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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/12/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATANIA GIOVANNA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FICARELLE N. 1 98042 PACE DEL MELA presso il difensore avv. CATANIA GIOVANNA
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVRIN ELVIS, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA BORSA 1/A CASTELFRANCO VENETO presso il difensore avv. FAVRIN ELVIS
Convenuto
Conclusioni delle parti:
Conclusioni per parte opponente Parte_1 come da note per udienza a trattazione scritta, depositate in data 29.10.2025;
“1) In via principale, alla luce dell'intervenuta transazione tra le parti, regolarmente sottoscritta e allegata agli atti del presente giudizio, si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante la natura conciliativa dell'accordo e l'assenza di soccombenza. 2) In merito all'efficacia dell'accordo transattivo, si evidenzia che lo stesso è stato sino ad oggi puntualmente onorato da e che le clausole contenute, in particolare quelle di Parte_1 cui ai punti 3.2 e 3.3, sono strettamente connesse al presente procedimento.
pagina 1 di 7 Il punto 3.2 stabilisce che il pagamento anticipato da parte di o del terzo garante Parte_1
(Sig. costituisce adempimento volontario e negoziale dell'obbligazione oggetto di Pt_2 causa, anticipando gli effetti della sentenza che sarà pronunciata nel presente giudizio. Tale pagamento, pur non determinando automaticamente l'estinzione del processo, incide direttamente sull'interesse sostanziale sotteso alla domanda giudiziale, rendendo superflua la prosecuzione del contenzioso, salvo quanto previsto dalla clausola condizionata. 3) Il punto 3.3 dell'accordo introduce una chiara clausola risolutiva, secondo cui l'efficacia dell'accordo è subordinata all'esito del giudizio: qualora il Tribunale accerti, anche parzialmente, la fondatezza delle domande di (ad esempio mediante riduzione Parte_1 dell'importo dovuto, riconoscimento di danni o attribuzione di spese), l'accordo decadrà e le cambiali costituite in garanzia saranno restituite al Sig. Pt_2
Si tratta, dunque, di una condizione risolutiva sospensiva, che non incide sullo svolgimento del processo, ma che subordina la stabilità dell'accordo all'esito della pronuncia giudiziale. In assenza di una pronuncia favorevole a e in presenza del totale pagamento del Parte_1 debito da parte del terzo garante, il contenzioso deve ritenersi definitivamente risolto. 4) Si evidenzia inoltre che l'accordo transattivo non prevede alcuna clausola condizionale a favore di né alcuna riserva di ulteriori oneri, spese o pretese in caso di CP_1 adempimento integrale da parte di o del terzo. Al contrario, l'accordo prevede Parte_1 espressamente che, in caso di pagamento integrale, rinunci a ogni ulteriore pretesa CP_1
e dichiari la propria piena soddisfazione. Per quanto concerne le conclusioni si ribadiscono le seguenti domande:
- In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della superiore e assorbente domanda, dichiarare l'inadempimento della per tutte le ragioni ivi esposte;
CP_1
- Accertare e dichiarare che i materiali forniti da sono affetti dai vizi e dalle difformità CP_1 illustrate negli atti e verbali di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.;
- accertare e dichiarare il diritto della TGC alla riduzione proporzionale dei prezzi dei materiali risultanti difettosi nella misura che si quantifica allo stato in euro 62.518,65 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e/o determinata in via equitativa;
Parte
- accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
- Con rifusione integrale delle spese di lite.”
Conclusioni per parte opposta CP_1 come da note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate in data 18.04.2025,
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 2741/2023 (n. 6601/2023 R.G.) Tribunale di Padova, con condanna di , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di Euro 57.946,22, oltre interessi ex art.
4-5 CP_1
pagina 2 di 7 D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 407,00 per anticipazioni ed Euro 2.242,00 per compenso professionale, oltre IVA e C.P.A. e successive occorrende, o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e alla rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo effettivo. ANCORA NEL MERITO: Dichiararsi improponibili e/o inammissibili e comunque rigettarsi tutte le domande formulate da in Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 02.01.2024 e Parte_1 comunque nel corso del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni in atti. In ogni caso, dichiarare che nulla deve a per nessun titolo, CP_1 Parte_1 ragione o causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
Condannarsi in ogni caso , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore dei della somma capitale di Euro 57.946,22, o la diversa CP_1 somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della Comparsa di Costituzione e Risposta (15.03.2024) al dì saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria, oltre accessori ed oltre alle spese della procedura monitoria. In ogni caso, dichiarare che nulla deve a per nessun titolo, ragione o causa. CP_1 Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte una o più domande tra quelle formulate dall'attrice opponente, e una qualsiasi somma fosse ritenuta dovuta a quest'ultima da parte di compensarsi detta somma con l'importo spettante alla CP_1 convenuta opposta per le causali di cui in atti e condannarsi , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere il maggior credito spettante a CP_1 oltre alla rivalutazione monetaria, oltre agli interessi moratori, ex art.
4-5 D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto, o ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della Comparsa di Costituzione e Risposta (15.03.2024), comunque al saldo effettivo. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: Condannarsi , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_1 favore dei della somma capitale di Euro 7.846,08 di cui alla fattura n. 32/2024, o CP_1 la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della Comparsa di Costituzione e Risposta (15.03.2024) al dì saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria, oltre accessori ed oltre alle spese della procedura monitoria.” IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale, anche della fase monitoria, interamente rifusi. IN OGNI CASO: Si dichiara anche in tal sede e in ogni caso di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate da controparte, o ove relative a fatti, allegazioni e/o deduzioni
pagina 3 di 7 introdotte nel giudizio quando le preclusioni assertive già erano maturate, e comunque (come già dichiarato nella propria Memoria ex art. 171ter n. 2) c.p.c. del 16.05.2024) sulle conclusioni riportate nella Memoria ex art. 171ter n. 1) c.p.c. di del 16.04.2024, Pt_1 trattandosi di domande non solo infondate, ma nuove e del tutto diverse, per petitum e causa petendi, rispetto a quelle formulate nell'atto di citazione in opposizione a D.I., dunque concretizzanti una mutatio libelli e pertanto inammissibili.”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 2741/2023, il Tribunale di Padova ingiungeva a di Parte_1 pagare, in favore di l'importo complessivo di € 57.946,22 a titolo di corrispettivo CP_1 per la fornitura dei beni meglio indicati nelle fatture azionate. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1 deducendo l'inadempimento di controparte per averle fornito dei materiali affetti da vizi e difformità in tre cantieri da lei eseguiti quali sub appaltatrice, e per la mancata consegna dei motori per le tende. Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la riduzione proporzionale dei prezzi dei materiali ritenuti difettosi e il risarcimento del danno. Si è costituita in giudizio la contestando nel merito la fondatezza della domanda CP_1 attorea e chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta ha evidenziato che le fatture azionate in via monitoria avevano ad oggetto tende da sole e relativi accessori, su cui nessuna contestazione era mai stata mossa, e che non avevano nessun collegamento con gli eventi e i cantieri menzionati nell'opposizione, eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione e decadenza. Inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale con riferimento al “cantiere Piovan Pasquale”, per cui aveva regolarmente fornito le tende e non ricevuto il corrispettivo per complessivi € 7846,08. Con ordinanza del 22.06.2024, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, mentre è stata rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione ex artt. 186 bis o 186 ter c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta con riferimento all'importo richiesto in via riconvenzionale. La proposta ex art 185bis cpc formulata non è stata accettata dalle parti. La causa è stata istruita mediante prova per testi e documenti, e rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 189 c.p.c. In data 05.03.2025 è stata assegnata al ruolo di questo Giudice, e trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2.
ha azionato in via monitoria due fatture (la n. 1669/2023 e la n. 2338/2023) relative alla CP_1 fornitura, in favore di , di tende da sole, con relativi accessori e motori, da installare sui Pt_1 cantieri seguiti da quest'ultima quale subappaltatrice della Power – on s.r.l. Con l'opposizione, ha lamentato che, con riferimento a tre dei cantieri che la vedevano Pt_1 quale sub appaltatrice (nello specifico i cantieri ”, “ ” e Parte_3 Persona_1
pagina 4 di 7 ”), la convenuta avrebbe consegnato materiale scadente e inadeguato relativo al Per_2 cappotto degli edifici e non avrebbe consegnato i motori delle tende (quanto al solo cantiere
), con conseguente danno in capo alla stessa pari a quantomeno €62.518,65. Per_1
Le doglianze hanno quindi ad oggetto materiale diverso rispetto a quello di cui alle fatture azionate, posto che anche la questione della mancata consegna del motore della tenda attiene ad un cantiere diverso rispetto a quelli riportati nelle fatture, e oggetto, invece, della fattura n. 32/2024 azionata da con la domanda riconvenzionale. CP_1
Va quindi rilevato, come già motivato in sede di ordinanza del 24.6.2024, che l'opposizione di fonda sull'esistenza di un controcredito di natura risarcitoria in capo a da porre in Pt_1 compensazione con il credito dell'ingiungente GPA. Così delineato l'oggetto del giudizio, va innanzitutto escluso che sia intervenuta una cessazione della materia del contendere. Con la comparsa conclusionale, T.G.C ha allegato che, a fronte della richiesta di liquidazione giudiziale depositata da , tra le parti sarebbe intervenuto accordo transattivo, con CP_1 coinvolgimento anche del terzo . Parte_4
Il documento allegato, tuttavia, anche a prescindere dalla questione della ammissibilità dello stesso, non costituisce un accordo transattivo tra le parti del presente giudizio, ma un mero atto di espromissione del debito di nei confronti di da parte del terzo Pt_1 CP_1 Pt_2 senza liberazione del debitore originario (cfr art 3.1). Nello stesso atto, non sottoscritto da
, è poi indicato che mantiene il credito totale nei confronti di (cfr punto e)). Pt_1 CP_1 Pt_1
La tesi va quindi respinta.
3. Venendo al merito dell'opposizione, vanno richiamate le motivazioni già rese nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art 648 cpc. Rilevato, infatti, che il rapporto tra le parti deve essere qualificato come vendita – fornitura, e non quale sub appalto, l'allegazione dei vizi del materiale edile è del tutto generica (i materiali vengono indicati come “inadeguati” o che “non hanno permesso di eseguire a regola d'arte le lavorazioni) e solo in sede di note per l'udienza del 9.7.2024, e quindi del tutto tardivamente, è stata indicato che il prodotto fornito sarebbe stato “privo delle qualità elastometriche”, il che rende del tutto esplorativa la richiesta CTU. A ciò va aggiunto che, trovando applicazione la disciplina del contratto di vendita e a fronte di espressa eccezione da parte della convenuta, la società attrice non ha provato – né a monte specificamente allegato – di aver rispettato i ristretti tempi per la denunzia dei vizi (e la proposizione delle relative azioni, tra cui anche quella di risarcimento del danno). Tardive, infatti, risultano le allegazioni contenute nelle note di udienza sopra richiamate, circa la conoscenza dei vizi solo nell'ambito del giudizio in essere tra e la sua subappaltante Pt_1
Power-on s.r.l (su cui nulla è stato specificamente allegato o prodotto nel rispetto dei termini di preclusione).
pagina 5 di 7 Pertanto, rilevato che la questione della mancata consegna del motore della tenda attiene alla diversa fattura 32/2024, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da , questa, in primo luogo, deve CP_1 ritenersi ammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è ammissibile la proposizione da parte dell'opposto (“attore” sostanziale) con la comparsa di risposta di domande che trovano il loro fondamento nel medesimo interesse e nella medesima “vicenda sostanziale” che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e ciò “anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto” (in tal senso v. Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933 da ultimo anche Cass sezioni unite 15.10.2024 n. 26727). Nel caso di specie, peraltro, la domanda riconvenzionale trova la propria origine nella stessa eccezione di parte opponente di mancata fornitura della motorizzazione della tenda per il cantiere ”. Persona_1
La domanda, poi, è fondata. Dal preventivo prodotto dalla stessa opponente (cfr doc. 9 di parte attrice), si evince che la fornitura aveva ad oggetto tre tende motorizzate ed una manuale. I testi escussi hanno confermato l'avvenuto montaggio di tali tende, di cui tre motorizzate (cfr doc. 8 di parte convenuta, nonché dichiarazione teste [“guardando la prima foto Tes_1 ingrandita posso dire che la cappottina che copre le due finestre è motorizzata;
posso dire questo perché seppur il motore non si veda dalle foto, non c'è né la corda né l'arganello per l'apertura manuale. L'arganello si nota invece nella tenda a bracci della foto successiva e si vede anche il bastone per girarlo;
mi riferisco alla seconda foto ingrandita ove sotto alla finestra si notano 3 panchine. La terza foto ingrandita rappresenta una tenda a bracci motorizzata e posso dirlo guardando le staffe ed i supporti laterali;
nella quarta foto è rappresentata sempre questa tenda…preciso che nel preventivo che mi viene mostrato sono compresi tre motori per tre tende diverse;
un motore per la tenda a braccio (terza foto) e due motori su due cappottine;
le due cappottine si notano una nella prima foto piccola della prima pagina del doc. 8; l'altra cappottina è quella che ho già descritto rappresentata nella prima foto”], e dichiarazione teste [“ricordo di aver montato due cappottine e due tende a Tes_2 braccia;
le due cappottine sono motorizzate;
la tenda del pian terreno aveva l'arganello e l'altra tenda pure era motorizzata;
in tutto ho montato tre tende motorizzate;
l'altra era a mano come ho detto”]). La fornitura è stata, pertanto, integralmente eseguita da parte della convenuta, né sono emersi elementi di segno contrario considerato che il teste di parte attrice non era a conoscenza della circostanza (cfr dichiarazione teste ). Tes_3
pagina 6 di 7 5. In conclusione, l'opposizione è infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannata al pagamento nei Parte_1 confronti di dell'ulteriore importo di € 7846,08 di cui alla fattura 32/2024 oltre CP_1 interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dal 15.3.2024 (data di proposizione della domanda riconvenzionale) al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 ad € 260.000 considerata anche la domanda riconvenzionale), della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per tutte le fasi del giudizio attesa la prossimità del valore della causa all'importo iniziale dello scaglione di riferimento e la non complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento, in favore di dell'importo di € 7846,08 Parte_1 CP_1 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dal 15.3.2024 al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in € Pt_1 CP_1
264 per spese ed € 9872,10 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATANIA GIOVANNA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FICARELLE N. 1 98042 PACE DEL MELA presso il difensore avv. CATANIA GIOVANNA
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVRIN ELVIS, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA BORSA 1/A CASTELFRANCO VENETO presso il difensore avv. FAVRIN ELVIS
Convenuto
Conclusioni delle parti:
Conclusioni per parte opponente Parte_1 come da note per udienza a trattazione scritta, depositate in data 29.10.2025;
“1) In via principale, alla luce dell'intervenuta transazione tra le parti, regolarmente sottoscritta e allegata agli atti del presente giudizio, si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante la natura conciliativa dell'accordo e l'assenza di soccombenza. 2) In merito all'efficacia dell'accordo transattivo, si evidenzia che lo stesso è stato sino ad oggi puntualmente onorato da e che le clausole contenute, in particolare quelle di Parte_1 cui ai punti 3.2 e 3.3, sono strettamente connesse al presente procedimento.
pagina 1 di 7 Il punto 3.2 stabilisce che il pagamento anticipato da parte di o del terzo garante Parte_1
(Sig. costituisce adempimento volontario e negoziale dell'obbligazione oggetto di Pt_2 causa, anticipando gli effetti della sentenza che sarà pronunciata nel presente giudizio. Tale pagamento, pur non determinando automaticamente l'estinzione del processo, incide direttamente sull'interesse sostanziale sotteso alla domanda giudiziale, rendendo superflua la prosecuzione del contenzioso, salvo quanto previsto dalla clausola condizionata. 3) Il punto 3.3 dell'accordo introduce una chiara clausola risolutiva, secondo cui l'efficacia dell'accordo è subordinata all'esito del giudizio: qualora il Tribunale accerti, anche parzialmente, la fondatezza delle domande di (ad esempio mediante riduzione Parte_1 dell'importo dovuto, riconoscimento di danni o attribuzione di spese), l'accordo decadrà e le cambiali costituite in garanzia saranno restituite al Sig. Pt_2
Si tratta, dunque, di una condizione risolutiva sospensiva, che non incide sullo svolgimento del processo, ma che subordina la stabilità dell'accordo all'esito della pronuncia giudiziale. In assenza di una pronuncia favorevole a e in presenza del totale pagamento del Parte_1 debito da parte del terzo garante, il contenzioso deve ritenersi definitivamente risolto. 4) Si evidenzia inoltre che l'accordo transattivo non prevede alcuna clausola condizionale a favore di né alcuna riserva di ulteriori oneri, spese o pretese in caso di CP_1 adempimento integrale da parte di o del terzo. Al contrario, l'accordo prevede Parte_1 espressamente che, in caso di pagamento integrale, rinunci a ogni ulteriore pretesa CP_1
e dichiari la propria piena soddisfazione. Per quanto concerne le conclusioni si ribadiscono le seguenti domande:
- In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della superiore e assorbente domanda, dichiarare l'inadempimento della per tutte le ragioni ivi esposte;
CP_1
- Accertare e dichiarare che i materiali forniti da sono affetti dai vizi e dalle difformità CP_1 illustrate negli atti e verbali di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.;
- accertare e dichiarare il diritto della TGC alla riduzione proporzionale dei prezzi dei materiali risultanti difettosi nella misura che si quantifica allo stato in euro 62.518,65 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e/o determinata in via equitativa;
Parte
- accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
- Con rifusione integrale delle spese di lite.”
Conclusioni per parte opposta CP_1 come da note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate in data 18.04.2025,
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 2741/2023 (n. 6601/2023 R.G.) Tribunale di Padova, con condanna di , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di Euro 57.946,22, oltre interessi ex art.
4-5 CP_1
pagina 2 di 7 D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 407,00 per anticipazioni ed Euro 2.242,00 per compenso professionale, oltre IVA e C.P.A. e successive occorrende, o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e alla rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo effettivo. ANCORA NEL MERITO: Dichiararsi improponibili e/o inammissibili e comunque rigettarsi tutte le domande formulate da in Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 02.01.2024 e Parte_1 comunque nel corso del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni in atti. In ogni caso, dichiarare che nulla deve a per nessun titolo, CP_1 Parte_1 ragione o causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
Condannarsi in ogni caso , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore dei della somma capitale di Euro 57.946,22, o la diversa CP_1 somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della Comparsa di Costituzione e Risposta (15.03.2024) al dì saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria, oltre accessori ed oltre alle spese della procedura monitoria. In ogni caso, dichiarare che nulla deve a per nessun titolo, ragione o causa. CP_1 Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte una o più domande tra quelle formulate dall'attrice opponente, e una qualsiasi somma fosse ritenuta dovuta a quest'ultima da parte di compensarsi detta somma con l'importo spettante alla CP_1 convenuta opposta per le causali di cui in atti e condannarsi , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere il maggior credito spettante a CP_1 oltre alla rivalutazione monetaria, oltre agli interessi moratori, ex art.
4-5 D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto, o ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della Comparsa di Costituzione e Risposta (15.03.2024), comunque al saldo effettivo. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: Condannarsi , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_1 favore dei della somma capitale di Euro 7.846,08 di cui alla fattura n. 32/2024, o CP_1 la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della Comparsa di Costituzione e Risposta (15.03.2024) al dì saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria, oltre accessori ed oltre alle spese della procedura monitoria.” IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale, anche della fase monitoria, interamente rifusi. IN OGNI CASO: Si dichiara anche in tal sede e in ogni caso di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate da controparte, o ove relative a fatti, allegazioni e/o deduzioni
pagina 3 di 7 introdotte nel giudizio quando le preclusioni assertive già erano maturate, e comunque (come già dichiarato nella propria Memoria ex art. 171ter n. 2) c.p.c. del 16.05.2024) sulle conclusioni riportate nella Memoria ex art. 171ter n. 1) c.p.c. di del 16.04.2024, Pt_1 trattandosi di domande non solo infondate, ma nuove e del tutto diverse, per petitum e causa petendi, rispetto a quelle formulate nell'atto di citazione in opposizione a D.I., dunque concretizzanti una mutatio libelli e pertanto inammissibili.”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 2741/2023, il Tribunale di Padova ingiungeva a di Parte_1 pagare, in favore di l'importo complessivo di € 57.946,22 a titolo di corrispettivo CP_1 per la fornitura dei beni meglio indicati nelle fatture azionate. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1 deducendo l'inadempimento di controparte per averle fornito dei materiali affetti da vizi e difformità in tre cantieri da lei eseguiti quali sub appaltatrice, e per la mancata consegna dei motori per le tende. Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la riduzione proporzionale dei prezzi dei materiali ritenuti difettosi e il risarcimento del danno. Si è costituita in giudizio la contestando nel merito la fondatezza della domanda CP_1 attorea e chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta ha evidenziato che le fatture azionate in via monitoria avevano ad oggetto tende da sole e relativi accessori, su cui nessuna contestazione era mai stata mossa, e che non avevano nessun collegamento con gli eventi e i cantieri menzionati nell'opposizione, eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione e decadenza. Inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale con riferimento al “cantiere Piovan Pasquale”, per cui aveva regolarmente fornito le tende e non ricevuto il corrispettivo per complessivi € 7846,08. Con ordinanza del 22.06.2024, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, mentre è stata rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione ex artt. 186 bis o 186 ter c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta con riferimento all'importo richiesto in via riconvenzionale. La proposta ex art 185bis cpc formulata non è stata accettata dalle parti. La causa è stata istruita mediante prova per testi e documenti, e rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 189 c.p.c. In data 05.03.2025 è stata assegnata al ruolo di questo Giudice, e trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2.
ha azionato in via monitoria due fatture (la n. 1669/2023 e la n. 2338/2023) relative alla CP_1 fornitura, in favore di , di tende da sole, con relativi accessori e motori, da installare sui Pt_1 cantieri seguiti da quest'ultima quale subappaltatrice della Power – on s.r.l. Con l'opposizione, ha lamentato che, con riferimento a tre dei cantieri che la vedevano Pt_1 quale sub appaltatrice (nello specifico i cantieri ”, “ ” e Parte_3 Persona_1
pagina 4 di 7 ”), la convenuta avrebbe consegnato materiale scadente e inadeguato relativo al Per_2 cappotto degli edifici e non avrebbe consegnato i motori delle tende (quanto al solo cantiere
), con conseguente danno in capo alla stessa pari a quantomeno €62.518,65. Per_1
Le doglianze hanno quindi ad oggetto materiale diverso rispetto a quello di cui alle fatture azionate, posto che anche la questione della mancata consegna del motore della tenda attiene ad un cantiere diverso rispetto a quelli riportati nelle fatture, e oggetto, invece, della fattura n. 32/2024 azionata da con la domanda riconvenzionale. CP_1
Va quindi rilevato, come già motivato in sede di ordinanza del 24.6.2024, che l'opposizione di fonda sull'esistenza di un controcredito di natura risarcitoria in capo a da porre in Pt_1 compensazione con il credito dell'ingiungente GPA. Così delineato l'oggetto del giudizio, va innanzitutto escluso che sia intervenuta una cessazione della materia del contendere. Con la comparsa conclusionale, T.G.C ha allegato che, a fronte della richiesta di liquidazione giudiziale depositata da , tra le parti sarebbe intervenuto accordo transattivo, con CP_1 coinvolgimento anche del terzo . Parte_4
Il documento allegato, tuttavia, anche a prescindere dalla questione della ammissibilità dello stesso, non costituisce un accordo transattivo tra le parti del presente giudizio, ma un mero atto di espromissione del debito di nei confronti di da parte del terzo Pt_1 CP_1 Pt_2 senza liberazione del debitore originario (cfr art 3.1). Nello stesso atto, non sottoscritto da
, è poi indicato che mantiene il credito totale nei confronti di (cfr punto e)). Pt_1 CP_1 Pt_1
La tesi va quindi respinta.
3. Venendo al merito dell'opposizione, vanno richiamate le motivazioni già rese nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art 648 cpc. Rilevato, infatti, che il rapporto tra le parti deve essere qualificato come vendita – fornitura, e non quale sub appalto, l'allegazione dei vizi del materiale edile è del tutto generica (i materiali vengono indicati come “inadeguati” o che “non hanno permesso di eseguire a regola d'arte le lavorazioni) e solo in sede di note per l'udienza del 9.7.2024, e quindi del tutto tardivamente, è stata indicato che il prodotto fornito sarebbe stato “privo delle qualità elastometriche”, il che rende del tutto esplorativa la richiesta CTU. A ciò va aggiunto che, trovando applicazione la disciplina del contratto di vendita e a fronte di espressa eccezione da parte della convenuta, la società attrice non ha provato – né a monte specificamente allegato – di aver rispettato i ristretti tempi per la denunzia dei vizi (e la proposizione delle relative azioni, tra cui anche quella di risarcimento del danno). Tardive, infatti, risultano le allegazioni contenute nelle note di udienza sopra richiamate, circa la conoscenza dei vizi solo nell'ambito del giudizio in essere tra e la sua subappaltante Pt_1
Power-on s.r.l (su cui nulla è stato specificamente allegato o prodotto nel rispetto dei termini di preclusione).
pagina 5 di 7 Pertanto, rilevato che la questione della mancata consegna del motore della tenda attiene alla diversa fattura 32/2024, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da , questa, in primo luogo, deve CP_1 ritenersi ammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è ammissibile la proposizione da parte dell'opposto (“attore” sostanziale) con la comparsa di risposta di domande che trovano il loro fondamento nel medesimo interesse e nella medesima “vicenda sostanziale” che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e ciò “anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto” (in tal senso v. Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933 da ultimo anche Cass sezioni unite 15.10.2024 n. 26727). Nel caso di specie, peraltro, la domanda riconvenzionale trova la propria origine nella stessa eccezione di parte opponente di mancata fornitura della motorizzazione della tenda per il cantiere ”. Persona_1
La domanda, poi, è fondata. Dal preventivo prodotto dalla stessa opponente (cfr doc. 9 di parte attrice), si evince che la fornitura aveva ad oggetto tre tende motorizzate ed una manuale. I testi escussi hanno confermato l'avvenuto montaggio di tali tende, di cui tre motorizzate (cfr doc. 8 di parte convenuta, nonché dichiarazione teste [“guardando la prima foto Tes_1 ingrandita posso dire che la cappottina che copre le due finestre è motorizzata;
posso dire questo perché seppur il motore non si veda dalle foto, non c'è né la corda né l'arganello per l'apertura manuale. L'arganello si nota invece nella tenda a bracci della foto successiva e si vede anche il bastone per girarlo;
mi riferisco alla seconda foto ingrandita ove sotto alla finestra si notano 3 panchine. La terza foto ingrandita rappresenta una tenda a bracci motorizzata e posso dirlo guardando le staffe ed i supporti laterali;
nella quarta foto è rappresentata sempre questa tenda…preciso che nel preventivo che mi viene mostrato sono compresi tre motori per tre tende diverse;
un motore per la tenda a braccio (terza foto) e due motori su due cappottine;
le due cappottine si notano una nella prima foto piccola della prima pagina del doc. 8; l'altra cappottina è quella che ho già descritto rappresentata nella prima foto”], e dichiarazione teste [“ricordo di aver montato due cappottine e due tende a Tes_2 braccia;
le due cappottine sono motorizzate;
la tenda del pian terreno aveva l'arganello e l'altra tenda pure era motorizzata;
in tutto ho montato tre tende motorizzate;
l'altra era a mano come ho detto”]). La fornitura è stata, pertanto, integralmente eseguita da parte della convenuta, né sono emersi elementi di segno contrario considerato che il teste di parte attrice non era a conoscenza della circostanza (cfr dichiarazione teste ). Tes_3
pagina 6 di 7 5. In conclusione, l'opposizione è infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannata al pagamento nei Parte_1 confronti di dell'ulteriore importo di € 7846,08 di cui alla fattura 32/2024 oltre CP_1 interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dal 15.3.2024 (data di proposizione della domanda riconvenzionale) al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 ad € 260.000 considerata anche la domanda riconvenzionale), della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per tutte le fasi del giudizio attesa la prossimità del valore della causa all'importo iniziale dello scaglione di riferimento e la non complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento, in favore di dell'importo di € 7846,08 Parte_1 CP_1 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dal 15.3.2024 al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in € Pt_1 CP_1
264 per spese ed € 9872,10 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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