricorrente le spese del giudizio che, compensate nella misura di 1/5, liquida nel residuo in € 436,00 (545,00 - 1/5) per esborsi ed € 3.389,60 (4.237,00 - 1/5) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
2. I fatti e lo svolgimento del processo di primo grado possono essere sintetizzati come segue.
2.1 Con ricorso depositato in data 17.10.2023, l' proponeva opposizione CP_2
avverso 5 ordinanze-ingiunzione di pagamento (nn. DPC017/297, DPC017/298,
DPC017/300, DPC017/304, DPC017/305, tutte emesse in data 18.09.2023) con le quali la , Parte_1 Controparte_4
aveva comminato a suo carico sanzioni amministrative ammontanti a
[...]
complessivi € 26.550,00, per la violazione dell'art. 101, co. 1, D.Lgs. 152/2006, atteso il superamento dei limiti tabellari riscontrato in ciascuno degli impianti di depurazione oggetto di rilevamento. Cont 2.2 Nello spiegare opposizione, l' contestava l'inattendibilità delle analisi svolte dall' a causa delle modalità di campionamento che, anziché essere effettuato su CP_5
un arco di 24 ore per i parametri della Tabella 1 e di 3 ore per i parametri della Tabella
3 di cui all'All. 5, era stato eseguito con modalità istantanea – sebbene tutti gli impianti disponessero di autocampionatore fisso – motivando tale modalità solo genericamente, anziché con motivazione espressa. Lamentava, inoltre, l'ingiustizia e la sproporzione delle sanzioni applicate, invocando la disapplicazione delle determine DPC/263 del 2019
e DPC017/313 del 2020, nonché la riduzione delle sanzioni applicate.
2.3 Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e Parte_1
sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
2.4 La causa veniva istruita sulla scorta delle sole produzioni documentali e, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale decideva come sopra riportato.
2.5 In particolare, il primo giudice giudicava parzialmente fondata l'opposizione sulla scorta di argomentazioni così sintetizzabili:
- dopo aver rammentato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è finalizzato ad accertare il fondamento della pretesa sanzionatoria, con conseguente obbligo della PA di fornire prova dei fatti costitutivi della stessa e aver puntualizzato che l'Allegato 5 parte III D.Lgs. 152/2006 prevede quale regola generale il prelievo ponderato e/ medio composto (vale a dire, effettuato nell'arco di tre ore, per i reflui industriali, e di 24 ore per i reflui urbani), riteneva che, in relazione a 4 dei 5 prelievi per cui è causa, il campionamento istantaneo effettuato non risultava congruamente motivato, atteso che i verbali di prelievo riportavano, contrariamente a quanto normativamente previsto a giustificazione di simile modalità, una motivazione del tutto generica, di talché i campioni non potevano ritenersi rappresentativi degli scarichi oggetto di controllo, con conseguente annullabilità dei provvedimenti sanzionatori impugnati;
- di contro, con riferimento allo scarico del Comune di Piacciano, località “Le Piane”, oggetto dell'ordinanza DPC017/297, riteneva valida la modalità di accertamento, poiché
l'organo accertatore aveva giustificato espressamente l'istantaneità del campionamento con riferimento alle specifiche condizioni dello scarico, chiarendo nel verbale di prelievo che “uno degli aeratori sommersi è fuori servizio. Il refluo si presenta torbido con quantitativi di schiuma sulla superficie della vasca di contatto”; - in merito, invece, all'entità della sanzione irrogata, riteneva l'importo ingiunto commisurato al fatto e alla condotta del responsabile, secondo i parametri indicati nelle determine DPC263/2019 e DPC017/313 del 2020.
2.6 Sulla scorta di tali motivazioni, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione, il
Tribunale rigettava l'opposizione in relazione all'ordinanza n. DPC017/297 e la accoglieva in relazione alle altre quattro ordinanze, annullando dunque i relativi provvedimenti impugnati e compensando, da ultimo, le spese di lite nella misura di 1/5, poste per il residuo a carico della . Parte_1
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , con motivazioni che Parte_1
si vanno ad esaminare.
3.1 Costituitasi in giudizio, l'originaria opponente ha insistito per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
3.2 A seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
12.02.2025, questa Corte decide come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 101, D.LGS. N. 152/2006 –
CORRETTEZZA E LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO SEGUITA
DALL'ARTA”.
4. Con un unico motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ravvisato il mancato rispetto delle modalità di campionamento e la mancanza di adeguata motivazione sottesa al prelievo istantaneo. In estrema sintesi, a parere della il primo giudice avrebbe dovuto considerare raggiunta la prova della Pt_1
rappresentatività del superamento dei limiti imposti dalla legge attraverso il campionamento istantaneo, in luogo di quello medio, in quanto la tipologia dei vari scarichi oggetto di accertamento (urbano di tipo misto) non richiederebbe una valutazione della concentrazione inquinante in un arco temporale più o meno ampio, come avviene, invece, per lo scarico esclusivamente industriale.
Rileva, a supporto delle proprie doglianze, che la normativa in materia, oltre a non assoggettare l'eventuale inosservanza del metodo di campionamento ad alcuna specifica sanzione, rimette all'autorità amministrativa procedente la più ampia libertà di scelta nella tipologia di campionamento da effettuare, trattandosi di previsioni dal carattere meramente direttivo e non precettivo che, dunque, possono essere derogate in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo) o del tipo di accertamento da eseguire.
Aggiunge che nel caso di specie in tutti i verbali di prelievo delle acque di scarico gli accertatori avevano motivato adeguatamente la necessità di ricorrere al prelievo istantaneo, potendo detta motivazione essere sommaria e finanche implicita, chiarendo, da ultimo, che il campionamento istantaneo eseguito dall' , in deroga al CP_5
campionamento medio, andava ritenuto un metodo idoneo e funzionale ad ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 1.2.2 dell'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 ed ai metodi analitici ufficiali per le acque, vale a dire quelli pubblicati dall'APAT IRSA-CNR nel 2003 e l'Istruzione operativa di del 2018. CP_6
4.1 Sulla scorta di quanto sopra, l' chiede dunque che, in riforma della Parte_4
sentenza impugnata, vengano confermate le ordinanze-ingiunzione opposte nn.
DPC017/298, DPC017/300, DPC017/304 E DPC017/305.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada pertanto rigettato, per le ragioni di seguito illustrate.
5.1 In punto di fatto, appare utile rammentare che il gravame ha ad oggetto le seguenti ordinanze-ingiunzione:
a) DPC017/298 Comune di Cepagatti, località “fosso del lupo”, superamento dei limiti di cui alla Tab. 3 dell'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 per il parametro Azoto ammoniacale;
b) DPC017/300 Comune di Tocco da Casauria, località “Ceppeto”, superamento dei limiti di cui alle Tab. 1 e 3 dell'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 per il parametro Azoto nitrico;
c) DPC017/304 Comune di ON, località “Villa Carmine”, superamento dei limiti di cui alle Tab. 1 e 3 dell'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 per i parametri Solidi Sospesi
Totali e Azoto nitrico;
d) DPC017/305 Comune di Montebello di Bertona, località “Mirabello”, superamento dei limiti di cui alla Tab. 3 dell'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 per il parametro Solidi
Sospesi Totali.
5.2 In punto di diritto, val la pena precisare che la normativa che regola la materia ambientale prevede – come ricordato pure dalla stessa appellante – che le determinazioni analitiche ai fini della conformità degli scarichi di acque reflue devono, di norma, essere riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, per i reflui industriali, e di 24 ore per i reflui urbani (prelievo cosiddetto ponderato e/o medio composto).
Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, sono generalmente previste due distinte metodiche di campionamento: il campionamento istantaneo, che viene compiuto una sola volta su un unico campione di acque di scarico, ed il campionamento medio composito, consistente, invece, nel prelevare più campioni di refluo in un dato intervallo di tempo (ad esempio ogni 3, 6, 12, 24 ore). Secondo il predetto decreto legislativo, in mancanza di diverse indicazioni opportunamente riportate e motivate nell'autorizzazione allo scarico, il campionamento rappresentativo del refluo sottoposto ad analisi deve consistere in un campione medio prelevato in un intervallo di tempo minimo di tre ore, dovendosi, al contrario, considerare del tutto eccezionale la metodica di campionamento istantaneo, per la cui effettuazione devono sussistere particolari e motivate esigenze espressamente specificate nel verbale di accertamento.
5.3 Costituisce pertanto atto necessario da parte dell'Autorità preposta al controllo eseguire il campionamento in tempi diversi, allo scopo di ottenere il campione più attendibile e adatto a rappresentare lo scarico. La diversa facoltà va esercitata, qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico e dal tipo di accertamento, cioè se l'accertamento è di routine ovvero di emergenza e tale discostamento, per giurisprudenza costante, deve essere motivato nel verbale di campionamento.
5.4 Va poi rilevato che il paragrafo 1030 – Metodi di Campionamento Analitici delle Cont Acque APAT IRSA CNR (di cui al doc. 11 fascicolo ), oltre a ribadire chiaramente che
“Il D.Lgs. 152/99 richiede il prelievo di campioni medi per il controllo dei limiti per le acque reflue urbane (campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore) e per le acque reflue industriali (campioni medi prelevati nell'arco di tre ore)”, chiarisce espressamente che solo un campionamento medio composito può perseguire l'obiettivo della rappresentatività dello scarico (tanto da indicare che “Dal punto di vista analitico, la rappresentatività del risultato dipende dal numero di campioni prelevati”), precisando tuttavia che il campionamento istantaneo “è da considerarsi rappresentativo delle condizioni presenti all'atto del prelievo ed è consigliabile per controllare scarichi accidentali e/o occasionali di brevissima durata. Si può utilizzare tale tipo di campionamento anche per altri tipi di scarico e per le seguenti finalità: - controlli estemporanei derivanti da necessità contingenti o per determinare effetti istantanei sull'ambiente ricettore;
- controllo delle escursioni dei valori di parametri in esame nel caso di scarichi a composizione variabile;
- controllo di parametri particolari, quali temperatura, ossigeno disciolto, pH, solfuri, cianuri liberi e altri, i valori dei quali possono essere modificati nel corso di un campionamento prolungato”.
5.5 Da ultimo, emerge dall'istruzione operativa ARTA IO 01/14 del 2018 (all. 6 fascicolo
Regione), in relazione alle acque reflue urbane, che “La normativa prevede che il prelievo delle acque reflue urbane, per il controllo dei parametri previsti sulle Tabelle 1,2,4 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lvo 152/06, sia effettuato con un campionamento medio-composito nell'arco delle 24 ore”, chiarendo, in relazione agli impianti a servizio di agglomerati > 2000 a.e. già dotati di autocampionatore che gli stessi siano in grado di
“effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio ponderato sulla variazione di portata e quindi rappresentativo dello scarico nell'arco di 24 ore”, mentre per quelli non ancora dotati di misuratori di portata che “considerate le tempistiche di adeguamento previste dal Piano di Tutela della Acque (PTA) e le situazioni oggettive riscontrabili in sede di sopralluogo, si ritiene di applicare la seguente modalità: campione medio-composito nell'arco di 24 ore […]”. Specificano, ancora, dette istruzioni che il campionamento istantaneo è previsto o per la raccolta di campioni da inviare all'analisi microbiologica o in caso di scarichi accidentali, o in caso di “scarichi palesemente inquinati in ingresso e in uscita;
by-pass generale o parziale di impianto e carichi parzialmente depurati;
scolmatore di piena attivi senza eventi metereologici in atto;
scarichi non autorizzati/abusivi”.
6. Orbene, chiarita in tal modo la cornice normativa e tecnica applicabile alla fattispecie che ci occupa, emerge, dall'esame delle autorizzazioni ambientali prodotte dalla
, in relazione ai depuratori dei Comuni di Cepagatti, Tocco da Casauria Parte_1
e ON (tutti inerenti il trattamento di acque reflue urbane contenenti acque reflue industriali) che “trattandosi di impianto a servizio di agglomerato >
2.000 A.E., ai sensi del punto 3.4.2 del quadro programmatico del vigente P.T.A., esso deve essere dotato di un sistema di misura in continuo della portata in entrata e in uscita dall'impianto e di un sistema automatico in grado di effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio ponderato sulla variazione di portata e quindi rappresentativo dello scarico nell'arco di 24 ore” (cfr. punto 4.5 dell'autorizzazione allegati 2c, 3e e 5c fascicolo ); Parte_1
- per il Comune di Montebello di Bertona (cfr. all. 5c) si fa espresso richiamo, per le operazioni di campionamento, ai metodi analitici ISRA-CNR Manuale 92, paragrafo 4.2, trattandosi, peraltro, di impianto a servizio di agglomerato minore di 2000 a.e. destinato al trattamento di acque urbane in cui non confluiscono acque industriali.
6.1 Analizzando, poi, le tabelle contenute nelle autorizzazioni innanzi richiamate, emerge che non si è in presenza di scarichi accidentali (trattandosi di impianti regolarmente autorizzati), né gli stessi recapitano in area sensibile, in area di salvaguardia delle risorse idriche, in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, in aree vulnerabili da nitrati, né sono impianti a forte fluttuazione, trattandosi, in tutti i casi, di uno scarico continuo nel tempo.
6.2 Deve ritenersi, dunque, che nel caso di specie non ricorra alcuna delle condizioni indicate nelle sopra riportate norme, né sussista alcun particolare motivo idoneo a giustificare il prelievo istantaneo, né, tantomeno, la ricorrenza di particolari circostanze dalle quali desumere che il campionamento istantaneo possa essere, comunque, ritenuto ugualmente rappresentativo dello scarico e, quindi, idoneo a dimostrare il superamento dei valori tabellari, effettivamente riscontrati a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici dell . Controparte_7
6.3. Invero, in tutti i verbali di prelievo, ad eccezione di quello relativo allo scarico di
Cepagatti in cui nulla è stato specificato a riguardo (cfr. allegati 2a, 3a, 4a e 5a fascicolo
Regione), nella sezione relativa al tipo di richiesta, è stata barrata la casella relativa alla mera attività di vigilanza e non anche quella dell'accertamento d'emergenza, così come nella modalità di campionamento la procedura eseguita non è accompagnata da nessuna motivazione specifica, non potendosi ravvisare, in assenza di ulteriori elementi a supporto, detta caratteristica nella formula generica e ciclostilata riportata su verbale prestampato (“Ai sensi di quanto disposto dall'all. 5 par.
1.2.2 del D.Lgs. 152/06 si ritiene che, in considerazione dello stato dei luoghi, delle infrastrutture, della situazione riscontrata all'atto del sopralluogo e del tipo di accertamento richiesto, il campionamento istantaneo è da considerarsi rappresentativo nonché il più adatto a rappresentare lo scarico in questione)”. 6.4 Per quanto sopra, non essendo state indicate né tanto meno provate le ragioni oggettive (richiamate dalla stessa copiosa giurisprudenza citata dall'appellante) che giustificassero una deroga al metodo ordinario di campionamento, posto a garanzia della maggiore attendibilità del risultato ottenuto, né potendo la Parte_1
invocare la discrezionalità tecnica nella scelta della tipologia di campionamento da effettuare, non può ravvisarsi l'attendibilità e rappresentatività dei campioni prelevati in relazione alle ordinanze-ingiunzione di cui oggi si invoca la conferma.
6.5 E' vero che, secondo la Suprema Corte, in tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie, in quanto la stessa rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario (Cass. n. 32996/2003). Nello stesso senso, si è specificato che “In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il campionamento ha funzione meramente strumentale che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
in tale prospettiva, la clausola di salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 al d.lgs. n. 152 del 1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere prima della sua entrata in vigore, assume una valenza fondamentale nel recupero della possibilità di campionamento istantaneo, sempre che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.); tenendo, tuttavia, presente che la motivazione in ordine alla scelta del metodo di prelievo è un requisito della procedura, la cui assenza o inadeguatezza è sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, il quale può comunque ritenere attendibile e rappresentativo il prelievo sulla base degli elementi di fatto risultanti dal processo” (così Cass. sent. 11479/2006).
6.6 Tuttavia, per quanto innanzi esposto, nel caso di specie, non sono state indicate né tanto meno provate le ragioni oggettive che giustificassero una deroga al metodo ordinario di campionamento, posto a garanzia della maggiore attendibilità del risultato ottenuto sicché non può essere ritenuta l'attendibilità e rappresentatività del campione prelevato.
6.7 Né, come preteso dalla , può essere invocata la discrezionalità Parte_1
tecnica nella scelta della tipologia di campionamento da effettuare da parte dell'Amministrazione sulla scorta della natura amministrativa dell'attività da compiere.
Infatti, se per campione istantaneo si intende un campione singolo prelevato in un'unica soluzione in un punto determinato ed in un lasso di tempo molto breve, è evidente che il campionamento istantaneo è da considerarsi rappresentativo limitatamente alle condizioni dello scarico presenti all'atto del prelievo ed è consigliabile per controllare solo scarichi accidentali e/o occasionali di brevissima durata.
6.8 Di conseguenza, non avendo l'Autorità procedente fornito alcuna giustificazione del ricorso alla metodica eccezionale del prelevamento istantaneo, è evidente il mancato rispetto da parte della stessa delle specifiche modalità di campionamento previste dalla legge.
7. In conclusione, l'appello va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (21.600 euro) e delle attività processuali effettivamente svolte, con riduzione, quindi, alla metà del compenso per la fase di trattazione e di quello per la fase decisionale, stanti le modalità semplificate seguite.
9. Va, infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle Parte_1
spese di lite, che liquida in € 3933,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in camera di consiglio il 12.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio