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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/10/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1051/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1051 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VI LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cicerone n. 44, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Rulli Bonaca ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Cornelio Tacito n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
C.F. Controparte_3 C.F._2
- convenuto contumace
E
(C.F. Controparte_4 C.F._3
- terza chiamata
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. VI LI, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così provvedere: 1) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Signor conducente del veicolo ER Tg. FB148FN, nella Controparte_3 causazione del sinistro de quo, per fatto e colpa esclusivamente a questo imputabile e, per l'effetto, condannare la Compagnia al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni fisici subiti dall'attore, signor Parte_1 nella misura di € 235.749,51 (duecentotrentacinquemilaqsettecentoquarantanove/51)
o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, riconoscere il concorso di colpa del signor nella Pt_1 misura percentuale ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
- L'avv. Claudia Rulli Bonaca, per la convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis: 1) nel merito, in via
[...] principale, rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
2) in via subordinata, accertare il prevalente concorso di colpa del Sig. nella causazione del Parte_1 sinistro del 20.08.2021, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1; 3) sempre in via subordinata, in ogni denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dalla parte attrice, ridurre l'entità delle richieste risarcitorie, in quanto eccessive e palesemente incongrue, per tutti i motivi esposti in narrativa, liquidando, in favore dell'attore il risarcimento dei soli danni realmente sofferti e rigorosamente provati;
4) in qualsiasi ipotesi, con vittoria delle spese tutte di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e la (d'ora in avanti, per Controparte_3 Controparte_1 brevità: , chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 17:30 circa del 20/08/2021 in Narni (TR), Via Tuderte, quando, mentre percorreva tale strada in direzione Maratta a bordo dello scooter Yamaha targato CC79396 (di proprietà di
[...]
, si era visto sbucare improvvisamente dinanzi l'autovettura ER targata Pt_2
FB148FN (condotta dal proprietario d assicurata per la r.c.a. con la Controparte_3
, immessasi su Via Tuderte da un parcheggio senza arrestarsi al segnale di CP_1
“stop” ivi presente, ed era stato quindi costretto ad effettuare una brusca frenata cadendo dal proprio motociclo (che era andato poi ad infrangersi nel paraurti posteriore dell'autovettura).
L'attore, premesso che – come confermato anche dalle risultanze del rapporto di Polizia in atti e dalle testimonianze raccolte (oltre che dalla stessa compagnia assicuratrice del motociclo, che aveva integralmente risarcito alla proprietaria i danni al veicolo) – la responsabilità del sinistro era da ascriversi integralmente al convenuto per violazione Controparte_3 dell'art. 145, co. 5, d.lgs. 285/92 (Codice della Strada), deduceva di aver subito in conseguenza dell'incidente gravi lesioni (refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni) consistite in un'invalidità temporanea per complessivi 120 giorni (di cui 60 giorni al 100% ed ulteriori 60 giorni al 50%) e in un'invalidità permanente pari al 25%, con incidenza negativa sulla propria capacità lavorativa specifica, e affermava inoltre di aver perduto alcune opportunità di guadagno, nel periodo della riabilitazione, nell'ambito della propria attività di istruttore di batteria, batterista e arrangiatore per famosi cantautori. L'attore quantificava i danni nel complessivo importo di
€ 235.749,51 (di cui € 118.660,00 per danno biologico comprensivo di personalizzazione, €
27.800,00 per danno morale, € 30.000,00 per danno esistenziale, € 3.123,00 per spese mediche, € 166,51 per altre spese ed € 56.000,00 per lucro cessante e perdita di chance lavorative) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al saldo.
La si costituiva con comparsa depositata in data 16/09/2022, eccependo in via CP_1 pregiudiziale il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di
[...]
(comproprietaria dell'autovettura condotta dal in occasione del CP_4 CP_3 sinistro), e, nel merito, la totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, poiché – contrariamente a quanto affermato dall'attore – dal rapporto di Polizia e dalle testimonianze raccolte si evinceva chiaramente che si era trattato di un tamponamento avvenuto quando la
ER (dopo essersi regolarmente fermata allo “stop”) si era già immessa su Via Tuderte e dovuto all'eccessiva velocità tenuta dall' (al quale, peraltro, era stato poi Pt_1 riscontrato in Ospedale un tasso alcolemico di 10 mg/dl). La compagnia convenuta contestava anche l'avversa quantificazione dei danni, avuto riguardo, tra l'altro, alla quantificazione delle lesioni, nonché alla duplicazione delle voci risarcitorie inerenti al danno non patrimoniale, alla congruità delle spese mediche (in parte neppure provate) e alla mancanza di prova del dedotto danno patrimoniale, e concludeva quindi per l'integrale rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per l'attribuzione all' della colpa prevalente nella Pt_1 causazione del sinistro e la riduzione delle richieste risarcitorie.
All'esito della prima udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto CP_3
e veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] [...] poi dichiarata anch'essa contumace). CP_4
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata solo dall'attore – della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine per il deposito di note conclusionali.
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 01/10/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. In base al rapporto di Polizia in atti (che, rispetto alla ricostruzione del sinistro, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria: v. in tal senso Cass. 33208/2022 e Cass. 27980/2022), l'urto tra il motociclo dell'attore (a seguito di uno “scarrocciamento” per circa
21 mt) e l'autovettura condotta dal convenuto avvenuto quando quest'ultima si CP_3 era già immessa – con manovra di svolta a destra – su Via Tuderte con direzione Narni-
Sangemini. Tale circostanza è stata confermata dai testimoni oculari e Testimone_1
escussi all'udienza del 01/10/2024. La teste ha infatti riferito di Testimone_2 Tes_1 aver visto arrivare il motociclo (già in caduta) in un momento in cui l'autovettura del convenuto (che “si era fermata allo stop prima di intraprendere la svolta”) “aveva già praticamente completato la svolta”, essendo lo scontro tra i due veicoli poi verificatosi quando la predetta autovettura “aveva già completato la svolta a destra”, mentre il teste ha affermato che l'impatto tra il motociclo e la ER è avvenuto pochi secondi Tes_2 dopo che quest'ultima “aveva completato la propria manovra di svolta”, precisando che il motociclo “andava a forte velocità” (sull'ammissibilità della prova testimoniale sulla velocità dei veicoli, v. ex multis Cass. 1937/2013 e Cass. 2270/98, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, App. Genova 3 giugno 2022). Quanto, poi, alle opposte dichiarazioni del teste la sua deposizione non può considerarsi credibile, non solo Tes_3 perché – pur avendo riferito in questo giudizio di esser stato presente sul luogo del sinistro – non è stato identificato dai Carabinieri (a differenza degli altri due testimoni) nell'immediatezza del fatto (il che costituisce un forte elemento indiziario sull'inattendibilità del testimone: v. Cass. 33357/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Termini
Imerese 18 luglio 2023, App. Napoli 12 aprile 2023, Trib. Milano 31 gennaio 2023 e App.
Roma, 26 gennaio 2023) e non è stato neppure menzionato nella denuncia di sinistro inviata dall'attore alle compagnie assicurative (v. ex multis Cass. 7222/2019 e Cass. 5694/2019), ma anche perché egli ha dichiarato che la ER stava uscendo dal parcheggio prima di lui, circostanza smentita dalla teste (che, come detto, è stata identificata dai Carabinieri Tes_2 nell'immediatezza del fatto), la quale ha riferito che immediatamente dietro la ER, in uscita dal parcheggio, c'era la sua autovettura.
3. Dunque, poiché al momento dell'impatto il – dopo essersi regolarmente CP_3 fermato allo “stop” – aveva già completato la manovra di svolta e occupato la propria corsia di marcia (come dimostrato anche dal punto in cui l'autovettura è stata urtata dal motociclo), in tal modo acquisendo la c.d. “precedenza di fatto”, il sinistro oggetto di causa deve qualificarsi come un tamponamento cagionato da colpa esclusiva dell' Pt_1
Quest'ultimo, infatti, a causa della propria elevatissima velocità (v. sul punto la dichiarazione resa ai Carabinieri dal teste che non può reputarsi smentita da quanto affermato nel Tes_2 presente giudizio dalla teste la quale ha precisato che, avendo visto – a differenza Tes_1 del – il motociclo già in fase di “scarrocciamento”, ha potuto riferire solo in merito Tes_2 alla velocità di slittamento del mezzo, certamente inferiore a quella tenuta dall'attore prima che quest'ultimo cercasse di “frenare energicamente nel vano tentativo di evitare l'impatto”:
v. pag. 1 dell'atto di citazione), ha perso il controllo del motociclo cadendo dal mezzo e facendo sì che lo stesso andasse poi ad infrangersi sul paraurti posteriore della ER (v. su un caso simile Cass. 20171/2019).
4. Ne consegue l'integrale rigetto della domanda proposta dall'attore.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
6. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti
– integralmente a carico dell'attore, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016,
Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da nei confronti della Parte_1 [...] ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda;
b) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in € 14.103,00 (di cui € Controparte_1
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta;
c) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella misura Parte_1 liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 07/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1051 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VI LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cicerone n. 44, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Rulli Bonaca ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Cornelio Tacito n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
C.F. Controparte_3 C.F._2
- convenuto contumace
E
(C.F. Controparte_4 C.F._3
- terza chiamata
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. VI LI, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così provvedere: 1) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Signor conducente del veicolo ER Tg. FB148FN, nella Controparte_3 causazione del sinistro de quo, per fatto e colpa esclusivamente a questo imputabile e, per l'effetto, condannare la Compagnia al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni fisici subiti dall'attore, signor Parte_1 nella misura di € 235.749,51 (duecentotrentacinquemilaqsettecentoquarantanove/51)
o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, riconoscere il concorso di colpa del signor nella Pt_1 misura percentuale ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
- L'avv. Claudia Rulli Bonaca, per la convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis: 1) nel merito, in via
[...] principale, rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
2) in via subordinata, accertare il prevalente concorso di colpa del Sig. nella causazione del Parte_1 sinistro del 20.08.2021, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1; 3) sempre in via subordinata, in ogni denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dalla parte attrice, ridurre l'entità delle richieste risarcitorie, in quanto eccessive e palesemente incongrue, per tutti i motivi esposti in narrativa, liquidando, in favore dell'attore il risarcimento dei soli danni realmente sofferti e rigorosamente provati;
4) in qualsiasi ipotesi, con vittoria delle spese tutte di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e la (d'ora in avanti, per Controparte_3 Controparte_1 brevità: , chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 17:30 circa del 20/08/2021 in Narni (TR), Via Tuderte, quando, mentre percorreva tale strada in direzione Maratta a bordo dello scooter Yamaha targato CC79396 (di proprietà di
[...]
, si era visto sbucare improvvisamente dinanzi l'autovettura ER targata Pt_2
FB148FN (condotta dal proprietario d assicurata per la r.c.a. con la Controparte_3
, immessasi su Via Tuderte da un parcheggio senza arrestarsi al segnale di CP_1
“stop” ivi presente, ed era stato quindi costretto ad effettuare una brusca frenata cadendo dal proprio motociclo (che era andato poi ad infrangersi nel paraurti posteriore dell'autovettura).
L'attore, premesso che – come confermato anche dalle risultanze del rapporto di Polizia in atti e dalle testimonianze raccolte (oltre che dalla stessa compagnia assicuratrice del motociclo, che aveva integralmente risarcito alla proprietaria i danni al veicolo) – la responsabilità del sinistro era da ascriversi integralmente al convenuto per violazione Controparte_3 dell'art. 145, co. 5, d.lgs. 285/92 (Codice della Strada), deduceva di aver subito in conseguenza dell'incidente gravi lesioni (refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni) consistite in un'invalidità temporanea per complessivi 120 giorni (di cui 60 giorni al 100% ed ulteriori 60 giorni al 50%) e in un'invalidità permanente pari al 25%, con incidenza negativa sulla propria capacità lavorativa specifica, e affermava inoltre di aver perduto alcune opportunità di guadagno, nel periodo della riabilitazione, nell'ambito della propria attività di istruttore di batteria, batterista e arrangiatore per famosi cantautori. L'attore quantificava i danni nel complessivo importo di
€ 235.749,51 (di cui € 118.660,00 per danno biologico comprensivo di personalizzazione, €
27.800,00 per danno morale, € 30.000,00 per danno esistenziale, € 3.123,00 per spese mediche, € 166,51 per altre spese ed € 56.000,00 per lucro cessante e perdita di chance lavorative) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al saldo.
La si costituiva con comparsa depositata in data 16/09/2022, eccependo in via CP_1 pregiudiziale il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di
[...]
(comproprietaria dell'autovettura condotta dal in occasione del CP_4 CP_3 sinistro), e, nel merito, la totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, poiché – contrariamente a quanto affermato dall'attore – dal rapporto di Polizia e dalle testimonianze raccolte si evinceva chiaramente che si era trattato di un tamponamento avvenuto quando la
ER (dopo essersi regolarmente fermata allo “stop”) si era già immessa su Via Tuderte e dovuto all'eccessiva velocità tenuta dall' (al quale, peraltro, era stato poi Pt_1 riscontrato in Ospedale un tasso alcolemico di 10 mg/dl). La compagnia convenuta contestava anche l'avversa quantificazione dei danni, avuto riguardo, tra l'altro, alla quantificazione delle lesioni, nonché alla duplicazione delle voci risarcitorie inerenti al danno non patrimoniale, alla congruità delle spese mediche (in parte neppure provate) e alla mancanza di prova del dedotto danno patrimoniale, e concludeva quindi per l'integrale rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per l'attribuzione all' della colpa prevalente nella Pt_1 causazione del sinistro e la riduzione delle richieste risarcitorie.
All'esito della prima udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto CP_3
e veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] [...] poi dichiarata anch'essa contumace). CP_4
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata solo dall'attore – della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine per il deposito di note conclusionali.
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 01/10/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. In base al rapporto di Polizia in atti (che, rispetto alla ricostruzione del sinistro, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria: v. in tal senso Cass. 33208/2022 e Cass. 27980/2022), l'urto tra il motociclo dell'attore (a seguito di uno “scarrocciamento” per circa
21 mt) e l'autovettura condotta dal convenuto avvenuto quando quest'ultima si CP_3 era già immessa – con manovra di svolta a destra – su Via Tuderte con direzione Narni-
Sangemini. Tale circostanza è stata confermata dai testimoni oculari e Testimone_1
escussi all'udienza del 01/10/2024. La teste ha infatti riferito di Testimone_2 Tes_1 aver visto arrivare il motociclo (già in caduta) in un momento in cui l'autovettura del convenuto (che “si era fermata allo stop prima di intraprendere la svolta”) “aveva già praticamente completato la svolta”, essendo lo scontro tra i due veicoli poi verificatosi quando la predetta autovettura “aveva già completato la svolta a destra”, mentre il teste ha affermato che l'impatto tra il motociclo e la ER è avvenuto pochi secondi Tes_2 dopo che quest'ultima “aveva completato la propria manovra di svolta”, precisando che il motociclo “andava a forte velocità” (sull'ammissibilità della prova testimoniale sulla velocità dei veicoli, v. ex multis Cass. 1937/2013 e Cass. 2270/98, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, App. Genova 3 giugno 2022). Quanto, poi, alle opposte dichiarazioni del teste la sua deposizione non può considerarsi credibile, non solo Tes_3 perché – pur avendo riferito in questo giudizio di esser stato presente sul luogo del sinistro – non è stato identificato dai Carabinieri (a differenza degli altri due testimoni) nell'immediatezza del fatto (il che costituisce un forte elemento indiziario sull'inattendibilità del testimone: v. Cass. 33357/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Termini
Imerese 18 luglio 2023, App. Napoli 12 aprile 2023, Trib. Milano 31 gennaio 2023 e App.
Roma, 26 gennaio 2023) e non è stato neppure menzionato nella denuncia di sinistro inviata dall'attore alle compagnie assicurative (v. ex multis Cass. 7222/2019 e Cass. 5694/2019), ma anche perché egli ha dichiarato che la ER stava uscendo dal parcheggio prima di lui, circostanza smentita dalla teste (che, come detto, è stata identificata dai Carabinieri Tes_2 nell'immediatezza del fatto), la quale ha riferito che immediatamente dietro la ER, in uscita dal parcheggio, c'era la sua autovettura.
3. Dunque, poiché al momento dell'impatto il – dopo essersi regolarmente CP_3 fermato allo “stop” – aveva già completato la manovra di svolta e occupato la propria corsia di marcia (come dimostrato anche dal punto in cui l'autovettura è stata urtata dal motociclo), in tal modo acquisendo la c.d. “precedenza di fatto”, il sinistro oggetto di causa deve qualificarsi come un tamponamento cagionato da colpa esclusiva dell' Pt_1
Quest'ultimo, infatti, a causa della propria elevatissima velocità (v. sul punto la dichiarazione resa ai Carabinieri dal teste che non può reputarsi smentita da quanto affermato nel Tes_2 presente giudizio dalla teste la quale ha precisato che, avendo visto – a differenza Tes_1 del – il motociclo già in fase di “scarrocciamento”, ha potuto riferire solo in merito Tes_2 alla velocità di slittamento del mezzo, certamente inferiore a quella tenuta dall'attore prima che quest'ultimo cercasse di “frenare energicamente nel vano tentativo di evitare l'impatto”:
v. pag. 1 dell'atto di citazione), ha perso il controllo del motociclo cadendo dal mezzo e facendo sì che lo stesso andasse poi ad infrangersi sul paraurti posteriore della ER (v. su un caso simile Cass. 20171/2019).
4. Ne consegue l'integrale rigetto della domanda proposta dall'attore.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
6. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti
– integralmente a carico dell'attore, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016,
Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da nei confronti della Parte_1 [...] ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda;
b) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in € 14.103,00 (di cui € Controparte_1
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta;
c) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella misura Parte_1 liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 07/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)