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Decreto 8 giugno 2025
Decreto 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale - M1
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott. Edoardo Postacchini Giudice nel procedimento iscritto al n. 265/24 R.G., avente ad oggetto: domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per gravi e circostanziate ragioni ai sensi dell'art. 35 bis, comma 3, lett. c) del d.lgs. 25/2008, promosso da:
(CUI ), nata ad [...] il [...], Pt_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Pacchiarotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Savonarola 23;
ricorrente
Contro
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Controparte_1
Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;
resistente e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
***
La ricorrente , cittadina cinese, con ricorso depositato il 19.1.24 ha tempestivamente Pt_1 impugnato il provvedimento del 14.12.23, notificato il 4.1.24, con il quale la Sezione di Perugia della Commissione Territoriale di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta “reiterata” di riconoscimento della protezione internazionale.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dichiarato di essere vittima di una persecuzione religiosa in ragione della sua adesione alla Chiesa di Dio IP e di aver lasciato la Cina nell'ottobre 2016 proprio per la comprovata impossibilità di ivi professare liberamente la propria fede religiosa. Ha, in sintesi, lamentato che sia la Commissione
Territoriale, valutando la prima domanda di protezione, che il Tribunale di Perugia, nel decidere dell'impugnazione, non avevano adeguatamente considerato la reale situazione del
Paese di origine ed avevano ingiustamente ritenuto non credibile il racconto della propria vicenda personale. La ricorrente, che ha avanzato preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha concluso chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il , cui gli atti sono stati regolarmente notificati, non si è costituito in Controparte_1 giudizio né ha provveduto a depositare, nonostante i solleciti, la documentazione della procedura amministrativa.
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati trasmessi il 5.2.24, ha fatto pervenire certificato negativo dei carichi pendenti ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con decreto collegiale depositato il 16.9.24, reso nel procedimento incidentale iscritto al n.
265-2/24 R.G., è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva, evidenziando come l'impugnato provvedimento dovesse ritenersi automaticamente sospeso ex lege.
All'udienza del 11.2.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve preliminarmente darsi atto che non sono stati depositati, né da parte della ricorrente né dall'amministrazione resistente, gli atti relativi alla prima domanda di protezione internazionale né la domanda reiterata e i documenti ad essa allegati. È stato versato in atti unicamente il provvedimento impugnato, dal quale si evince che la Commissione Territoriale, in data 12.10.2017, aveva rigettato la prima domanda e che detta decisione era stata confermata in sede giurisdizionale. Si evince poi che la ricorrente ha presentato in data 7.12.23 domanda reiterata di protezione internazionale che la Commissione, con decreto del 14.12.23, ha dichiarato inammissibile in ragione dell'assenza di elementi nuovi. Si legge infatti nel provvedimento: “Atteso che la SInora presentava istanza per il riconoscimento Pt_1 della protezione internazionale in data 13.02.2017 (identificativo Vestanet: PG0002822); che
l'istanza veniva esaminata e valutata con esito negativo dall'intestata
[...]
in data 12.10.2017; che tale Controparte_2 decisione, fatta oggetto di impugnativa, veniva confermata dal Tribunale Ordinario di Perugia e dalla Corte di Cassazione;
che l'esito diventa pertanto esecutivo;
preso atto che, in data 07.12.2023, la SInora reiterava istanza di riconoscimento della protezione Pt_1 internazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche (identificativo Vestabet: RM0071083) producendo, a sostegno della stessa, copia della seguente documentazione: 1) allegato domande reiterate;
2) lettera stilata dalla Chiesa di Dio IP – sede di Roma asseritamente attestante la professione di fede della richiedente;
atteso che la richiedente asilo non adduce alcun nuovo elemento rilevante che non sia già stato valutato e deciso in sede di prima istanza;
che la lettera prodotta, difatti, nulla aggiunge a quanto già e stato valutato in sede di prima istanza e che vi è peraltro evidenza di una lettera redatta dalla Chiesa di Dio onnipotente già valutata dal Tribunale di
Perugia allorquando rigettava la prima istanza”.
Il mancato deposito della documentazione inerente sia la prima domanda di protezione internazionale, sia la domanda reiterata, non permette al collegio di verificare la correttezza della valutazione di inammissibilità espressa nell'impugnato provvedimento.
Appare però certo, perché è la stessa richiedente ad affermarlo nel ricorso introduttivo del Part presente procedimento (“Invero, la SI.ra ha prodotto lettera della Chiesa di Dio
IP in sede di prima istanza e, quindi, in sede di ricorso al Tribunale di Perugia con cui esponeva le gravi persecuzioni presenti nel Paese d'origine per coloro che professano tale religione”; cfr. pag. n. 2 del ricorso introduttivo) che la documentazione allegata alla domanda reiterata (ed in particolare una lettera proveniente della sede di Roma della Chiesa di Dio
IP) fosse già stata sottoposta al vaglio della Commissione in occasione della prima domanda.
Va ciò non di meno evidenziato, in punto di diritto, che - come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità - in tema di protezione internazionale “oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata”, a che a ciò “consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito” (Cass. civ. 6374/2022, in un caso, analogo, in cui era impugnato un provvedimento della Commissione che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda reiterata).
***
Procedendo all'applicazione dell'esposto, condiviso, principio alla fattispecie e, quindi, all'esame del merito della domanda di protezione avanzata da , deve darsi atto che, nel Pt_1 corso procedimento, e segnatamente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.5.25, la ricorrente ha depositato nuova documentazione dalla quale emerge con certezza non solo la propria appartenenza alla Chiesa di Dio IP (cfr. doc. 3).
In particolare:
- all'indirizzo The Church of TY God Publishes Yearly Report of Persecution è pubblicata una foto che ritrae la ricorrente partecipare a una marcia mentre sorregge uno striscione della Chiesa di Dio IP. Nella didascalia è scritto (traduzione):
“Rifugiati della CDO in Italia durante una marcia per i diritti umani nel 2024. Questi eventi sono monitorati dall'intelligence cinese per identificare i richiedenti asilo della
CDO all'estero”; pubblicazione datata 26.2.25;
- all'indirizzo www.fqnslm.com (Alleanza
contro
Dio – Il più grande sito CP_3 web cinese
contro
Dio IP) sono pubblicate immagini di membri attivi del gruppo “ . Alla pagina 海外社交媒体近期“全能神”活跃人员照片曝光( Controparte_4
连载64)-反全能神联盟 del medesimo sito è pubblicata anche la foto della ricorrente;
pubblicazione datata 27.3.25;
- la ricorrente ha poi depositato numerose immagini, screenshot di pubblicazioni online, tratti da siti cinesi o link a video su YouTube, formati nell'anno in corso che la ritraggono in attività in cui essa, partecipando a manifestazioni, espone lo striscione della Chiesa di Dio IP o è ritratta con indosso la spilletta ritraente il simbolo della Chiesa.
Le produzioni documentali sono accompagnate da ampia spiegazione, e supportate da pareri e pubblicazioni tratte dal sito internet Bitter Winter, in merito alla prassi del governo cinese di raccogliere informazioni sull'identità dei cristiani dissidenti all'estero e di organizzarle in database al fine di rintracciarli e perseguirli1; prassi, questa, che alla luce della documentazione reperibile on line ritraente tra gli aderenti alla Chiesa di Dio onnipotente la ricorrente con ogni probabilità la coinvolge.
La documentazione prodotta nel corso del procedimento è dunque univoca nel palesare che la Part aderisce e professa la religione della Chiesa di Dio onnipotente, oltre che la ragionevole probabilità che la circostanza sia a conoscenza (o possa con facilità divenire a conoscenza) del governo cinese.
Tanto considerato, occorre verificare se effettivamente l'appartenenza al culto della Chiesa di
Dio IP possa essere motivo di esposizione al rischio di persecuzione del proprio
Paese di origine e possa pertanto fondare il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
***
Affinché possa essere riconosciuto lo status di rifugiato è necessario, ai sensi del D.Lgs.
251/2007, che sia adeguatamente dimostrato il fondato timore della ricorrente di subire atti persecutori (che, per come definiti all'art. 7, devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali o costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo) ad opera dello Stato, di partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del territori o da soggetti non statuali se i responsabili dello Stato non vogliono fornire protezione (art. 5) per motivi riconducibili, tra le altre, a motivi di religione (art. 8).
Le fonti consentono di riscontrare quanto allegato dalla ricorrente circa il fatto che i seguaci della Chiesa di Dio IP, in caso di rientro in Cina, vengono individuati dal governo, perseguitati e sottoposti arbitrariamente a pena detentiva e a tortura al fine di essere
“rieducati”.
Vi è ampia traccia, nelle COI, del fatto che in Cina la libertà di culto è vincolata ad un forte controllo dello Stato volto a garantire che la professione della religione non minacci l'ordine pubblico e la stabilità del paese. Seppur la Costituzione cinese2, all'art. 36, riconosca la libertà di religione, la protezione statale è però di fatto limitata alle sole attività religiose ritenute
“normali” ossia il buddismo, il taoismo, l'islam, il cattolicesimo e il protestantesimo3, ritenute religioni coerenti con le ideologie del Partito Comunista Cinese.
È comprovato che il regime del PCC sorveglia tutti gli aspetti dell'attività religiosa dei cittadini finanche con l'installazione di telecamere di sicurezza all'interno degli istituti religiosi. Tutti i gruppi religiosi devono subire un rigoroso processo di certificazione per essere riconosciuti ufficialmente dalle autorità e, se rifiutano di farlo, vengono classificati come illegali e vengono perseguitati duramente;
le pratiche religione sono punite con l'accusa di “estremismo religioso”, i praticanti vengono detenuti, sottoposti a torture psicologiche e fisiche al fine di costringerli ad abbandonare la propria convinzione religiosa, i luoghi di culto sono distrutti4.
In un contesto così connotato, la Chiesa di Dio IP (nota anche con altri nomi tra i quali CAG, The Church of TY God), è inclusa dal governo cinese in una black list che raccoglie i culti banditi poché ritenuti “culti malvagi”, fortemente osteggiati5. Le fonti consultate, infatti, confermano ulteriormente che da tempo il governo attua un'azione di sistematica persecuzione dei suoi seguaci, con detenzioni arbitrarie, violenza fisica e psichica, tortura. Secondo il governo cinese, infatti, le persone seguaci di un “culto malvagio”, non sono considerate credenti bensì sovversive;
ed infatti l'art. 300 dello statuto penale cinese punisce le persone con la reclusione da tre a sette anni, ma le pene spesso vengono inasprite sino a prevedere l'ergastolo6.
Anche tralasciando, in ragione delle carenze documentali di cui si è dato atto, ogni possibile approfondimento inerente il percorso intimo e le modalità e occasioni di adesione al culto della
Chiesa di Dio IP da parte della ricorrente, non pare revocabile in dubbio che la ricorrente professi tutt'ora il culto in questione in Italia;
tale circostanza, alla luce dei riscontri rinvenibili nelle fonti di cui si è detto, è di per sé sufficiente a giustificare e fondare la richiesta di protezione. L'art. 4 del d.lgs. 251/2007 dispone, infatti, che “la domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine”.
Deve concludersi per la sicura fondatezza del timore, espresso dalla ricorrente, del rischio di essere vittima di azioni di persecuzione e repressione ad opera del governo cinese in ragione dell'adesione al culto in questione nel caso di rientro in Cina, e per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di persona rifugiata per motivi di appartenenza religiosa.
In ragione della natura della controversia e delle modalità di partecipazione dell'amministrazione resistente, le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
P.T.M.
CP_ 4 HRW – Human Rights Watch: World Report 2023 - 12 gennaio 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2085405.html; CP_ Freedom House: Freedom in the World 2023 - 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2088487.html 5 The Journal of CESNUR, The Black-Lists: The Evolution of List of “Illegal and Evil Cults”, 18 CP_5 ottobre 2018 https://cesnur.net/wp-content/uploads/2018/02/tjoc_2_1_3_irons.pdf 6 Bitter Winter, Articolo 300 https://it.bitterwinter.org/vocabulary/articolo-300/ Letto l'art. 35 bis co. 13 del D.lgs. 25/2008;
1) In accoglimento del ricorso, riconosce il diritto di (CUI 05G3QCA), nata Pt_1 ad AN (Repubblica Popolare Cinese) il 28.12.1983, al riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 7 e ss. del d.lgs. 251/2007.
2) Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Bitter Winter, Uno scandalo italiano. Elenchi di richiedenti asilo cinesi della Chiesa di Dio IP pubblicati in Cina https://bitterwinter.org/uno-scandalo-italiano-elenchi-di-richiedenti-asilo-cinesi-della-chiesa-di-dio-onnipotente-pubblicati-in- cina/? .. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
CodiceFiscale_4 Bitter Winter, Le fotografie come strumento di terrore. La Cina pubblica immagini dei rifugiati della Chiesa di Dio IP all'estero https://bitterwinter.org/le-fotografie-come-strumento-di-terrore-la-cina-pubblica-immagini-dei-rifugiati-della-chiesa-di- dio-onnipotente-allestero/ 2 , https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1982/en/73081 Controparte_5 CP_ 3 USDOS – US Department of State: 2019 Report on International Religious Freedom: (Includes Tibet, , Hong Kong, Per_1CP_ and Macau) - 10 giugno 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2031249.html
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale - M1
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott. Edoardo Postacchini Giudice nel procedimento iscritto al n. 265/24 R.G., avente ad oggetto: domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per gravi e circostanziate ragioni ai sensi dell'art. 35 bis, comma 3, lett. c) del d.lgs. 25/2008, promosso da:
(CUI ), nata ad [...] il [...], Pt_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Pacchiarotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Savonarola 23;
ricorrente
Contro
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Controparte_1
Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;
resistente e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
***
La ricorrente , cittadina cinese, con ricorso depositato il 19.1.24 ha tempestivamente Pt_1 impugnato il provvedimento del 14.12.23, notificato il 4.1.24, con il quale la Sezione di Perugia della Commissione Territoriale di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta “reiterata” di riconoscimento della protezione internazionale.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dichiarato di essere vittima di una persecuzione religiosa in ragione della sua adesione alla Chiesa di Dio IP e di aver lasciato la Cina nell'ottobre 2016 proprio per la comprovata impossibilità di ivi professare liberamente la propria fede religiosa. Ha, in sintesi, lamentato che sia la Commissione
Territoriale, valutando la prima domanda di protezione, che il Tribunale di Perugia, nel decidere dell'impugnazione, non avevano adeguatamente considerato la reale situazione del
Paese di origine ed avevano ingiustamente ritenuto non credibile il racconto della propria vicenda personale. La ricorrente, che ha avanzato preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha concluso chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il , cui gli atti sono stati regolarmente notificati, non si è costituito in Controparte_1 giudizio né ha provveduto a depositare, nonostante i solleciti, la documentazione della procedura amministrativa.
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati trasmessi il 5.2.24, ha fatto pervenire certificato negativo dei carichi pendenti ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con decreto collegiale depositato il 16.9.24, reso nel procedimento incidentale iscritto al n.
265-2/24 R.G., è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva, evidenziando come l'impugnato provvedimento dovesse ritenersi automaticamente sospeso ex lege.
All'udienza del 11.2.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve preliminarmente darsi atto che non sono stati depositati, né da parte della ricorrente né dall'amministrazione resistente, gli atti relativi alla prima domanda di protezione internazionale né la domanda reiterata e i documenti ad essa allegati. È stato versato in atti unicamente il provvedimento impugnato, dal quale si evince che la Commissione Territoriale, in data 12.10.2017, aveva rigettato la prima domanda e che detta decisione era stata confermata in sede giurisdizionale. Si evince poi che la ricorrente ha presentato in data 7.12.23 domanda reiterata di protezione internazionale che la Commissione, con decreto del 14.12.23, ha dichiarato inammissibile in ragione dell'assenza di elementi nuovi. Si legge infatti nel provvedimento: “Atteso che la SInora presentava istanza per il riconoscimento Pt_1 della protezione internazionale in data 13.02.2017 (identificativo Vestanet: PG0002822); che
l'istanza veniva esaminata e valutata con esito negativo dall'intestata
[...]
in data 12.10.2017; che tale Controparte_2 decisione, fatta oggetto di impugnativa, veniva confermata dal Tribunale Ordinario di Perugia e dalla Corte di Cassazione;
che l'esito diventa pertanto esecutivo;
preso atto che, in data 07.12.2023, la SInora reiterava istanza di riconoscimento della protezione Pt_1 internazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche (identificativo Vestabet: RM0071083) producendo, a sostegno della stessa, copia della seguente documentazione: 1) allegato domande reiterate;
2) lettera stilata dalla Chiesa di Dio IP – sede di Roma asseritamente attestante la professione di fede della richiedente;
atteso che la richiedente asilo non adduce alcun nuovo elemento rilevante che non sia già stato valutato e deciso in sede di prima istanza;
che la lettera prodotta, difatti, nulla aggiunge a quanto già e stato valutato in sede di prima istanza e che vi è peraltro evidenza di una lettera redatta dalla Chiesa di Dio onnipotente già valutata dal Tribunale di
Perugia allorquando rigettava la prima istanza”.
Il mancato deposito della documentazione inerente sia la prima domanda di protezione internazionale, sia la domanda reiterata, non permette al collegio di verificare la correttezza della valutazione di inammissibilità espressa nell'impugnato provvedimento.
Appare però certo, perché è la stessa richiedente ad affermarlo nel ricorso introduttivo del Part presente procedimento (“Invero, la SI.ra ha prodotto lettera della Chiesa di Dio
IP in sede di prima istanza e, quindi, in sede di ricorso al Tribunale di Perugia con cui esponeva le gravi persecuzioni presenti nel Paese d'origine per coloro che professano tale religione”; cfr. pag. n. 2 del ricorso introduttivo) che la documentazione allegata alla domanda reiterata (ed in particolare una lettera proveniente della sede di Roma della Chiesa di Dio
IP) fosse già stata sottoposta al vaglio della Commissione in occasione della prima domanda.
Va ciò non di meno evidenziato, in punto di diritto, che - come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità - in tema di protezione internazionale “oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata”, a che a ciò “consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito” (Cass. civ. 6374/2022, in un caso, analogo, in cui era impugnato un provvedimento della Commissione che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda reiterata).
***
Procedendo all'applicazione dell'esposto, condiviso, principio alla fattispecie e, quindi, all'esame del merito della domanda di protezione avanzata da , deve darsi atto che, nel Pt_1 corso procedimento, e segnatamente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.5.25, la ricorrente ha depositato nuova documentazione dalla quale emerge con certezza non solo la propria appartenenza alla Chiesa di Dio IP (cfr. doc. 3).
In particolare:
- all'indirizzo The Church of TY God Publishes Yearly Report of Persecution è pubblicata una foto che ritrae la ricorrente partecipare a una marcia mentre sorregge uno striscione della Chiesa di Dio IP. Nella didascalia è scritto (traduzione):
“Rifugiati della CDO in Italia durante una marcia per i diritti umani nel 2024. Questi eventi sono monitorati dall'intelligence cinese per identificare i richiedenti asilo della
CDO all'estero”; pubblicazione datata 26.2.25;
- all'indirizzo www.fqnslm.com (Alleanza
contro
Dio – Il più grande sito CP_3 web cinese
contro
Dio IP) sono pubblicate immagini di membri attivi del gruppo “ . Alla pagina 海外社交媒体近期“全能神”活跃人员照片曝光( Controparte_4
连载64)-反全能神联盟 del medesimo sito è pubblicata anche la foto della ricorrente;
pubblicazione datata 27.3.25;
- la ricorrente ha poi depositato numerose immagini, screenshot di pubblicazioni online, tratti da siti cinesi o link a video su YouTube, formati nell'anno in corso che la ritraggono in attività in cui essa, partecipando a manifestazioni, espone lo striscione della Chiesa di Dio IP o è ritratta con indosso la spilletta ritraente il simbolo della Chiesa.
Le produzioni documentali sono accompagnate da ampia spiegazione, e supportate da pareri e pubblicazioni tratte dal sito internet Bitter Winter, in merito alla prassi del governo cinese di raccogliere informazioni sull'identità dei cristiani dissidenti all'estero e di organizzarle in database al fine di rintracciarli e perseguirli1; prassi, questa, che alla luce della documentazione reperibile on line ritraente tra gli aderenti alla Chiesa di Dio onnipotente la ricorrente con ogni probabilità la coinvolge.
La documentazione prodotta nel corso del procedimento è dunque univoca nel palesare che la Part aderisce e professa la religione della Chiesa di Dio onnipotente, oltre che la ragionevole probabilità che la circostanza sia a conoscenza (o possa con facilità divenire a conoscenza) del governo cinese.
Tanto considerato, occorre verificare se effettivamente l'appartenenza al culto della Chiesa di
Dio IP possa essere motivo di esposizione al rischio di persecuzione del proprio
Paese di origine e possa pertanto fondare il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
***
Affinché possa essere riconosciuto lo status di rifugiato è necessario, ai sensi del D.Lgs.
251/2007, che sia adeguatamente dimostrato il fondato timore della ricorrente di subire atti persecutori (che, per come definiti all'art. 7, devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali o costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo) ad opera dello Stato, di partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del territori o da soggetti non statuali se i responsabili dello Stato non vogliono fornire protezione (art. 5) per motivi riconducibili, tra le altre, a motivi di religione (art. 8).
Le fonti consentono di riscontrare quanto allegato dalla ricorrente circa il fatto che i seguaci della Chiesa di Dio IP, in caso di rientro in Cina, vengono individuati dal governo, perseguitati e sottoposti arbitrariamente a pena detentiva e a tortura al fine di essere
“rieducati”.
Vi è ampia traccia, nelle COI, del fatto che in Cina la libertà di culto è vincolata ad un forte controllo dello Stato volto a garantire che la professione della religione non minacci l'ordine pubblico e la stabilità del paese. Seppur la Costituzione cinese2, all'art. 36, riconosca la libertà di religione, la protezione statale è però di fatto limitata alle sole attività religiose ritenute
“normali” ossia il buddismo, il taoismo, l'islam, il cattolicesimo e il protestantesimo3, ritenute religioni coerenti con le ideologie del Partito Comunista Cinese.
È comprovato che il regime del PCC sorveglia tutti gli aspetti dell'attività religiosa dei cittadini finanche con l'installazione di telecamere di sicurezza all'interno degli istituti religiosi. Tutti i gruppi religiosi devono subire un rigoroso processo di certificazione per essere riconosciuti ufficialmente dalle autorità e, se rifiutano di farlo, vengono classificati come illegali e vengono perseguitati duramente;
le pratiche religione sono punite con l'accusa di “estremismo religioso”, i praticanti vengono detenuti, sottoposti a torture psicologiche e fisiche al fine di costringerli ad abbandonare la propria convinzione religiosa, i luoghi di culto sono distrutti4.
In un contesto così connotato, la Chiesa di Dio IP (nota anche con altri nomi tra i quali CAG, The Church of TY God), è inclusa dal governo cinese in una black list che raccoglie i culti banditi poché ritenuti “culti malvagi”, fortemente osteggiati5. Le fonti consultate, infatti, confermano ulteriormente che da tempo il governo attua un'azione di sistematica persecuzione dei suoi seguaci, con detenzioni arbitrarie, violenza fisica e psichica, tortura. Secondo il governo cinese, infatti, le persone seguaci di un “culto malvagio”, non sono considerate credenti bensì sovversive;
ed infatti l'art. 300 dello statuto penale cinese punisce le persone con la reclusione da tre a sette anni, ma le pene spesso vengono inasprite sino a prevedere l'ergastolo6.
Anche tralasciando, in ragione delle carenze documentali di cui si è dato atto, ogni possibile approfondimento inerente il percorso intimo e le modalità e occasioni di adesione al culto della
Chiesa di Dio IP da parte della ricorrente, non pare revocabile in dubbio che la ricorrente professi tutt'ora il culto in questione in Italia;
tale circostanza, alla luce dei riscontri rinvenibili nelle fonti di cui si è detto, è di per sé sufficiente a giustificare e fondare la richiesta di protezione. L'art. 4 del d.lgs. 251/2007 dispone, infatti, che “la domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine”.
Deve concludersi per la sicura fondatezza del timore, espresso dalla ricorrente, del rischio di essere vittima di azioni di persecuzione e repressione ad opera del governo cinese in ragione dell'adesione al culto in questione nel caso di rientro in Cina, e per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di persona rifugiata per motivi di appartenenza religiosa.
In ragione della natura della controversia e delle modalità di partecipazione dell'amministrazione resistente, le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
P.T.M.
CP_ 4 HRW – Human Rights Watch: World Report 2023 - 12 gennaio 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2085405.html; CP_ Freedom House: Freedom in the World 2023 - 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2088487.html 5 The Journal of CESNUR, The Black-Lists: The Evolution of List of “Illegal and Evil Cults”, 18 CP_5 ottobre 2018 https://cesnur.net/wp-content/uploads/2018/02/tjoc_2_1_3_irons.pdf 6 Bitter Winter, Articolo 300 https://it.bitterwinter.org/vocabulary/articolo-300/ Letto l'art. 35 bis co. 13 del D.lgs. 25/2008;
1) In accoglimento del ricorso, riconosce il diritto di (CUI 05G3QCA), nata Pt_1 ad AN (Repubblica Popolare Cinese) il 28.12.1983, al riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 7 e ss. del d.lgs. 251/2007.
2) Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Bitter Winter, Uno scandalo italiano. Elenchi di richiedenti asilo cinesi della Chiesa di Dio IP pubblicati in Cina https://bitterwinter.org/uno-scandalo-italiano-elenchi-di-richiedenti-asilo-cinesi-della-chiesa-di-dio-onnipotente-pubblicati-in- cina/? .. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
CodiceFiscale_4 Bitter Winter, Le fotografie come strumento di terrore. La Cina pubblica immagini dei rifugiati della Chiesa di Dio IP all'estero https://bitterwinter.org/le-fotografie-come-strumento-di-terrore-la-cina-pubblica-immagini-dei-rifugiati-della-chiesa-di- dio-onnipotente-allestero/ 2 , https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1982/en/73081 Controparte_5 CP_ 3 USDOS – US Department of State: 2019 Report on International Religious Freedom: (Includes Tibet, , Hong Kong, Per_1CP_ and Macau) - 10 giugno 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2031249.html