TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
**** Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2488/2024 RGAC, pendente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam Odorizzi presso il cui Studio è elettivamente domiciliata, sito in Via Calepina, n. 65, in Trento, in virtù di procura in atti
- Appellante- NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 sentan sentato e difeso dall'Avv. Cinzia Palma, Funzionario dipendente, Responsabile del Settore Avvocatura Comunale del , Controparte_1 giusta Delibera del Commissario Strao i della Giunta n. 52 dell'8.04.2025 elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale - Settore Affari Legali e Contenzioso, giusta procura alle liti depositata contestualmente nel fascicolo telematico
- Appellato - E (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 sentan sentato e difeso CP_3
v.ti AN Iannotta, IA IV, NI RO e Federico Trento della Civica Avvocatura, insieme all'Avv.ta SA ZE ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, sito in Trento, in Piazza di Centa n. 13/1, giusta procura alle liti depositata contestualmente nel fascicolo telematico
- Appellato - E (C.F. Controparte_4
.; P.IVA_4
(P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_5 entante
(C.F. ), in persona Parte_3 P.IVA_6 tante (C.F. ), in persona del Parte_4 P.IVA_7 ntante
(C.F. ), in persona Parte_5 P.IVA_8
(P. IVA ), in persona Parte_6 P.IVA_9 presenta compari, né costituiti;
- Appellati contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 135/2024 del Giudice di Pace di Trento, depositata il 26 Aprile 2024 e pubblicata, in data 06.05.2024, nel giudizio iscritto al n. 4942/2023 RG, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la ha proposta gravame nei Parte_1 confronti della 2024, con la quale il Giudice di Pace di Trento ha respinto il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., proposto avverso la cartella di pagamento n. CP_5
n. 112 2023 00037566 89 000 dell' Controparte_6
, notificata all'appellante
[...] icolo di primo grado) avente ad oggetto i ruoli dei Comuni resistenti per complessivi Euro 24.678,20. I ruoli in questione avevano ad oggetto infrazioni al Codice della Strada
pag. 2/17 contestate alla Locauto, in qualità di proprietaria, ma commessi dai conducenti e/o locatari del mezzo al tempo dell'infrazione. L'appellante ha proposto sostanzialmente due motivi di impugnazione che riguardano:
1) i requisiti del ricorso ex art. 203 Codice della Strada e conseguenze sull'atto ex art. 204 Codice della Strada in mancanza di riscontro;
2) in via subordinata, la legittimazione passiva del locatore ex art. 196 Codice della Strada, in esito alla comunicazione dei dati del locatario. A tal fine, la parte appellante ha dedotto:
- che, ricevuta la notifica del verbale contenente la contestazione, tempestivamente aveva trasmesso ai vari uffici accertatori della contestazione e odierni appellati, la comunicazione dei dati del locatario (v. docc. 2, 3, 4 e 5 fascicolo di primo grado – sub doc. 3 appello), ivi formulando espressamente richiesta di archiviazione a fronte del difetto di legittimazione passiva del locatore che, in quanto comunicati i dati del locatario, si riteneva liberato da ogni responsabilità;
- che, la richiesta di archiviazione è da qualificarsi come un ricorso ex art. 203 Codice della Strada con tutti i conseguenti effetti;
- che, a seguito della proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 204, comma 1, Codice della Strada, il Prefetto avrebbe dovuto pronunciarsi entro 120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Ufficio accertatore, attraverso l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o, ove non avesse ritenuto fondato l'accertamento, con l'emissione di un'ordinanza motivata di archiviazione degli atti;
- che, tale termine, al pari dei termini di cui all'art. 203, commi 1-bis e 2, è perentorio, ai sensi del comma 1-bis, il quale prevede espressamente: “I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”,
pag. 3/17 - che, nel caso di specie, a distanza di 120 giorni, anche cumulati con i termini cui all'art. 203, commi 1-bis e 2, non è pervenuto alcun riscontro a e, pertanto, in mancanza, Pt_1 di riscontro il ricorso (al Prefetto) al tempo presentato dalla ricorrente/appellante (si v. docc. 2, 3, 4 e 5 fascicolo di primo grado – riprodotti sub doc. 3 appello) deve considerarsi accolto;
- che, a fronte del venire meno – per silenzio assenso – dei verbali di accertamento, la stessa cartella che ad essi si riferisce deve ritenersi emessa in mancanza di un titolo legittimante;
- che, erroneamente, pertanto, il primo Giudice, in violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., nonché degli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204-bis del Codice della Strada, ha respinto il ricorso per inammissibilità dello stesso;
- che, si evidenzia un errore e contrasto motivazionale, in quanto la Società Locauto esercita l'attività di noleggio auto senza conducente sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 84 del Codice della Strada e, di conseguenza, per l'art. 196 Codice della Strada (ovvero il d.lgs. n. 285/1992) il responsabile solidale dell'infrazione con il locatario è il conducente (e non come erroneamente affermato in sentenza il locatore). Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via principale: accertare l'illegittimità della cartella di pagamento CP_5
n. 112 2023 00037566 89 000, con declaratoria di inefficacia e/o comunque annullamento della cartella di pagamento citata relativamente ai ruoli e ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza dei comuni convenuti;
- in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2023 00037566 89 000 notificata il 23 ottobre 2023, dichiarando in ogni caso che Pt_1 non è debitrice per le sanzioni amministrative relative alle
[...] violazioni al Codice della Strada di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti ai Comuni convenuti. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
pag. 4/17 2. Si è costituito in giudizio il , il quale ha Controparte_1 dedotto:
- che, la comunicazione da parte della società di noleggio, odierna appellante, non può configurare un ricorso al Prefetto come disciplinato dall'art. 203 del Codice della Strada, nulla essendovi riportato, sia in ordine alle ragioni giuridiche, sia al petitum chiesto, sia alle conclusioni da far accogliere alla prefettura competente per territorio, ravvisandosi unicamente in tali comunicazioni una semplice informativa con richiesta di rinotifica senza che in essa sia contenuta la conclusione di annullamento dei verbali presupposti della cartella impugnata;
- che, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle Società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 del Codice della Strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della Locauto, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al Prefetto o al Giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis del Codice della Strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi;
- che, prive di pregio si palesano le censure sollevate con riguardo all'indebita applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della l. n. 689 del 1981. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “1. rigettare, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati nel presente atto la domanda di appello per la riforma della sentenza impugnata n. 135/2024 emessa dal GdP di Trento il 6.05.2024, così confermando la sentenza impugnata;
2. per l'effetto, dichiarare legittima la cartella di pagamento gravata per inammissibilità della opposizione ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della notifica del verbale di contestazione n. PH/1217/2021 elevato dalla Polizia Municipale di quale atto presupposto della cartella di pagamento n. CP_1
11220230003756689000 notificata all'appellante in data 23.10.2023 condannando l'appellante al pagamento della somma pari ad € 425,20; 3. con conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali e contributo previdenziale al 23,80% (in luogo di CAP e IVA) da calcolarsi sui dovuti oneri di avvocato”.
pag. 5/17 3. Si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_2 eccepito, quanto sinteticamente di seguito riportato:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 615 c.p.c. proposto in primo grado, producendo a sostegno numerosa giurisprudenza;
- l'infondatezza delle domande avversarie in ragione, da un lato, dell'irrilevanza dell'eventuale invio delle comunicazioni alla Polizia locale e non già al Prefetto, contenenti i dati dei locatari, prive di una base normativa, non individuabile neppure nel disposto dell'art. 386 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;
dall'altro lato, della non assimilabilità delle predette comunicazioni ai ricorsi al Prefetto ex art. 203 del Codice della Strada;
- che, l'art. 201 del Codice della Strada costituisce una norma di favore per l'Amministrazione, che permette la notificazione successiva del verbale agli altri soggetti coobbligati, senza che ciò determini alcun meccanismo sostitutivo nella titolarità del rapporto: il soggetto obbligato identificato successivamente, nel ricevere la notifica della sanzione, risponderà in solido secondo quanto previsto dall'art. 196 Codice della Strada;
- che, la comunicazione dei dati del locatario, da parte della Società di autonoleggio, non ha alcuna base normativa e, pertanto, l'espletamento di tale adempimento non costituisce un fatto sopravvenuto estintivo della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento (cfr. Cass., sez. III, n. 32920/2022, n. 510/2023 e n. 1383/2023);
- l'inammissibilità della riproposizione dei motivi di merito non esaminati dal giudice e riproposti in appello, in quanto tardivamente proposti già nel primo grado di giudizio;
- l'erroneità della difesa dell'appellante circa la mancata indicazione del dies ad quem per il conteggio delle maggiorazioni ex art. 27 l. n. 689/1981, stante l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario, la quale impedirebbe al debitore di verificare la correttezza del calcolo degli interessi applicati in sede di riscossione;
- che, si evidenzia che tale motivo di opposizione attiene alla formazione e al contenuto della cartella di pagamento e, pertanto, riguarda esclusivamente l'operato della pag. 6/17 concessionaria, con conseguente difetto di legittimazione passiva del esponente sul punto, che non è neppure CP_1 in possesso della cartella (questa viene infatti notificata esclusivamente ai soggetti debitori);
-che, si contesta in ogni caso la doglianza anche nel merito, dal momento che la data di trasmissione del ruolo si ricava senz'altro dalla documentazione prodotta in giudizio dal (v. doc. 28 fascicolo di primo grado, nel Controparte_2 quale sono indicati, per ciascun verbale, il numero e la data del ruolo e la data di notifica della cartella). Sennonché, a fronte di tale produzione, controparte non ha formulato alcuna censura specifica in merito alla correttezza del calcolo degli interessi e alla loro misura, limitandosi a riproporre la generica e astratta deduzione (come detto, allo stato non verificabile) della mancata indicazione di tale informazione nella cartella di pagamento. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate:
“Rigettare l'appello, in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 135/2024; - dichiarare inammissibili, in quanto tardivamente proposti in primo grado, e in ogni caso respingere nel merito i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di Pace ed espressamente riproposti da ai sensi dell'art. 346 Parte_1
c.p.c.. Con rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi di lite, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione”.
4. Nessuno è comparso, né si è costituito per le altre parti appellate, di cui è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 19 Maggio 2025.
4.1. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. All'esito dell'udienza di prima comparizione di data 12 Maggio 2025, è stata verificata la rituale acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e con successiva ordinanza del 19 Maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza del 19 Novembre 2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352, c. 1, pag. 7/17 nn. 1, 2 e 3, c.p.c., con decorrenza a ritroso. A seguito di tale ultima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352, ult. c., c.p.c.
4.2. Nelle comparse conclusionali e nelle rispettive memorie di replica le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande, per come rassegnate in atti.
5. Ciò posto l'appello è infondato e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Occorre esaminare i motivi di gravame sollevati dalla parte appellante nei riguardi della sentenza del Giudice di Pace di Trento, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere nei riguardi delle posizioni controverse sorte con il ed è stato rigettato, per il resto, Controparte_7 il ricorso proposto da , con conseguente conferma del Pt_1 provvedimento impugnato. Risulta dagli atti e dai documenti di causa che la Società
svolge attività di noleggio e locazione di veicoli senza Pt_1 conducente e che, in data 23 Ottobre 2023, gli era stata notificata la cartella di pagamento ) n. 112 2023 CP_5
00037566 89 000, per il recupero delle sanzioni amministrative irrogate in qualità di proprietaria dei mezzi per violazione al Codice della Strada. È circostanza non contestata che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica dei verbali di violazione del Codice della Strada cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto della cartella medesima (come puntualmente indicato da nell'atto di opposizione Pt_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.). I verbali di accertamento costituiscono titolo esecutivo del tutto peculiare, dal momento che consentono all'Ente che irroga la sanzione di avviare la “riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori. Questa idoneità del verbale di accertamento viene meno, ai sensi dello stesso art. 203 C.d.S., in caso di ricorso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza-ingiunzione, che è pag. 8/17 titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza e contenuto differenti) ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa). Coerentemente con la disciplina dettata dall'art. 203 C.d.S., il ricorso al giudice di pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) contro il verbale di accertamento non impedisce che questo acquisti efficacia esecutiva, tanto è vero che è possibile soltanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato rimessa al giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. previgente, comma 3 ter (oggi ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 5, richiamato dall'art. 7, comma 6). Questa efficacia -in mancanza di sospensione- consente all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione. Peraltro, nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale come titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva, determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 22080/2017). Risulta, pertanto, pacifico che i verbali indicati nei ruoli di cui alla cartella oggetto di causa non sono stati impugnati ex art. 204 Codice della Strada e ai sensi del d.l.gs n. 150/2011. Costituisce, invece, elemento controverso e oggetto dell'impugnazione, la circostanza secondo cui, se la comunicazione dei dati del locatario fatta da Locauto alla competente Polizia locale, di cui ai singoli verbali di contestazione, siano qualificabili come ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 Codice della Strada. Sul punto, si sono registrati difformi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale in un primo periodo, anteriore al 2020 (salvi isolati remoti precedenti), aveva pressoché da sempre ritenuto pacifica l'esistenza del vincolo di solidarietà tra proprietario-locatore e conducente-locatario- presunto trasgressore, in caso di violazioni comminate durante il periodo di noleggio, in quanto tale rapporto è stato ritenuto finalizzato ad affiancare al proprietario anche il trasgressore, entrambi solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni comminate ai veicoli dati a noleggio.
pag. 9/17 Tuttavia, nel 2020, la Terza Sezione della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., ord. n. 10833 del 2020) si era espressa in favore della sufficienza della comunicazione dei dati del trasgressore, da parte delle società di noleggio agli enti accertatori, al fine dello scioglimento del vincolo di solidarietà tra noleggiatore e conducente. Si era, infatti, motivata l'assenza di una corresponsabilità tra proprietario-locatore e locatario-presunto trasgressore, affermando che il proprietario-locatore: “Nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S.e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni”(cfr. Cass. Civ., ord. n. 10833 del 2020). L'assunto ermeneutico dianzi richiamato non ha trovato riscontro in successive pronunce, in cui è stato ribadito che: “L'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate. Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente – da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass. Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.)” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ord. 09/11/2022, n. 32921-32920; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; conformi Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024; Id. n. 24926, pubbl. il 15/09/2021). pag. 10/17 Con i già citati pronunciamenti, la Suprema Corte ha, quindi, definitivamente chiarito l'inapplicabilità retroattiva della modifica normativa dell'art. 196 del Codice della Strada, operata dall'art. 1, c. 1, lett. g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, secondo cui le parole:
“Risponde solidalmente il locatario e” sono sostituite dalle seguenti: “il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione”, entrato in vigore in data 10.11.2021, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha testualmente affermato che detta “sopravvenienza normativa ... risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione - non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell'inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; conformi Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 09/11/2022, n. 32921-32920). Pertanto, prima della più volte citata riforma del 2021, la semplice tempestiva comunicazione del nominativo del trasgressore non poteva elidere il vincolo di solidarietà presente tra proprietario-locatore e conducente-locatario, presunto trasgressore, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto “estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; conformi Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024; Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 3786
pag. 11/17 pubbl. il 12/02/2024; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 09/11/2022, n. 32921-32920). Del resto, anche prima della più recente precitata giurisprudenza, era consolidato l'orientamento della Cassazione secondo il quale “la solidarietà, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operare all'esterno, fermo restando che all'interno, nel rapporto, cioè, tra società e i propri clienti, la società, estinta l'obbligazione di che trattasi avrà diritto di regresso nei confronti del proprio cliente che ha commesso l'infrazione” (cfr. Cass. Civ., sez. V, n. 26206 del 2020), nonché “Quanto al richiamo secondo il quale dell'art. 196 C.d.S., comma 1, seconda parte (Cass. n. 18988 del 2015; Cass. n. 1845 del 2018) deve interpretarsi nel senso che il locatore è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario, o ai soggetti equiparati, e al conducente (in senso alla Cass. n. 10833 del
2020)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 24926 del 2021). La reformatio in melius (circa la posizione del noleggiatore) introdotta dal legislatore con la più volte citata novella del
2021, entrata in vigore il 10 Novembre 2021, non opera, dunque, per il passato, laddove la Società di noleggio, per le sanzioni comminate nel periodo antecedente a detta riforma, come nel caso oggetto del presente giudizio, si siano limitate a comunicare tempestivamente agli Enti accertatori i nominativi dei presunti trasgressori e non anche a proporre tempestivo ricorso avverso i verbali ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada, non potendo nemmeno più proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle e le ingiunzioni riferite ai verbali comminati in precedenza alla riforma dell'art. 196, essendo tale tipologia di azione ormai ritenuta inammissibile. Per tali ragioni i dedotti motivi di appello devono ritenersi infondati. Pertanto, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente
“risponde solidalmente il locatario”, ciò, tuttavia, non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore;
né può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386, regolamento di attuazione dello stesso codice, che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche pag. 12/17 al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (cfr. Cass. Civ., ord. n. 28030 del 2019). Di tal guisa, la Società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1238 del 2019; Cass. Civ., ord. n. 4735 del 2019; Cass. Civ., ord. n. 28030 del 2019 e n. 28209 del 2019). In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di merito, nonché questo Giudice e altri Giudicanti dell'intestato Tribunale in ulteriori pronunce, richiamate dal CP_2
secondo cui la comunicazione delle generalità dei
[...] locatari e/o dei conducenti, effettuata in relazione a ogni singolo verbale di contestazione, non è equiparabile a un vero e proprio ricorso all'autorità prefettizia. In effetti con quelle comunicazioni Locauto, oltre ad indicare i nominativi dei soggetti che, alla data dell'infrazione, avevano in locazione i veicoli, si era limitata ad invitare l'amministrazione a “non procedere” nei suoi confronti “per il recupero della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione in oggetto” e le stesse, per come presentate sotto il profilo formale, quanto al destinatario e al contenuto, non appaiono qualificabili in termini di ricorso ex art. 203 Codice della Strada, al Prefetto, né contengono una chiara ed espressa richiesta di annullamento del verbale. Di tal guisa, il mancato esperimento di tali rimedi ha conferito ai verbali la natura di titolo esecutivo, in virtù dell'art. 203, c. 3, del Codice della Strada. In conseguenza di ciò, l'odierna appellante non può dedurre questioni attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, nel cui novero rientra anche l'eccepito difetto della propria titolarità passiva della situazione giuridica dedotta in giudizio. Inoltre, l'art. 196 del Codice della Strada dispone che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato pag. 13/17 dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione”. Con le recenti sentenze della terza sezione della Corte di Cassazione (si v. ord. n. 31454 del 2024; ord. n. 29015 del 2024; ord. n. 3786 del 2024; n. 1382 e 1383 del 2024; n. 510 e 32921 del 2022; n. 26206 del 2020) sono state superate le precedenti oscillazioni giurisprudenziali in merito all'interpretazione dell'art. 196 del Codice della Strada, chiarendosi definitivamente: l'irretroattività della riforma del disposto sopra cit. 196 C.d.S., intervenuta nel 2021, in ordine al regime della responsabilità solidale per le sanzioni comminate, esistente tra proprietario/noleggiatore e locatario/conducente (presunto/trasgressore). Non solo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato l'insufficienza, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della precitata novella del 2021, della semplice comunicazione da parte delle società di noleggio dei dati dei conducenti- locatari e, quindi, il corrispondente obbligo di necessaria tempestiva impugnazione dei verbali da parte delle società di noleggio, proprietarie dei veicoli, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale. Da ciò ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle esattoriali, con il rimedio dell'art. 615 c.p.c., nel caso in cui i verbali siano stati correttamente notificati e le società di noleggio non li abbiano tempestivamente impugnati, ma si siano limitate a comunicare solo i dati dei presunti trasgressore agli Enti accertatori. Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva, Pt_1 avrebbe dovuto far valere tale eccezione con l'impugnazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale che le erano stati notificati, mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, per evitare che gli stessi divenissero definitivi (cfr. Cass. civ. n.13664/2017 e Cass. civ. n. 1845/2018).
pag. 14/17 Pertanto, l'appello proposto deve essere rigettato, dal momento che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto l'opposizione alla cartella esattoriale inammissibile, poiché non si è attivata come avrebbe dovuto, Pt_1 impugnando i verbali di contestazione elevati dalla Polizia Locale. Le successive comunicazioni inoltrate dalla stessa all'Ente accertatore non costituiscono fatti estintivi delle pretese aventi ad oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative consolidate con il decorso dei termini previsti. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche l'appello proposto deve essere rigettato in ragione della correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da con riguardo alla cartella di pagamento n. 112 2023 Pt_1
00037566 89 000.
5.2. Quanto ai motivi di impugnazione riproposti in via subordinata dalla parte appellata ex art. 346 c.p.c., ritiene questo Giudice che essi non possano trovare accoglimento. In merito alla pretesa illegittimità della cartella per mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione (calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e verifica del termine di cui all'art. 3, comma 35-bis, del d.l. n. 203 del 2005), ritiene questo Giudice che tale eccezione afferisca a un vizio di motivazione della cartella e, come tale (vizio formale), assurge a motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. 1 c.p.c. (cfr. Cass. 8402/2018; Cass. 23531/2024), che doveva essere proposta nel termine perentorio di venti giorni ivi previsto. Nel caso che occupa, tale termine non risulta rispettato, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata all'appellante, in data 23 Ottobre 2023, e l'atto di citazione è stato dallo stesso notificato in data 5 Dicembre 2023 (si v. fascicolo primo grado), quindi, ampiamente dopo la scadenza di detto termine. Quanto alla pretesa illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 – a tenore del quale: “In tutti i casi di pag. 15/17 riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo” –, va osservato che tale disposizione è riferibile ai crediti tributari e alle riscossioni di importo inferiore ad Euro mille, con ciò escludendosi dall'ambito applicativo la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada riguardanti il caso di specie. Per tali ragioni, l'appello proposto non è meritevole di accoglimento, con conseguente conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
6. La natura controversa della materia oggetto di causa, sia sul piano ermeneutico che della disciplina applicabile, la quale è stata interessata da plurimi approdi pretori della giurisprudenza di legittimità e da una novella legislativa, determinano questo Giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v. Corte cost., sent. n. 77 del 2018) e a confermare la sentenza di primo grado in cui è stata adottata analoga statuizione. In considerazione dell'esito del presente giudizio la parte appellante è, comunque, tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, del T.U. di cui al d.P.R. del 30 Maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, c. 17 e 18, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio in grado di appello pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
pag. 16/17 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, nei limiti del gravame proposto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Trento, n. 135 del 2024;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. La parte appellante soccombente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva. Così deciso in Trento, il 21 Dicembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
**** Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2488/2024 RGAC, pendente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam Odorizzi presso il cui Studio è elettivamente domiciliata, sito in Via Calepina, n. 65, in Trento, in virtù di procura in atti
- Appellante- NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 sentan sentato e difeso dall'Avv. Cinzia Palma, Funzionario dipendente, Responsabile del Settore Avvocatura Comunale del , Controparte_1 giusta Delibera del Commissario Strao i della Giunta n. 52 dell'8.04.2025 elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale - Settore Affari Legali e Contenzioso, giusta procura alle liti depositata contestualmente nel fascicolo telematico
- Appellato - E (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 sentan sentato e difeso CP_3
v.ti AN Iannotta, IA IV, NI RO e Federico Trento della Civica Avvocatura, insieme all'Avv.ta SA ZE ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, sito in Trento, in Piazza di Centa n. 13/1, giusta procura alle liti depositata contestualmente nel fascicolo telematico
- Appellato - E (C.F. Controparte_4
.; P.IVA_4
(P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_5 entante
(C.F. ), in persona Parte_3 P.IVA_6 tante (C.F. ), in persona del Parte_4 P.IVA_7 ntante
(C.F. ), in persona Parte_5 P.IVA_8
(P. IVA ), in persona Parte_6 P.IVA_9 presenta compari, né costituiti;
- Appellati contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 135/2024 del Giudice di Pace di Trento, depositata il 26 Aprile 2024 e pubblicata, in data 06.05.2024, nel giudizio iscritto al n. 4942/2023 RG, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la ha proposta gravame nei Parte_1 confronti della 2024, con la quale il Giudice di Pace di Trento ha respinto il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., proposto avverso la cartella di pagamento n. CP_5
n. 112 2023 00037566 89 000 dell' Controparte_6
, notificata all'appellante
[...] icolo di primo grado) avente ad oggetto i ruoli dei Comuni resistenti per complessivi Euro 24.678,20. I ruoli in questione avevano ad oggetto infrazioni al Codice della Strada
pag. 2/17 contestate alla Locauto, in qualità di proprietaria, ma commessi dai conducenti e/o locatari del mezzo al tempo dell'infrazione. L'appellante ha proposto sostanzialmente due motivi di impugnazione che riguardano:
1) i requisiti del ricorso ex art. 203 Codice della Strada e conseguenze sull'atto ex art. 204 Codice della Strada in mancanza di riscontro;
2) in via subordinata, la legittimazione passiva del locatore ex art. 196 Codice della Strada, in esito alla comunicazione dei dati del locatario. A tal fine, la parte appellante ha dedotto:
- che, ricevuta la notifica del verbale contenente la contestazione, tempestivamente aveva trasmesso ai vari uffici accertatori della contestazione e odierni appellati, la comunicazione dei dati del locatario (v. docc. 2, 3, 4 e 5 fascicolo di primo grado – sub doc. 3 appello), ivi formulando espressamente richiesta di archiviazione a fronte del difetto di legittimazione passiva del locatore che, in quanto comunicati i dati del locatario, si riteneva liberato da ogni responsabilità;
- che, la richiesta di archiviazione è da qualificarsi come un ricorso ex art. 203 Codice della Strada con tutti i conseguenti effetti;
- che, a seguito della proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 204, comma 1, Codice della Strada, il Prefetto avrebbe dovuto pronunciarsi entro 120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Ufficio accertatore, attraverso l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o, ove non avesse ritenuto fondato l'accertamento, con l'emissione di un'ordinanza motivata di archiviazione degli atti;
- che, tale termine, al pari dei termini di cui all'art. 203, commi 1-bis e 2, è perentorio, ai sensi del comma 1-bis, il quale prevede espressamente: “I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”,
pag. 3/17 - che, nel caso di specie, a distanza di 120 giorni, anche cumulati con i termini cui all'art. 203, commi 1-bis e 2, non è pervenuto alcun riscontro a e, pertanto, in mancanza, Pt_1 di riscontro il ricorso (al Prefetto) al tempo presentato dalla ricorrente/appellante (si v. docc. 2, 3, 4 e 5 fascicolo di primo grado – riprodotti sub doc. 3 appello) deve considerarsi accolto;
- che, a fronte del venire meno – per silenzio assenso – dei verbali di accertamento, la stessa cartella che ad essi si riferisce deve ritenersi emessa in mancanza di un titolo legittimante;
- che, erroneamente, pertanto, il primo Giudice, in violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., nonché degli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204-bis del Codice della Strada, ha respinto il ricorso per inammissibilità dello stesso;
- che, si evidenzia un errore e contrasto motivazionale, in quanto la Società Locauto esercita l'attività di noleggio auto senza conducente sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 84 del Codice della Strada e, di conseguenza, per l'art. 196 Codice della Strada (ovvero il d.lgs. n. 285/1992) il responsabile solidale dell'infrazione con il locatario è il conducente (e non come erroneamente affermato in sentenza il locatore). Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via principale: accertare l'illegittimità della cartella di pagamento CP_5
n. 112 2023 00037566 89 000, con declaratoria di inefficacia e/o comunque annullamento della cartella di pagamento citata relativamente ai ruoli e ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza dei comuni convenuti;
- in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2023 00037566 89 000 notificata il 23 ottobre 2023, dichiarando in ogni caso che Pt_1 non è debitrice per le sanzioni amministrative relative alle
[...] violazioni al Codice della Strada di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti ai Comuni convenuti. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
pag. 4/17 2. Si è costituito in giudizio il , il quale ha Controparte_1 dedotto:
- che, la comunicazione da parte della società di noleggio, odierna appellante, non può configurare un ricorso al Prefetto come disciplinato dall'art. 203 del Codice della Strada, nulla essendovi riportato, sia in ordine alle ragioni giuridiche, sia al petitum chiesto, sia alle conclusioni da far accogliere alla prefettura competente per territorio, ravvisandosi unicamente in tali comunicazioni una semplice informativa con richiesta di rinotifica senza che in essa sia contenuta la conclusione di annullamento dei verbali presupposti della cartella impugnata;
- che, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle Società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 del Codice della Strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della Locauto, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al Prefetto o al Giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis del Codice della Strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi;
- che, prive di pregio si palesano le censure sollevate con riguardo all'indebita applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della l. n. 689 del 1981. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “1. rigettare, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati nel presente atto la domanda di appello per la riforma della sentenza impugnata n. 135/2024 emessa dal GdP di Trento il 6.05.2024, così confermando la sentenza impugnata;
2. per l'effetto, dichiarare legittima la cartella di pagamento gravata per inammissibilità della opposizione ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della notifica del verbale di contestazione n. PH/1217/2021 elevato dalla Polizia Municipale di quale atto presupposto della cartella di pagamento n. CP_1
11220230003756689000 notificata all'appellante in data 23.10.2023 condannando l'appellante al pagamento della somma pari ad € 425,20; 3. con conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali e contributo previdenziale al 23,80% (in luogo di CAP e IVA) da calcolarsi sui dovuti oneri di avvocato”.
pag. 5/17 3. Si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_2 eccepito, quanto sinteticamente di seguito riportato:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 615 c.p.c. proposto in primo grado, producendo a sostegno numerosa giurisprudenza;
- l'infondatezza delle domande avversarie in ragione, da un lato, dell'irrilevanza dell'eventuale invio delle comunicazioni alla Polizia locale e non già al Prefetto, contenenti i dati dei locatari, prive di una base normativa, non individuabile neppure nel disposto dell'art. 386 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;
dall'altro lato, della non assimilabilità delle predette comunicazioni ai ricorsi al Prefetto ex art. 203 del Codice della Strada;
- che, l'art. 201 del Codice della Strada costituisce una norma di favore per l'Amministrazione, che permette la notificazione successiva del verbale agli altri soggetti coobbligati, senza che ciò determini alcun meccanismo sostitutivo nella titolarità del rapporto: il soggetto obbligato identificato successivamente, nel ricevere la notifica della sanzione, risponderà in solido secondo quanto previsto dall'art. 196 Codice della Strada;
- che, la comunicazione dei dati del locatario, da parte della Società di autonoleggio, non ha alcuna base normativa e, pertanto, l'espletamento di tale adempimento non costituisce un fatto sopravvenuto estintivo della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento (cfr. Cass., sez. III, n. 32920/2022, n. 510/2023 e n. 1383/2023);
- l'inammissibilità della riproposizione dei motivi di merito non esaminati dal giudice e riproposti in appello, in quanto tardivamente proposti già nel primo grado di giudizio;
- l'erroneità della difesa dell'appellante circa la mancata indicazione del dies ad quem per il conteggio delle maggiorazioni ex art. 27 l. n. 689/1981, stante l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario, la quale impedirebbe al debitore di verificare la correttezza del calcolo degli interessi applicati in sede di riscossione;
- che, si evidenzia che tale motivo di opposizione attiene alla formazione e al contenuto della cartella di pagamento e, pertanto, riguarda esclusivamente l'operato della pag. 6/17 concessionaria, con conseguente difetto di legittimazione passiva del esponente sul punto, che non è neppure CP_1 in possesso della cartella (questa viene infatti notificata esclusivamente ai soggetti debitori);
-che, si contesta in ogni caso la doglianza anche nel merito, dal momento che la data di trasmissione del ruolo si ricava senz'altro dalla documentazione prodotta in giudizio dal (v. doc. 28 fascicolo di primo grado, nel Controparte_2 quale sono indicati, per ciascun verbale, il numero e la data del ruolo e la data di notifica della cartella). Sennonché, a fronte di tale produzione, controparte non ha formulato alcuna censura specifica in merito alla correttezza del calcolo degli interessi e alla loro misura, limitandosi a riproporre la generica e astratta deduzione (come detto, allo stato non verificabile) della mancata indicazione di tale informazione nella cartella di pagamento. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate:
“Rigettare l'appello, in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 135/2024; - dichiarare inammissibili, in quanto tardivamente proposti in primo grado, e in ogni caso respingere nel merito i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di Pace ed espressamente riproposti da ai sensi dell'art. 346 Parte_1
c.p.c.. Con rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi di lite, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione”.
4. Nessuno è comparso, né si è costituito per le altre parti appellate, di cui è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 19 Maggio 2025.
4.1. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. All'esito dell'udienza di prima comparizione di data 12 Maggio 2025, è stata verificata la rituale acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e con successiva ordinanza del 19 Maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza del 19 Novembre 2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352, c. 1, pag. 7/17 nn. 1, 2 e 3, c.p.c., con decorrenza a ritroso. A seguito di tale ultima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352, ult. c., c.p.c.
4.2. Nelle comparse conclusionali e nelle rispettive memorie di replica le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande, per come rassegnate in atti.
5. Ciò posto l'appello è infondato e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Occorre esaminare i motivi di gravame sollevati dalla parte appellante nei riguardi della sentenza del Giudice di Pace di Trento, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere nei riguardi delle posizioni controverse sorte con il ed è stato rigettato, per il resto, Controparte_7 il ricorso proposto da , con conseguente conferma del Pt_1 provvedimento impugnato. Risulta dagli atti e dai documenti di causa che la Società
svolge attività di noleggio e locazione di veicoli senza Pt_1 conducente e che, in data 23 Ottobre 2023, gli era stata notificata la cartella di pagamento ) n. 112 2023 CP_5
00037566 89 000, per il recupero delle sanzioni amministrative irrogate in qualità di proprietaria dei mezzi per violazione al Codice della Strada. È circostanza non contestata che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica dei verbali di violazione del Codice della Strada cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto della cartella medesima (come puntualmente indicato da nell'atto di opposizione Pt_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.). I verbali di accertamento costituiscono titolo esecutivo del tutto peculiare, dal momento che consentono all'Ente che irroga la sanzione di avviare la “riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori. Questa idoneità del verbale di accertamento viene meno, ai sensi dello stesso art. 203 C.d.S., in caso di ricorso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza-ingiunzione, che è pag. 8/17 titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza e contenuto differenti) ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa). Coerentemente con la disciplina dettata dall'art. 203 C.d.S., il ricorso al giudice di pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) contro il verbale di accertamento non impedisce che questo acquisti efficacia esecutiva, tanto è vero che è possibile soltanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato rimessa al giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. previgente, comma 3 ter (oggi ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 5, richiamato dall'art. 7, comma 6). Questa efficacia -in mancanza di sospensione- consente all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione. Peraltro, nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale come titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva, determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 22080/2017). Risulta, pertanto, pacifico che i verbali indicati nei ruoli di cui alla cartella oggetto di causa non sono stati impugnati ex art. 204 Codice della Strada e ai sensi del d.l.gs n. 150/2011. Costituisce, invece, elemento controverso e oggetto dell'impugnazione, la circostanza secondo cui, se la comunicazione dei dati del locatario fatta da Locauto alla competente Polizia locale, di cui ai singoli verbali di contestazione, siano qualificabili come ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 Codice della Strada. Sul punto, si sono registrati difformi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale in un primo periodo, anteriore al 2020 (salvi isolati remoti precedenti), aveva pressoché da sempre ritenuto pacifica l'esistenza del vincolo di solidarietà tra proprietario-locatore e conducente-locatario- presunto trasgressore, in caso di violazioni comminate durante il periodo di noleggio, in quanto tale rapporto è stato ritenuto finalizzato ad affiancare al proprietario anche il trasgressore, entrambi solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni comminate ai veicoli dati a noleggio.
pag. 9/17 Tuttavia, nel 2020, la Terza Sezione della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., ord. n. 10833 del 2020) si era espressa in favore della sufficienza della comunicazione dei dati del trasgressore, da parte delle società di noleggio agli enti accertatori, al fine dello scioglimento del vincolo di solidarietà tra noleggiatore e conducente. Si era, infatti, motivata l'assenza di una corresponsabilità tra proprietario-locatore e locatario-presunto trasgressore, affermando che il proprietario-locatore: “Nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S.e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni”(cfr. Cass. Civ., ord. n. 10833 del 2020). L'assunto ermeneutico dianzi richiamato non ha trovato riscontro in successive pronunce, in cui è stato ribadito che: “L'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate. Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente – da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass. Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.)” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ord. 09/11/2022, n. 32921-32920; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; conformi Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024; Id. n. 24926, pubbl. il 15/09/2021). pag. 10/17 Con i già citati pronunciamenti, la Suprema Corte ha, quindi, definitivamente chiarito l'inapplicabilità retroattiva della modifica normativa dell'art. 196 del Codice della Strada, operata dall'art. 1, c. 1, lett. g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, secondo cui le parole:
“Risponde solidalmente il locatario e” sono sostituite dalle seguenti: “il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione”, entrato in vigore in data 10.11.2021, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha testualmente affermato che detta “sopravvenienza normativa ... risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione - non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell'inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; conformi Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 09/11/2022, n. 32921-32920). Pertanto, prima della più volte citata riforma del 2021, la semplice tempestiva comunicazione del nominativo del trasgressore non poteva elidere il vincolo di solidarietà presente tra proprietario-locatore e conducente-locatario, presunto trasgressore, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto “estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; conformi Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024; Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 3786
pag. 11/17 pubbl. il 12/02/2024; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 09/11/2022, n. 32921-32920). Del resto, anche prima della più recente precitata giurisprudenza, era consolidato l'orientamento della Cassazione secondo il quale “la solidarietà, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operare all'esterno, fermo restando che all'interno, nel rapporto, cioè, tra società e i propri clienti, la società, estinta l'obbligazione di che trattasi avrà diritto di regresso nei confronti del proprio cliente che ha commesso l'infrazione” (cfr. Cass. Civ., sez. V, n. 26206 del 2020), nonché “Quanto al richiamo secondo il quale dell'art. 196 C.d.S., comma 1, seconda parte (Cass. n. 18988 del 2015; Cass. n. 1845 del 2018) deve interpretarsi nel senso che il locatore è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario, o ai soggetti equiparati, e al conducente (in senso alla Cass. n. 10833 del
2020)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 24926 del 2021). La reformatio in melius (circa la posizione del noleggiatore) introdotta dal legislatore con la più volte citata novella del
2021, entrata in vigore il 10 Novembre 2021, non opera, dunque, per il passato, laddove la Società di noleggio, per le sanzioni comminate nel periodo antecedente a detta riforma, come nel caso oggetto del presente giudizio, si siano limitate a comunicare tempestivamente agli Enti accertatori i nominativi dei presunti trasgressori e non anche a proporre tempestivo ricorso avverso i verbali ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada, non potendo nemmeno più proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle e le ingiunzioni riferite ai verbali comminati in precedenza alla riforma dell'art. 196, essendo tale tipologia di azione ormai ritenuta inammissibile. Per tali ragioni i dedotti motivi di appello devono ritenersi infondati. Pertanto, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente
“risponde solidalmente il locatario”, ciò, tuttavia, non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore;
né può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386, regolamento di attuazione dello stesso codice, che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche pag. 12/17 al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (cfr. Cass. Civ., ord. n. 28030 del 2019). Di tal guisa, la Società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1238 del 2019; Cass. Civ., ord. n. 4735 del 2019; Cass. Civ., ord. n. 28030 del 2019 e n. 28209 del 2019). In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di merito, nonché questo Giudice e altri Giudicanti dell'intestato Tribunale in ulteriori pronunce, richiamate dal CP_2
secondo cui la comunicazione delle generalità dei
[...] locatari e/o dei conducenti, effettuata in relazione a ogni singolo verbale di contestazione, non è equiparabile a un vero e proprio ricorso all'autorità prefettizia. In effetti con quelle comunicazioni Locauto, oltre ad indicare i nominativi dei soggetti che, alla data dell'infrazione, avevano in locazione i veicoli, si era limitata ad invitare l'amministrazione a “non procedere” nei suoi confronti “per il recupero della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione in oggetto” e le stesse, per come presentate sotto il profilo formale, quanto al destinatario e al contenuto, non appaiono qualificabili in termini di ricorso ex art. 203 Codice della Strada, al Prefetto, né contengono una chiara ed espressa richiesta di annullamento del verbale. Di tal guisa, il mancato esperimento di tali rimedi ha conferito ai verbali la natura di titolo esecutivo, in virtù dell'art. 203, c. 3, del Codice della Strada. In conseguenza di ciò, l'odierna appellante non può dedurre questioni attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, nel cui novero rientra anche l'eccepito difetto della propria titolarità passiva della situazione giuridica dedotta in giudizio. Inoltre, l'art. 196 del Codice della Strada dispone che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato pag. 13/17 dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione”. Con le recenti sentenze della terza sezione della Corte di Cassazione (si v. ord. n. 31454 del 2024; ord. n. 29015 del 2024; ord. n. 3786 del 2024; n. 1382 e 1383 del 2024; n. 510 e 32921 del 2022; n. 26206 del 2020) sono state superate le precedenti oscillazioni giurisprudenziali in merito all'interpretazione dell'art. 196 del Codice della Strada, chiarendosi definitivamente: l'irretroattività della riforma del disposto sopra cit. 196 C.d.S., intervenuta nel 2021, in ordine al regime della responsabilità solidale per le sanzioni comminate, esistente tra proprietario/noleggiatore e locatario/conducente (presunto/trasgressore). Non solo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato l'insufficienza, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della precitata novella del 2021, della semplice comunicazione da parte delle società di noleggio dei dati dei conducenti- locatari e, quindi, il corrispondente obbligo di necessaria tempestiva impugnazione dei verbali da parte delle società di noleggio, proprietarie dei veicoli, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale. Da ciò ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle esattoriali, con il rimedio dell'art. 615 c.p.c., nel caso in cui i verbali siano stati correttamente notificati e le società di noleggio non li abbiano tempestivamente impugnati, ma si siano limitate a comunicare solo i dati dei presunti trasgressore agli Enti accertatori. Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva, Pt_1 avrebbe dovuto far valere tale eccezione con l'impugnazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale che le erano stati notificati, mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, per evitare che gli stessi divenissero definitivi (cfr. Cass. civ. n.13664/2017 e Cass. civ. n. 1845/2018).
pag. 14/17 Pertanto, l'appello proposto deve essere rigettato, dal momento che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto l'opposizione alla cartella esattoriale inammissibile, poiché non si è attivata come avrebbe dovuto, Pt_1 impugnando i verbali di contestazione elevati dalla Polizia Locale. Le successive comunicazioni inoltrate dalla stessa all'Ente accertatore non costituiscono fatti estintivi delle pretese aventi ad oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative consolidate con il decorso dei termini previsti. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche l'appello proposto deve essere rigettato in ragione della correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da con riguardo alla cartella di pagamento n. 112 2023 Pt_1
00037566 89 000.
5.2. Quanto ai motivi di impugnazione riproposti in via subordinata dalla parte appellata ex art. 346 c.p.c., ritiene questo Giudice che essi non possano trovare accoglimento. In merito alla pretesa illegittimità della cartella per mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione (calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e verifica del termine di cui all'art. 3, comma 35-bis, del d.l. n. 203 del 2005), ritiene questo Giudice che tale eccezione afferisca a un vizio di motivazione della cartella e, come tale (vizio formale), assurge a motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. 1 c.p.c. (cfr. Cass. 8402/2018; Cass. 23531/2024), che doveva essere proposta nel termine perentorio di venti giorni ivi previsto. Nel caso che occupa, tale termine non risulta rispettato, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata all'appellante, in data 23 Ottobre 2023, e l'atto di citazione è stato dallo stesso notificato in data 5 Dicembre 2023 (si v. fascicolo primo grado), quindi, ampiamente dopo la scadenza di detto termine. Quanto alla pretesa illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 – a tenore del quale: “In tutti i casi di pag. 15/17 riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo” –, va osservato che tale disposizione è riferibile ai crediti tributari e alle riscossioni di importo inferiore ad Euro mille, con ciò escludendosi dall'ambito applicativo la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada riguardanti il caso di specie. Per tali ragioni, l'appello proposto non è meritevole di accoglimento, con conseguente conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
6. La natura controversa della materia oggetto di causa, sia sul piano ermeneutico che della disciplina applicabile, la quale è stata interessata da plurimi approdi pretori della giurisprudenza di legittimità e da una novella legislativa, determinano questo Giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v. Corte cost., sent. n. 77 del 2018) e a confermare la sentenza di primo grado in cui è stata adottata analoga statuizione. In considerazione dell'esito del presente giudizio la parte appellante è, comunque, tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, del T.U. di cui al d.P.R. del 30 Maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, c. 17 e 18, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio in grado di appello pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
pag. 16/17 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, nei limiti del gravame proposto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Trento, n. 135 del 2024;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. La parte appellante soccombente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva. Così deciso in Trento, il 21 Dicembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
pag. 17/17