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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1548/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nata ad [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ANNA MARIA CHIAMA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale SS (GE) in data 22.03.1972, in CP_1 C.F._2
persona dell'Amministratore di Sostegno avv. ANDREA ZORZETTO (Decreto di apertura amministrazione di sostegno n. cronol. 783/2023 del 15/02/2023, RG n. 93/2023; verbale di giuramento Amministratore di Sostegno 02/02/2023; Istanza n. 13 -Istanza per l'autorizzazione alla presentazione della domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario-, Accoglimento n. cronol. 3880/2025 del 19/06/2025, RG n. 39/2023-) rappresentato e difeso dall'avv. ANNA MARIA CHIAMA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con il l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai
con conseguente ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato civile competente;
Pt_2
2. i figli di minore età e saranno affidati con modalità condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno a norma di Legge, decise unicamente dal genitore presso cui i figli si trovino nel momento considerato;
3. dato atto della grave situazione di invalidità del sig. , i minori, che, unitamente CP_1
al fratello di maggiore età , dalla separazione si sono trasferiti unitamente alla madre in Per_3
abitazione di proprietà della stessa, rimarranno come in oggi collocati presso la madre, presso la quale hanno altresì radicato la loro residenza come da accordi di separazione;
4. la sig.ra in oggi lavora in qualità di co-titolare di esercizio commerciale per la Pt_1
somministrazione di cibi e bevande (bar), ritraendone il reddito meglio specificato dalla documentazione fiscale allegata al presente ricorso;
5. la sig.ra percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli in oggi ammontante ad Pt_1
€ 803,30 mensili;
6. ulteriormente, la sig.ra percepisce in via esclusiva l'indennità di frequentazione Pt_1
scolastica per , affetto da diabete mellito (T1) pari ad € 343,66 mensili;
Per_2
7. il sig. in oggi risulta titolare della pensione di invalidità con importo mensile di € 626.27; CP_1
8. i coniugi dichiarano di essere, ciascuno di essi, economicamente autosufficiente e quindi di non richiedere nulla reciprocamente, a titolo di assegno divorzile;
9. data la grave situazione di invalidità del sig. , lo stesso non è in grado di provvedere in CP_1
autonomia alle esigenze dei figli, ragione per la quale le visite, la frequentazione e l'eventuale permanenza dei figli presso il padre dovranno essere concordati volta per volta in base alle possibilità di aiuto che terzi possano fornire al sig. onde supportarlo relativamente alle CP_1 esigenze di gestione dei figli stessi;
10. per quanto concerne gli accordi economici relativamente ai figli, i coniugi concordano che il sig. nulla verserà a titolo di contribuzione mensile al loro mantenimento, alla luce della CP_1
sua grave situazione sia personale che economica;
11. i coniugi confermano l'accordo già in oggi in essere per cui l'assegno Unico per i figli viene interamente percepito dalla sig.ra , come continuerà ad avvenire per il futuro, così Pt_1
come essi sono d'accordo che venga interamente percepita dalla sig.ra ogni Pt_1
emolumento destinato a qualsiasi titolo ai figli, quale ad es. indennità di accompagnamento scolastico o simili;
12. ulteriormente i genitori ripartiranno fra di loro, nella misura del 50% a carico di ciascuno, le spese straordinarie per figli;
i sigg.ri e si impegnano a corrispondere ciascuno la Pt_1 CP_1
quota di propria pertinenza direttamente al terzo creditore che abbia fornito il servizio a favore dei figli, senza chiedere anticipazioni all'altro genitore;
nell'eventualità in cui fosse concordata una anticipazione specifica, in relazione ad una singola voce di spesa straordinaria, si applicherà integralmente il protocollo per le separazioni ed i divorzi vigente presso il Tribunale di
Alessandria al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, che si applicherà integralmente ad ogni questione relativa alle spese extra assegno e straordinarie per i figli ivi inclusa l'individuazione della tipologia delle spese straordinarie;
13. i coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione, già intercorso, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro;
14. le spese legali affrontate per il presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno a carico interamente della sig.ra .” Pt_1
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Belforte Monferrato (AL) il 06/06/2004 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno 1988);
che dalla loro unione sono nati i figli il 29/10/2005, maggiorenne e non Per_3
economicamente autosufficiente, il 14/07/2008 e il 24/08/2012, minorenni e Per_1 Per_2 non economicamente autosufficienti;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi si sono separati nel 2022 -come risulta dal Decreto omologazione n. cronol. 7291/2022 dell'08/08/2022, RG 1758/2022, del Tribunale di Alessandria-, e da tale data non si sono più riconciliati.
Il Giudice Tutelare con provvedimento del 19/06/2025 -Accoglimento n. cronol. 3880/2025, Ist.
N. 13 dep. 12/06/2025, RG 39/2023- ha autorizzato la presentazione della domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie all'interesse dei figli e delle norme imperative di legge. Nel caso di specie non viene previsto alcun contributo al mantenimento in favore dei figli da parte del padre in considerazione delle gravi condizioni di salute in cui il medesimo si trova.
La proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
nata ad [...] in data [...], e , codice fiscale C.F._1 CP_1
SS (GE) in data 22.03.1972, celebrato in Belforte Monferrato (AL) C.F._2
il 06/06/2004 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno 1988).
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Belforte Monferrato (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n.
2, parte 2, serie A, anno 1988).
Dispone che
2. i figli di minore età e saranno affidati con modalità condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno a norma di Legge, decise unicamente dal genitore presso cui i figli si trovino nel momento considerato;
3. dato atto della grave situazione di invalidità del sig. , i minori, che, unitamente CP_1
al fratello di maggiore età , dalla separazione si sono trasferiti unitamente alla madre in Per_3
abitazione di proprietà della stessa, rimarranno come in oggi collocati presso la madre, presso la quale hanno altresì radicato la loro residenza come da accordi di separazione;
5. la sig.ra percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli in oggi ammontante ad € Pt_1
803,30 mensili;
11. i coniugi confermano l'accordo già in oggi in essere per cui l'assegno Unico per i figli viene interamente percepito dalla sig.ra , come continuerà ad avvenire per il futuro, così Pt_1
come essi sono d'accordo che venga interamente percepita dalla sig.ra ogni Pt_1
emolumento destinato a qualsiasi titolo ai figli, quale ad es. indennità di accompagnamento scolastico o simili;
6. ulteriormente, la sig.ra percepisce in via esclusiva l'indennità di frequentazione Pt_1
scolastica per , affetto da diabete mellito (T1) pari ad € 343,66 mensili;
Per_2
9. data la grave situazione di invalidità del sig. , lo stesso non è in grado di provvedere in CP_1
autonomia alle esigenze dei figli, ragione per la quale le visite, la frequentazione e l'eventuale permanenza dei figli presso il padre dovranno essere concordati volta per volta in base alle possibilità di aiuto che terzi possano fornire al sig. onde supportarlo relativamente alle CP_1 esigenze di gestione dei figli stessi;
10. per quanto concerne gli accordi economici relativamente ai figli, i coniugi concordano che il sig. nulla verserà a titolo di contribuzione mensile al loro mantenimento, alla luce della sua CP_1
grave situazione sia personale che economica;
12. ulteriormente i genitori ripartiranno fra di loro, nella misura del 50% a carico di ciascuno, le spese straordinarie per figli;
i sig.ri e si impegnano a corrispondere ciascuno la Pt_1 CP_1
quota di propria pertinenza direttamente al terzo creditore che abbia fornito il servizio a favore dei figli, senza chiedere anticipazioni all'altro genitore;
nell'eventualità in cui fosse concordata una anticipazione specifica, in relazione ad una singola voce di spesa straordinaria, si applicherà integralmente il protocollo per le separazioni ed i divorzi vigente presso il Tribunale di
Alessandria al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, che si applicherà integralmente ad ogni questione relativa alle spese extra assegno e straordinarie per i figli ivi inclusa l'individuazione della tipologia delle spese straordinarie;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti e, in particolare
8. i coniugi dichiarano di essere, ciascuno di essi, economicamente autosufficiente e quindi di non richiedere nulla reciprocamente, a titolo di assegno divorzile;
13. i coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione, già intercorso, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro;
14. le spese legali affrontate per il presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno a carico interamente della sig.ra . Pt_1
Così deciso in Alessandria, lì 21 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1548/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nata ad [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ANNA MARIA CHIAMA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale SS (GE) in data 22.03.1972, in CP_1 C.F._2
persona dell'Amministratore di Sostegno avv. ANDREA ZORZETTO (Decreto di apertura amministrazione di sostegno n. cronol. 783/2023 del 15/02/2023, RG n. 93/2023; verbale di giuramento Amministratore di Sostegno 02/02/2023; Istanza n. 13 -Istanza per l'autorizzazione alla presentazione della domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario-, Accoglimento n. cronol. 3880/2025 del 19/06/2025, RG n. 39/2023-) rappresentato e difeso dall'avv. ANNA MARIA CHIAMA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con il l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai
con conseguente ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato civile competente;
Pt_2
2. i figli di minore età e saranno affidati con modalità condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno a norma di Legge, decise unicamente dal genitore presso cui i figli si trovino nel momento considerato;
3. dato atto della grave situazione di invalidità del sig. , i minori, che, unitamente CP_1
al fratello di maggiore età , dalla separazione si sono trasferiti unitamente alla madre in Per_3
abitazione di proprietà della stessa, rimarranno come in oggi collocati presso la madre, presso la quale hanno altresì radicato la loro residenza come da accordi di separazione;
4. la sig.ra in oggi lavora in qualità di co-titolare di esercizio commerciale per la Pt_1
somministrazione di cibi e bevande (bar), ritraendone il reddito meglio specificato dalla documentazione fiscale allegata al presente ricorso;
5. la sig.ra percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli in oggi ammontante ad Pt_1
€ 803,30 mensili;
6. ulteriormente, la sig.ra percepisce in via esclusiva l'indennità di frequentazione Pt_1
scolastica per , affetto da diabete mellito (T1) pari ad € 343,66 mensili;
Per_2
7. il sig. in oggi risulta titolare della pensione di invalidità con importo mensile di € 626.27; CP_1
8. i coniugi dichiarano di essere, ciascuno di essi, economicamente autosufficiente e quindi di non richiedere nulla reciprocamente, a titolo di assegno divorzile;
9. data la grave situazione di invalidità del sig. , lo stesso non è in grado di provvedere in CP_1
autonomia alle esigenze dei figli, ragione per la quale le visite, la frequentazione e l'eventuale permanenza dei figli presso il padre dovranno essere concordati volta per volta in base alle possibilità di aiuto che terzi possano fornire al sig. onde supportarlo relativamente alle CP_1 esigenze di gestione dei figli stessi;
10. per quanto concerne gli accordi economici relativamente ai figli, i coniugi concordano che il sig. nulla verserà a titolo di contribuzione mensile al loro mantenimento, alla luce della CP_1
sua grave situazione sia personale che economica;
11. i coniugi confermano l'accordo già in oggi in essere per cui l'assegno Unico per i figli viene interamente percepito dalla sig.ra , come continuerà ad avvenire per il futuro, così Pt_1
come essi sono d'accordo che venga interamente percepita dalla sig.ra ogni Pt_1
emolumento destinato a qualsiasi titolo ai figli, quale ad es. indennità di accompagnamento scolastico o simili;
12. ulteriormente i genitori ripartiranno fra di loro, nella misura del 50% a carico di ciascuno, le spese straordinarie per figli;
i sigg.ri e si impegnano a corrispondere ciascuno la Pt_1 CP_1
quota di propria pertinenza direttamente al terzo creditore che abbia fornito il servizio a favore dei figli, senza chiedere anticipazioni all'altro genitore;
nell'eventualità in cui fosse concordata una anticipazione specifica, in relazione ad una singola voce di spesa straordinaria, si applicherà integralmente il protocollo per le separazioni ed i divorzi vigente presso il Tribunale di
Alessandria al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, che si applicherà integralmente ad ogni questione relativa alle spese extra assegno e straordinarie per i figli ivi inclusa l'individuazione della tipologia delle spese straordinarie;
13. i coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione, già intercorso, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro;
14. le spese legali affrontate per il presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno a carico interamente della sig.ra .” Pt_1
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Belforte Monferrato (AL) il 06/06/2004 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno 1988);
che dalla loro unione sono nati i figli il 29/10/2005, maggiorenne e non Per_3
economicamente autosufficiente, il 14/07/2008 e il 24/08/2012, minorenni e Per_1 Per_2 non economicamente autosufficienti;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi si sono separati nel 2022 -come risulta dal Decreto omologazione n. cronol. 7291/2022 dell'08/08/2022, RG 1758/2022, del Tribunale di Alessandria-, e da tale data non si sono più riconciliati.
Il Giudice Tutelare con provvedimento del 19/06/2025 -Accoglimento n. cronol. 3880/2025, Ist.
N. 13 dep. 12/06/2025, RG 39/2023- ha autorizzato la presentazione della domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie all'interesse dei figli e delle norme imperative di legge. Nel caso di specie non viene previsto alcun contributo al mantenimento in favore dei figli da parte del padre in considerazione delle gravi condizioni di salute in cui il medesimo si trova.
La proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
nata ad [...] in data [...], e , codice fiscale C.F._1 CP_1
SS (GE) in data 22.03.1972, celebrato in Belforte Monferrato (AL) C.F._2
il 06/06/2004 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno 1988).
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Belforte Monferrato (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n.
2, parte 2, serie A, anno 1988).
Dispone che
2. i figli di minore età e saranno affidati con modalità condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno a norma di Legge, decise unicamente dal genitore presso cui i figli si trovino nel momento considerato;
3. dato atto della grave situazione di invalidità del sig. , i minori, che, unitamente CP_1
al fratello di maggiore età , dalla separazione si sono trasferiti unitamente alla madre in Per_3
abitazione di proprietà della stessa, rimarranno come in oggi collocati presso la madre, presso la quale hanno altresì radicato la loro residenza come da accordi di separazione;
5. la sig.ra percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli in oggi ammontante ad € Pt_1
803,30 mensili;
11. i coniugi confermano l'accordo già in oggi in essere per cui l'assegno Unico per i figli viene interamente percepito dalla sig.ra , come continuerà ad avvenire per il futuro, così Pt_1
come essi sono d'accordo che venga interamente percepita dalla sig.ra ogni Pt_1
emolumento destinato a qualsiasi titolo ai figli, quale ad es. indennità di accompagnamento scolastico o simili;
6. ulteriormente, la sig.ra percepisce in via esclusiva l'indennità di frequentazione Pt_1
scolastica per , affetto da diabete mellito (T1) pari ad € 343,66 mensili;
Per_2
9. data la grave situazione di invalidità del sig. , lo stesso non è in grado di provvedere in CP_1
autonomia alle esigenze dei figli, ragione per la quale le visite, la frequentazione e l'eventuale permanenza dei figli presso il padre dovranno essere concordati volta per volta in base alle possibilità di aiuto che terzi possano fornire al sig. onde supportarlo relativamente alle CP_1 esigenze di gestione dei figli stessi;
10. per quanto concerne gli accordi economici relativamente ai figli, i coniugi concordano che il sig. nulla verserà a titolo di contribuzione mensile al loro mantenimento, alla luce della sua CP_1
grave situazione sia personale che economica;
12. ulteriormente i genitori ripartiranno fra di loro, nella misura del 50% a carico di ciascuno, le spese straordinarie per figli;
i sig.ri e si impegnano a corrispondere ciascuno la Pt_1 CP_1
quota di propria pertinenza direttamente al terzo creditore che abbia fornito il servizio a favore dei figli, senza chiedere anticipazioni all'altro genitore;
nell'eventualità in cui fosse concordata una anticipazione specifica, in relazione ad una singola voce di spesa straordinaria, si applicherà integralmente il protocollo per le separazioni ed i divorzi vigente presso il Tribunale di
Alessandria al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, che si applicherà integralmente ad ogni questione relativa alle spese extra assegno e straordinarie per i figli ivi inclusa l'individuazione della tipologia delle spese straordinarie;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti e, in particolare
8. i coniugi dichiarano di essere, ciascuno di essi, economicamente autosufficiente e quindi di non richiedere nulla reciprocamente, a titolo di assegno divorzile;
13. i coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione, già intercorso, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro;
14. le spese legali affrontate per il presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno a carico interamente della sig.ra . Pt_1
Così deciso in Alessandria, lì 21 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI