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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2024, n. 42785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42785 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato PALADINO ALESSIO, in qualità di sostituto processuale dell'Avv. TOLESINO SILVIO del foro di CAMPOBASSO, giusta delega dichiarata oralmente in udienza, in difesa di ER IO conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese (ammesso al patrocinio a spese dello Stato). L'avvocato IURINO VITTORIO EMANUELE del foro di BARI in difesa di SA EL si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42785 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. AN CE ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 17 gennaio 2024, che ha confermato la sentenza della Corte di assise di Foggia del 20 gennaio 2023, con la quale è stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati: a) omicidio di D'NO NA, ai sensi dell'art. 575 cod. pen., perché il 16 aprile 2021 in San Marco La Catola aveva cagionato la morte della predetta, dopo averla afferrata violentemente per la maglia ed aver sferrato con le mani un colpo al volto, all'altezza della regione fronto-orbitaria omolaterale di sinistra, la spingeva violentemente all'indietro, sicché la vittima, urtando il capo contro una superficie di dura consistenza, subiva un fatale trauma cranico-encefalico; b) rapina aggravata dalla commissione del fatto all'interno di un'abitazione e ai danni di persona ultrasessantacinquenne, ai sensi dell'art. 628, primo e terzo comma, nn.
3-bis) e 3-quinquies), cod. pen., perché, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, per procurarsi un ingiusto profitto, si era impossessato dell'importo di euro 300,00 euro, sottraendolo alla vittima, dopo averle messo a soqquadro l'abitazione; c) produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché tra il 16 e il 17 aprile 2021, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto ai fini di spaccio sostanze stupefacenti di diversa natura. La Corte di assise di appello, ritenendo sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati sub a e b, li ha riuniti sotto il vincolo della continuazione interna. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza del reato di omicidio di D'NO, solo in forza del fatto che la vittima, alcuni giorni prima dei fatti di causa, aveva riferito al figlio di essere stata aiutata a sistemare il carico della legna per la sua abitazione da un «giovane alto e magro», caratteristiche fisiche ritenute astrattamente compatibili con quelle dell'imputato. Il giudice di merito, poi, avrebbe affermato in maniera errata che il fatto che l'imputato avesse preordinato il suo accesso all'interno dell'immobile fosse comprovato dal contenuto delle intercettazioni tra questo e SS RA US, sua compagna, senza considerare che la difesa aveva evidenziato come 2 quest'ultima fosse venuta a conoscenza della vicenda in un momento successivo al 16 aprile 2021, come si evincerebbe dal contenuto della conversazione tra SS e AN IU (fratello dell'imputato). Nel ricorso, infine, si contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito, nell'accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omicidio volontario, avrebbe trascurato di considerare che l'imputato aveva affermato di aver colpito accidentalmente e non volontariamente la vittima. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 575 e 584 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe omesso di derubricare il reato di omicidio in quello di omicidio preterintenzionale;
secondo il ricorrente, infatti, a seguito dell'istruttoria, era emerso che le lesioni riportate dalla persona offesa non erano in alcun modo compatibili alla sussistenza di una volontà omicida da parte dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 628, primo e terzo comma, nn.
3-bis e 3- quinquies, e 392 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di derubricare il reato di rapina aggravata in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonostante fosse emerso che l'imputato avrebbe agito con la legittima convinzione di vantare un diritto di credito nei confronti della vittima. 3. IE AN, parte civile costituita, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente procedimento, come da nota spese allegata alla memoria del 12 settembre 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In ordine ai primi due motivi, giova premettere in diritto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni 3 di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il primo e il secondo motivo di ricorso non siano consentiti in sede di legittimità, essendo costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le questioni sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, secondo i quali, dalla lettura degli atti del fascicolo, era emerso che l'incontro tra l'imputato e la vittima non fosse casuale e che l'evento morte non fosse stato determinato in via accidentale. La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato secondo la quale l'imputato, che aveva incontrato la vittima per la prima volta il giorno dell'evento, non avrebbe mai aggredito la vittima, ma si sarebbe limitato a fuggire via dall'appartamento senza chiamare i soccorsi, dopo averla accidentalmente spinta. Secondo il giudice di merito, questa ricostruzione dei fatti era stata smentita da quanto riferito da IE AN, che aveva precisato come il carico di legname fosse stato da lui stesso ordinato e opportunamente sistemato una settimana prima del 16 aprile 2021. Non appariva credibile, quindi, che la vittima avesse avuto bisogno di un nuovo aiuto nella sistemazione della legna il giorno dell'omicidio, anche considerando che i fornitori del legname avevano riferito di non aver effettuato un ulteriore carico di legna dopo tale data. Dall'istruttoria, invece, era emerso come l'imputato aveva aiutato la vittima a sistemare il carico di legname, ma in una data precedente a quella dallo stesso dichiarata. Il giudice di merito, poi, ha evidenziato che, dalla lettura delle intercettazioni delle conversazioni intrattenute tra l'imputato e la sua compagna, era emerso che lo stesso si era trovato presso l'abitazione della vittima il 16 aprile 2021, La ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, inoltre, contrastava con gli esiti degli accertamenti medico-legali, dai quali era emerso che le lesioni contusive riscontrate sul corpo della vittima erano compatibili con una colluttazione e con un urto violento del capo della stessa contro un'ampia superficie di dura consistenza. La vittima, quindi, era stata aggredita da parte dell'imputato, per il tramite di manovre di strattonamento e scuotimento tanto intense da aver cagionato un trauma tessile al livello della regione occipitale-cervicale e con percosse inferte sul volto. 4 Il giudice di merito, quindi, considerata l'anziana età della vittima (ultranovantenne) e la correlata condizione di fragilità, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo eventuale in capo al soggetto agente, il quale, avendo posto in essere la condotta accertata, si era sicuramente rappresentato la possibilità concreta di cagionare il decesso della vittima, accettando il rischio della concreta possibilità dell'evento mortale. Tale circostanza, inoltre, era confermata dal fatto che, successivamente all'aggressione, l'imputato, invece di prestare soccorso alla vittima o di chiamare i soccorsi, aveva posto in essere una condotta predatoria all'interno dell'appartamento. In forza di quanto sopra, i primi due motivi di ricorso non possono essere accolti in sede di legittimità; d'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione alla sussistenza del reato di omicidio volontario. La Corte di appello, infatti, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'animus necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237685). Nel caso in esame, si deve rilevare che il giudice di merito abbia escluso la tesi della preterintenzionalità, in base a un percorso argomentativo del tutto logico e coerente e pienamente aderente alle risultanze processuali. I giudici della cognizione, quindi, hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a AN. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la condotta realizzata dall'imputato non fosse stata determinata da alcuna convinzione di vantare nei confronti della vittima un presunto credito. Secondo il giudice di merito, infatti, la condotta accertata era stata mossa da un chiaro intento predatorio dell'imputato, il quale, dopo aver commesso l'aggressione, invece di prestare soccorso alla vittima o di chiamare i soccorsi, 5 aveva colto l'occasione per frugare ogni articolazione dell'appartamento, mettendolo a soqquadro al fine di impossessarsi di denaro o di valori. L'importo sottratto, pari a euro 300,00, inoltre, appariva del tutto sproporzionato rispetto all'entità dell'ausilio astrattamente prestato dall'imputato, il quale, in un periodo precedente all'aggressione, avrebbe aiutato la vittima a sistemare la legna presso la sua abitazione. D'altronde, in tema di distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quelli di rapina ed estorsione, fermo restando che la linea di demarcazione è sancita dall'elemento intenzionale, non sono indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravità della violenza e l'intensità della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto (Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, infine, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IE AN ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Bari: nel giudizio di legittimità, infatti, in tema di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IE AN ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 26/09/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato PALADINO ALESSIO, in qualità di sostituto processuale dell'Avv. TOLESINO SILVIO del foro di CAMPOBASSO, giusta delega dichiarata oralmente in udienza, in difesa di ER IO conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese (ammesso al patrocinio a spese dello Stato). L'avvocato IURINO VITTORIO EMANUELE del foro di BARI in difesa di SA EL si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42785 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. AN CE ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 17 gennaio 2024, che ha confermato la sentenza della Corte di assise di Foggia del 20 gennaio 2023, con la quale è stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati: a) omicidio di D'NO NA, ai sensi dell'art. 575 cod. pen., perché il 16 aprile 2021 in San Marco La Catola aveva cagionato la morte della predetta, dopo averla afferrata violentemente per la maglia ed aver sferrato con le mani un colpo al volto, all'altezza della regione fronto-orbitaria omolaterale di sinistra, la spingeva violentemente all'indietro, sicché la vittima, urtando il capo contro una superficie di dura consistenza, subiva un fatale trauma cranico-encefalico; b) rapina aggravata dalla commissione del fatto all'interno di un'abitazione e ai danni di persona ultrasessantacinquenne, ai sensi dell'art. 628, primo e terzo comma, nn.
3-bis) e 3-quinquies), cod. pen., perché, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, per procurarsi un ingiusto profitto, si era impossessato dell'importo di euro 300,00 euro, sottraendolo alla vittima, dopo averle messo a soqquadro l'abitazione; c) produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché tra il 16 e il 17 aprile 2021, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto ai fini di spaccio sostanze stupefacenti di diversa natura. La Corte di assise di appello, ritenendo sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati sub a e b, li ha riuniti sotto il vincolo della continuazione interna. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza del reato di omicidio di D'NO, solo in forza del fatto che la vittima, alcuni giorni prima dei fatti di causa, aveva riferito al figlio di essere stata aiutata a sistemare il carico della legna per la sua abitazione da un «giovane alto e magro», caratteristiche fisiche ritenute astrattamente compatibili con quelle dell'imputato. Il giudice di merito, poi, avrebbe affermato in maniera errata che il fatto che l'imputato avesse preordinato il suo accesso all'interno dell'immobile fosse comprovato dal contenuto delle intercettazioni tra questo e SS RA US, sua compagna, senza considerare che la difesa aveva evidenziato come 2 quest'ultima fosse venuta a conoscenza della vicenda in un momento successivo al 16 aprile 2021, come si evincerebbe dal contenuto della conversazione tra SS e AN IU (fratello dell'imputato). Nel ricorso, infine, si contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito, nell'accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omicidio volontario, avrebbe trascurato di considerare che l'imputato aveva affermato di aver colpito accidentalmente e non volontariamente la vittima. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 575 e 584 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe omesso di derubricare il reato di omicidio in quello di omicidio preterintenzionale;
secondo il ricorrente, infatti, a seguito dell'istruttoria, era emerso che le lesioni riportate dalla persona offesa non erano in alcun modo compatibili alla sussistenza di una volontà omicida da parte dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 628, primo e terzo comma, nn.
3-bis e 3- quinquies, e 392 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di derubricare il reato di rapina aggravata in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonostante fosse emerso che l'imputato avrebbe agito con la legittima convinzione di vantare un diritto di credito nei confronti della vittima. 3. IE AN, parte civile costituita, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente procedimento, come da nota spese allegata alla memoria del 12 settembre 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In ordine ai primi due motivi, giova premettere in diritto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni 3 di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il primo e il secondo motivo di ricorso non siano consentiti in sede di legittimità, essendo costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le questioni sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, secondo i quali, dalla lettura degli atti del fascicolo, era emerso che l'incontro tra l'imputato e la vittima non fosse casuale e che l'evento morte non fosse stato determinato in via accidentale. La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato secondo la quale l'imputato, che aveva incontrato la vittima per la prima volta il giorno dell'evento, non avrebbe mai aggredito la vittima, ma si sarebbe limitato a fuggire via dall'appartamento senza chiamare i soccorsi, dopo averla accidentalmente spinta. Secondo il giudice di merito, questa ricostruzione dei fatti era stata smentita da quanto riferito da IE AN, che aveva precisato come il carico di legname fosse stato da lui stesso ordinato e opportunamente sistemato una settimana prima del 16 aprile 2021. Non appariva credibile, quindi, che la vittima avesse avuto bisogno di un nuovo aiuto nella sistemazione della legna il giorno dell'omicidio, anche considerando che i fornitori del legname avevano riferito di non aver effettuato un ulteriore carico di legna dopo tale data. Dall'istruttoria, invece, era emerso come l'imputato aveva aiutato la vittima a sistemare il carico di legname, ma in una data precedente a quella dallo stesso dichiarata. Il giudice di merito, poi, ha evidenziato che, dalla lettura delle intercettazioni delle conversazioni intrattenute tra l'imputato e la sua compagna, era emerso che lo stesso si era trovato presso l'abitazione della vittima il 16 aprile 2021, La ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, inoltre, contrastava con gli esiti degli accertamenti medico-legali, dai quali era emerso che le lesioni contusive riscontrate sul corpo della vittima erano compatibili con una colluttazione e con un urto violento del capo della stessa contro un'ampia superficie di dura consistenza. La vittima, quindi, era stata aggredita da parte dell'imputato, per il tramite di manovre di strattonamento e scuotimento tanto intense da aver cagionato un trauma tessile al livello della regione occipitale-cervicale e con percosse inferte sul volto. 4 Il giudice di merito, quindi, considerata l'anziana età della vittima (ultranovantenne) e la correlata condizione di fragilità, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo eventuale in capo al soggetto agente, il quale, avendo posto in essere la condotta accertata, si era sicuramente rappresentato la possibilità concreta di cagionare il decesso della vittima, accettando il rischio della concreta possibilità dell'evento mortale. Tale circostanza, inoltre, era confermata dal fatto che, successivamente all'aggressione, l'imputato, invece di prestare soccorso alla vittima o di chiamare i soccorsi, aveva posto in essere una condotta predatoria all'interno dell'appartamento. In forza di quanto sopra, i primi due motivi di ricorso non possono essere accolti in sede di legittimità; d'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione alla sussistenza del reato di omicidio volontario. La Corte di appello, infatti, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'animus necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237685). Nel caso in esame, si deve rilevare che il giudice di merito abbia escluso la tesi della preterintenzionalità, in base a un percorso argomentativo del tutto logico e coerente e pienamente aderente alle risultanze processuali. I giudici della cognizione, quindi, hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a AN. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la condotta realizzata dall'imputato non fosse stata determinata da alcuna convinzione di vantare nei confronti della vittima un presunto credito. Secondo il giudice di merito, infatti, la condotta accertata era stata mossa da un chiaro intento predatorio dell'imputato, il quale, dopo aver commesso l'aggressione, invece di prestare soccorso alla vittima o di chiamare i soccorsi, 5 aveva colto l'occasione per frugare ogni articolazione dell'appartamento, mettendolo a soqquadro al fine di impossessarsi di denaro o di valori. L'importo sottratto, pari a euro 300,00, inoltre, appariva del tutto sproporzionato rispetto all'entità dell'ausilio astrattamente prestato dall'imputato, il quale, in un periodo precedente all'aggressione, avrebbe aiutato la vittima a sistemare la legna presso la sua abitazione. D'altronde, in tema di distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quelli di rapina ed estorsione, fermo restando che la linea di demarcazione è sancita dall'elemento intenzionale, non sono indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravità della violenza e l'intensità della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto (Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, infine, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IE AN ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Bari: nel giudizio di legittimità, infatti, in tema di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IE AN ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 26/09/2024