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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 380/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.7.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Cesidio Cavaioli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 1°.7.2025
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Giontella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4826/2020, R.G. n. 8151/2020, emesso in data 5.3.2020, il Tribunale di Roma ingiungeva a il pagamento, in Parte_1 favore di , della somma di € 23.060,00, oltre interessi e spese, sulla base del Controparte_1 contratto di fornitura di servizi concluso in data 10.1.2019 con la suddetta società, la quale
(dal mese di aprile 2019) era rimasta inadempiente all'obbligazione di corrispondere alla pagina 1 di 9 (che si era impegnata ad applicare sull'autovettura le pellicole raffiguranti messaggi CP_1 pubblicitari scelti dalla società, cd. wrapping) la somma di € 390,00 per 60 mensilità a titolo di rimborso dei costi previsti per l'acquisto di un'autovettura e per le spese assicurative (RCA) e di carburante.
***
Proponeva opposizione , deducendo, tra l'altro, che il Tribunale di Roma, in Parte_1 altri analoghi giudizi, aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto (all. 6, 7, 8), il che escludeva in radice che fosse dovuta qualsiasi somma, avendo l'opposta azionato un titolo nullo;
chiedeva altresì di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.lgs. n.
285/1992 (con riferimento all'art. 57 D.P.R. 495/1992), per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42,
76 Cost., e di sospendere il giudizio in corso;
chiedeva, quindi al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹- IN VIA PRINCIPALE:
- accertare la non debenza, da parte di nei confronti di delle somme oggetto del Parte_1 Controparte_1
Decreto ingiuntivo;
- e, per l'effetto,
- dichiarare la nullità o revocare il Decreto ingiuntivo per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- qualora risulti il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico di
[...]
, dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.); CP_1
- IN OGNI CASO:
- accertare la non debenza, da parte di , del credito vantato da per le ragioni tutte Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa;
- rigettare le domande della convenuta in opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto››.
***
Si costituiva la , chiedendo di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il CP_1 decreto ingiuntivo;
in subordine chiedeva di ‹‹condannare controparte, ai sensi dell'art. 1463 c.c., nel caso di estinzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta, ovvero ex artt. 2033 e 2041 c.c., nel caso di dichiarazione di nullità del Negozio, alla restituzione dell'importo di Euro 8.150,00, oltre interessi maturati e maturandi, versato dalla Sig.ra a in ottemperanza ai propri obblighi contrattuali Controparte_1 Parte_1 senza, tuttavia, ricevere nulla in cambio;
in ogni caso: con condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al pagamento a favore della Sig.ra dell'ulteriore importo di Euro 20.000,00, ovvero dell'importo che codesto On. Le Tribunale riterrà Controparte_1 di ragione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, sia del procedimento monitorio, che del presente giudizio di opposizione››.
*** pagina 2 di 9 Con sentenza n. 19797/2021, R.G. n. 45135/2020, pubblicata in data 16.12.2021, il Tribunale rigettava l'opposizione, affermando, per ciò che qui rileva, che non erano configurabili l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la nullità del negozio, in quanto la pubblicità apposta sull'autovettura non era luminosa e la pubblicità non era a titolo oneroso, bensì gratuito, di talché non trovavano applicazione l'art. 23 del codice della strada e l'art. 57 del regolamento.
***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte di sollevare la questione di Parte_1 legittimità costituzionale delle suddette norme e sospendere il giudizio;
nel merito ha chiesto, qualora risultasse il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico della , di dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità CP_1 sopravvenuta (art. 1463 c.c.) e di rigettare le domande dell'opposta, ora appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto.
***
Si è costituita, in data 17.5.2022, , chiedendo di: dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c.; nel merito, rigettarlo per manifesta infondatezza, in entrambi i casi confermando la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 23.060,00, oltre spese, interessi e oneri di legge;
in subordine, condannare , ai sensi dell'art. 1463 c.c., nel caso di risoluzione del Parte_2 contratto per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ex artt. 2033 o 2041 c.c., nel caso di dichiarazione di nullità del negozio, alla restituzione dell'importo di € 8.150,00, versato alla società in ottemperanza ai propri obblighi contrattuali senza, tuttavia, ricevere nulla in cambio;
in ogni caso, con condanna della predetta, ex art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c., al pagamento dell'ulteriore importo di € 25.000,00, ovvero dell'importo ritenuto di ragione, con condanna al pagamento degli interessi maturati e maturandi, sin dalla data di notifica degli atti di messa in mora, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.
***
All'udienza del 22.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 30.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 10.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate il 19.6.2025 dalla sola appellata, con allegate sentenza della Corte costituzionale e sentenza del TAR Lazio). pagina 3 di 9 A seguito di rinuncia al mandato del difensore dell'appellante, in data 1°.
7.2025 si è costituito il nuovo difensore, il quale ha rappresentato ‹‹il superamento della q.l.c. per cui è obbligatorio rinunciare alla relativa istanza›› e ha allegato due ulteriori sentenze di merito.
Quindi all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, poiché l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Venendo al merito, l'appellante lamenta che, successivamente alla conclusione del contratto, gli organi di Polizia Locale avevano iniziato ad elevare sanzioni amministrative a carico dei driver sulla base di una interpretazione fortemente restrittiva dell'art. 23 d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 57 D.P.R. n. 495/1992 in tema di pubblicità sugli autoveicoli, norme che prevedono, pagina 4 di 9 stante la corrente interpretazione, la nullità del contratto, il cui esame era stato completamente pretermesso dalla sentenza di primo grado;
non a caso la non CP_1 aveva dedotto nel ricorso di aver regolarmente realizzato la prestazione di circolare secondo quanto contrattualmente stabilito, e quindi di aver regolarmente adempiuto la principale obbligazione a suo carico;
del resto, tale prestazione era inesigibile da parte di Pt_1
, poiché avrebbe esposto il driver a sanzioni di rilevante entità per il mero fatto di
[...] circolare;
pertanto, finché la questione della legalità dell'obbligazione del driver non sarebbe stata definita, il contratto non poteva avere esecuzione, sicché non era dovuta la controprestazione prevista a carico di;
la gravata sentenza non aveva fatto Parte_1 corretta applicazione della normativa che, in plurimi precedenti dello stesso Tribunale, aveva univocamente condotto alla declaratoria di nullità del contratto e all'esclusione della debenza di qualsiasi somma in favore dei driver;
infatti, la nullità, nei contratti di durata, determina i medesimi effetti della risoluzione, non estendendosi alle prestazioni già eseguite (art. 1458
c.c.) e le somme corrisposte dall'appellata all'appellante avevano rappresentato una spesa necessaria per l'acquisto, per la personalizzazione del veicolo (con accessori tesi ad individualizzarlo, che restavano a beneficio dell'appellata), per l'allestimento della pubblicità sulle fiancate e dei servizi connessi (ivi incluso quello di rimozione); i costi di allestimento della pubblicità erano stati ampiamente rifusi, e quindi compensati, in ragione del periodo di esercizio dell'attività; di quanto sopra non aveva minimamente tenuto conto il primo giudice, anche in termini di eventuale compensatio lucri cum damno (art. 1223 c.c.), fermo restando che spettava all'appellata l'onere di provare la mancanza di causa giustificativa del pagamento.
***
Dal canto suo, l'appellata - dopo aver evidenziato che era stata destinataria di Parte_1 sequestri cautelari milionari, avendo la Guardia di Finanza ipotizzato i reati di evasione fiscale, truffa e autoriciclaggio, ed era stata destinataria di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non sospeso dal TAR Lazio – ha dedotto che le norme citate dalla società erano inconferenti e non prevedevano alcuna sopravvenienza di norme o di interpretazioni, né tantomeno una illiceità delle prestazioni derivanti dal negozio;
e infatti, non era attinente l'art. 23 d.lgs. n. 285/1992, poiché il contratto non prevedeva di apporre sul veicolo scritte o insegne “luminose”; stesso discorso valeva per l'art. 57 del d.P.R. n. 495/1992, in quanto l'apposizione della pubblicità non luminosa sul veicolo acquistato dalla era avvenuta a titolo gratuito, come risultava chiaramente CP_1
pagina 5 di 9 dagli artt. 10, 20 e 22 del contratto (art. 10: “L'incaricato si obbliga ad apporre gratuitamente sulla propria autovettura il logo della società”; art. 20: “Al fine di agevolare l'attività dell'incaricato per i servizi di statistica resi (…) la società corrisponderà (…) i seguenti rimborsi (…)”; in ogni caso, l'eventuale nullità di una clausola contrattuale non poteva mai, ai sensi dell'art. 1419 c.c., ripercuotersi sull'efficacia dell'intero contratto, come previsto anche dall'art. 30 del negozio, dovendo nel dubbio applicarsi l'art. 1367 c.c. e l'art. 1370 c.c.
Contestati gli ulteriori assunti e censure di parte appellante, la ha da ultimo reiterato CP_1 la domanda di restituzione dell'importo di € 8.150,00, (oltre interessi maturati e maturandi) corrisposto a . Parte_1
***
Orbene, occorre premettere che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del
27.7.2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, di talché l'istanza formulata dall'appellante è superata, tanto che la stessa vi ha rinunciato.
Ciò detto, questa Corte condivide l'orientamento prevalente dei giudici di primo grado (cfr., tra le tante, le sentenze allegate dall'appellante) secondo cui la tipologia di contratto in questione
(oggetto di molteplici giudizi) è affetta da nullità per contrasto con gli artt. 1418, comma 2 c.c.,
1346 c.c., 23, comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e 57 del D.P.R. 495/1992.
Nella specie, con il contratto concluso tra le parti il 10.1.2019 (su moduli predisposti dalla società), avente ad oggetto la fornitura di servizi statistici al fine di sviluppare le attività dell'impresa, per la durata di cinque anni, si obbligava, nei confronti di Controparte_1
, ad acquistare, da una concessionaria individuata dalla predetta società, la Parte_1 vettura Lancia Y Gold al prezzo di € 12.160,00, includendo nell'acquisto l'accessorio wrapping, che sarebbe stato installato al prezzo di € 5.500,00, oltre all'acquisto di pacchetti assicurativi di compagnie designate dalla società e di prestazione di servizi correlati obbligatori;
il prezzo totale dei pacchetti No-Cost (pacchetti assicurativi, accessorio wrapping, pacchetto Easy e spese di istruttoria) ammontava a complessivi € 8.150,00; si Parte_1 obbligava a corrispondere alla , per 60 mesi, un rimborso mensile di € 290,00 per CP_1
l'attività di statistica, di € 50,00 per carburante e di € 50,00 per RCA, per un totale di € 390,00; pagina 6 di 9 la , in qualità di driver, si obbligava ad apporre gratuitamente sull'autovettura il logo CP_1 della società e i brand delle partnership commerciali di volta in volta prescelti dalla società stessa, obbligandosi altresì a far circolare o rendere visibile la vettura almeno per 25 giorni al mese e a tenerla parcheggiata in aree visibili a terzi, oltre a diffondere le fotografie sui social network con le modalità previste dal contratto.
Alla luce del chiaro tenore delle suddette pattuizioni, lette nel loro complesso e in maniera coordinata, risulta evidente che si trattava di contratto a titolo oneroso, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
E infatti, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare.
Come si è visto, la causa del contratto era costituita dallo scambio tra la prestazione assunta da di rimborsare le spese previste per i ratei di finanziamento della vettura Parte_1 acquistata dalla e la prestazione assunta da quest'ultima, di utilizzare la vettura CP_1 acquistata per la diffusione della pubblicità richiesta dalla società.
Deve, pertanto, escludersi che uno dei contraenti non traesse nessun concreto vantaggio patrimoniale.
Ora, l'art. 23 d.lgs. n. 285/1992 vieta l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, essendo consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamenti o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
L'art. 57 del Regolamento (D.P.R. n. 495/1992), a sua volta, dispone che l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del codice;
sulle autovetture ad uso privato è, infine, consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo.
Le pattuizioni del contratto oggetto di causa si pongono, dunque, in contrasto con le suindicate norme, che vietano l'apposizione di pubblicità (anche) non luminosa sui veicoli qualora effettuata a titolo oneroso per conto terzi.
Trattasi, con tutta evidenza, di nullità che involge le obbligazioni principali poste a fondamento del regolamento di interessi voluto dalle parti, di talché non può affermarsi, come invece pagina 7 di 9 sostenuto dalla , che si tratti di nullità della singola clausola che non determinerebbe CP_1 la nullità del contratto.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarata la nullità del contratto per contrasto con il combinato disposto degli artt. 1418, comma 2 c.c., 1346 c.c., 23, comma 2 d.lgs. n. 285/1992 e 57
D.P.R. 495/1992.
***
Deve essere accolta la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito proposta dalla con riguardo alla somma di € 8.150,00, corrisposta, come si è visto, per acquistare i CP_1 pacchetti No-Cost di cui si è detto sopra.
Ciò in quanto, nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali.
A nulla vale obiettare che, nella specie, si trattava di contratto di durata, dal momento che, pur avendo la corrisposto la suddetta somma, non sono state eseguite le reciproche CP_1 prestazioni, se non in minima parte (è stata corrisposta solo la prima rata, fra l'altro nella minor misura di € 340,00), sicché deve escludersi che si possa produrre un inammissibile arricchimento senza causa in capo alla e in danno di (come si ricava, a CP_1 Pt_1 contrario, dalla pronuncia n. 3971/2019 della Suprema Corte in tema di contratto di locazione).
In conclusione, deve essere condannata al pagamento della somma di € Parte_1
8.150,00, in quanto corrisposta dalla sine titulo, oltre interessi legali dalla data della CP_1 domanda (proposta con la comparsa di costituzione depositata in primo grado in data
27.11.2020), non essendovi prova della mala fede dell'"accipiens".
Non si ritiene, ai fini in esame, sufficiente che la società abbia predisposto contratti affetti da nullità, cui comunque la ha aderito, dovendosi rammentare che l'invalidità negoziale CP_1 deriva dalla violazione di una norma imperativa, che, in quanto tale, deve essere nota, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini (cfr. Cass. n. 10156 del 18/05/2016).
A tanto si aggiunga il contrasto in seno alla giurisprudenza di merito e la circostanza che sia stata anche chiamata a pronunciarsi, dal Tribunale di Roma, la Corte costituzionale.
Per la stessa ragione deve essere disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla , anche in considerazione del fatto che , già in primo CP_1 Parte_1 grado aveva dedotto, tra le altre cose, la nullità del contratto, ribadita poi in grado di appello. pagina 8 di 9 *** La novità della questione trattata e la circostanza che alla nullità contrattuale hanno dato corso entrambe le parti, valutate unitamente alla reciproca soccombenza parziale, giustificano la compensazione per intero delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 19797/2021, R.G. n. 45135/2020, pubblicata in data 16.12.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 4826/2020, R.G. n.
8151/2020, emesso il 5.3.2020, e dichiara la nullità del contratto stipulato in data
10.1.2019 da e;
Parte_1 Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 Controparte_1 di € 8.150,00, oltre interessi in misura legale dal 27.11.2020 al saldo effettivo;
3) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 380/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.7.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Cesidio Cavaioli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 1°.7.2025
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Giontella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4826/2020, R.G. n. 8151/2020, emesso in data 5.3.2020, il Tribunale di Roma ingiungeva a il pagamento, in Parte_1 favore di , della somma di € 23.060,00, oltre interessi e spese, sulla base del Controparte_1 contratto di fornitura di servizi concluso in data 10.1.2019 con la suddetta società, la quale
(dal mese di aprile 2019) era rimasta inadempiente all'obbligazione di corrispondere alla pagina 1 di 9 (che si era impegnata ad applicare sull'autovettura le pellicole raffiguranti messaggi CP_1 pubblicitari scelti dalla società, cd. wrapping) la somma di € 390,00 per 60 mensilità a titolo di rimborso dei costi previsti per l'acquisto di un'autovettura e per le spese assicurative (RCA) e di carburante.
***
Proponeva opposizione , deducendo, tra l'altro, che il Tribunale di Roma, in Parte_1 altri analoghi giudizi, aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto (all. 6, 7, 8), il che escludeva in radice che fosse dovuta qualsiasi somma, avendo l'opposta azionato un titolo nullo;
chiedeva altresì di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.lgs. n.
285/1992 (con riferimento all'art. 57 D.P.R. 495/1992), per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42,
76 Cost., e di sospendere il giudizio in corso;
chiedeva, quindi al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹- IN VIA PRINCIPALE:
- accertare la non debenza, da parte di nei confronti di delle somme oggetto del Parte_1 Controparte_1
Decreto ingiuntivo;
- e, per l'effetto,
- dichiarare la nullità o revocare il Decreto ingiuntivo per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- qualora risulti il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico di
[...]
, dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.); CP_1
- IN OGNI CASO:
- accertare la non debenza, da parte di , del credito vantato da per le ragioni tutte Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa;
- rigettare le domande della convenuta in opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto››.
***
Si costituiva la , chiedendo di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il CP_1 decreto ingiuntivo;
in subordine chiedeva di ‹‹condannare controparte, ai sensi dell'art. 1463 c.c., nel caso di estinzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta, ovvero ex artt. 2033 e 2041 c.c., nel caso di dichiarazione di nullità del Negozio, alla restituzione dell'importo di Euro 8.150,00, oltre interessi maturati e maturandi, versato dalla Sig.ra a in ottemperanza ai propri obblighi contrattuali Controparte_1 Parte_1 senza, tuttavia, ricevere nulla in cambio;
in ogni caso: con condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al pagamento a favore della Sig.ra dell'ulteriore importo di Euro 20.000,00, ovvero dell'importo che codesto On. Le Tribunale riterrà Controparte_1 di ragione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, sia del procedimento monitorio, che del presente giudizio di opposizione››.
*** pagina 2 di 9 Con sentenza n. 19797/2021, R.G. n. 45135/2020, pubblicata in data 16.12.2021, il Tribunale rigettava l'opposizione, affermando, per ciò che qui rileva, che non erano configurabili l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la nullità del negozio, in quanto la pubblicità apposta sull'autovettura non era luminosa e la pubblicità non era a titolo oneroso, bensì gratuito, di talché non trovavano applicazione l'art. 23 del codice della strada e l'art. 57 del regolamento.
***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte di sollevare la questione di Parte_1 legittimità costituzionale delle suddette norme e sospendere il giudizio;
nel merito ha chiesto, qualora risultasse il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico della , di dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità CP_1 sopravvenuta (art. 1463 c.c.) e di rigettare le domande dell'opposta, ora appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto.
***
Si è costituita, in data 17.5.2022, , chiedendo di: dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c.; nel merito, rigettarlo per manifesta infondatezza, in entrambi i casi confermando la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 23.060,00, oltre spese, interessi e oneri di legge;
in subordine, condannare , ai sensi dell'art. 1463 c.c., nel caso di risoluzione del Parte_2 contratto per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ex artt. 2033 o 2041 c.c., nel caso di dichiarazione di nullità del negozio, alla restituzione dell'importo di € 8.150,00, versato alla società in ottemperanza ai propri obblighi contrattuali senza, tuttavia, ricevere nulla in cambio;
in ogni caso, con condanna della predetta, ex art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c., al pagamento dell'ulteriore importo di € 25.000,00, ovvero dell'importo ritenuto di ragione, con condanna al pagamento degli interessi maturati e maturandi, sin dalla data di notifica degli atti di messa in mora, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.
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All'udienza del 22.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 30.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 10.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate il 19.6.2025 dalla sola appellata, con allegate sentenza della Corte costituzionale e sentenza del TAR Lazio). pagina 3 di 9 A seguito di rinuncia al mandato del difensore dell'appellante, in data 1°.
7.2025 si è costituito il nuovo difensore, il quale ha rappresentato ‹‹il superamento della q.l.c. per cui è obbligatorio rinunciare alla relativa istanza›› e ha allegato due ulteriori sentenze di merito.
Quindi all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, poiché l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
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Venendo al merito, l'appellante lamenta che, successivamente alla conclusione del contratto, gli organi di Polizia Locale avevano iniziato ad elevare sanzioni amministrative a carico dei driver sulla base di una interpretazione fortemente restrittiva dell'art. 23 d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 57 D.P.R. n. 495/1992 in tema di pubblicità sugli autoveicoli, norme che prevedono, pagina 4 di 9 stante la corrente interpretazione, la nullità del contratto, il cui esame era stato completamente pretermesso dalla sentenza di primo grado;
non a caso la non CP_1 aveva dedotto nel ricorso di aver regolarmente realizzato la prestazione di circolare secondo quanto contrattualmente stabilito, e quindi di aver regolarmente adempiuto la principale obbligazione a suo carico;
del resto, tale prestazione era inesigibile da parte di Pt_1
, poiché avrebbe esposto il driver a sanzioni di rilevante entità per il mero fatto di
[...] circolare;
pertanto, finché la questione della legalità dell'obbligazione del driver non sarebbe stata definita, il contratto non poteva avere esecuzione, sicché non era dovuta la controprestazione prevista a carico di;
la gravata sentenza non aveva fatto Parte_1 corretta applicazione della normativa che, in plurimi precedenti dello stesso Tribunale, aveva univocamente condotto alla declaratoria di nullità del contratto e all'esclusione della debenza di qualsiasi somma in favore dei driver;
infatti, la nullità, nei contratti di durata, determina i medesimi effetti della risoluzione, non estendendosi alle prestazioni già eseguite (art. 1458
c.c.) e le somme corrisposte dall'appellata all'appellante avevano rappresentato una spesa necessaria per l'acquisto, per la personalizzazione del veicolo (con accessori tesi ad individualizzarlo, che restavano a beneficio dell'appellata), per l'allestimento della pubblicità sulle fiancate e dei servizi connessi (ivi incluso quello di rimozione); i costi di allestimento della pubblicità erano stati ampiamente rifusi, e quindi compensati, in ragione del periodo di esercizio dell'attività; di quanto sopra non aveva minimamente tenuto conto il primo giudice, anche in termini di eventuale compensatio lucri cum damno (art. 1223 c.c.), fermo restando che spettava all'appellata l'onere di provare la mancanza di causa giustificativa del pagamento.
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Dal canto suo, l'appellata - dopo aver evidenziato che era stata destinataria di Parte_1 sequestri cautelari milionari, avendo la Guardia di Finanza ipotizzato i reati di evasione fiscale, truffa e autoriciclaggio, ed era stata destinataria di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non sospeso dal TAR Lazio – ha dedotto che le norme citate dalla società erano inconferenti e non prevedevano alcuna sopravvenienza di norme o di interpretazioni, né tantomeno una illiceità delle prestazioni derivanti dal negozio;
e infatti, non era attinente l'art. 23 d.lgs. n. 285/1992, poiché il contratto non prevedeva di apporre sul veicolo scritte o insegne “luminose”; stesso discorso valeva per l'art. 57 del d.P.R. n. 495/1992, in quanto l'apposizione della pubblicità non luminosa sul veicolo acquistato dalla era avvenuta a titolo gratuito, come risultava chiaramente CP_1
pagina 5 di 9 dagli artt. 10, 20 e 22 del contratto (art. 10: “L'incaricato si obbliga ad apporre gratuitamente sulla propria autovettura il logo della società”; art. 20: “Al fine di agevolare l'attività dell'incaricato per i servizi di statistica resi (…) la società corrisponderà (…) i seguenti rimborsi (…)”; in ogni caso, l'eventuale nullità di una clausola contrattuale non poteva mai, ai sensi dell'art. 1419 c.c., ripercuotersi sull'efficacia dell'intero contratto, come previsto anche dall'art. 30 del negozio, dovendo nel dubbio applicarsi l'art. 1367 c.c. e l'art. 1370 c.c.
Contestati gli ulteriori assunti e censure di parte appellante, la ha da ultimo reiterato CP_1 la domanda di restituzione dell'importo di € 8.150,00, (oltre interessi maturati e maturandi) corrisposto a . Parte_1
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Orbene, occorre premettere che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del
27.7.2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, di talché l'istanza formulata dall'appellante è superata, tanto che la stessa vi ha rinunciato.
Ciò detto, questa Corte condivide l'orientamento prevalente dei giudici di primo grado (cfr., tra le tante, le sentenze allegate dall'appellante) secondo cui la tipologia di contratto in questione
(oggetto di molteplici giudizi) è affetta da nullità per contrasto con gli artt. 1418, comma 2 c.c.,
1346 c.c., 23, comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e 57 del D.P.R. 495/1992.
Nella specie, con il contratto concluso tra le parti il 10.1.2019 (su moduli predisposti dalla società), avente ad oggetto la fornitura di servizi statistici al fine di sviluppare le attività dell'impresa, per la durata di cinque anni, si obbligava, nei confronti di Controparte_1
, ad acquistare, da una concessionaria individuata dalla predetta società, la Parte_1 vettura Lancia Y Gold al prezzo di € 12.160,00, includendo nell'acquisto l'accessorio wrapping, che sarebbe stato installato al prezzo di € 5.500,00, oltre all'acquisto di pacchetti assicurativi di compagnie designate dalla società e di prestazione di servizi correlati obbligatori;
il prezzo totale dei pacchetti No-Cost (pacchetti assicurativi, accessorio wrapping, pacchetto Easy e spese di istruttoria) ammontava a complessivi € 8.150,00; si Parte_1 obbligava a corrispondere alla , per 60 mesi, un rimborso mensile di € 290,00 per CP_1
l'attività di statistica, di € 50,00 per carburante e di € 50,00 per RCA, per un totale di € 390,00; pagina 6 di 9 la , in qualità di driver, si obbligava ad apporre gratuitamente sull'autovettura il logo CP_1 della società e i brand delle partnership commerciali di volta in volta prescelti dalla società stessa, obbligandosi altresì a far circolare o rendere visibile la vettura almeno per 25 giorni al mese e a tenerla parcheggiata in aree visibili a terzi, oltre a diffondere le fotografie sui social network con le modalità previste dal contratto.
Alla luce del chiaro tenore delle suddette pattuizioni, lette nel loro complesso e in maniera coordinata, risulta evidente che si trattava di contratto a titolo oneroso, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
E infatti, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare.
Come si è visto, la causa del contratto era costituita dallo scambio tra la prestazione assunta da di rimborsare le spese previste per i ratei di finanziamento della vettura Parte_1 acquistata dalla e la prestazione assunta da quest'ultima, di utilizzare la vettura CP_1 acquistata per la diffusione della pubblicità richiesta dalla società.
Deve, pertanto, escludersi che uno dei contraenti non traesse nessun concreto vantaggio patrimoniale.
Ora, l'art. 23 d.lgs. n. 285/1992 vieta l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, essendo consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamenti o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
L'art. 57 del Regolamento (D.P.R. n. 495/1992), a sua volta, dispone che l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del codice;
sulle autovetture ad uso privato è, infine, consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo.
Le pattuizioni del contratto oggetto di causa si pongono, dunque, in contrasto con le suindicate norme, che vietano l'apposizione di pubblicità (anche) non luminosa sui veicoli qualora effettuata a titolo oneroso per conto terzi.
Trattasi, con tutta evidenza, di nullità che involge le obbligazioni principali poste a fondamento del regolamento di interessi voluto dalle parti, di talché non può affermarsi, come invece pagina 7 di 9 sostenuto dalla , che si tratti di nullità della singola clausola che non determinerebbe CP_1 la nullità del contratto.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarata la nullità del contratto per contrasto con il combinato disposto degli artt. 1418, comma 2 c.c., 1346 c.c., 23, comma 2 d.lgs. n. 285/1992 e 57
D.P.R. 495/1992.
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Deve essere accolta la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito proposta dalla con riguardo alla somma di € 8.150,00, corrisposta, come si è visto, per acquistare i CP_1 pacchetti No-Cost di cui si è detto sopra.
Ciò in quanto, nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali.
A nulla vale obiettare che, nella specie, si trattava di contratto di durata, dal momento che, pur avendo la corrisposto la suddetta somma, non sono state eseguite le reciproche CP_1 prestazioni, se non in minima parte (è stata corrisposta solo la prima rata, fra l'altro nella minor misura di € 340,00), sicché deve escludersi che si possa produrre un inammissibile arricchimento senza causa in capo alla e in danno di (come si ricava, a CP_1 Pt_1 contrario, dalla pronuncia n. 3971/2019 della Suprema Corte in tema di contratto di locazione).
In conclusione, deve essere condannata al pagamento della somma di € Parte_1
8.150,00, in quanto corrisposta dalla sine titulo, oltre interessi legali dalla data della CP_1 domanda (proposta con la comparsa di costituzione depositata in primo grado in data
27.11.2020), non essendovi prova della mala fede dell'"accipiens".
Non si ritiene, ai fini in esame, sufficiente che la società abbia predisposto contratti affetti da nullità, cui comunque la ha aderito, dovendosi rammentare che l'invalidità negoziale CP_1 deriva dalla violazione di una norma imperativa, che, in quanto tale, deve essere nota, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini (cfr. Cass. n. 10156 del 18/05/2016).
A tanto si aggiunga il contrasto in seno alla giurisprudenza di merito e la circostanza che sia stata anche chiamata a pronunciarsi, dal Tribunale di Roma, la Corte costituzionale.
Per la stessa ragione deve essere disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla , anche in considerazione del fatto che , già in primo CP_1 Parte_1 grado aveva dedotto, tra le altre cose, la nullità del contratto, ribadita poi in grado di appello. pagina 8 di 9 *** La novità della questione trattata e la circostanza che alla nullità contrattuale hanno dato corso entrambe le parti, valutate unitamente alla reciproca soccombenza parziale, giustificano la compensazione per intero delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 19797/2021, R.G. n. 45135/2020, pubblicata in data 16.12.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 4826/2020, R.G. n.
8151/2020, emesso il 5.3.2020, e dichiara la nullità del contratto stipulato in data
10.1.2019 da e;
Parte_1 Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 Controparte_1 di € 8.150,00, oltre interessi in misura legale dal 27.11.2020 al saldo effettivo;
3) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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