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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 27/10/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente nel procedimento iscritto al n. 124/2025 e promosso da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCORELLA RITA, elettivamente C.F._1 domiciliata presso il difensore ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente in [...] C.F._2
Garampa n. 2505 con il patrocinio dell'avv. FLAMINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.7.2025, e confermate all'udienza tenutasi nella stessa data, per come di seguito integralmente trascritte: “1) disporre l'affidamento condiviso del minore
[...]
(nato a [...] il [...]), con collocazione presso la madre;
2) stabilire i tempi di Per_1 permanenza di con i genitori nei seguenti termini: 1^ settimana (weekend con il padre): - Per_1 lunedì e martedì con la madre - il mercoledì con il padre, il quale lo preleva a scuola alle ore 13:15
e lo riporta a casa della madre la sera dopo cena, ovvero entro le ore 20:30. - giovedì con la madre - venerdì, sabato e domenica con il padre, il quale lo va a prendere il venerdì alle ore 13:15 dalla scuola e lo riaccompagna dalla madre domenica sera alle ore 19:00; 2^ Settimana (weekend con la madre) Lunedì e martedì con la madre - mercoledì con il padre, il quale lo preleva dalla scuola alle ore 13:15 e lo riporta a scuola il giovedì mattina;
- venerdì, sabato e domenica con la madre. In deroga al calendario di cui sopra, la sig.ra nei giorni di sua spettanza, si dichiara Parte_1 disponibile a che possa essere prelevato all'uscita da scuola da parte dei nonni paterni, Per_1
a seconda della disponibilità manifestata dagli stessi, i quali poi lo riaccompagneranno a casa della madre entro l'ora di cena;
Per quanto riguarda i periodi festivi, ad eccezione delle festività di Natale
e Pasqua (regolate a parte), qualora la festività cada un giorno infrasettimanale compreso tra il lunedì ed il giovedì, pernotterà con il padre la sera prima della festività e verrà Per_1 riaccompagnato presso la madre il giorno festivo entro l'ora di cena;
Tali festività verranno usufruite alternativamente dai genitori, ossia una volta con il padre e una volta con la madre, in maniera alternata. Durante le festività natalizie trascorrerà una settimana con la madre ed una Per_1 con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno con l'uno e con
l'altro genitore;
Durante le vacanze pasquali trascorrerà tre giorni con la madre e tre Per_1 giorni con il padre, secondo il calendario scolastico del Controparte_2 alternando di anno in anno la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo con l'uno e con l'altro genitore, salvo diversi accordi. Durante l'estate, trascorrerà tre settimane anche non Per_1 consecutive con ciascun genitore, nei periodi che verranno concordati tra i genitori e reciprocamente comunicati quanto al piano ferie entro il mese di aprile di ciascun anno (per la suddivisione delle vacanze estive) ed entro ottobre di ogni anno per la suddivisione delle vacanze Natalizie. Durante le rimanenti settimane, si applicherà il calendario ordinario, con la facoltà per il padre di far pernottare
presso di lui anche il mercoledì sera della 1^ settimana (quella con weekend presso il Per_1 padre). 3) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo famiglia adottato presso questo Tribunale e riportato in nota1; il padre corrisponderà il 50% anche della spesa relativa alla mensa scolastica ed alla spesa relativa al post-scuola, la cui domanda va inoltrata entro il 31.07.2025 con consenso di entrambi i genitori ed andrà rinnovata di anno in anno. 4) Disporre l'attribuzione per l'intero alla sig.ra
[...] dell'Assegno Unico Universale per il figlio . 5) Disporre l'integrale Parte_1 Per_1 compensazione tra le parti delle spese del giudizio”.
Il PM non presentava conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
ai sensi degli artt. 337-ter c.c. e 473-bis.12 c.p.c., chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio
[...] minore con collocazione presso di sé, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio Per_1
e del mantenimento a suo carico, nonché, in via urgente ex art. 473-bis.15 c.p.c., l'autorizzazione al trasferimento della residenza del figlio presso la nuova abitazione della madre in Forlì, nonché
l'iscrizione dello stesso alla scuola primaria “Aurelio Saffi” di Forlì, in vista dell'imminente scadenza del termine per le iscrizioni scolastiche.
La ricorrente ha esposto che la relazione sentimentale con il resistente ha avuto inizio nel novembre
2016, con successiva convivenza presso l'abitazione di proprietà di in Cesena. Dalla CP_1 relazione è nato, in data 24 dicembre 2019, il figlio . A seguito di difficoltà nella Per_1 convivenza, culminate in episodi di tensione e interventi delle forze dell'ordine, la convivenza è cessata nel giugno 2024, con il trasferimento del resistente presso altra abitazione. La ricorrente ha rappresentato una situazione di forte conflittualità con il resistente, evidenziando condotte da parte di quest'ultimo ritenute pregiudizievoli per il minore, tra cui l'uso di sostanze stupefacenti, episodi di negligenza nell'accudimento del figlio, e comportamenti aggressivi nei confronti della madre.
La ricorrente ha inoltre illustrato la propria situazione economica, dichiarando un reddito mensile netto di circa € 1.300,00 derivante da lavoro part-time presso la società Medoc Formazione s.r.l., e ha documentato l'acquisto di un immobile in Forlì, ove intendeva trasferirsi con il figlio, in considerazione dell'impossibilità di sostenere il canone di locazione dell'abitazione precedentemente condivisa con il resistente.
In via di urgenza il Giudice autorizzava il trasferimento e l'iscrizione presso la nuova scuola, poi confermava il provvedimento a seguito del contraddittorio tra le parti.
Il resistente, costituitosi in giudizio nel procedimento principale con memoria depositata in data 10 giugno 2025, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, sostenendo di aver sempre svolto un ruolo attivo e premuroso nella gestione familiare e nell'accudimento del figlio, anche con il supporto dei propri genitori. Ha dichiarato di essere amministratore unico della società Immobiliare Puntiroli sas e di percepire un reddito mensile complessivo di circa € 2.000,00.
ha inoltre evidenziato come, negli ultimi mesi, i rapporti con si fossero CP_1 Parte_1 distesi, con l'adozione di un calendario condiviso per la gestione del minore, che ha consentito una frequentazione regolare e serena tra padre e figlio. Ha pertanto chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, e ha proposto un calendario dettagliato per la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. All'udienza del 10.7.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato nella stessa data. Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 19.2.2025, a seguito delle conclusioni congiunte delle parti, il Giudice l'ha rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni in epigrafe trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole. Quanto all'affidamento del figlio minore, l'accordo non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa;
sotto il profilo economico, la misura del contributo del genitore non convivente è conforme e proporzionato alle rispettive capacità, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo e della richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n.
124/2025 R.G. promosso da nei confronti , ogni diversa istanza ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa,
1) Recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
2) compensa integralmente fra le parti le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente nel procedimento iscritto al n. 124/2025 e promosso da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCORELLA RITA, elettivamente C.F._1 domiciliata presso il difensore ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente in [...] C.F._2
Garampa n. 2505 con il patrocinio dell'avv. FLAMINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.7.2025, e confermate all'udienza tenutasi nella stessa data, per come di seguito integralmente trascritte: “1) disporre l'affidamento condiviso del minore
[...]
(nato a [...] il [...]), con collocazione presso la madre;
2) stabilire i tempi di Per_1 permanenza di con i genitori nei seguenti termini: 1^ settimana (weekend con il padre): - Per_1 lunedì e martedì con la madre - il mercoledì con il padre, il quale lo preleva a scuola alle ore 13:15
e lo riporta a casa della madre la sera dopo cena, ovvero entro le ore 20:30. - giovedì con la madre - venerdì, sabato e domenica con il padre, il quale lo va a prendere il venerdì alle ore 13:15 dalla scuola e lo riaccompagna dalla madre domenica sera alle ore 19:00; 2^ Settimana (weekend con la madre) Lunedì e martedì con la madre - mercoledì con il padre, il quale lo preleva dalla scuola alle ore 13:15 e lo riporta a scuola il giovedì mattina;
- venerdì, sabato e domenica con la madre. In deroga al calendario di cui sopra, la sig.ra nei giorni di sua spettanza, si dichiara Parte_1 disponibile a che possa essere prelevato all'uscita da scuola da parte dei nonni paterni, Per_1
a seconda della disponibilità manifestata dagli stessi, i quali poi lo riaccompagneranno a casa della madre entro l'ora di cena;
Per quanto riguarda i periodi festivi, ad eccezione delle festività di Natale
e Pasqua (regolate a parte), qualora la festività cada un giorno infrasettimanale compreso tra il lunedì ed il giovedì, pernotterà con il padre la sera prima della festività e verrà Per_1 riaccompagnato presso la madre il giorno festivo entro l'ora di cena;
Tali festività verranno usufruite alternativamente dai genitori, ossia una volta con il padre e una volta con la madre, in maniera alternata. Durante le festività natalizie trascorrerà una settimana con la madre ed una Per_1 con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno con l'uno e con
l'altro genitore;
Durante le vacanze pasquali trascorrerà tre giorni con la madre e tre Per_1 giorni con il padre, secondo il calendario scolastico del Controparte_2 alternando di anno in anno la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo con l'uno e con l'altro genitore, salvo diversi accordi. Durante l'estate, trascorrerà tre settimane anche non Per_1 consecutive con ciascun genitore, nei periodi che verranno concordati tra i genitori e reciprocamente comunicati quanto al piano ferie entro il mese di aprile di ciascun anno (per la suddivisione delle vacanze estive) ed entro ottobre di ogni anno per la suddivisione delle vacanze Natalizie. Durante le rimanenti settimane, si applicherà il calendario ordinario, con la facoltà per il padre di far pernottare
presso di lui anche il mercoledì sera della 1^ settimana (quella con weekend presso il Per_1 padre). 3) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo famiglia adottato presso questo Tribunale e riportato in nota1; il padre corrisponderà il 50% anche della spesa relativa alla mensa scolastica ed alla spesa relativa al post-scuola, la cui domanda va inoltrata entro il 31.07.2025 con consenso di entrambi i genitori ed andrà rinnovata di anno in anno. 4) Disporre l'attribuzione per l'intero alla sig.ra
[...] dell'Assegno Unico Universale per il figlio . 5) Disporre l'integrale Parte_1 Per_1 compensazione tra le parti delle spese del giudizio”.
Il PM non presentava conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
ai sensi degli artt. 337-ter c.c. e 473-bis.12 c.p.c., chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio
[...] minore con collocazione presso di sé, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio Per_1
e del mantenimento a suo carico, nonché, in via urgente ex art. 473-bis.15 c.p.c., l'autorizzazione al trasferimento della residenza del figlio presso la nuova abitazione della madre in Forlì, nonché
l'iscrizione dello stesso alla scuola primaria “Aurelio Saffi” di Forlì, in vista dell'imminente scadenza del termine per le iscrizioni scolastiche.
La ricorrente ha esposto che la relazione sentimentale con il resistente ha avuto inizio nel novembre
2016, con successiva convivenza presso l'abitazione di proprietà di in Cesena. Dalla CP_1 relazione è nato, in data 24 dicembre 2019, il figlio . A seguito di difficoltà nella Per_1 convivenza, culminate in episodi di tensione e interventi delle forze dell'ordine, la convivenza è cessata nel giugno 2024, con il trasferimento del resistente presso altra abitazione. La ricorrente ha rappresentato una situazione di forte conflittualità con il resistente, evidenziando condotte da parte di quest'ultimo ritenute pregiudizievoli per il minore, tra cui l'uso di sostanze stupefacenti, episodi di negligenza nell'accudimento del figlio, e comportamenti aggressivi nei confronti della madre.
La ricorrente ha inoltre illustrato la propria situazione economica, dichiarando un reddito mensile netto di circa € 1.300,00 derivante da lavoro part-time presso la società Medoc Formazione s.r.l., e ha documentato l'acquisto di un immobile in Forlì, ove intendeva trasferirsi con il figlio, in considerazione dell'impossibilità di sostenere il canone di locazione dell'abitazione precedentemente condivisa con il resistente.
In via di urgenza il Giudice autorizzava il trasferimento e l'iscrizione presso la nuova scuola, poi confermava il provvedimento a seguito del contraddittorio tra le parti.
Il resistente, costituitosi in giudizio nel procedimento principale con memoria depositata in data 10 giugno 2025, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, sostenendo di aver sempre svolto un ruolo attivo e premuroso nella gestione familiare e nell'accudimento del figlio, anche con il supporto dei propri genitori. Ha dichiarato di essere amministratore unico della società Immobiliare Puntiroli sas e di percepire un reddito mensile complessivo di circa € 2.000,00.
ha inoltre evidenziato come, negli ultimi mesi, i rapporti con si fossero CP_1 Parte_1 distesi, con l'adozione di un calendario condiviso per la gestione del minore, che ha consentito una frequentazione regolare e serena tra padre e figlio. Ha pertanto chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, e ha proposto un calendario dettagliato per la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. All'udienza del 10.7.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato nella stessa data. Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 19.2.2025, a seguito delle conclusioni congiunte delle parti, il Giudice l'ha rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni in epigrafe trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole. Quanto all'affidamento del figlio minore, l'accordo non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa;
sotto il profilo economico, la misura del contributo del genitore non convivente è conforme e proporzionato alle rispettive capacità, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo e della richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n.
124/2025 R.G. promosso da nei confronti , ogni diversa istanza ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa,
1) Recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
2) compensa integralmente fra le parti le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel ed est.
dott.ssa Serena Chimichi