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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1102/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3936/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00357171 24 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 726/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3936/2025 Ricorrente_1 si è opposto alla cartella di pagamento n. 295 2024 00357171 24 000 (v. doc. all.1), notificata in data 14.04.2025, ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/001693, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita all'anno 2012, con la quale si pretende il pagamento di euro 772,88.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'ADER e l'ATO ME 1 s.p.a. si sono costituite ed hanno contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, sussiste con riferimento all' anno indicato in cartella la prospettata prescrizione, atteso che la cartella è stata notificata in data 14.4.2025, sicchè risulta intempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta oltre il successivo termine di prescrizione quinquennale rispetto all' anno cui si riferisce.
In particolare, né l'ente impositore, né l'ADER, hanno versato in atti copia delle fatture eventualmente notificate alla parte, nonché intimazioni di pagamento successive ritualmente notificate.
Solo per completezza, va pure detto che l'intimazione di pagamento prodotta dall'ente impositore non sia bastevole, al riguardo, atteso che la stessa non risulta notificata, risultando solo “al mittente per compiuta giacenza”, senza prova della raccomandata a cui afferisce (cfr.).
Sul punto si osserva che “Nelle ipotesi di irreperibilità relativa il perfezionamento della notifica avviene col deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve effettuarsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto. In questo caso il perfezionamento della notifica avviene entro 10 giorni dalla spedizione della raccomandata. Il messo notificatore, accertata l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario, ha depositato l'atto nella casa comunale e ha inviato allo stesso regolare raccomandata a.r., ritornata al mittente per compiuta giacenza. La notificazione della cartella di pagamento è stata, pertanto, legittimamente eseguita nei confronti del destinatario, con conseguente rigetto del motivo proposto.” (Cassazione civile sez. trib., 17/04/2024, n.
10356).
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza delle parti convenute come da dispositivo, mentre non sussistono in presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato;
condanna le parti convenute a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 400,00, oltre accessori, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari.
Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3936/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00357171 24 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 726/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3936/2025 Ricorrente_1 si è opposto alla cartella di pagamento n. 295 2024 00357171 24 000 (v. doc. all.1), notificata in data 14.04.2025, ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/001693, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita all'anno 2012, con la quale si pretende il pagamento di euro 772,88.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'ADER e l'ATO ME 1 s.p.a. si sono costituite ed hanno contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, sussiste con riferimento all' anno indicato in cartella la prospettata prescrizione, atteso che la cartella è stata notificata in data 14.4.2025, sicchè risulta intempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta oltre il successivo termine di prescrizione quinquennale rispetto all' anno cui si riferisce.
In particolare, né l'ente impositore, né l'ADER, hanno versato in atti copia delle fatture eventualmente notificate alla parte, nonché intimazioni di pagamento successive ritualmente notificate.
Solo per completezza, va pure detto che l'intimazione di pagamento prodotta dall'ente impositore non sia bastevole, al riguardo, atteso che la stessa non risulta notificata, risultando solo “al mittente per compiuta giacenza”, senza prova della raccomandata a cui afferisce (cfr.).
Sul punto si osserva che “Nelle ipotesi di irreperibilità relativa il perfezionamento della notifica avviene col deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve effettuarsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto. In questo caso il perfezionamento della notifica avviene entro 10 giorni dalla spedizione della raccomandata. Il messo notificatore, accertata l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario, ha depositato l'atto nella casa comunale e ha inviato allo stesso regolare raccomandata a.r., ritornata al mittente per compiuta giacenza. La notificazione della cartella di pagamento è stata, pertanto, legittimamente eseguita nei confronti del destinatario, con conseguente rigetto del motivo proposto.” (Cassazione civile sez. trib., 17/04/2024, n.
10356).
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza delle parti convenute come da dispositivo, mentre non sussistono in presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato;
condanna le parti convenute a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 400,00, oltre accessori, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari.
Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna